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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/11/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 6.11.2025 promossa da: rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dagli Avv.ti Parte_1
M. AL e S. NO
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
Oggetto: Opposizione avverso avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.5.2024, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 32420240000205606000, n.
32420240000236839000, n. 3242024000236738000 notificati in data 15.04.2024 e n.
32420240000262012000 e n. 32420240000261911000 notificati in data 30.04.2024, con i quali aveva intimato il pagamento, rispettivamente, della somma di € 5.484,41, di CP_1
€ 987,49, di € 1.708,63, di € 1.043,59 e di € 1.775,15 per “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”, relativi al periodo 6/2022 -
07/2022.
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
- la nullità dei titoli in quanto privi di motivazione;
- l'infondatezza della pretesa in quanto verosimilmente riconducibile ad alcune note di rettifica emesse per le mensilità di giugno e luglio 2022 per tutte e tre le matricole aziendali attive all'interno della società e scaturite dal recupero di benefici contributivi (previsti dalla l. 178/2020) di cui l'istante aveva invece legittimamente beneficiato nel periodo in contestazione.
1 Con riferimento a tale ultima doglianza, rilevava che – a fronte del rilascio di DURC CP_1 regolare con scadenza 12.8.2022 – non avrebbe potuto disporre il recupero di sgravi contributivi per irregolarità accertate successivamente.
Eccepiva inoltre la violazione del principio di cui all'art. 6 comma 10 l. 338/89 in quanto l'istituto avrebbe potuto al più recuperare il maggior importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.
Chiedeva pertanto l'annullamento dei titoli opposti e, in subordine, la quantificazione del credito “rapportandolo alle previsioni di legge”.
Si costituiva in giudizio che contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto CP_1 del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato.
Gli avvisi di addebito opposti sono stati emessi in applicazione dell'art. 1 comma 1175 l.
296/2006, avendo richiesto, a carico della ricorrente, per il periodo dal 06/2022 al CP_1
07/2022 e con riferimento alle tre matricole aziendali, i benefici contributivi di cui la società aveva fruito nel periodo in contestazione (cfr. note di rettifica – all.ti 5 e 6 fascicolo ). CP_1
In particolare dalla nota di rettifica del 21.1.2023, risulta che la stessa “si riferisce alla denuncia mensile DM-2013 di competenza 06/2022 con saldo di € 8.140,00. Sulla base dei dati forniti col flusso e delle caratteristiche contributive in essere, è stato CP_2 accertato che gli importi dichiarati a debito e/o a credito non corrispondono a quanto calcolato dalle procedure di controllo, in applicazione delle disposizioni vigenti”.
La nota di rettifica del 9.2.2023 attiene invece “alla denuncia mensile DM-2013 di competenza 07/2022 con saldo di € 4.650,00. Sulla base dei dati forniti col flusso e delle caratteristiche contributive in essere, è stato accertato che gli importi CP_2 dichiarati a debito e/o a credito non corrispondono a quanto calcolato dalle procedure di controllo, in applicazione delle disposizioni vigenti”.
Dunque, per come emerge documentalmente, è la differenza contributiva- concernente il periodo 06/2022 e 07/2022- che ha determinato la revoca delle agevolazioni contributive di cui la società ha beneficiato nel medesimo periodo.
In relazione a tale circostanza fattuale, la società non ha formulato alcuna contestazione, neppure all'esito della costituzione dell . CP_3
2 Secondo gli assunti di parte ricorrente, la richiesta trasfusa negli avvisi di addebito opposti sarebbe illegittima in quanto – a fronte del rilascio di DURC regolare con scadenza
12.8.2022 - non avrebbe potuto emettere note di rettifica “retroattive” recuperando CP_1 sgravi fruiti prima dell'accertamento dell'irregolarità.
Trattasi di assunto che non appare condivisibile.
La Suprema Corte ha avuto occasione di rilevare che “"4. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. n. 296 del 2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d.
UR).
Le modalità di rilascio del UR (che in questi casi resta un c.d. UR interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio CP_1 operato dal co. 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il D.M. 24 ottobre
2007, n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di UR interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo l segnalato la specifica CP_1 irregolarità verificatasi (consistente, come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi.
La sussistenza di un tale obbligo dell è fuori di dubbio, stante il disposto degli artt. 6 e 7 CP_1
d.m. citt., ma dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Pt_2
Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del CP_ UR, da parte dell determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro.
Così come non può valorizzarsi il fatto che abbia, ad un certo punto e comunque in epoca Pt_2 posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti.
3 Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del D.M. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che
è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.
Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità rìsarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia".
Dunque, la regolarità contributiva deve considerarsi quale presupposto che, al di là dell'attestazione formale mediante il DURC, deve sussistere anteriormente alla fruizione del beneficio contributivo e persistere nel corso dell'intero periodo di godimento, laddove l'accertamento di eventuali irregolarità contributive, anche ove postume, ne fa cessare la fruizione e perdere, anche in modo retroattivo, il godimento.
La Suprema Corte, da ultimo, ha ritenuto condivisibili i “principi di diritto enunciati da questa Cass. n. 27107 del 2018, secondo cui l'irrituale svolgimento del procedimento amministrativo volto alla regolarizzazione dei versamenti contributivi non può determinare a carico degli enti previdenziali l'inesigibilità delle consequenziali differenze contributive, gravando sul datore di lavoro gli obblighi inerenti la regolarità contributiva ed essendo quest'ultima presupposto dell'applicazione degli sgravi;
che, sotto questo profilo, va rimarcato che, prevedendo l'art. 1, comma 1175, L. n. 296-
2006, che "i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali", affatto correttamente i giudici territoriali, una volta accertato l'esistenza di una irregolarità nel pagamento dei premi per l'anno 2017, hanno reputato legittima l'ingiunzione di pagamento degli sgravi fruiti per quell'anno, discendendo tale conclusione non già da una presunta retroattività del DURC negativo, ma precisamente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità ostativa alla
4 fruizione degli sgravi;
” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 18/01/2024) 08/05/2024,
n. 12591).
In senso conforme altro recente arresto giurisprudenziale ha evidenziato come
“argomentando diversamente, si verrebbe ad attribuire al rilascio del DURC un valore costitutivo che esso non può logicamente possedere, trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporti contributivi che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali ed essendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materia previdenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione, resta sempre demandata all'accertamento giudiziale la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione, trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege”. (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 19/09/2024) 25/11/2024 e sentenze ivi richiamate).
Applicando tali principi al caso che occupa, il motivo di doglianza in esame va disatteso.
D'altronde, aderendo alla tesi difensiva della società, dovrebbe giungersi alla conclusione
– in contrasto con il richiamato orientamento giurisprudenziale - che, ottenuto il durc regolare (nel caso di specie su istanza dell'aprile 2022 e con scadenza 12.8.2022), il datore di lavoro avrebbe potuto versare – nel periodo di validità dello stesso (come nella fattispecie in esame) - una minore contribuzione, senza incorrere nelle conseguenze di cui alla l. 296/2006.
Devono poi essere respinti gli ulteriori di censura.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione, si rammenta che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis: Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; 15 giugno
2007 n. 13982; n. 14149/2012; 26.11.2013 n. 26359; 15 giugno 2015 n. 12333; 11 maggio
2017 n. 11515; 24 luglio 2017 n. 18262; Cassazione civ., sez. VI, ordinanza 28/03/2019,
n. 8724),"in tema di riscossione di contributi e premi l'opposizione avverso la cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (ex multis Cass. n. 12311 del 04 dicembre 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 c.p.c. e ss.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 5 645 c.p.c.) sicchè il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto".
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, la censura in esame – anche ove fosse fondata
– non determinerebbe la nullità dei titoli impugnati, essendo comunque necessario, nell'ambito del presente giudizio, accertare la fondatezza della pretesa trasfusa nei predetti titoli. In ogni caso si osserva che, a fronte della incontestata notifica delle prodromiche note di rettifica (richiamate negli avvisi di addebito opposti), della indicazione del credito contributivo e del periodo di riferimento, alcun vizio motivazione può in concreto essere ravvisato.
Circa poi l'eccepita erronea quantificazione delle somme da restituire, rileva il Tribunale che il relativo motivo di censura risulta formulato in maniera assolutamente generica, mediante il riferimento ad una disposizione di legge (art. 6 co. 10 1989, n. 338) ma senza alcuna specifica allegazione aderente al caso di specie.
Per le ragioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.
L'esistenza di differenti orientamenti nella giurisprudenza di merito giustifica la compensazione delle spese nella misura di ½.
Las residua parte – liquidata tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale – va posta a carico della ricorrente secondo il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di , così provvede: CP_1 rigetta il ricorso;
compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento della residua parte che liquida in € 1000,00.
Brindisi, 6.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
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