Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/05/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2837 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Filippo Fontani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(Cod. Fisc. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Stefano Ruggieri (C.F ) e Francesca Meucci (Cod. Fisc. C.F._2
E
) con indirizzo PEC: vvocati.prato. e C.F._3 Email_1
E vvocati.prato. come da procura in atti;
Email_3
-attore -
CONTRO
(Cod.Fisc.: ) in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore , Cod.Fisc. ), con Studio in Pescia, Via Giusti, 23 P. CP_2 C.F._4
Iva rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Bini (Cod. Fisc. ), P.IVA_2 C.F._5
con indirizzo PEC: come da procura in atti;
Email_4
-convenuto -
Conclusioni: precisate all'udienza del 16.1.2025 tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc.
Concise ragioni, in fatto ed in diritto, della decisione.
1. Sui fatti di causa.
L'attrice ha impugnato la delibera assembleare adottata dal convenuto in data 14.9.2021 CP_1 allegando i seguenti vizi: a) convocazione dell'assemblea effettuata per email e quindi in modo
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“terrazzo a tasca”); omessa comunicazione dei giustificativi di spesa in ordine ai bilanci consuntivi delle gestioni 2019 e 2020 e preventivo 2021; capitolato dei lavori di ristrutturazione per la fruizione dei c.d. “bonus facciate” difforme dal modello regolamentare;
bilanci privi del riepilogo finanziario e della nota esplicativa;
deliberazione sul rinnovo della carica dell'amministratore condominiale, senza sua previsione nell'ordine del giorno.
Sulla base di tali allegazioni l'attrice ha concluso nel seguente modo: - “in via principale, accertare l'annullabilità e conseguentemente dichiarare l'annullamento della delibera del
, del 14 settembre 2021 con cui sono stati approvati i bilanci consuntivi Controparte_3 relativi agli anni 2019 e 2020 ed il bilancio previsionale dell'anno 2021, per difetto di convocazione secondo i requisiti di cui all'ar. 66 disp. Att. C.c., in quanto non assunta in conformità della legge e dello statuto, in assenza di taluni giustificativi di spesa relativi al bilancio consuntivo degli anni 2019
e 2020, in virtù delle irregolarità rilevate, della mancata chiarezza nell'esposizione delle voci di spessa ed in mancanza della presentazione di rendiconto finanziario e nota esplicativa;
- In via subordinata, accertare l'annullabilità e conseguentemente dichiarare l'annullamento della delibera del del 14 gennaio 2021 con cui sono stati approvati i bilanci Controparte_3
consuntivi relativi agli anni 2019 e 2020 ed il bilancio previsionale dell'anno 2021, per carenza nel documento di bilancio ivi approvato dei requisiti di legge, in assenza di taluni giustificativi di spesa relativi al bilancio consuntivo degli anni 2019 e 2020, in virtù delle irregolarità rilevate, della mancata chiarezza nell'esposizione delle voci di spesa, in mancanza della presentazione di rendiconto finanziario e nota esplicativa e sulla base dell'illegittima decisione di conferimento incarico assunta senza aver specificatamente posto tale decisione all'ordine del giorno. - Con vittoria di spese e competenze del procedimento, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Il convenuto , costituitosi nel giudizio, ha respinto ogni addebito ed ha insistito per la reiezione delle domande attoree ritenendole infondate in fatto ed in diritto, precisando come la convocazione dell'assemblea avesse comunque raggiunto il proprio scopo essendo l'attrice stata presente, seppur per delega;
la documentazione a sostengo delle poste di bilancio sia stata messa a disposizione dei condomini sia durante l'assemblea che nei giorni procedenti;
l'attrice abbia, dietro sua richiesta, avuto copia della documentazione a mezzo email;
la discordanza tra le spese generali riportate nel verbale dell'assemblea e quelle ritratte nel bilancio preventivo 2021 sia frutto di un palese errore materiale di “battitura”. Sulla base di tali allegazioni, ha concluso nel seguente modo: “…In via
Pag. 2 a 7 preliminare, disporre l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione onerando parte attrice agli incombenti di rito;
− Nel merito, rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate per le causali di cui in narrativa. − In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura..”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione e dell' infruttuoso tentativo di media-conciliazione disposto;
su richiesta dei difensori delle parti, sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Con ordinanza del 11.1.2022 è stata ammessa la prova per testi richiesta dalla parte convenuta con la seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.. A seguito dell'audizione testimoniale, avvenuta in data
21.03.2023, e di ulteriore vano invito, del Giudice alle parti, a definire stragiudizialmente la lite, la causa, all'udienza del 16.1.2025, è passata in decisione.
2. Sulla convocazione dell'assemblea del 14/9/2021
Secondo la prospettazione dell'attrice la delibera assembleare impugnata è da ritenersi illegittima poiché la relativa convocazione non è avvenuta secondo il modello legale previsto dall'art. 66 disp att. c.c.. Essendo stata trasmessa via email ordinaria tale convocazione non avrebbe garantito certezza sulla conoscenza e/o conoscibilità della convocazione.
Il motivo d'impugnazione deve ritenersi infondato nella misura in cui, come risulta dal verbale dell'assemblea del 14.9.2021, l'attrice era da ritersi presente in quanto validamente rappresentata da tale sig. Tale circostanza, tra l'altro, oltre ad emergere dal verbale dell'assemblea, risulta Per_1 pacifica tra le parti.
Lo stesso ha partecipato e votato all'assemblea senza alcun rilievo e/o eccezione in ordine Per_1 alla regolarità della convocazione. Deve ritenersi, pertanto, che, la sua presenza e partecipazione all'assemblea, abbia sanato la difformità della convocazione rispetto al modello legale previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. che prevede, tra l'altro quanto segue: “ l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione”
La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha avuto modo di confermare, nell'ipotesi più radicale rispetto a quella in esame ovvero dell'omessa convocazione del condomino, come l'annullabilità della delibera assembleare non possa essere fatta valere allorché il condomino, nei cui confronti la
Pag. 3 a 7 comunicazione è stata omessa, sia presente in assemblea, “…dovendosi presumere che lo stesso ne abbia avuto comunque notizia, rimanendo l'eventuale irregolarità della sua convocazione conseguentemente sanata” (v. Cass. civ., 23 novembre 2016, n. 23903; Cass. civ., 27 marzo 2003, n.
4531).
Questo potrà valere a maggior ragione ove si assuma la ricezione della convocazione inoltrata in modo non rispondente ai canoni codicistici e vi sia stata la partecipazione del condomino interessato all'assemblea, senza alcun rilievo circa le modalità di convocazione, com'è avvenuto nel caso di specie.
3. Sui giustificativi di spesa a sostegno delle ricostruzioni contabili di bilancio.
L'attrice lamenta come le spese generali indicate nei bilanci (consuntivi 2019-2020 e preventivo
2021) non siano state dettagliate, indicate in modo chiaro ed analitico, nonché supportate da giustificativi di spesa.
Dall'esame della documentazione versata nel fascicolo del processo (doc. 5 comparsa costituzione e risposta ), invece, risulta come i bilanci consuntivi 2019-2020 ed il bilancio preventivo 2021 siano stati redatti con sufficiente chiarezza. Risultano allocate e descritte voci di spesa;
risultano presenti poste creditorie e descritte varie movimentazioni in modo idoneo a rendere intellegibile, ai condomini, le voci di entrata e di spesa con le quote di ripartizione (cfr. Cass. Civ. 1370/2023).
Quanto alla composizione del c.d. “set informativo” di documenti, che dovrebbe comporre il bilancio condominiale, il convenuto ha dimostrato come i bilanci in discussione fossero accompagnati sia dalla nota esplicativa che dal conto economico e dallo stato patrimoniale.
Documenti questi che, nella misura in cui sono stati prodotti in giudizio, non hanno trovato, da parte attrice, alcuna puntuale e scientifica contestazione.
All'esame della documentazione depositata dal convenuto non è possibile accertare una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del ed i dati di cui il bilancio dà conto (cfr. Cass. Civ. 28257/2023). CP_1
La sig.ra ha preferito avanzare una richiesta di CTU palesemente inammissibile in quanto Pt_1
esplorativa, abdicando, per tal via, all'onere della prova che gravava su di lei, nella misura in cui avrebbe dovuto provare in quali parti i bilanci e la documentazione a loro corredo, erano presenti incongruenze e/o difformità tali da riverberare effetti pregiudizievoli sulla compagine condominiale o da non permettere la comprensione dei passaggi contabili.
Pag. 4 a 7 Relativamente ai giustificativi di spesa: l'art. 1130 bis c.c. prevede il diritto dei condomini di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarre copia a proprie spese. Non prevede, invece, un obbligo generalizzato di trasmissione degli stessi ai condomini.
Nel caso che ci occupa l'attrice la testimone sentita all'udienza del 21.3.2023, ha Tes_1 confermato come l'amministrazione condominiale abbia messo a disposizione di tutti i condomini i documenti giustificativi, sia direttamente in assemblea che, previo appuntamento, presso la sede;
come la sig.ra avesse inoltrato una richiesta di documenti e/o di delucidazione in ordine al Pt_1 bilancio dell'anno 2020 e come, nonostante tali documenti le fossero già stati inviati una volta, le siano stati nuovamente trasmessi.
Di fronte all'allegazione fatta dal convenuto di avere messo a disposizione dell'attrice CP_1
sia prima che durante l'assemblea, non risulta di contro che vi sia stata, sul punto, specifica contestazione.
Tale fatto deve ritenersi provato ex art. 115 cpc.
Passando, quindi, ad analizzare il bilancio preventivo per l'anno 2021 emerge con certezza come quanto riportato nel verbale dell'assemblea del 14.9.2021, a proposito delle spese generali preventivate, sia stato frutto di un errore di battitura da parte del redattore.
Nel primo risulta riportata la voce corretta di euro 2.123,00 a fronte di quella macroscopicamente errata inserita nel secondo (verbale assembleare) di euro 22.123,00.
D'altra parte si deve ritenere che, all'atto pratico, tale errore materiale non abbia prodotto riflessi concreti a carico dei singoli condomini, basti, per questo, esaminare il piano di ripartizione degli oneri preventivati per il 2021: c.d. “rate di spesa”. L'importo abnorme di euro 22.123,00 non compare in alcun modo nel piano di riparto rateale, lasciando spazio al dato corretto.
4. Sui riflessi della decisione impugnata sui beni di proprietà esclusiva.
L'attrice ha affermato che la delibera impugnata sarebbe illegittima perché conterrebbe decisioni inerenti beni di proprietà esclusiva e non beni comuni.
Nel verbale dell'assemblea del 14.09.2021 non risulta assunta, dalla compagine condominiale, alcuna decisione in ordine ai beni di proprietà esclusiva. L'unico aspetto, latamente, riconducibile alla censura è quello sotteso alla necessità di trattare gli interventi manutentivi alla copertura del fabbricato condominiale ed arginare le infiltrazioni d'acqua provenienti anche dalla terrazza “a tasca”.
Il lavoro di rifacimento del tetto a livello condominiale doveva coinvolgere inevitabilmente anche il
Pag. 5 a 7 terrazzo a tasca;
in ogni caso non risulta che l'assemblea abbia deciso aspetti direttamente
“impattanti” sulla proprietà singola.
5. Sulla delibera di conferma dell'amministratore condominiale.
L'ultimo motivo di impugnazione della delibera in esame riguarda la revoca e nomina dell'amministratore: tale delibera venne adottata sotto il punto “vari ed eventuali” per questo sarebbe da ritenersi illegittima. L'attrice non sarebbe stata in grado di conoscere preventivamente tale punto all'ordine del giorno.
Anche in questo caso l'eccezione appare infondata posto che la sig.ra era presente Pt_1 all'assemblea , seppur rappresentata da un terzo. Non risulta che la stessa abbia sollevato eccezioni rispetto alla decisione dell'assemblea di trattare e deliberare su di un punto non posto all'ordine del giorno.
In ogni caso l'art. 1129 comma 10 c.c. prevede che l'amministratore possa stare in carica un anno e che la sua nomina è da intendersi rinnovata di un altro anno alla sua prima scadenza salva la presenza di fatti giuridicamente incompatibili.
Dagli atti del processo è emerso come la delibera sul rinnovo della carica sia stata atto superfluo posto in essere dall'assemblea per eccesso di zelo dato che, in mancanza di ogni altra previsione, la sua nomina sarebbe stata rinnovata tacitamente di altro anno.
Se astrattamente le ragioni dell'attrice, sul punto, possono ritenersi fondate in quanto la delibera non era all'ordine del giorno, si scontrano inevitabilmente con la sua carenza di interesse ad ottenere il suo annullamento.
Una pronuncia in tal senso non le porterebbe di fatto alcun vantaggio o beneficio posto il rinnovo ex lege della carica. E' principio generale di legittimità quello secondo cui “.. l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti..” (Cass.Civ. 10071/2021; 15377/2000).
In conclusione l'azione della SI.ra deve ritenersi infondata e come date da respingere. Pt_1
6. Sulle spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia indeterminato e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di IS , definitivamente pronunciando nel procedimento, rubricato con numero
2837/2021 RG, introdotto da contro il 28 nel Parte_1 Controparte_1
contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) respinge le domande avanzate da;
Parte_1
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1 CP_1
che liquida a titolo di compensi in euro 1.701,00 per la di studio della controversia;
in euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
in euro 1.806,00 per la fase di trattazione;
in euro 2.905,00 per la fase decisionale oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in IS lì 06/05/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Fontani
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