TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2025, n. 6009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6009 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1610/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1610/2024
Oggi 12 dicembre 2025, alle ore 9:24, con la collaborazione dell'assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza, la quale procede alla stesura del presente verbale sotto la direzione del dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi innanzi al predetto magistrato: NN AR, l'avv. Liseo, l'avv. Franzone.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a discutere oralmente la causa ed a precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Liseo dichiara che, successivamente alla seconda udienza istruttoria del 25 febbraio 2025, si è resa conto che la controparte aveva citato i propri testimoni per la precedente udienza presso recapiti diversi da quelli della seconda citazione testi, uno dei due testi era , marito della Testimone_1 legale rappresentante della società convenuta, del quale la parte non poteva non essere a conoscenza dell'esatto indirizzo di residenza;
precisa le conclusioni come da citazione rilevando che la proposta conciliativa formulata dal Tribunale era stata comunque accettata dalla propria assistita. L'avv. Franzone si riserva di esaminare il contenuto del “preverbale” depositato da parte attrice in data 11 dicembre 2025 e dichiarato inammissibile in pari data dal Tribunale;
con riguardo alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, deposita n. 2 assegni circolari tratti in data 11 dicembre 2025 su Cassa centrale Banca Credito coop. Italiano a beneficio di NN AR, per gli importi di € 10.000,00 e € 9.354,00, ad integrale esecuzione della suddetta proposta. NN AR accetta il superiore pagamento. I procuratori, a questo punto, dichiarano che la materia del contendere è cessata e chiedono adottarsi ogni conseguente provvedimento, rilevando che, in merito alle spese di lite, esse sono già state definite come da separati accordi transattivi oggi eseguiti dalle parti. L'avv. Franzone, letto il “preverbale” depositato da parte attrice in data 11 dicembre 2025, pag. 2, primo rigo, ove viene asserito che l'avv. Franzone aveva scritto indirizzi appositamente diversi da quelli effettivi di residenza indicati nella citazione testi per l'udienza del 25 febbraio 2025 e ciò intenzionalmente, si riserva immediatamente, stante la gravità delle affermazioni indicate, di presentare un esposto al Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio distrettuale di disciplina. L'avv. Liseo si riporta a tutte le precedenti deduzioni di cui sopra.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 1610/2024 promossa da:
NA AL rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso l'avv. MARISA LISEO in VIA PIETRO NOVELLI 182, CATANIA
contro
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso l'avv. GAETANO CP_1 P.IVA_1 FRANZONE in CORSO DELLE PROVINCE 50, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avuto riguardo all'intervenuta transazione della lite ad opera delle parti all'odierna udienza, come da superiore verbale ove i procuratori hanno dato atto di aver ivi regolato ogni pendenza anche relativa alle spese processuali per effetto del pagamento effettuato banco iudicis da a beneficio di NN AR – il tutto, CP_1
conformemente alle indicazioni formulate dal Tribunale nella proposta conciliativa resa con ordinanza del 4 settembre 2025.
Alla luce degli accordi intercorsi tra le parti in conformità alla suddetta proposta conciliativa, le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
pagina 2 di 3 2. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 12 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1610/2024
Oggi 12 dicembre 2025, alle ore 9:24, con la collaborazione dell'assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza, la quale procede alla stesura del presente verbale sotto la direzione del dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi innanzi al predetto magistrato: NN AR, l'avv. Liseo, l'avv. Franzone.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a discutere oralmente la causa ed a precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Liseo dichiara che, successivamente alla seconda udienza istruttoria del 25 febbraio 2025, si è resa conto che la controparte aveva citato i propri testimoni per la precedente udienza presso recapiti diversi da quelli della seconda citazione testi, uno dei due testi era , marito della Testimone_1 legale rappresentante della società convenuta, del quale la parte non poteva non essere a conoscenza dell'esatto indirizzo di residenza;
precisa le conclusioni come da citazione rilevando che la proposta conciliativa formulata dal Tribunale era stata comunque accettata dalla propria assistita. L'avv. Franzone si riserva di esaminare il contenuto del “preverbale” depositato da parte attrice in data 11 dicembre 2025 e dichiarato inammissibile in pari data dal Tribunale;
con riguardo alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, deposita n. 2 assegni circolari tratti in data 11 dicembre 2025 su Cassa centrale Banca Credito coop. Italiano a beneficio di NN AR, per gli importi di € 10.000,00 e € 9.354,00, ad integrale esecuzione della suddetta proposta. NN AR accetta il superiore pagamento. I procuratori, a questo punto, dichiarano che la materia del contendere è cessata e chiedono adottarsi ogni conseguente provvedimento, rilevando che, in merito alle spese di lite, esse sono già state definite come da separati accordi transattivi oggi eseguiti dalle parti. L'avv. Franzone, letto il “preverbale” depositato da parte attrice in data 11 dicembre 2025, pag. 2, primo rigo, ove viene asserito che l'avv. Franzone aveva scritto indirizzi appositamente diversi da quelli effettivi di residenza indicati nella citazione testi per l'udienza del 25 febbraio 2025 e ciò intenzionalmente, si riserva immediatamente, stante la gravità delle affermazioni indicate, di presentare un esposto al Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio distrettuale di disciplina. L'avv. Liseo si riporta a tutte le precedenti deduzioni di cui sopra.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 1610/2024 promossa da:
NA AL rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso l'avv. MARISA LISEO in VIA PIETRO NOVELLI 182, CATANIA
contro
) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso l'avv. GAETANO CP_1 P.IVA_1 FRANZONE in CORSO DELLE PROVINCE 50, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avuto riguardo all'intervenuta transazione della lite ad opera delle parti all'odierna udienza, come da superiore verbale ove i procuratori hanno dato atto di aver ivi regolato ogni pendenza anche relativa alle spese processuali per effetto del pagamento effettuato banco iudicis da a beneficio di NN AR – il tutto, CP_1
conformemente alle indicazioni formulate dal Tribunale nella proposta conciliativa resa con ordinanza del 4 settembre 2025.
Alla luce degli accordi intercorsi tra le parti in conformità alla suddetta proposta conciliativa, le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
pagina 2 di 3 2. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 12 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 3 di 3