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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/03/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1954/2022 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAL Parte_1 C.F._1
CERO SERGIO e dell'avv. STEFANIA DAL CERO, elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA TEATRO FILARMONICO 12 VERONA,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. VESENTINI MARIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA
CITTADELLA, 9 37122 VERONA,
CONVENUTA/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 16 Conclusioni di parte ricorrente:
“- ogni contraria domanda, eccezione, istanza anche istruttoria rigettata, non accettandosi il contraddittorio su nuove domande, eccezioni o allegazioni in fatto o in diritto:
- nel merito: in parziale modifica delle condizioni stabilite in verbale di consensualizzazione della separazione, omologate nel procedimento di cui a R.G. 5438/2019, così come confermate con ordinanza presidenziale del 12.12.2022, nel presente giudizio, così disporsi:
1) affidarsi la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendosi la Per_1
residenza anagrafica della stessa – ai meri fini burocratici – presso la madre, con collocamento della minore a settimane alterne presso ciascun genitore, con cambio di settimana dalla domenica sera dopo cena.
Le settimane saranno da ritenersi comprensive di eventuali festività infrasettimanali e con impegno reciproco dei genitori a collaborare per eventuali scambi di settimane e/o necessità di copertura di eventuali imprevisti.
I periodi di vacanza scolastica per Pasqua e Natale interromperanno la sequenza, venendo ripartiti i periodi con l'alternanza tra genitori della settimana dal 23 al 30 dicembre con la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua, in modo che la FI trascorra alternativamente con la madre Pasqua o Natale.
Le ferie estive, nella misura di due settimane consecutive con ciascun genitore andranno concordate entro il mese di maggio.
Nel caso in cui il padre dovesse assentarsi per lavoro due settimane consecutive, disporsi che con adeguato anticipo venga previamente interpellata la madre in ordine alla volontà di scambio settimane (con recupero di due settimane al rientro): in mancanza sarà onere del padre provvedere ad una adeguata custodia della minore nella settimana di sua assenza;
2) i genitori dovranno collaborare reciprocamente nello scambio e condivisione di ogni informazione;
comunicazione scolastica o burocratica per la FI, che dovesse giungere all'uno o all'altro;
3) dandosi atto della disponibilità del padre a mantenere integralmente a proprio carico nella misura perciò del 100% le spese di cui al protocollo famiglia per la FI minore, escludersi la applicazione dei meccanismi di silenzio assenso nelle spese da concordarsi e disporsi integralmente a favore del padre il diritto a detrazioni ed assegni, con onere a carico
pagina 2 di 16 della madre di intestare alla FI minore le necessarie ricevute fiscali, venendosi in mancanza a ridurre il rimborso della quota fiscale non recuperata dal padre;
4) stante il regime di collocamento da disporsi a settimane alterne e la disponibilità del padre ad assumersi per intero le spese di cui a protocollo, ridursi la misura dell'assegno per il mantenimento della FI alla somma che risulterà di giustizia, comunque non Per_1 superiore all'importo di €1.000,00 al mese;
5) nulla per assegno divorzile a favore della IG.ra , non sussistendone i CP_1
presupposti;
6) ferma la disponibilità del IG. , unicamente per la auspicata ipotesi di adesione Parte_1
della IG.ra a definizione bonaria con accettazione delle condizioni di cui ai Controparte_1
precedenti punti 1-5, di mettere a disposizione della IG.ra , alle medesime CP_1 condizioni e con gli effetti dell'art. 337 sexies c.c., appartamento sito al piano primo della medesima palazzina con spese condominiali a carico del IG. , in caso di mancato Parte_1
bonario accordo, revocarsi la assegnazione della casa coniugale alla IG.ra , CP_1
per venir meno dei presupposti o comunque – in subordine – porsi le spese condominiali e di utenza per l'appartamento a carico della IG.ra ; CP_1
7) compensi, spese, rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA compensati in caso di adesione della IG.ra alle conclusioni rassegnate dal ricorrente;
rifusi in caso di non CP_1
accettazione e resistenza.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: … omissis…”
Conclusioni di parte resistente:
“In via preliminare nel merito:
- Respingere le richieste, come tutte formulate, da parte ricorrente, IG. , Parte_1
siccome infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi.
In via principale nel merito:
1. affidare la FI minore , nata a Verona il [...], ad [...] i Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della madre, IG.ra Controparte_1
Pertanto, per le decisioni di maggior importanza (istruzione, educazione e salute)
[...]
la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo condiviso, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, allorquando si trovi con l'uno o l'altro genitore;
Per_1
pagina 3 di 16
3. assegnare la casa familiare, sita in Verona, Via Lungadige RA n. 5, alla IG.ra
che la abiterà unitamente alla FI , sino al Controparte_1 Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di , con obbligo del IG. Per_1 Parte_1
a provvedere al pagamento integrale delle spese condominiali, utenze e di
[...] manutenzione e gestione dell'abitazione;
4. Il IG. avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé secondo le Parte_1 Per_1
seguenti modalità:
- un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita da scuola o dalle ore 18,00 nel periodo estivo sino al lunedì mattina quando riaccompagnerà la FI a scuola o presso l'abitazione della madre nel periodo estivo;
- un pomeriggio a settimana, dall'uscita di scuola o dal termine delle attività extra scolastiche pomeridiane, o comunque entro le ore 18,00 nel periodo estivo, sino al giorno seguente, allorquando riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione della madre Per_1
nel periodo estivo;
- durante le festività natalizie trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi, Per_1
alternando di anno in anno la settimana di Natale con quella di Capodanno;
- durante le vacanze di Pasqua, trascorrerà tre giorni con il padre, alternando di Per_1
anno in anno il giorno della Pasqua;
- durante le vacanze estive, il padre potrà trascorre con la FI almeno due settimane, anche non consecutive, da concordare di anno in anno entro il giorno 31/05 di ogni anno;
- per quanto riguarda le vacanze di carnevale e le altre festività scolastiche (es.: 1 novembre,
8 dicembre, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 21 maggio e 2 giugno), i IGnori CP_1
e concorderanno di volta in volta il diritto di visita della FI, cercando di Parte_1
alternare le predette festività, con particolare attenzione anche agli impegni e desideri della FI, attesa la sua età.
5. Il IGnor , con decorrenza dal mese di settembre 2022, corrisponderà Parte_1
mensilmente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra
[...]
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 2.000,00#, quale contributo Controparte_1
al mantenimento di , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dal mese di Per_1
settembre 2023.
pagina 4 di 16
6. Il IGnor sosterrà per la FI, direttamente o tramite rimborso se Parte_1
anticipate dalla madre, nella misura del 100% le seguenti voci di spesa: I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del
Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo (tasse e mensa scolastiche, sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico), IV) spese scolastiche con specifico e preventivo accordo (tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private), V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo (costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi secondo le quote sopra determinate l'acquisto di uno strumento informatico, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche con preventivo accordo (tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati;
viaggi e vacanze senza i genitori), così come previsto dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
7. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8. In caso di rifiuto non motivato, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice e nel caso di spese medico sanitarie, che non
pagina 5 di 16 necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, darsi atto che permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
9. Porre a carico del IG. l'obbligo di versare a favore della IG.ra Parte_1
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 1.500,00#, Controparte_1
con decorrenza dal mese di settembre 2022, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat da settembre 2023.
10. Disporsi che l'assegno unico familiare verrà percepito in via esclusiva dalla IG.ra
Controparte_1
11. I IGnori e autorizzano il rilascio e/o CP_1 Controparte_1 Parte_1 rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio di (carta di identità e Persona_2
passaporto).
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi legali;
- Si dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande, eccezioni e deduzioni anche istruttorie, formulate da controparte;
In via istruttoria: … Omissis…”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 442/2023 r.sent., pronunciata da questo Tribunale e pubblicata il 6 marzo 2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto tra i IGnori e Parte_1 Controparte_1
(sentenza come emendata con decreto di correzione di errore materiale – n. 1954/2022 sub 1
r.g.), disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle condizioni economiche e sull'affidamento e mantenimento della FI nata il primo Per_1
gennaio 2013.
Esaurita la fase istruttoria le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che residuano da decidere le domande di affidamento e residenza prevalente della FI , modalità di visita, contribuzione al suo mantenimento e Per_1 sull'assegno divorzile.
pagina 6 di 16 Con ordinanza presidenziale del 12.12.2022 sono state confermate le condizioni di separazione che prevedono, in sintesi:
- affido condiviso di Per_1
- regolamentazione delle visite padre-FI a fine settimana alternati, da venerdì pomeriggio a lunedì mattina;
un giorno infrasettimanale con pernotto nelle settimane in cui il weekend spetta al padre;
due giorni consecutivi con pernotto nelle settimane in cui il weekend spetta alla madre;
- quindici giorni anche non consencutivi nel periodo delle vacenze estive;
ripartizione a metà delle vacanze invernali e pasquali secondo il principio dell'alternanza;
- assegnazione dell'abitazione familiare alla resistente/convenuta, con arredi e corredi, che vi abiterà con la FI, con l'ulteriore precisazione che oneri, spese ed utenze dell'abitazione (fatta eccezione per quelle telefoniche) restano a carico del ricorrente;
- previsione del contributo di euro 1.550,00 mensili per il mantenimento della FI minore a carico del padre, con rivalutazione annuale ISTAT a far data dall'1.01.2022, oltre che del 100% delle spese accessorie/straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
- previsione del contributo di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento della resistente/convenuta;
- ripartizione al 50% delle detrazioni fiscali ed eventuali assegni familiari al 100% alla madre.
Alle condizioni di separazione le parti sono giunte consensualmente (omologa del 9 febbraio
2021) dopo che era stata disposta e depositata CTU, a firma del dr. sulle Persona_3
rispettive capacità reddituali e patrimoniali tra i coniugi, elaborato acquisito anche nel presente procedimento, in cui – lo si anticipa sin d'ora – appare evidente la netta sproporzione tra la situazione del ricorrente e quella della resistente.
1) Disciplina di affido e residenza prevalente della minore – Assegnazione dell'abitazione familiare.
Va anzitutto confermato l'affido condiviso di ad ambo i genitori, soluzione chiesta da Per_1
entrambe le parti.
pagina 7 di 16 È invece inammissibile in questa sede – vista, in caso di dissenso sul punto delle parti, la competenza funzionale del Giudice Tutelare ed il diverso rito – l'istanza della resistente/convenuta relativa al rilascio dei documenti per la FI validi per l'espatrio.
Va altresì confermata l'assegnazione dell'abitazione familiare alla resistente/convenuta, con arredi e corredi, perché vi abiti con la FI. Quale forma di contribuzione indiretta al mantenimento della minore, come meglio si spiegherà infra, va altresì ribadito che gli oneri e le spese, incluse le utenze (tranne quelle tefoniche), relativi all'abitazione familiare – da ritenersi piuttosto elevati, considerato il contesto in cui l'appartamento è inserito, in Verona
Lungadige RA (si vedano le valutazioni di pag. 20 della CTU – doc. 17 resistente) – gravino sul ricorrente.
L'asserzione del ricorrente secondo cui la resistente/convenuta di fatto coabiterebbe con il compagno nell'abitazione di lui, ove trascorrerebbe molto tempo, non ha trovato adeguato supporto probatorio. A prescindere dalla sussistenza della relazione sentimentale della IGnora
la resistente/convenuta ha mantenuto quale ambiente domestico in cui si CP_1
svolge la vita propria e, soprattutto, quella della FI, prevalentemente collocata presso di sé,
l'unità immobiliare già assegnatale in sede di separazione. Non sono emerse ragioni – tenuto conto del preminente interesse della minore a mantenere il proprio ambiente familiare/abitativo – per disporre in senso diverso.
Il ricorrente ha insistito per il riconoscimento della collocazione paritaria di presso Per_1
ciascuno dei genitori, facendone discendere anche la revoca dell'assegnazone dell'abitazione familiare alla resistente/convenuta; in via subordinata, in caso di conferma del provvedimento sulla casa in favore della resistente/convenuta, ha chiesto che ella sia tenuta personalmente a sostenere i costi di gestione dell'immobile.
Invero non sussistono i presupposti per disporre che trascorra un tempo paritetico, Per_1 con alternanza settimanale, presso l'uno e l'altro genitore.
È dimostrato documentalmente tramite lo scambio di messaggi tra le parti, anche in corso di causa e piuttosto recenti (a titolo esemplificativo si menzionano quelli depositatati dalla ricorrente il 21.02.2024, nonché 46, 47 e 48, senza voler considerare quelli depositati in uno con la compara conclusionale), come il ricorrente sia sovente impegnato all'estero – talora per tempi IGnificativi – sì che è assai concreta la possibilità che nei periodi di sua spettanza, qualora la madre non fosse disponibile a tenerla con sé, debba rimanere con altre Per_1
pagina 8 di 16 persone, senza la presenza del padre. Una tale soluzione non pare conforme al preminente interesse della minore, né pare idonea a dare migliore attuazione al principio di bigenitorialità.
Pertanto, quanto al riparto dei periodi di permanenza di con le parti, si reputa Per_1
necessario confermare la regolamentazione già in atto, fermi eventuali diversi accordi tra le parti, tenuto conto delle eIGenze di ciascuna e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. Analoghe considerazioni valgono anche quanto al riparto dei periodi di vacanza.
2) Disamina delle diverse capacità e condizioni reddituali/patrimoniali.
È necessario valutare ora le diverse situazioni e capacità reddituali/patrimoniali delle parti, rilevanti sia quanto a determinazioni circa il mantenimento della minore, sia quanto ad assegno divorzile.
Il ricorrente è nato il [...]. La resistente/convenuta è nata il [...].
Ambo le parti sono dotate di piena capacità lavorativa, anche se ben diversa è la situazione patrimoniale/reddituale.
Il ricorrente, malgrado nell'atto introduttivo poco sia riportato circa la sua attività lavorativa ed i suoi investimenti (la documentazione è stata poi implementata in corso di causa), è imprenditore attivo anche all'estero nel settore agricolo ed immobiliare, con plurime partecipazioni sociali, ed è proprietario di immobili.
Va ricordato che nel corso della separazione personale è stata disposta CTU sulle capacità reddituali/patrimoniali delle parti, depositata nel gennaio 2021, a firma del dr.
[...]
(doc. 17 resistente/convenuta). Le conclusioni – riportate schematicamente a pag. Per_3
49-50 dell'elaborato –, anche a voler tenere conto della sussistenza di alcuni debiti a carico del ricorrente e, quindi, della versione della relazione a lui più favorevole, rapportati alla fine dell'anno 2019 sono:
- capacità patriomoniale del ricorrente: euro 17.738.648,76;
- capacità patriomoniale della resistente/convenuta: 25.486,00;
- capacità reddituale media del ricorrente: euro 58.305,20;
- capacità reddituale media della resistente/convenuta: nulla.
L'enorme sproporzione tra la situazione reddituale/economica dei due è palese e non vi sono allegazioni delle parti tali da far ritenere necessaria una nuova CTU di aggiornamento. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, sia pure in relazione al contributo al mantenimento ma con argomentazioni valevoli anche per l'assegno divorzile, che la pagina 9 di 16 valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (Cass.
975/2021; Cass. 8744/2019).
Il ricorrente lamenta un peggioramento della propria situazione rispetto alle risultanze della
CTU in ragione delle conseguenze della pandemia da Covid sulle proprie attività imprenditoriali. Deve darsi atto che, se è vero che la CTU ha espresso le proprie valutazioni al
31.12.2019, arrestandosi, quindi, ad un periodo precedente all'esplosione della pandemia
(circostanza, questo, di cui dà conto lo stesso consulente), tuttavia va rilevato che l'elaborato è stato depositato nel gennaio 2021, quando la situazione di crisi legata alla diffusione del virus era già conclamata ed aveva già manifestato – anche con possibilità di previsioni attendibili per il futuro – i propri effetti pregiudizievoli sul piano economico. Ebbene proprio nel 2021 le parti hanno raggiunto l'intesa per trasformare in consensuale il procedimento di separazione introdotto in forma contenziosa. Ciò comporta che lo stesso ricorrente avesse condiviso tutte le condizioni con la resistente/convenuta, incluse quelle relative agli aspetti patrimoniali- economici, quali mantenimento e spese per la FI, mantenimento per la moglie e attribuzione dell'abitazione familiare e correlate spese, tenendo in debito conto gli effetti della pandemia. Ora, a distanza di anni, in assenza di specifiche deduzioni di segno contrario, deve ritenersi che quel periodo critico sia stato superato dal ricorrente e che, quindi, la sua posizione reddituale-patrimoniale si sia quanto meno ricostituita e si sia stabilizzata su livelli almeno simili alla situazione pre-Covid (circostanza di cui si trae conferma indiretta dall'andamenento delle dichiarazioni dei redditi più recenti).
Venendo, ora, alla situazione della resistente/convenuta, le attività riscontrate dal CTU si riferiscono a pregressi risparmi ed investimenti. Per il resto, come visto, a prescindere da una quota in comproprietà di un immobile a Cuba, per un valore di circa 7.000,00 euro, la resistente/convenuta non ha proprietà immobiliari, né attualmente svolge alcuna attività lavorativa. Consta che in passato, anche di recente, abbia svolto qualche attività occasionale, non reperendo perà alcun impiego stabile e compatibile con l'eIGenze di assistenza della FI.
L'istruttoria svolta ha evidenziato come in passato ella avesse lavorato come commessa e dipendente di una gelateria, attività poi abbandonate. La IGnora si è poi dedicata, anche in pagina 10 di 16 costanza di convivenza matrimoniale, alla FI I testimoni sentiti – suoi ex datori di Per_1 lavoro ( e – udiena del 15.05.2024) – hanno peraltro dato Testimone_1 Testimone_2
conto di essere stati contattati anche in tempi relativamente recenti dalla IGnora
[...]
per verificare i presupposti di un'eventuale ripresa del lavoro, ma che le Controparte_1
condizioni prospettate non erano compatibili con le eIGenze temporali della IGnora, impegnata anche nella cura della FI.
In ordine alla capacità lavorativa della resistente/convenuta, nata e vissuta a Cuba, va rilevato come sia priva di titolo di studio riconoscibile in Italia, sì che le possibilità di reperire impieghi diversi rispetto a quelli svolti in passato paiono limitate. Vero è che il ricorrente – in tal senso anche il di lui fratello, sentito quale testimone – ha indicato Testimone_3
possibililità di lavoro alla resistente anche presso aziende/società riconducibili alla sua famiglia, ma è anche comprensibile la ritrosia della IGnora ad accettare di lavorare per l'ex coniuge, i suoi familiari o, comunque, per aziende loro riconducibili, anche al di là delle riserve e perplessità espresse sui tempi di lavoro e i luoghi ove l'attività si sarebbe dovuta svolgere.
D'altro canto deve tenersi conto del fatto che durante la vita coniugale la IGnora si è dedicata all'accudimento ed alla crescita della FI in prima persona, e che tale opzione ha da Per_1
un lato consentito al ricorrente di dedicarsi appieno alle proprie attività imprenditoriali, peraltro evitando di dovere delegare a terzi tali compiti di cura della FI, e, quanto alla resistente/convenuta, le ha impedito di coltivare le proprie aspirazioni professionali, fosse anche di continuare nei lavori in precedenza svolti.
3) Contributo al mantenimento della FI Per_1
Come anticipato non constano IGnificative novità quanto alle situazioni reddituali/patrimoniali delle parti rispetto alla separazione personale.
Non vi sono, quindi, i presupposti per una diminuzione del contributo in favore della FI, ma nemmeno per un suo aumento, come invece chiesto dalla resistente/convenuta. Al riguardo deve infatti evidenziarsi che, se anche è cresciuta rispetto all'epoca di Per_1
omologa della separazione, considerata l'entità del contributo al mantenimento ed il suo aggiornamento Istat, l'importo appare del tutto congruo a soddisfare le attuali eIGenze della minore e a mantenerne un elevato tenore di vita, tanto più che con l'età di regola assume un peso maggiore la voce delle spese accessorie/straordinarie.
pagina 11 di 16 Si ritiene, quindi, debba essere confermato – al fine di garantire a un tenore di vita Per_1
analogo al passato ed in linea con le capacità paterne – il contributo al mantenimento già vigente, attualizzato ad oggi a decorrere dal 1.01.2022, come pure il 100% delle spese accessorie e straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, a carico del padre.
Quale forma di contributo indiretto al mantenimento di va anche confermato che il Per_1
padre si faccia carico – come già è – delle utenze (fatta eccezione di quelle telefoniche), degli oneri e delle spese connessi all'abitazione familiare. Benchè non ne sia stata data una specifica quantificazione, la collocazione dell'appartamento in un palazzo di pregio (si veda la stima di pag. 20 della CTU), fa ritenere che trattasi di esborsi IGnificativi, che la resistente/convenuta non potrebbe sostenere, sì da esporre la minore al rischio di vivere in un ambiente domestico meno confortevole rispetto alle proprie abitudini.
Una delle ragioni dell'opposizione del ricorrente a continuare a sostenere le spese dell'abitazione familiare sembra da ravvisarsi nel fatto che per un periodo in tale immobile sia vissuta anche la sorella della resistente. Invero da quanto allegato e documentato dalla IGnora si è trattato di una mera ospitalità limitata nel tempo, sì da non incidere sulla Parte_2
tematica di cui si tratta, connessa al mantenimento in senso lato della FI . Per_1
La rilevantissia sproporzione reddituale/patrimoniale tra le parti rende opportuno prevedere che l'AUU per la FI sia integralmente percepito dalla resistente/convenuta, in Per_1
coninuità con la previsione, di cui alle condizioni di separazione, che eventuali assegni familiari fossero percepiti integralmente dalla madre.
4) Assegno divorzile.
Come noto l'assegno divorzile presenta caratteristiche diverse dal contributo al mantenimento disposto in separazione. Quest'ultimo è teso alla conservazione in capo al coniuge economicamente più debole del precedente tenore di vita, mentre nell'assegno divorzile sono prevalenti le componenti assistenziale, perequativo-compensativa e risarcitoria.
Nei propri scritti difensivi il ricorrente si è soffermato sull'andamento della vita coniugale e, in particolare, sull'asserita relazione extraconiugale a suo tempo intrapresa – nel corso del matrimonio – dalla resistente/convenuta con l'attuale compagno, al fine di valorizzare l'aspetto “risarcitorio” dell'assegno divorzile, incidente, quando a richiederlo è il coniuge cui
è ascritta la rottura del vincolo coniugale, nel senso di eliderlo o di limitarne l'ammontare.
pagina 12 di 16 Il parametro risarcitorio, legato alle “ragioni della decisione” che hanno portato allo scioglimento del matrimonio, al di fuori dalle fattispecie di divorzio cosiddetto “diretto”, è di portata residuale, sì che, nei casi di scioglimento del vincolo coniugale a seguito di separazione personale, viene al più considerato – se ve ne è istanza – allorché vi sia una pronuncia di addebito della separazione o, comunque, ove le cause della irrimediabile frattura del matrimonio si traggano dalla sentenza di separazione (ad es. Corte di Appello di Napoli
10.01.2019).
Nel caso in esame non vi è stata alcuna pronuncia di addebito della separazione, tanto che l'iniziale procedimento giudiziale è stato poi trasformato in consensuale, né dalle condizioni di separazione si evince alcun dato riconducibile alle ragioni che hanno determinato la rottura dell'unione coniugale.
La componente “risarcitoria” dell'assegno divorzile non va quindi tenuta in conto.
Si tratta, invece, di considerare le componenti assistenziale e perequativo/compensativa.
È indubbio che la resistente/convenuta abbia piena capacità lavorativa, ma è stato documentato come ella tuttora si occupi della FI nata nel 2013, dei suoi impegni Per_1
scolastici ed extrascolastici, dimostrandosi disponibile ad occuparsene anche quando il padre ha impegni di lavoro che gli impediscono di trascorrere con la minore i tempi prestabiliti.
È quindi necessario tenere conto di quelle che sono le effettive possibilità di impiego della resistente/convenuta – da ritenersi per l'intanto limitate ad un part-time – cosa che consente anche un risparmio rispetto, altrimenti, all'eIGenza di avvalersi dell'aiuto di terzi.
È ben vero che la resistente può altresì contare sul “reddito figurato” costituito dall'assegnazione dell'abitazione familiare e, quindi, dal risparmio di costi per l'alloggio, ma va tenuto conto che tale provvedimento è assunto nel preminente interesse della FI a mantenere continuità con il proprio ambiente di vita familiare e domestico.
Se l'assegno divorzile non mira alla conservazione in capo al coniuge economicamente più debole del medesimo tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio, tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 18287/2018, di cui si riporta uno stralcio di parte motiva), “… la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi,
pagina 13 di 16 deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (n.d.e. sottolineatura dell'estensore). Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.” In sostanza la funzione dell'assegno divorzile è quella di fornire – in presenza di tutti i presupposti – un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare (Cass. 35434/2023).
Nel caso in esame il matrimonio è stato celebrato il 25 aprile 2011 e la FI è nata il Per_1
primo gennaio 2013. Il procedimento per la separazione personale è stato introdotto nel 2019.
La IGnora è nata il [...]. Controparte_1
Come detto è dimostrato che la resistente in corso di matrimonio – durato circa 8 anni – si sia dedicata alla famiglia ed alla FI. In tale arco temporale, fino ai trentacinque anni circa, la IGnora non ha svolto attività lavorativa al di fuori dell'ambito Controparte_1
familiare che le consentisse di avere una propria retribuzione e una contribuzione previdenziale. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito anche di recente (Cass. 4328/2024) che non è necessario sia data prova che uno dei genitori abbia smesso di lavorare per accudire la prole sulla base di una specifica ed espressa intesa tra i due, ma che è sufficiente la constatazione di una “conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio”.
È altresì dimostrato che anche dopo la pronuncia della separazione la resistente/convenuta non ha svolto attività lavorativa (salve talune occasionali attività) e si è prevalentemnte dedicata alla FI.
Se, quindi, lo squilibrio reddituale/patrimoniale tra le parti era già in essere prima e a prescindere dal matrimonio, non potendosi sostenere – considerata l'entità delle risorse in pagina 14 di 16 capo al ricorrente – che la resistente/convenuta in costanza di matrimonio abbia fornito un contributo IGnificativo alle ricchezze del ricorrente, tuttavia ella ha sacrificato proprie individuali possibilità di guadagno e di crescita professionale nell'accudimento della FI e per un range temporale IGnificativo.
Peraltro dalle deposizioni testimoniali assunte è emerso come la IGnora Controparte_1
si fosse anche interessata ad una ripresa dell'attività lavorativa interfacciandosi con
[...]
i propri ex datori di lavoro, non trovando però soluzioni compatibili con le eIGenze di diretto accudimento ed organizzazione dei vari impegni della FI.
Tenuto conto di tali elementi e, altresì, dell'età della resistente e della sua piena capacità di lavoro, se non sussistono le condizioni per l'accoglimento della sua domanda di attribuzione di un importo mensile di euro 1.500,00, appare congruo determinare l'importo dell'assegno divorzile a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza in euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, ferme le altre condizioni già in essere.
5) Spese di lite.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, sia considerata la natura “neutra” della pronuncia sullo status, sia tenuto conto della reciproca soccombenza rispetto alle altre domande, considerato che anche le istanze della resistente/convenuta di aumento del contributo al mantenimento della FI e di assegno divorzile per sé per un importo sensibilmente maggiore di quello in questa sede riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e del correlato decreto di correzione di errore materiale, così dispone:
1) in via condivisa ad entrambi i genitori, con Controparte_2
collocazione prevalente presso la madre e con diritto-dovere di visita del padre come da condizioni di separazione consensuale da intendersi qui espressamente richiamate per relationem, anche quanto a riparto dei periodi di vacanza;
2) Conferma l'assegnazione alla resistente, IGnora CP_1 Controparte_1
dell'abitazione familiare, con arredi e corredi, affinché vi abiti con la FI. Conferma altresì che gli oneri, le spese e le utenze (fatta eccezione per quelle telefoniche)
pagina 15 di 16 relative a detta abitazione restino a carico del ricorrente;
3) Pone a carico del ricorrente, a conferma di quanto stabilito in sede di separazione personale dei coniugi, l'obbligo di versare a titolo di contribuzione al mantenimento della FI la somma di euro 1.550,00 mensili, da corrispondersi alla Per_1
resistente/convenuta entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dall'1.01.2022, oltre al 100% delle spese accessorie/straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
4) Assegno unico ed universale per la FI percepito integralmente dalla madre;
Per_1
5) Pone a carico del ricorrente, IG. , l'obbligo di versare a titolo di Parte_1
assegno divorzile alla resistente/convenuta, IG.ra la Controparte_1
somma di euro 500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;
6) Dichiara l'inammissibilità della domanda di provvedere in ordine al rilascio dei documenti della FI minore validi per l'espatrio;
7) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di ConIGlio del 4 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1954/2022 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAL Parte_1 C.F._1
CERO SERGIO e dell'avv. STEFANIA DAL CERO, elettivamente domiciliato presso il loro studio in VIA TEATRO FILARMONICO 12 VERONA,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. VESENTINI MARIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA
CITTADELLA, 9 37122 VERONA,
CONVENUTA/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 16 Conclusioni di parte ricorrente:
“- ogni contraria domanda, eccezione, istanza anche istruttoria rigettata, non accettandosi il contraddittorio su nuove domande, eccezioni o allegazioni in fatto o in diritto:
- nel merito: in parziale modifica delle condizioni stabilite in verbale di consensualizzazione della separazione, omologate nel procedimento di cui a R.G. 5438/2019, così come confermate con ordinanza presidenziale del 12.12.2022, nel presente giudizio, così disporsi:
1) affidarsi la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendosi la Per_1
residenza anagrafica della stessa – ai meri fini burocratici – presso la madre, con collocamento della minore a settimane alterne presso ciascun genitore, con cambio di settimana dalla domenica sera dopo cena.
Le settimane saranno da ritenersi comprensive di eventuali festività infrasettimanali e con impegno reciproco dei genitori a collaborare per eventuali scambi di settimane e/o necessità di copertura di eventuali imprevisti.
I periodi di vacanza scolastica per Pasqua e Natale interromperanno la sequenza, venendo ripartiti i periodi con l'alternanza tra genitori della settimana dal 23 al 30 dicembre con la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua, in modo che la FI trascorra alternativamente con la madre Pasqua o Natale.
Le ferie estive, nella misura di due settimane consecutive con ciascun genitore andranno concordate entro il mese di maggio.
Nel caso in cui il padre dovesse assentarsi per lavoro due settimane consecutive, disporsi che con adeguato anticipo venga previamente interpellata la madre in ordine alla volontà di scambio settimane (con recupero di due settimane al rientro): in mancanza sarà onere del padre provvedere ad una adeguata custodia della minore nella settimana di sua assenza;
2) i genitori dovranno collaborare reciprocamente nello scambio e condivisione di ogni informazione;
comunicazione scolastica o burocratica per la FI, che dovesse giungere all'uno o all'altro;
3) dandosi atto della disponibilità del padre a mantenere integralmente a proprio carico nella misura perciò del 100% le spese di cui al protocollo famiglia per la FI minore, escludersi la applicazione dei meccanismi di silenzio assenso nelle spese da concordarsi e disporsi integralmente a favore del padre il diritto a detrazioni ed assegni, con onere a carico
pagina 2 di 16 della madre di intestare alla FI minore le necessarie ricevute fiscali, venendosi in mancanza a ridurre il rimborso della quota fiscale non recuperata dal padre;
4) stante il regime di collocamento da disporsi a settimane alterne e la disponibilità del padre ad assumersi per intero le spese di cui a protocollo, ridursi la misura dell'assegno per il mantenimento della FI alla somma che risulterà di giustizia, comunque non Per_1 superiore all'importo di €1.000,00 al mese;
5) nulla per assegno divorzile a favore della IG.ra , non sussistendone i CP_1
presupposti;
6) ferma la disponibilità del IG. , unicamente per la auspicata ipotesi di adesione Parte_1
della IG.ra a definizione bonaria con accettazione delle condizioni di cui ai Controparte_1
precedenti punti 1-5, di mettere a disposizione della IG.ra , alle medesime CP_1 condizioni e con gli effetti dell'art. 337 sexies c.c., appartamento sito al piano primo della medesima palazzina con spese condominiali a carico del IG. , in caso di mancato Parte_1
bonario accordo, revocarsi la assegnazione della casa coniugale alla IG.ra , CP_1
per venir meno dei presupposti o comunque – in subordine – porsi le spese condominiali e di utenza per l'appartamento a carico della IG.ra ; CP_1
7) compensi, spese, rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA compensati in caso di adesione della IG.ra alle conclusioni rassegnate dal ricorrente;
rifusi in caso di non CP_1
accettazione e resistenza.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: … omissis…”
Conclusioni di parte resistente:
“In via preliminare nel merito:
- Respingere le richieste, come tutte formulate, da parte ricorrente, IG. , Parte_1
siccome infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi.
In via principale nel merito:
1. affidare la FI minore , nata a Verona il [...], ad [...] i Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della madre, IG.ra Controparte_1
Pertanto, per le decisioni di maggior importanza (istruzione, educazione e salute)
[...]
la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo condiviso, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, allorquando si trovi con l'uno o l'altro genitore;
Per_1
pagina 3 di 16
3. assegnare la casa familiare, sita in Verona, Via Lungadige RA n. 5, alla IG.ra
che la abiterà unitamente alla FI , sino al Controparte_1 Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di , con obbligo del IG. Per_1 Parte_1
a provvedere al pagamento integrale delle spese condominiali, utenze e di
[...] manutenzione e gestione dell'abitazione;
4. Il IG. avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé secondo le Parte_1 Per_1
seguenti modalità:
- un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita da scuola o dalle ore 18,00 nel periodo estivo sino al lunedì mattina quando riaccompagnerà la FI a scuola o presso l'abitazione della madre nel periodo estivo;
- un pomeriggio a settimana, dall'uscita di scuola o dal termine delle attività extra scolastiche pomeridiane, o comunque entro le ore 18,00 nel periodo estivo, sino al giorno seguente, allorquando riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione della madre Per_1
nel periodo estivo;
- durante le festività natalizie trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi, Per_1
alternando di anno in anno la settimana di Natale con quella di Capodanno;
- durante le vacanze di Pasqua, trascorrerà tre giorni con il padre, alternando di Per_1
anno in anno il giorno della Pasqua;
- durante le vacanze estive, il padre potrà trascorre con la FI almeno due settimane, anche non consecutive, da concordare di anno in anno entro il giorno 31/05 di ogni anno;
- per quanto riguarda le vacanze di carnevale e le altre festività scolastiche (es.: 1 novembre,
8 dicembre, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 21 maggio e 2 giugno), i IGnori CP_1
e concorderanno di volta in volta il diritto di visita della FI, cercando di Parte_1
alternare le predette festività, con particolare attenzione anche agli impegni e desideri della FI, attesa la sua età.
5. Il IGnor , con decorrenza dal mese di settembre 2022, corrisponderà Parte_1
mensilmente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra
[...]
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 2.000,00#, quale contributo Controparte_1
al mantenimento di , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dal mese di Per_1
settembre 2023.
pagina 4 di 16
6. Il IGnor sosterrà per la FI, direttamente o tramite rimborso se Parte_1
anticipate dalla madre, nella misura del 100% le seguenti voci di spesa: I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del
Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo (tasse e mensa scolastiche, sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico), IV) spese scolastiche con specifico e preventivo accordo (tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private), V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo (costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi secondo le quote sopra determinate l'acquisto di uno strumento informatico, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche con preventivo accordo (tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati;
viaggi e vacanze senza i genitori), così come previsto dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
7. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8. In caso di rifiuto non motivato, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice e nel caso di spese medico sanitarie, che non
pagina 5 di 16 necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, darsi atto che permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
9. Porre a carico del IG. l'obbligo di versare a favore della IG.ra Parte_1
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 1.500,00#, Controparte_1
con decorrenza dal mese di settembre 2022, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat da settembre 2023.
10. Disporsi che l'assegno unico familiare verrà percepito in via esclusiva dalla IG.ra
Controparte_1
11. I IGnori e autorizzano il rilascio e/o CP_1 Controparte_1 Parte_1 rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio di (carta di identità e Persona_2
passaporto).
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi legali;
- Si dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande, eccezioni e deduzioni anche istruttorie, formulate da controparte;
In via istruttoria: … Omissis…”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 442/2023 r.sent., pronunciata da questo Tribunale e pubblicata il 6 marzo 2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto tra i IGnori e Parte_1 Controparte_1
(sentenza come emendata con decreto di correzione di errore materiale – n. 1954/2022 sub 1
r.g.), disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle condizioni economiche e sull'affidamento e mantenimento della FI nata il primo Per_1
gennaio 2013.
Esaurita la fase istruttoria le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che residuano da decidere le domande di affidamento e residenza prevalente della FI , modalità di visita, contribuzione al suo mantenimento e Per_1 sull'assegno divorzile.
pagina 6 di 16 Con ordinanza presidenziale del 12.12.2022 sono state confermate le condizioni di separazione che prevedono, in sintesi:
- affido condiviso di Per_1
- regolamentazione delle visite padre-FI a fine settimana alternati, da venerdì pomeriggio a lunedì mattina;
un giorno infrasettimanale con pernotto nelle settimane in cui il weekend spetta al padre;
due giorni consecutivi con pernotto nelle settimane in cui il weekend spetta alla madre;
- quindici giorni anche non consencutivi nel periodo delle vacenze estive;
ripartizione a metà delle vacanze invernali e pasquali secondo il principio dell'alternanza;
- assegnazione dell'abitazione familiare alla resistente/convenuta, con arredi e corredi, che vi abiterà con la FI, con l'ulteriore precisazione che oneri, spese ed utenze dell'abitazione (fatta eccezione per quelle telefoniche) restano a carico del ricorrente;
- previsione del contributo di euro 1.550,00 mensili per il mantenimento della FI minore a carico del padre, con rivalutazione annuale ISTAT a far data dall'1.01.2022, oltre che del 100% delle spese accessorie/straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
- previsione del contributo di euro 1.000,00 mensili per il mantenimento della resistente/convenuta;
- ripartizione al 50% delle detrazioni fiscali ed eventuali assegni familiari al 100% alla madre.
Alle condizioni di separazione le parti sono giunte consensualmente (omologa del 9 febbraio
2021) dopo che era stata disposta e depositata CTU, a firma del dr. sulle Persona_3
rispettive capacità reddituali e patrimoniali tra i coniugi, elaborato acquisito anche nel presente procedimento, in cui – lo si anticipa sin d'ora – appare evidente la netta sproporzione tra la situazione del ricorrente e quella della resistente.
1) Disciplina di affido e residenza prevalente della minore – Assegnazione dell'abitazione familiare.
Va anzitutto confermato l'affido condiviso di ad ambo i genitori, soluzione chiesta da Per_1
entrambe le parti.
pagina 7 di 16 È invece inammissibile in questa sede – vista, in caso di dissenso sul punto delle parti, la competenza funzionale del Giudice Tutelare ed il diverso rito – l'istanza della resistente/convenuta relativa al rilascio dei documenti per la FI validi per l'espatrio.
Va altresì confermata l'assegnazione dell'abitazione familiare alla resistente/convenuta, con arredi e corredi, perché vi abiti con la FI. Quale forma di contribuzione indiretta al mantenimento della minore, come meglio si spiegherà infra, va altresì ribadito che gli oneri e le spese, incluse le utenze (tranne quelle tefoniche), relativi all'abitazione familiare – da ritenersi piuttosto elevati, considerato il contesto in cui l'appartamento è inserito, in Verona
Lungadige RA (si vedano le valutazioni di pag. 20 della CTU – doc. 17 resistente) – gravino sul ricorrente.
L'asserzione del ricorrente secondo cui la resistente/convenuta di fatto coabiterebbe con il compagno nell'abitazione di lui, ove trascorrerebbe molto tempo, non ha trovato adeguato supporto probatorio. A prescindere dalla sussistenza della relazione sentimentale della IGnora
la resistente/convenuta ha mantenuto quale ambiente domestico in cui si CP_1
svolge la vita propria e, soprattutto, quella della FI, prevalentemente collocata presso di sé,
l'unità immobiliare già assegnatale in sede di separazione. Non sono emerse ragioni – tenuto conto del preminente interesse della minore a mantenere il proprio ambiente familiare/abitativo – per disporre in senso diverso.
Il ricorrente ha insistito per il riconoscimento della collocazione paritaria di presso Per_1
ciascuno dei genitori, facendone discendere anche la revoca dell'assegnazone dell'abitazione familiare alla resistente/convenuta; in via subordinata, in caso di conferma del provvedimento sulla casa in favore della resistente/convenuta, ha chiesto che ella sia tenuta personalmente a sostenere i costi di gestione dell'immobile.
Invero non sussistono i presupposti per disporre che trascorra un tempo paritetico, Per_1 con alternanza settimanale, presso l'uno e l'altro genitore.
È dimostrato documentalmente tramite lo scambio di messaggi tra le parti, anche in corso di causa e piuttosto recenti (a titolo esemplificativo si menzionano quelli depositatati dalla ricorrente il 21.02.2024, nonché 46, 47 e 48, senza voler considerare quelli depositati in uno con la compara conclusionale), come il ricorrente sia sovente impegnato all'estero – talora per tempi IGnificativi – sì che è assai concreta la possibilità che nei periodi di sua spettanza, qualora la madre non fosse disponibile a tenerla con sé, debba rimanere con altre Per_1
pagina 8 di 16 persone, senza la presenza del padre. Una tale soluzione non pare conforme al preminente interesse della minore, né pare idonea a dare migliore attuazione al principio di bigenitorialità.
Pertanto, quanto al riparto dei periodi di permanenza di con le parti, si reputa Per_1
necessario confermare la regolamentazione già in atto, fermi eventuali diversi accordi tra le parti, tenuto conto delle eIGenze di ciascuna e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore. Analoghe considerazioni valgono anche quanto al riparto dei periodi di vacanza.
2) Disamina delle diverse capacità e condizioni reddituali/patrimoniali.
È necessario valutare ora le diverse situazioni e capacità reddituali/patrimoniali delle parti, rilevanti sia quanto a determinazioni circa il mantenimento della minore, sia quanto ad assegno divorzile.
Il ricorrente è nato il [...]. La resistente/convenuta è nata il [...].
Ambo le parti sono dotate di piena capacità lavorativa, anche se ben diversa è la situazione patrimoniale/reddituale.
Il ricorrente, malgrado nell'atto introduttivo poco sia riportato circa la sua attività lavorativa ed i suoi investimenti (la documentazione è stata poi implementata in corso di causa), è imprenditore attivo anche all'estero nel settore agricolo ed immobiliare, con plurime partecipazioni sociali, ed è proprietario di immobili.
Va ricordato che nel corso della separazione personale è stata disposta CTU sulle capacità reddituali/patrimoniali delle parti, depositata nel gennaio 2021, a firma del dr.
[...]
(doc. 17 resistente/convenuta). Le conclusioni – riportate schematicamente a pag. Per_3
49-50 dell'elaborato –, anche a voler tenere conto della sussistenza di alcuni debiti a carico del ricorrente e, quindi, della versione della relazione a lui più favorevole, rapportati alla fine dell'anno 2019 sono:
- capacità patriomoniale del ricorrente: euro 17.738.648,76;
- capacità patriomoniale della resistente/convenuta: 25.486,00;
- capacità reddituale media del ricorrente: euro 58.305,20;
- capacità reddituale media della resistente/convenuta: nulla.
L'enorme sproporzione tra la situazione reddituale/economica dei due è palese e non vi sono allegazioni delle parti tali da far ritenere necessaria una nuova CTU di aggiornamento. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, sia pure in relazione al contributo al mantenimento ma con argomentazioni valevoli anche per l'assegno divorzile, che la pagina 9 di 16 valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (Cass.
975/2021; Cass. 8744/2019).
Il ricorrente lamenta un peggioramento della propria situazione rispetto alle risultanze della
CTU in ragione delle conseguenze della pandemia da Covid sulle proprie attività imprenditoriali. Deve darsi atto che, se è vero che la CTU ha espresso le proprie valutazioni al
31.12.2019, arrestandosi, quindi, ad un periodo precedente all'esplosione della pandemia
(circostanza, questo, di cui dà conto lo stesso consulente), tuttavia va rilevato che l'elaborato è stato depositato nel gennaio 2021, quando la situazione di crisi legata alla diffusione del virus era già conclamata ed aveva già manifestato – anche con possibilità di previsioni attendibili per il futuro – i propri effetti pregiudizievoli sul piano economico. Ebbene proprio nel 2021 le parti hanno raggiunto l'intesa per trasformare in consensuale il procedimento di separazione introdotto in forma contenziosa. Ciò comporta che lo stesso ricorrente avesse condiviso tutte le condizioni con la resistente/convenuta, incluse quelle relative agli aspetti patrimoniali- economici, quali mantenimento e spese per la FI, mantenimento per la moglie e attribuzione dell'abitazione familiare e correlate spese, tenendo in debito conto gli effetti della pandemia. Ora, a distanza di anni, in assenza di specifiche deduzioni di segno contrario, deve ritenersi che quel periodo critico sia stato superato dal ricorrente e che, quindi, la sua posizione reddituale-patrimoniale si sia quanto meno ricostituita e si sia stabilizzata su livelli almeno simili alla situazione pre-Covid (circostanza di cui si trae conferma indiretta dall'andamenento delle dichiarazioni dei redditi più recenti).
Venendo, ora, alla situazione della resistente/convenuta, le attività riscontrate dal CTU si riferiscono a pregressi risparmi ed investimenti. Per il resto, come visto, a prescindere da una quota in comproprietà di un immobile a Cuba, per un valore di circa 7.000,00 euro, la resistente/convenuta non ha proprietà immobiliari, né attualmente svolge alcuna attività lavorativa. Consta che in passato, anche di recente, abbia svolto qualche attività occasionale, non reperendo perà alcun impiego stabile e compatibile con l'eIGenze di assistenza della FI.
L'istruttoria svolta ha evidenziato come in passato ella avesse lavorato come commessa e dipendente di una gelateria, attività poi abbandonate. La IGnora si è poi dedicata, anche in pagina 10 di 16 costanza di convivenza matrimoniale, alla FI I testimoni sentiti – suoi ex datori di Per_1 lavoro ( e – udiena del 15.05.2024) – hanno peraltro dato Testimone_1 Testimone_2
conto di essere stati contattati anche in tempi relativamente recenti dalla IGnora
[...]
per verificare i presupposti di un'eventuale ripresa del lavoro, ma che le Controparte_1
condizioni prospettate non erano compatibili con le eIGenze temporali della IGnora, impegnata anche nella cura della FI.
In ordine alla capacità lavorativa della resistente/convenuta, nata e vissuta a Cuba, va rilevato come sia priva di titolo di studio riconoscibile in Italia, sì che le possibilità di reperire impieghi diversi rispetto a quelli svolti in passato paiono limitate. Vero è che il ricorrente – in tal senso anche il di lui fratello, sentito quale testimone – ha indicato Testimone_3
possibililità di lavoro alla resistente anche presso aziende/società riconducibili alla sua famiglia, ma è anche comprensibile la ritrosia della IGnora ad accettare di lavorare per l'ex coniuge, i suoi familiari o, comunque, per aziende loro riconducibili, anche al di là delle riserve e perplessità espresse sui tempi di lavoro e i luoghi ove l'attività si sarebbe dovuta svolgere.
D'altro canto deve tenersi conto del fatto che durante la vita coniugale la IGnora si è dedicata all'accudimento ed alla crescita della FI in prima persona, e che tale opzione ha da Per_1
un lato consentito al ricorrente di dedicarsi appieno alle proprie attività imprenditoriali, peraltro evitando di dovere delegare a terzi tali compiti di cura della FI, e, quanto alla resistente/convenuta, le ha impedito di coltivare le proprie aspirazioni professionali, fosse anche di continuare nei lavori in precedenza svolti.
3) Contributo al mantenimento della FI Per_1
Come anticipato non constano IGnificative novità quanto alle situazioni reddituali/patrimoniali delle parti rispetto alla separazione personale.
Non vi sono, quindi, i presupposti per una diminuzione del contributo in favore della FI, ma nemmeno per un suo aumento, come invece chiesto dalla resistente/convenuta. Al riguardo deve infatti evidenziarsi che, se anche è cresciuta rispetto all'epoca di Per_1
omologa della separazione, considerata l'entità del contributo al mantenimento ed il suo aggiornamento Istat, l'importo appare del tutto congruo a soddisfare le attuali eIGenze della minore e a mantenerne un elevato tenore di vita, tanto più che con l'età di regola assume un peso maggiore la voce delle spese accessorie/straordinarie.
pagina 11 di 16 Si ritiene, quindi, debba essere confermato – al fine di garantire a un tenore di vita Per_1
analogo al passato ed in linea con le capacità paterne – il contributo al mantenimento già vigente, attualizzato ad oggi a decorrere dal 1.01.2022, come pure il 100% delle spese accessorie e straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, a carico del padre.
Quale forma di contributo indiretto al mantenimento di va anche confermato che il Per_1
padre si faccia carico – come già è – delle utenze (fatta eccezione di quelle telefoniche), degli oneri e delle spese connessi all'abitazione familiare. Benchè non ne sia stata data una specifica quantificazione, la collocazione dell'appartamento in un palazzo di pregio (si veda la stima di pag. 20 della CTU), fa ritenere che trattasi di esborsi IGnificativi, che la resistente/convenuta non potrebbe sostenere, sì da esporre la minore al rischio di vivere in un ambiente domestico meno confortevole rispetto alle proprie abitudini.
Una delle ragioni dell'opposizione del ricorrente a continuare a sostenere le spese dell'abitazione familiare sembra da ravvisarsi nel fatto che per un periodo in tale immobile sia vissuta anche la sorella della resistente. Invero da quanto allegato e documentato dalla IGnora si è trattato di una mera ospitalità limitata nel tempo, sì da non incidere sulla Parte_2
tematica di cui si tratta, connessa al mantenimento in senso lato della FI . Per_1
La rilevantissia sproporzione reddituale/patrimoniale tra le parti rende opportuno prevedere che l'AUU per la FI sia integralmente percepito dalla resistente/convenuta, in Per_1
coninuità con la previsione, di cui alle condizioni di separazione, che eventuali assegni familiari fossero percepiti integralmente dalla madre.
4) Assegno divorzile.
Come noto l'assegno divorzile presenta caratteristiche diverse dal contributo al mantenimento disposto in separazione. Quest'ultimo è teso alla conservazione in capo al coniuge economicamente più debole del precedente tenore di vita, mentre nell'assegno divorzile sono prevalenti le componenti assistenziale, perequativo-compensativa e risarcitoria.
Nei propri scritti difensivi il ricorrente si è soffermato sull'andamento della vita coniugale e, in particolare, sull'asserita relazione extraconiugale a suo tempo intrapresa – nel corso del matrimonio – dalla resistente/convenuta con l'attuale compagno, al fine di valorizzare l'aspetto “risarcitorio” dell'assegno divorzile, incidente, quando a richiederlo è il coniuge cui
è ascritta la rottura del vincolo coniugale, nel senso di eliderlo o di limitarne l'ammontare.
pagina 12 di 16 Il parametro risarcitorio, legato alle “ragioni della decisione” che hanno portato allo scioglimento del matrimonio, al di fuori dalle fattispecie di divorzio cosiddetto “diretto”, è di portata residuale, sì che, nei casi di scioglimento del vincolo coniugale a seguito di separazione personale, viene al più considerato – se ve ne è istanza – allorché vi sia una pronuncia di addebito della separazione o, comunque, ove le cause della irrimediabile frattura del matrimonio si traggano dalla sentenza di separazione (ad es. Corte di Appello di Napoli
10.01.2019).
Nel caso in esame non vi è stata alcuna pronuncia di addebito della separazione, tanto che l'iniziale procedimento giudiziale è stato poi trasformato in consensuale, né dalle condizioni di separazione si evince alcun dato riconducibile alle ragioni che hanno determinato la rottura dell'unione coniugale.
La componente “risarcitoria” dell'assegno divorzile non va quindi tenuta in conto.
Si tratta, invece, di considerare le componenti assistenziale e perequativo/compensativa.
È indubbio che la resistente/convenuta abbia piena capacità lavorativa, ma è stato documentato come ella tuttora si occupi della FI nata nel 2013, dei suoi impegni Per_1
scolastici ed extrascolastici, dimostrandosi disponibile ad occuparsene anche quando il padre ha impegni di lavoro che gli impediscono di trascorrere con la minore i tempi prestabiliti.
È quindi necessario tenere conto di quelle che sono le effettive possibilità di impiego della resistente/convenuta – da ritenersi per l'intanto limitate ad un part-time – cosa che consente anche un risparmio rispetto, altrimenti, all'eIGenza di avvalersi dell'aiuto di terzi.
È ben vero che la resistente può altresì contare sul “reddito figurato” costituito dall'assegnazione dell'abitazione familiare e, quindi, dal risparmio di costi per l'alloggio, ma va tenuto conto che tale provvedimento è assunto nel preminente interesse della FI a mantenere continuità con il proprio ambiente di vita familiare e domestico.
Se l'assegno divorzile non mira alla conservazione in capo al coniuge economicamente più debole del medesimo tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio, tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 18287/2018, di cui si riporta uno stralcio di parte motiva), “… la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi,
pagina 13 di 16 deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (n.d.e. sottolineatura dell'estensore). Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.” In sostanza la funzione dell'assegno divorzile è quella di fornire – in presenza di tutti i presupposti – un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare (Cass. 35434/2023).
Nel caso in esame il matrimonio è stato celebrato il 25 aprile 2011 e la FI è nata il Per_1
primo gennaio 2013. Il procedimento per la separazione personale è stato introdotto nel 2019.
La IGnora è nata il [...]. Controparte_1
Come detto è dimostrato che la resistente in corso di matrimonio – durato circa 8 anni – si sia dedicata alla famiglia ed alla FI. In tale arco temporale, fino ai trentacinque anni circa, la IGnora non ha svolto attività lavorativa al di fuori dell'ambito Controparte_1
familiare che le consentisse di avere una propria retribuzione e una contribuzione previdenziale. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito anche di recente (Cass. 4328/2024) che non è necessario sia data prova che uno dei genitori abbia smesso di lavorare per accudire la prole sulla base di una specifica ed espressa intesa tra i due, ma che è sufficiente la constatazione di una “conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio”.
È altresì dimostrato che anche dopo la pronuncia della separazione la resistente/convenuta non ha svolto attività lavorativa (salve talune occasionali attività) e si è prevalentemnte dedicata alla FI.
Se, quindi, lo squilibrio reddituale/patrimoniale tra le parti era già in essere prima e a prescindere dal matrimonio, non potendosi sostenere – considerata l'entità delle risorse in pagina 14 di 16 capo al ricorrente – che la resistente/convenuta in costanza di matrimonio abbia fornito un contributo IGnificativo alle ricchezze del ricorrente, tuttavia ella ha sacrificato proprie individuali possibilità di guadagno e di crescita professionale nell'accudimento della FI e per un range temporale IGnificativo.
Peraltro dalle deposizioni testimoniali assunte è emerso come la IGnora Controparte_1
si fosse anche interessata ad una ripresa dell'attività lavorativa interfacciandosi con
[...]
i propri ex datori di lavoro, non trovando però soluzioni compatibili con le eIGenze di diretto accudimento ed organizzazione dei vari impegni della FI.
Tenuto conto di tali elementi e, altresì, dell'età della resistente e della sua piena capacità di lavoro, se non sussistono le condizioni per l'accoglimento della sua domanda di attribuzione di un importo mensile di euro 1.500,00, appare congruo determinare l'importo dell'assegno divorzile a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza in euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, ferme le altre condizioni già in essere.
5) Spese di lite.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, sia considerata la natura “neutra” della pronuncia sullo status, sia tenuto conto della reciproca soccombenza rispetto alle altre domande, considerato che anche le istanze della resistente/convenuta di aumento del contributo al mantenimento della FI e di assegno divorzile per sé per un importo sensibilmente maggiore di quello in questa sede riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e del correlato decreto di correzione di errore materiale, così dispone:
1) in via condivisa ad entrambi i genitori, con Controparte_2
collocazione prevalente presso la madre e con diritto-dovere di visita del padre come da condizioni di separazione consensuale da intendersi qui espressamente richiamate per relationem, anche quanto a riparto dei periodi di vacanza;
2) Conferma l'assegnazione alla resistente, IGnora CP_1 Controparte_1
dell'abitazione familiare, con arredi e corredi, affinché vi abiti con la FI. Conferma altresì che gli oneri, le spese e le utenze (fatta eccezione per quelle telefoniche)
pagina 15 di 16 relative a detta abitazione restino a carico del ricorrente;
3) Pone a carico del ricorrente, a conferma di quanto stabilito in sede di separazione personale dei coniugi, l'obbligo di versare a titolo di contribuzione al mantenimento della FI la somma di euro 1.550,00 mensili, da corrispondersi alla Per_1
resistente/convenuta entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dall'1.01.2022, oltre al 100% delle spese accessorie/straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
4) Assegno unico ed universale per la FI percepito integralmente dalla madre;
Per_1
5) Pone a carico del ricorrente, IG. , l'obbligo di versare a titolo di Parte_1
assegno divorzile alla resistente/convenuta, IG.ra la Controparte_1
somma di euro 500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;
6) Dichiara l'inammissibilità della domanda di provvedere in ordine al rilascio dei documenti della FI minore validi per l'espatrio;
7) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di ConIGlio del 4 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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