Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 1244/2020 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.02.2025 e trattata con le modalità cartolari previste dalla legge;
visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 534/2022 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
TRA
(C.F. ) – già Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del direttore pro Parte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata dal funzionario delegato, dott. e dalla dott.ssa Parte_3 Pt_4
tutti elettivamente domiciliati in via P. De Roberto n. 34, difesa come in atti
[...] Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t., con sede legale corrente in Firenze (FI), alla Controparte_1
via Francesco Pucinotti n. 78, (c.f. & p.iva n. ), assistita e difesa, congiuntamente e P.IVA_3
disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Carugno e Vincenzo Nacca ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale, sito in Modena (MO), C.a.p. 41124, alla Via Valentino Contri n.
1
NONCHÉ CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_2
) per la carica domiciliato in Scalea, Corso Mediterraneo 172, rappresentato e difeso P.IVA_4 dall'Avv. Angela Grazia Ruggiero e dall'Avv. Ernesto Mazzei, ed elettivamente domiciliato in
Scalea, Corso Mediterraneo n° 437 presso lo Studio dell'Avv. Angela Grazia Ruggiero come in atti
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1.
1. Con ricorso depositato in data 29.09.2020, l' ha Parte_1
agito davanti a questo Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di accertamento della difformità dell'atto di certificazione del 3 luglio 2019 emesso dalla Commissione di Certificazione istituita presso la Fondazione Universitaria RC GI dell'Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia relativamente ad un contratto di appalto di servizi avente decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza al 31 dicembre 2019.
Ha dedotto la parte ricorrente:
- che a seguito di accertamento ispettivo condotto dalla Guardia di Finanza di Scalea presso “l'Hotel
Santa Caterina Village” in Scalea (CS) era emerso che il contratto di Appalto certificato stipulato in data 1.01.2019 tra la società (committente) e il (appaltatrice), Controparte_2 Controparte_3 presentava elementi di “difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione” con la conseguente realizzazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 29 del D.Lgs.
n. 276/2003;
- nei fatti quel contratto era servito per dissimulare una somministrazione illecita di manodopera, in quanto, secondo la ricostruzione dei militari, la committente, società e Controparte_2
l'appaltatrice, sottoscrittrici del contratto di appalto del 1.01.2019, nonché la Controparte_3
Sole Mare Srl in qualità di affidataria, avrebbero posto in essere, in esecuzione di un fittizio contratto di appalto di servizi, ossia di un contratto di appalto realizzato al di fuori degli schemi legali precostituiti, una mera fornitura o somministrazione di lavoratori da parte del terzo in favore del primo, con l'avallo del secondo e che “tutte le citate parti hanno completamente disatteso gli elementi costitutivi del contratto di appalto facendo invece configurare gli elementi costitutivi tipici di una somministrazione di lavoro che però essendo resa da società non iscritta nell'apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro, configura una somministrazione di lavoro abusiva”;
- l'accertamento della somministrazione illecita era stato consacrato all'indirizzo di CP_2
e e dei rispettivi legali rappresentanti dell'epoca con verbali di
[...] Controparte_3 accertamento del 5 novembre e del 27 dicembre 2019;
- il tentativo di conciliazione era stato inutilmente promosso nei confronti dei trasgressori da parte dell' . Parte_1
Hanno resistito in causa e ccependo la genuinità del contratto Controparte_2 Controparte_3
di appalto tra di esse stipulato e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
§ 2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Stabilisce l'art. 75 del d.lgs. n. 276/2003 che “al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo”.
Secondo l'art. 79 del d.lgs. n. 276/2003 “gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo
80, fatti salvi i provvedimenti cautelari” (comma 1); “gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita” (comma 2).
Aggiunge l'art. 80 dello stesso testo normativo:
“1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro
e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile. 4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi
1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere”. Con
§ 2.1. È stato documentalmente dimostrato (cfr. all. 1 fascicolo ) che le società convenute avevano sottoscritto un contratto di appalto, dietro un compenso meglio specificato per singole voci di costo all'Allegato A del contratto medesimo, per lo svolgimento dell'attività di “una o più fasi produttive che si svolgono all'interno della struttura alberghiera” e in particolare i servizi di:
- Gestione sala ristoranti;
- Preparazione pasti;
- Reception alberghiere notturna e diurna;
- Facchinaggio, movimentazione e gestione magazzino albergo;
- Servizio ai piani;
- Servizio Bar;
- Servizio Lavanderia;
- Guardiania e vigilanza;
- Manutenzione aree esterne e impianti;
- Servizio di manutenzione ordinaria;
- Servizio spiaggia, piscine, salvamento,
Il contratto era stato sottoposto a certificazione nel mese di luglio 2019 da parte della Fondazione
RC GI presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. n. 276/2003 (cfr. all. 3 del fascicolo di ). Controparte_2
Nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali di controllo, l' Parte_1 aveva accertato la natura simulata dell'appalto a seguito di Verbale di Accertamento
[...]
della Guardia di Finanza di Scalea, dietro il quale aveva reputato si celasse un fenomeno di interposizione illecita di manodopera.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 80, comma 4, cit., è stato regolarmente esperito come da verbale del 16 luglio 2020 in atti, e risulta dal relativo verbale che esso abbia avuto esito negativo (cfr. all. fascicolo del ricorrente).
§ 2.2 Dai verbali ispettivi prodotti in causa, è emerso che, mentre nel Contratto di Appalto, nella premessa, è riportato che parte Committente “intende affidare a terzi specializzati, scelti e utilizzati in relazione a garanzie di affidabilità, capacità e competenza adeguate rispetto alle caratteristiche specifiche dell'incarico le attività” elencate, che, l'Appaltatore è “un consorzio regolarmente costituito”, che “le società consorziate sono operatori specializzati nelle attività oggetto del presente contratto eseguite con autonoma organizzazione di impresa e gestione a proprio rischio”
e che le stesse “hanno le competenze e l'esperienza necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dell'attività richiesta oltre che l'organizzazione e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del medesimo”, nella fattispecie in concreto riscontrata, invece, il risulta operativo Controparte_3 dall'anno 2018 e la società consorziata Sole Mare Srl, alla quale è stata affidata l'esecuzione di tutti i servizi oggetto del contratto, è sul mercato dallo stesso anno 2019 e, come rilevato dalla G.d.F., non ancora costituita quale soggetto giuridico alla data di sottoscrizione degli impegni contrattuali
(1.01.2019), senza dunque esperienza pregressa nel settore e, avvalendosi infatti, per lo svolgimento del contratto, tra i dipendenti, tutti assunti dopo la presa degli impegni contrattuali, di ben n. 27 su n. 85 che, nel corso dell'ultimo triennio (anni dal 2016 al 2018), avevano già instaurato rapporti di lavoro alle dipendenze della società committente, come rilevato.
Secondo la prospettazione dell' , dunque, la società appaltatrice, quindi, solo Parte_1 in apparenza curava lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, in realtà rimesso totalmente all'impresa utilizzatrice, reale datrice di lavoro.
§ 3. L'istruttoria svolta nel corso del processo, invece, ha fatto emergere elementi fattuali totalmente difformi dalla ricostruzione attorea.
In particolare, i testi escussi alle udienze dell'08.11.2023 e del 12.06.2024, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, attesa la concordanza reciproca delle dichiarazioni e l'assenza di ragioni di animosità nei confronti della parte attorea, hanno confermato quanto dedotto ed eccepito dalle parti resistenti, dando conto della genuinità dell'appalto di servizi posto in essere dalle due società.
Nello specifico i testi e dipendenti del e Testimone_1 Testimone_2 Controparte_3
nello specifico della consorziata Sole Mare s.r.l. hanno narrato di essere stati assunti e di essere stati soggetti alle direttive impartite direttamente dal Direttore della Sole Mare s.r.l., sig. Pt_5
il quale stabiliva i turni di servizio dei lavoratori e teneva traccia delle presenze e della
[...]
assenze degli stessi e al quale dovevano rivolgersi per ogni necessità nascente dal rapporto di lavoro e di non aver mai più avuto contatti lavorativi con soggetti appartenenti alla società CP_2
dal 2019, anche se in passato avevano svolto le medesime prestazioni presso la medesima
[...]
struttura ricettiva, ma alle dipendenze della committente (cfr. verbale udienza 08.11.2023).
Analogamente la teste escussa all'udienza del 12.06.2024, dipendente di Tes_3 [...]
, ha riferito che nel 2019 era stata assunta dal ed in particolare dalla CP_2 Controparte_3
consorziata Sole Mare s.r.l. in qualità di responsabile dei piani e che il rapporto di lavoro era gestito dal sig. al quale doveva rendere conto del proprio operato (cfr. verbale udienza Parte_5
12.06.2024). I lavoratori escussi, inoltre, hanno dichiarato che indossavano divise fornite dalla Sole
Mare s.r.l. con annessi cartellini identificativi sui quali vi era impresso il logo della Sole Mare s.r.l.
Da ultimo il teste , che nel 2019 era il Direttore operativo dell'Hotel Santa Caterina Parte_5
e referente della Sole Mare s.r.l., ha confermato che, in tale veste si occupava di “organizzare il dettaglio della giornata lavorativa con i dipendenti dei singoli reparti, secondo una struttura gerarchizzata. Ero io ad organizzare turni di servizio, permessi, ferie, giorni di riposo;
in caso di necessità del singolo collaboratore si rivolgevano ai capi reparto, ma poi riferivano a me, che dovevo siglare l'approvazione. Attraverso il gestionale operativo riuscivo a controllare in tempo reale le presenze attese in albergo, e così potevo anche organizzare le necessità di lavoro da ripartire fra i lavoratori. Ricordo che periodicamente i referenti della società committente venivano
a fare dei sopralluoghi in struttura, e di tali signori ricordo e Persona_1 Per_2
, che sono rispettivamente mio zio e mio fratello. La Sole Mare fornì i DPI e i tesserini
[...] identificativi, infatti, ricordo che sul mio tesserino vi era il mio nome ed il nome della Sole Mare.”
(cfr. verbale udienza 12.06.2024).
Tutti i testi escussi e citati dalle parti resistenti, dunque, hanno confermato che i servizi alberghieri e i rapporti con i dipendenti addetti ad essi erano interamente gestiti dalla società appaltatrice ed in particolare dalla società consorziata Sole Mare s.r.l., conformemente a Controparte_3 quanto previsto nell'appalto di servizi stipulato con la committente proprietaria Controparte_2
della struttura alberghiera.
Né, del resto, parte ricorrente, su cui incombeva il relativo onere della prova, ha fornito alcuna prova in ordine alla fittizietà dell'appalto di cui ha chiesto accertarsi la natura simulata, limitandosi a riportarsi agli esiti dell'accertamento ispettivo, che per larga parte, si fonda su mere deduzioni e rimaste sfornite di prova.
Alla luce delle considerazioni che precedono, al Tribunale non resta che rigettare la domanda dell' . Parte_1
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna parte resistente, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (indeterminabile), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, con attribuzione in favore degli
Avv.ti Angela Grazia Ruggiero e Ernesto Mazzei, quali procuratori di dichiaratisi Controparte_2
antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna l' , in persona del l.r.p.t. al pagamento, per le causali di cui Parte_1
in motivazione ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_2 complessivi € 4.629,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge con attribuzione in favore degli Avv.ti Angela Grazia Ruggiero e Ernesto Mazzei, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.;
c) Condanna l' , in persona del l.r.p.t. al pagamento, per le causali di cui Parte_1
in motivazione ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_3 complessivi € 4.629,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Paola, 13.02.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso