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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/09/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * *
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio M. Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2165 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il 1° agosto 1984, cf. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in GL (Vt) alla Via dell'Ex Ospe- C.F._1 dale n. 15 presso lo studio dell'avv. Alessia Colonna, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
COA di Viterbo del 12 settembre 2024
– ricorrente –
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in GL (Vt) al Corso Um- C.F._2 berto I n. 91, presso lo studio dell'avv. Rossella Rizzo, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
– resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Conclusioni del ricorrente: “1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra Pt_1 ed il sig. in data 06/09/2014, presso il Comune di Ca-
[...] Controparte_1 prarola (VT), registrato al n. 9 parte I, anno 2014, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) Disporre l'affida- mento esclusivo del minor , autorizzando la sig.r a gestire, Persona_1 Pt_1 senza previa autorizzazione/ consenso da parte del padre, le visite mediche specialistiche del minore, nonché ogni attività inerente l'assetto scolastico ed educativo (a titolo esem- plificativo e non esaustivo: gite, iscrizione a scuola, centri estivi, campi scuola, utilizza- zione autobus scolastico e mensa, iscrizioni a laboratori scolastici…), fermo restando l'ob- bligo di tempestiva comunicazione al medesimo. Nelle denegata ipotesi in cui il Giudice rigettasse la domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla sig.r si chiede che Pt_1 il sig. venga sottoposto ad un trattamento presso il Ser.d. di competenza;
3) Il CP_1 minor rimarrà collocato presso l'abitazione materna sita in Capra- Persona_1 nica, alla via XX settembre n. 7; 4) Riconoscere, sulla base di quanto in premessa, in favore della Sig.r il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo Parte_1 di euro 300,00 (trecento//00) mensili da porsi a carico del Sig;
5) Stabi- CP_1 lire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio CP_1 minor pari ad euro 500,00 mensili (cinquecento//00), con la previsione di Persona_1 adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie così come stabilito nel Protocollo del Tribunale di Vi- terbo;
6) Confermare la totale fruizione dell'assegno unico familiare alla sig.ra Pt_1
7) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre a favore del sotto-
[...] scritto procuratore, che si dichiara antistatario ed in ragione dell'ammissione della sig.ra al patrocinio a spese dello Stato.”. Pt_1
Conclusioni del resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale: a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signor in data CP_1 Parte_1
06.09.2014, in Caprarola (VT). b) Rigettare la richiesta di affidamento esclusivo del pic- col e confermare l'affidamento congiunto a entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
c) Rigettare la richiesta di versamento in favore del figlio dell'assegno di mantenimento di € 500,00 e per l'effetto dichiarare congruo il Per_1 versamento dell'importo di € 200,00, atteso che anche con il pagamento delle rate di mutuo e finanziarie, il sig. assolve al mantenimento d d) Rigettare la ri- CP_1 Per_1 chiesta di statuizione di assegno divorzile in favore della sig.ra e) In via Parte_1 meramente subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di statuizione di assegno divorzile in favore della sig.ra dichiarare che il pagamento delle rate del mutuo Pt_1 acceso per l'immobile adibito a casa familiare, assolve pienamente alla funzione del man- tenimento della sig.r f) Confermare la totale fruizione dell'assegno unico fami- Pt_1 liare alla sig.ra Con vittoria di spese, compensi ed onorari, attesa l'infondatezza Pt_1 delle domande proposte da parte ricorrente”. pag. 2 di 11 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Conclusioni del Pubblico Ministero: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La sig.ra ha proposto ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile Parte_1
contratto il 6 settembre 2014 a Caprarola (Vt) con il sig. , le Controparte_1
conseguenti statuizioni economiche fra loro e i provvedimenti riguardanti la prole.
Al riguardo la ricorrente ha esposto che: (a) il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del comune di Caprarola, parte I, n. 9, anno 2014; (b) dall'unione dei coniugi è nato il figlio , a Viterbo il 10 dicembre 2014, che soffre di Persona_1
un disturbo dello spettro autistico, per il quale percepisce una indennità di frequenza;
(c) i coniugi sono consensualmente separati per effetto della sentenza n. 1270/2023 emessa in data 13 dicembre 2023 dal Tribunale di Viterbo;
(d) non è mai intervenuta riconciliazione e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dalla legge;
(e) le sue condizioni di salute (le è stato diagnosticato tumore di Hodgkin) la obbligano a tratta- menti chemioterapici e le rendono assai difficoltoso lo svolgimento di un'attività lavora- tiva, mentre il convenuto lavora come camionista e percepisce una retribuzione mensile di circa 3.000,00 euro;
(f) il ha disatteso più volte l'impegno, assunto in sede di CP_1
separazione, di occuparsi in maniera assidua e continuativa del figlio minore (lo accom- pagna a scuola saltuariamente, non rilascia la sua autorizzazione allo svolgimento delle attività scolastiche ed extra-scolastiche che la richiedono) e ciò le “crea enormi disagi”.
Ciò posto, la sig.ra ha chiesto accogliersi, previa pronuncia dello scioglimento del Pt_1
matrimonio, le conclusioni in epigrafe riportate.
Il convenuto si è costituito aderendo alla domanda di cessazione del vincolo matrimo- niale e al collocamento prevalente del figlio presso l'abitazione materna, già casa coniu- gale;
quanto alle altre si è opposto e ha sostanzialmente chiesto di mantenere ferme le condizioni della separazione. Ha contestato, in primo luogo, la sussistenza dei presup- posti per l'affido esclusivo di alla madre, sostenendo di occuparsi amorevolmente Per_1
di lui, compatibilmente con gli orari del suo lavoro, che lo impegna di notte e per lun- ghissime tratte, sicché – avendo bisogno di recuperare le energie fisiche durante il giorno
– quando non ha potuto accudirlo secondo gli accordi presi, ciò è avvenuto per fatto non pag. 3 di 11 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
imputabile. Ha poi stigmatizzato la ricostruzione delle condizioni economico-patrimo- niali proposta dalla ricorrente: egli, infatti, percepisce dal suo lavoro, mediamente, circa
2.100,00 euro al mese e affronta spese fisse mensili per circa 1.300 euro (oltre al canone di locazione, pari a 350,00 euro, sostiene – come concordato in sede di separazione – plurime spese delle quali beneficia anche la 357,00 euro per la rata di mutuo per CP_2
l'acquisto della casa familiare, e 620 euro per alcuni finanziamenti accesi in costanza di rapporto coniugale per il soddisfacimento di esigenze familiari, quali le spese per il ma- trimonio, l'acquisto dei mobili della abitazione, della nuova auto e del telefono cellulare per la moglie), oltre il 50% delle spese straordinarie per il figlio, le utenze domestiche e il carburante per recarsi al lavoro. Di contro, la ricorrente percepisce una propria pen- sione di invalidità ed è proprietaria esclusiva di un immobile a Caprarola;
inoltre, se- condo gli accordi della separazione, percepisce per intero l'assegno unico per Per_1
Quest'ultimo, infine, per il quale egli versa puntualmente l'assegno di mantenimento quantificato in 200,00 euro mensili, fruisce di una pensione di invalidità e di un'indennità di frequenza, direttamente gestite dalla Pt_1
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento del ricorso.
Con la prima memoria di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. la ricorrente ha ribadito la richiesta di affido esclusivo del figlio perché il abuserebbe di sostanze alcoliche anche in CP_1
presenza del minore, fatto che può pregiudicare lo svolgimento della funzione genitoriale e mettere a rischio la sicurezza di durante i tragitti in auto con il padre. In subor- Per_1
dine, ha richiesto che sia prescritto al convenuto di sottoporsi “ad un trattamento al Ser.d. di competenza, al fine di gestire le proprie dipendenze”. Ha quindi insistito per il rico- noscimento dell'assegno divorzile, date le sue condizioni di salute e considerato che l'ac- collo della rata del muto dell'abitazione ove vive il figlio non costituisce una forma di mantenimento della ricorrente.
Il ha replicato deducendo, per un verso, di aver intrapreso in costanza di matri- CP_1
monio l'attività lavorativa di camionista notturno con il pieno consenso della moglie per poter fronteggiare i numerosi impegni finanziari contratti nell'interesse familiare, tuttora in essere. Per altro verso, ha negato di fare uso di sostanze alcoliche che possano pag. 4 di 11 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
compromettere le sue capacità genitoriali, accusa infondata già in precedenza mossagli dalla donna: infatti, su richiesta del Tribunale per i minorenni di Roma nell'ambito di un procedimento non meglio specificato, i servizi sociali del comune di Capranica ave- vano attestato – su richiesta del giudice – la sussistenza delle capacità genitoriali di en- trambi i coniugi. Sarebbe invece la a comportarsi come genitore affidatario in via CP_2
esclusiva del figlio, ad esempio gestendo in un conto corrente a proprio nome i contributi assistenziali erogati in favore di per cui il convenuto ha richiesto di ordinare alla Per_1
ricorrente la produzione dell'estratto di tale conto. Infine, quanto all'assegno divorzile, ha rilevato di non avere notizie sull'evoluzione della patologia, fortunatamente benigna, della moglie, sicché contesta sia provata la sua impossibilità di dedicarsi al lavoro;
ha comunque ribadito che la è proprietaria esclusiva di un immobile a Caprarola e CP_2
comproprietaria al 50% della ex casa coniugale.
2.- All'udienza del 20 febbraio 2025, sentite dal Presidente del Tribunale le parti hanno sostanzialmente confermato il contenuto dei rispettivi atti introduttivi, pur ammettendo
– in particolare la sig.ra – che le risorse economiche di cui dispongono sono leg- Pt_1
germente superiori a quanto indicato nei rispettivi atti. La ha inoltre rettificato Pt_1
l'affermazione, contenuta nella memoria depositata il 13 febbraio 2025, di una sua se- gnalazione presentata ai Carabinieri di Capranica riguardo l'abuso di sostanze alcoliche da parte del in un giorno in cui il minore era a lui affidato. CP_1
Con ordinanza riservata del 5 marzo 2025 il Presidente ha adottato i provvedimenti prov- visori disponendo: (i) l'assegnazione della casa familiare alla quale genitore col- CP_2
locatario, ove avrà residenza prevalente il minore;
(ii) l'affido con- Persona_1
giunto di quest'ultimo a entrambi i genitori;
(iii) la conferma dei tempi e delle modalità del diritto-dovere del nei confronti del figlio stabilite in sede di separazione;
(iv) CP_1
l'obbligo del convenuto di provvedere al mantenimento del figlio versando alla ricorrente la somma di 200,00 euro al mese – con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT – oltre il 50% delle spese straordinarie, secondo le indicazioni dello specifico Protocollo in uso presso il Tribunale di Viterbo;
(v) il versamento dell'intero importo dell'assegno Part familiare unico alla (vi) la conferma gli altri obblighi patrimoniali assunti dal CP_2
pag. 5 di 11 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
rariu con la separazione.
Non necessitando di attività istruttoria, peraltro neppure richiesta dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione del collegio sulle conclusioni precisate all'udienza del 15 luglio 2025 e riportate in epigrafe. Le parti hanno depositato i rispettivi atti conclusionali nei termini loro assegnati.
3.- Il collegio rileva, innanzi tutto, che sussistono i presupposti di legge per disporre lo scioglimento del matrimonio: separazione dei coniugi in forza di un valido titolo giuri- dico;
protrazione della separazione per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149 del 2022; inconciliabilità delle parti, espressamente manifestata all'udienza di comparizione e ribadita negli atti processuali.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà dunque trasmessa al comune di Ca- prarola per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396 del 2000.
4.- Quanto alle altre domande il collegio ritiene che possano essere interamente confer- mati i provvedimenti provvisori enunciati nell'ordinanza del 3 marzo 2025, le cui moti- vazioni sono pienamente condivise e fatte proprie, e dal momento che è rimasto immu- tato il quadro probatorio, costituito dalla documentazione inizialmente prodotta con gli atti introduttivi e integrata con le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
4.1.- Pertanto, la casa familiare, sita in Capranica (Vt) alla via XX Settembre n. 7, ove il figlio minore ha sempre vissuto e continuerà ad avere la residenza Persona_1
va assegnata alla sig.ra quale genitore collocatario. Pt_1
4.2.- In ordine al regime dell'affidamento del figlio ai genitori valgono le ragioni esposte nell'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori, che di seguito si riportano per compiutezza di motivazione.
“ (…) non sembrano sussistere valide ragioni per disporre l'affidamento esclusivo del minor alla madre, in quanto quelle indicate dalla ricorrente o sono ricon- Persona_1
ducibili a circostanze contingenti o non hanno trovato adeguato riscontro nella docu- mentazione in atti;
in particolare: (i) l'asserito disinteresse del padre nei rapporti con il pag. 6 di 11 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
figlio – adombrato in sede di ricorso e ribadito nelle successive memorie datate
28.1.2025 e 13.2.2025 – è consistito nel non aver sempre adempiuto all'obbligo di tra- scorrere con il minore il giorno infrasettimanale prestabilito in sede di separazione, cir- costanza ammessa dal resistente e giustificata con il suo lavoro notturno, che può pro- trarsi anche negli orari destinati alla frequentazione del minore;
di contro, la produzione documentale della stessa ricorrente dimostra il regolare versamento dell'assegno di man- tenimento e il rimborso delle spese straordinarie;
i dedotti contrasti su spese straordina- rie per il figlio che i non intende sostenere sembrano essere stati sporadici;
(ii) CP_1
l'abuso di sostanze alcoliche da part , anche in presenza del figlio – come esposto CP_1
nelle due predette memorie – non è riscontrato nell'attualità e il “percorso” intrapreso presso il Ser.D., cui la ricorrente fa ripetuto riferimento, risale a circa due anni or sono
(cfr. relazione di aggiornamento del nucleo familiare in data 30.8.2023 al Tribunale dei minorenni di Roma: doc. 3 allegato alle note autorizzate della ricorrente); al momento l'abuso dell'alcol è soltanto presunto dalla ricorrente, che – come innanzi osservato – ha però smentito in udienza di aver segnalato ai Carabinieri un episodio di recente assun- zione da parte del mentre aveva con sé il figlio;
(iii) la relazione sulle capacità CP_1
genitoriali delle odierne parti, predisposta nell'ambito del medesimo procedimento di cui al punto (ii) dinanzi il Tribunale dei minorenni di Roma, conclude per la sussistenza di “competenze genitoriali sufficientemente adeguate”, ancorché consigli al un CP_1
sostegno di tipo psicologico-educativo individuale finalizzato a migliorare il rapporto af- fettivo con il figlio, anche in ragione della condizione di autismo che gli è stata diagnosti- cata;
considerato che
possono confermarsi in questa sede le condizioni stabilite nella pronuncia di separazione quanto al collocamento del figlio, al suo mantenimento (asse- gno a carico del resistente e assegno unico familiare) e al diritto-dovere di frequentazione con il padre, atteso che con un minimo sforzo organizzativo dei suoi impegni lavorativi il sig. potrà assolvere compiutamente il suo obbligo di trascorrere con CP_1 Per_1
anche i giorni infrasettimanali di sua spettanza”.
[...]
In conclusione, il collegio dispone l'affidamento del figlio minore congiuntamente a en- trambi i genitori. Ritiene, comunque, opportuno svolgere le seguenti puntualizzazioni.
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Gli obblighi del nascenti dall'affidamento condiviso del figlio non possono essere CP_1
disattesi senza conseguenze, giustificandone l'inadempimento con gli impegni di lavoro, di recente divenuti più gravosi per l'ampliamento dei turni di notte, come si legge nelle memorie del convenuto. In effetti, da un lato il è tenuto a contribuire alla ge- CP_1
stione del minore anche con la tempestività (sinora mancata) delle decisioni e del rilascio di eventuali autorizzazioni che fossero necessarie per le attività scolastiche ed extrascola- stiche: tali adempimenti non risentono affatto degli impegni lavorativi del soggetto obbli- gato. Dall'altro, lo sforzo organizzativo nella gestione dei tempi e delle modalità di fre- quentazione del figlio, già auspicato nell'ordinanza del 3 marzo 2025, dovrà essere ne- cessariamente posto in atto, atteso che in caso di gravi inadempienze, che travalichino il mero “grave disagio” lamentato dalla ricorrente, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'eser- cizio della responsabilità genitoriale, l'art. 473-bis.39 c.p.c. prevede l'irrogazione di spe- cifiche sanzioni civili, irrogabili anche d'ufficio (ammonimento, penali per il ritardo nell'esecuzione, sanzioni amministrative, risarcimento del danno in favore del minore), oltre che il risarcimento del danno all'altro genitore.
4.3.- Anche per le statuizioni di carattere patrimoniale si ritiene opportuno riportare le motivazioni dell'ordinanza del 3 marzo 2025, cui seguiranno alcune precisazioni.
“(…) non vi sono le condizioni per imporre l'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente, in quanto: (i) per età e per competenze professionali (nata nel 1984 e, come affermato in udienza, laureata in giurisprudenza, nonché allieva di un corso di management sanita- rio) l può senz'altro ancora trovare collocamento nel mercato del lavoro;
(ii) la Pt_1
patologia da cui ha dichiarato di essere affetta (linfoma di Hodgkin) non risulta docu- mentata, anche se la stessa ricorrente annota nella documentazione reddituale prodotta che la pensione sociale di 333,00 mensili che percepisce è erogata per quella malattia;
in ogni caso, l riconosce che le condizioni di salute sono attualmente migliorate (v. Pt_1
memoria depositata il 13.2.2025); (iii) la ricorrente è proprietaria esclusiva di un immo- bile a Caprarola, dalla quale attualmente ritrae un reddito da locazione, ancorché mode- sto (€ 100,00 mensili); (iv) come riscontrato dalla documentazione prodotta dalle parti,
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i sostiene per intero il costo (€ 357,00: cfr. estratto conto Monte dei Paschi di CP_1
Siena s.p.a.) della rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, ove la ricorrente attualmente vive con il figlio, nonché altri finanziamenti accesi per esi- genze familiari e personali della stessa (€ 235,00 circa mensili “spese del matri- Pt_1
monio” e acquisto di una vettura a lei in uso: cfr. estratto conto Banca Lazio Nord s.p.a.); degli altri finanziamenti indicati dal resistente non risulta documentazione.”
La documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente con la comparsa conclusionale non è sufficiente a modificare la decisione che precede, perché – a parte la sua tardiva produzione rispetto ai termini di legge – attesta patologie (linfoma di Hodking) che la stessa parte dichiara fortunatamente rientrata (v. precisazione delle conclusioni) o meri sospetti di patologie (sospetto . Per_2
In merito al mantenimento del minore, il collegio ritiene congruo alle attuali capacità reddituali del e alle esigenze di , attualmente undicenne, quanto CP_1 Persona_1
stabilito in sede di separazione e confermato nei provvedimenti provvisori (obbligo del convenuto di versare un assegno mensile di 200,00 euro e di partecipare al 50% nelle spese straordinarie;
corresponsione dell'assegno unico familiare, pari a 320 euro mensili circa, per intero alla madre). L'indennità di frequenza, destinata alla cura del disturbo autistico del ragazzo, non può essere presa in considerazione ai fini del mantenimento, né utilizzata di fatto a tale scopo (della “pensione di invalidità”, menzionata dal conve- nuto nei propri atti erogata al minore, non v'è alcuna traccia).
Infine, il collegio non può che limitarsi a prendere atto del permanere degli obblighi di natura patrimoniale assunti dal in sede di separazione per le esigenze familiari CP_1
indicate al punto 1., attesa la sua volontà, manifestata nella comparsa di costituzione e nelle successive memorie, di continuare ad adempierli sempre che non gli venga imposto di corrispondere alcun assegno divorzile.
4.4.- Le condizioni che regolano i rapporti fra le parti a seguito della pronuncia di scio- glimento del matrimonio sono pertanto le seguenti:
a) la casa familiare, sita in Capranica (VT) alla via XX Settembre n. 7, è assegnata alla sig.ra quale genitore collocatario, ove vivrà con il figlio minore Pt_1 Per_1
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; Persona_1
b) il figlio minore è affidato congiuntamente a entrambi i geni- Persona_1
tori, con collocazione prevalente presso la madre;
c) il sig. potrà vedere e stare con il figlio secondo il seguente CP_1 Persona_1
calendario e con le seguenti modalità:
- lo accompagnerà a scuole tutte le mattine dal lunedì al venerdì, prelevandolo dall'abitazione materna;
- trascorrerà con il minore:
(i) almeno un pomeriggio a settimana, individuato secondo l'accordo delle parti e, in difetto, nel mercoledì;
(ii) i fine settimana alternati, dal sabato alle ore 14 al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola: in tali periodi il padre accompagnerà o aiu- terà il figlio nelle attività pomeridiane, scolastiche e ludiche;
(iii) nel periodo estivo, 10 giorni anche non consecutivi;
durante le festività di Natale, una settimana (comprensiva del Natale o del Capodanno), alternandola negli anni con la sig.ra Pt_1
(iv) nelle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ad anni alterni con la sig.ra e i rimanenti giorni di vacanza suddividendoli al 50% con la Pt_1
stessa;
(v) il giorno del proprio compleanno, quello della festa del papà e, limita- tamente al tempo della consumazione di un pasto, il giorno del com- pleanno di Per_1
d) il sig. è obbligato a versare alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni CP_1 CP_2
mese, la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento per il figlio oltre Per_1
rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo;
e) l'assegno unico familiare sarà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
f) restano fermi gli obblighi patrimoniali assunti dal ai punti 7, 8 e 9 delle CP_1
condizioni della separazione.
pag. 10 di 11 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
5.- Le spese processuali possono essere compensate fra le parti in ragione della natura e dell'esito complessivo della controversia.
P.Q.M.
il tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epi- grafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate al punto 4.4. della motivazione;
CP_1
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, il 16 settembre 2025.
Il Presidente estensore
(Francesco Oddi)
pag. 11 di 11
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio M. Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2165 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il 1° agosto 1984, cf. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in GL (Vt) alla Via dell'Ex Ospe- C.F._1 dale n. 15 presso lo studio dell'avv. Alessia Colonna, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
COA di Viterbo del 12 settembre 2024
– ricorrente –
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in GL (Vt) al Corso Um- C.F._2 berto I n. 91, presso lo studio dell'avv. Rossella Rizzo, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
– resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Conclusioni del ricorrente: “1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra Pt_1 ed il sig. in data 06/09/2014, presso il Comune di Ca-
[...] Controparte_1 prarola (VT), registrato al n. 9 parte I, anno 2014, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) Disporre l'affida- mento esclusivo del minor , autorizzando la sig.r a gestire, Persona_1 Pt_1 senza previa autorizzazione/ consenso da parte del padre, le visite mediche specialistiche del minore, nonché ogni attività inerente l'assetto scolastico ed educativo (a titolo esem- plificativo e non esaustivo: gite, iscrizione a scuola, centri estivi, campi scuola, utilizza- zione autobus scolastico e mensa, iscrizioni a laboratori scolastici…), fermo restando l'ob- bligo di tempestiva comunicazione al medesimo. Nelle denegata ipotesi in cui il Giudice rigettasse la domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla sig.r si chiede che Pt_1 il sig. venga sottoposto ad un trattamento presso il Ser.d. di competenza;
3) Il CP_1 minor rimarrà collocato presso l'abitazione materna sita in Capra- Persona_1 nica, alla via XX settembre n. 7; 4) Riconoscere, sulla base di quanto in premessa, in favore della Sig.r il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo Parte_1 di euro 300,00 (trecento//00) mensili da porsi a carico del Sig;
5) Stabi- CP_1 lire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio CP_1 minor pari ad euro 500,00 mensili (cinquecento//00), con la previsione di Persona_1 adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie così come stabilito nel Protocollo del Tribunale di Vi- terbo;
6) Confermare la totale fruizione dell'assegno unico familiare alla sig.ra Pt_1
7) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre a favore del sotto-
[...] scritto procuratore, che si dichiara antistatario ed in ragione dell'ammissione della sig.ra al patrocinio a spese dello Stato.”. Pt_1
Conclusioni del resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale: a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signor in data CP_1 Parte_1
06.09.2014, in Caprarola (VT). b) Rigettare la richiesta di affidamento esclusivo del pic- col e confermare l'affidamento congiunto a entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
c) Rigettare la richiesta di versamento in favore del figlio dell'assegno di mantenimento di € 500,00 e per l'effetto dichiarare congruo il Per_1 versamento dell'importo di € 200,00, atteso che anche con il pagamento delle rate di mutuo e finanziarie, il sig. assolve al mantenimento d d) Rigettare la ri- CP_1 Per_1 chiesta di statuizione di assegno divorzile in favore della sig.ra e) In via Parte_1 meramente subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di statuizione di assegno divorzile in favore della sig.ra dichiarare che il pagamento delle rate del mutuo Pt_1 acceso per l'immobile adibito a casa familiare, assolve pienamente alla funzione del man- tenimento della sig.r f) Confermare la totale fruizione dell'assegno unico fami- Pt_1 liare alla sig.ra Con vittoria di spese, compensi ed onorari, attesa l'infondatezza Pt_1 delle domande proposte da parte ricorrente”. pag. 2 di 11 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Conclusioni del Pubblico Ministero: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La sig.ra ha proposto ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile Parte_1
contratto il 6 settembre 2014 a Caprarola (Vt) con il sig. , le Controparte_1
conseguenti statuizioni economiche fra loro e i provvedimenti riguardanti la prole.
Al riguardo la ricorrente ha esposto che: (a) il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del comune di Caprarola, parte I, n. 9, anno 2014; (b) dall'unione dei coniugi è nato il figlio , a Viterbo il 10 dicembre 2014, che soffre di Persona_1
un disturbo dello spettro autistico, per il quale percepisce una indennità di frequenza;
(c) i coniugi sono consensualmente separati per effetto della sentenza n. 1270/2023 emessa in data 13 dicembre 2023 dal Tribunale di Viterbo;
(d) non è mai intervenuta riconciliazione e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dalla legge;
(e) le sue condizioni di salute (le è stato diagnosticato tumore di Hodgkin) la obbligano a tratta- menti chemioterapici e le rendono assai difficoltoso lo svolgimento di un'attività lavora- tiva, mentre il convenuto lavora come camionista e percepisce una retribuzione mensile di circa 3.000,00 euro;
(f) il ha disatteso più volte l'impegno, assunto in sede di CP_1
separazione, di occuparsi in maniera assidua e continuativa del figlio minore (lo accom- pagna a scuola saltuariamente, non rilascia la sua autorizzazione allo svolgimento delle attività scolastiche ed extra-scolastiche che la richiedono) e ciò le “crea enormi disagi”.
Ciò posto, la sig.ra ha chiesto accogliersi, previa pronuncia dello scioglimento del Pt_1
matrimonio, le conclusioni in epigrafe riportate.
Il convenuto si è costituito aderendo alla domanda di cessazione del vincolo matrimo- niale e al collocamento prevalente del figlio presso l'abitazione materna, già casa coniu- gale;
quanto alle altre si è opposto e ha sostanzialmente chiesto di mantenere ferme le condizioni della separazione. Ha contestato, in primo luogo, la sussistenza dei presup- posti per l'affido esclusivo di alla madre, sostenendo di occuparsi amorevolmente Per_1
di lui, compatibilmente con gli orari del suo lavoro, che lo impegna di notte e per lun- ghissime tratte, sicché – avendo bisogno di recuperare le energie fisiche durante il giorno
– quando non ha potuto accudirlo secondo gli accordi presi, ciò è avvenuto per fatto non pag. 3 di 11 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
imputabile. Ha poi stigmatizzato la ricostruzione delle condizioni economico-patrimo- niali proposta dalla ricorrente: egli, infatti, percepisce dal suo lavoro, mediamente, circa
2.100,00 euro al mese e affronta spese fisse mensili per circa 1.300 euro (oltre al canone di locazione, pari a 350,00 euro, sostiene – come concordato in sede di separazione – plurime spese delle quali beneficia anche la 357,00 euro per la rata di mutuo per CP_2
l'acquisto della casa familiare, e 620 euro per alcuni finanziamenti accesi in costanza di rapporto coniugale per il soddisfacimento di esigenze familiari, quali le spese per il ma- trimonio, l'acquisto dei mobili della abitazione, della nuova auto e del telefono cellulare per la moglie), oltre il 50% delle spese straordinarie per il figlio, le utenze domestiche e il carburante per recarsi al lavoro. Di contro, la ricorrente percepisce una propria pen- sione di invalidità ed è proprietaria esclusiva di un immobile a Caprarola;
inoltre, se- condo gli accordi della separazione, percepisce per intero l'assegno unico per Per_1
Quest'ultimo, infine, per il quale egli versa puntualmente l'assegno di mantenimento quantificato in 200,00 euro mensili, fruisce di una pensione di invalidità e di un'indennità di frequenza, direttamente gestite dalla Pt_1
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento del ricorso.
Con la prima memoria di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. la ricorrente ha ribadito la richiesta di affido esclusivo del figlio perché il abuserebbe di sostanze alcoliche anche in CP_1
presenza del minore, fatto che può pregiudicare lo svolgimento della funzione genitoriale e mettere a rischio la sicurezza di durante i tragitti in auto con il padre. In subor- Per_1
dine, ha richiesto che sia prescritto al convenuto di sottoporsi “ad un trattamento al Ser.d. di competenza, al fine di gestire le proprie dipendenze”. Ha quindi insistito per il rico- noscimento dell'assegno divorzile, date le sue condizioni di salute e considerato che l'ac- collo della rata del muto dell'abitazione ove vive il figlio non costituisce una forma di mantenimento della ricorrente.
Il ha replicato deducendo, per un verso, di aver intrapreso in costanza di matri- CP_1
monio l'attività lavorativa di camionista notturno con il pieno consenso della moglie per poter fronteggiare i numerosi impegni finanziari contratti nell'interesse familiare, tuttora in essere. Per altro verso, ha negato di fare uso di sostanze alcoliche che possano pag. 4 di 11 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
compromettere le sue capacità genitoriali, accusa infondata già in precedenza mossagli dalla donna: infatti, su richiesta del Tribunale per i minorenni di Roma nell'ambito di un procedimento non meglio specificato, i servizi sociali del comune di Capranica ave- vano attestato – su richiesta del giudice – la sussistenza delle capacità genitoriali di en- trambi i coniugi. Sarebbe invece la a comportarsi come genitore affidatario in via CP_2
esclusiva del figlio, ad esempio gestendo in un conto corrente a proprio nome i contributi assistenziali erogati in favore di per cui il convenuto ha richiesto di ordinare alla Per_1
ricorrente la produzione dell'estratto di tale conto. Infine, quanto all'assegno divorzile, ha rilevato di non avere notizie sull'evoluzione della patologia, fortunatamente benigna, della moglie, sicché contesta sia provata la sua impossibilità di dedicarsi al lavoro;
ha comunque ribadito che la è proprietaria esclusiva di un immobile a Caprarola e CP_2
comproprietaria al 50% della ex casa coniugale.
2.- All'udienza del 20 febbraio 2025, sentite dal Presidente del Tribunale le parti hanno sostanzialmente confermato il contenuto dei rispettivi atti introduttivi, pur ammettendo
– in particolare la sig.ra – che le risorse economiche di cui dispongono sono leg- Pt_1
germente superiori a quanto indicato nei rispettivi atti. La ha inoltre rettificato Pt_1
l'affermazione, contenuta nella memoria depositata il 13 febbraio 2025, di una sua se- gnalazione presentata ai Carabinieri di Capranica riguardo l'abuso di sostanze alcoliche da parte del in un giorno in cui il minore era a lui affidato. CP_1
Con ordinanza riservata del 5 marzo 2025 il Presidente ha adottato i provvedimenti prov- visori disponendo: (i) l'assegnazione della casa familiare alla quale genitore col- CP_2
locatario, ove avrà residenza prevalente il minore;
(ii) l'affido con- Persona_1
giunto di quest'ultimo a entrambi i genitori;
(iii) la conferma dei tempi e delle modalità del diritto-dovere del nei confronti del figlio stabilite in sede di separazione;
(iv) CP_1
l'obbligo del convenuto di provvedere al mantenimento del figlio versando alla ricorrente la somma di 200,00 euro al mese – con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT – oltre il 50% delle spese straordinarie, secondo le indicazioni dello specifico Protocollo in uso presso il Tribunale di Viterbo;
(v) il versamento dell'intero importo dell'assegno Part familiare unico alla (vi) la conferma gli altri obblighi patrimoniali assunti dal CP_2
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rariu con la separazione.
Non necessitando di attività istruttoria, peraltro neppure richiesta dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione del collegio sulle conclusioni precisate all'udienza del 15 luglio 2025 e riportate in epigrafe. Le parti hanno depositato i rispettivi atti conclusionali nei termini loro assegnati.
3.- Il collegio rileva, innanzi tutto, che sussistono i presupposti di legge per disporre lo scioglimento del matrimonio: separazione dei coniugi in forza di un valido titolo giuri- dico;
protrazione della separazione per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149 del 2022; inconciliabilità delle parti, espressamente manifestata all'udienza di comparizione e ribadita negli atti processuali.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà dunque trasmessa al comune di Ca- prarola per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396 del 2000.
4.- Quanto alle altre domande il collegio ritiene che possano essere interamente confer- mati i provvedimenti provvisori enunciati nell'ordinanza del 3 marzo 2025, le cui moti- vazioni sono pienamente condivise e fatte proprie, e dal momento che è rimasto immu- tato il quadro probatorio, costituito dalla documentazione inizialmente prodotta con gli atti introduttivi e integrata con le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
4.1.- Pertanto, la casa familiare, sita in Capranica (Vt) alla via XX Settembre n. 7, ove il figlio minore ha sempre vissuto e continuerà ad avere la residenza Persona_1
va assegnata alla sig.ra quale genitore collocatario. Pt_1
4.2.- In ordine al regime dell'affidamento del figlio ai genitori valgono le ragioni esposte nell'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori, che di seguito si riportano per compiutezza di motivazione.
“ (…) non sembrano sussistere valide ragioni per disporre l'affidamento esclusivo del minor alla madre, in quanto quelle indicate dalla ricorrente o sono ricon- Persona_1
ducibili a circostanze contingenti o non hanno trovato adeguato riscontro nella docu- mentazione in atti;
in particolare: (i) l'asserito disinteresse del padre nei rapporti con il pag. 6 di 11 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
figlio – adombrato in sede di ricorso e ribadito nelle successive memorie datate
28.1.2025 e 13.2.2025 – è consistito nel non aver sempre adempiuto all'obbligo di tra- scorrere con il minore il giorno infrasettimanale prestabilito in sede di separazione, cir- costanza ammessa dal resistente e giustificata con il suo lavoro notturno, che può pro- trarsi anche negli orari destinati alla frequentazione del minore;
di contro, la produzione documentale della stessa ricorrente dimostra il regolare versamento dell'assegno di man- tenimento e il rimborso delle spese straordinarie;
i dedotti contrasti su spese straordina- rie per il figlio che i non intende sostenere sembrano essere stati sporadici;
(ii) CP_1
l'abuso di sostanze alcoliche da part , anche in presenza del figlio – come esposto CP_1
nelle due predette memorie – non è riscontrato nell'attualità e il “percorso” intrapreso presso il Ser.D., cui la ricorrente fa ripetuto riferimento, risale a circa due anni or sono
(cfr. relazione di aggiornamento del nucleo familiare in data 30.8.2023 al Tribunale dei minorenni di Roma: doc. 3 allegato alle note autorizzate della ricorrente); al momento l'abuso dell'alcol è soltanto presunto dalla ricorrente, che – come innanzi osservato – ha però smentito in udienza di aver segnalato ai Carabinieri un episodio di recente assun- zione da parte del mentre aveva con sé il figlio;
(iii) la relazione sulle capacità CP_1
genitoriali delle odierne parti, predisposta nell'ambito del medesimo procedimento di cui al punto (ii) dinanzi il Tribunale dei minorenni di Roma, conclude per la sussistenza di “competenze genitoriali sufficientemente adeguate”, ancorché consigli al un CP_1
sostegno di tipo psicologico-educativo individuale finalizzato a migliorare il rapporto af- fettivo con il figlio, anche in ragione della condizione di autismo che gli è stata diagnosti- cata;
considerato che
possono confermarsi in questa sede le condizioni stabilite nella pronuncia di separazione quanto al collocamento del figlio, al suo mantenimento (asse- gno a carico del resistente e assegno unico familiare) e al diritto-dovere di frequentazione con il padre, atteso che con un minimo sforzo organizzativo dei suoi impegni lavorativi il sig. potrà assolvere compiutamente il suo obbligo di trascorrere con CP_1 Per_1
anche i giorni infrasettimanali di sua spettanza”.
[...]
In conclusione, il collegio dispone l'affidamento del figlio minore congiuntamente a en- trambi i genitori. Ritiene, comunque, opportuno svolgere le seguenti puntualizzazioni.
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Gli obblighi del nascenti dall'affidamento condiviso del figlio non possono essere CP_1
disattesi senza conseguenze, giustificandone l'inadempimento con gli impegni di lavoro, di recente divenuti più gravosi per l'ampliamento dei turni di notte, come si legge nelle memorie del convenuto. In effetti, da un lato il è tenuto a contribuire alla ge- CP_1
stione del minore anche con la tempestività (sinora mancata) delle decisioni e del rilascio di eventuali autorizzazioni che fossero necessarie per le attività scolastiche ed extrascola- stiche: tali adempimenti non risentono affatto degli impegni lavorativi del soggetto obbli- gato. Dall'altro, lo sforzo organizzativo nella gestione dei tempi e delle modalità di fre- quentazione del figlio, già auspicato nell'ordinanza del 3 marzo 2025, dovrà essere ne- cessariamente posto in atto, atteso che in caso di gravi inadempienze, che travalichino il mero “grave disagio” lamentato dalla ricorrente, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'eser- cizio della responsabilità genitoriale, l'art. 473-bis.39 c.p.c. prevede l'irrogazione di spe- cifiche sanzioni civili, irrogabili anche d'ufficio (ammonimento, penali per il ritardo nell'esecuzione, sanzioni amministrative, risarcimento del danno in favore del minore), oltre che il risarcimento del danno all'altro genitore.
4.3.- Anche per le statuizioni di carattere patrimoniale si ritiene opportuno riportare le motivazioni dell'ordinanza del 3 marzo 2025, cui seguiranno alcune precisazioni.
“(…) non vi sono le condizioni per imporre l'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente, in quanto: (i) per età e per competenze professionali (nata nel 1984 e, come affermato in udienza, laureata in giurisprudenza, nonché allieva di un corso di management sanita- rio) l può senz'altro ancora trovare collocamento nel mercato del lavoro;
(ii) la Pt_1
patologia da cui ha dichiarato di essere affetta (linfoma di Hodgkin) non risulta docu- mentata, anche se la stessa ricorrente annota nella documentazione reddituale prodotta che la pensione sociale di 333,00 mensili che percepisce è erogata per quella malattia;
in ogni caso, l riconosce che le condizioni di salute sono attualmente migliorate (v. Pt_1
memoria depositata il 13.2.2025); (iii) la ricorrente è proprietaria esclusiva di un immo- bile a Caprarola, dalla quale attualmente ritrae un reddito da locazione, ancorché mode- sto (€ 100,00 mensili); (iv) come riscontrato dalla documentazione prodotta dalle parti,
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i sostiene per intero il costo (€ 357,00: cfr. estratto conto Monte dei Paschi di CP_1
Siena s.p.a.) della rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, ove la ricorrente attualmente vive con il figlio, nonché altri finanziamenti accesi per esi- genze familiari e personali della stessa (€ 235,00 circa mensili “spese del matri- Pt_1
monio” e acquisto di una vettura a lei in uso: cfr. estratto conto Banca Lazio Nord s.p.a.); degli altri finanziamenti indicati dal resistente non risulta documentazione.”
La documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente con la comparsa conclusionale non è sufficiente a modificare la decisione che precede, perché – a parte la sua tardiva produzione rispetto ai termini di legge – attesta patologie (linfoma di Hodking) che la stessa parte dichiara fortunatamente rientrata (v. precisazione delle conclusioni) o meri sospetti di patologie (sospetto . Per_2
In merito al mantenimento del minore, il collegio ritiene congruo alle attuali capacità reddituali del e alle esigenze di , attualmente undicenne, quanto CP_1 Persona_1
stabilito in sede di separazione e confermato nei provvedimenti provvisori (obbligo del convenuto di versare un assegno mensile di 200,00 euro e di partecipare al 50% nelle spese straordinarie;
corresponsione dell'assegno unico familiare, pari a 320 euro mensili circa, per intero alla madre). L'indennità di frequenza, destinata alla cura del disturbo autistico del ragazzo, non può essere presa in considerazione ai fini del mantenimento, né utilizzata di fatto a tale scopo (della “pensione di invalidità”, menzionata dal conve- nuto nei propri atti erogata al minore, non v'è alcuna traccia).
Infine, il collegio non può che limitarsi a prendere atto del permanere degli obblighi di natura patrimoniale assunti dal in sede di separazione per le esigenze familiari CP_1
indicate al punto 1., attesa la sua volontà, manifestata nella comparsa di costituzione e nelle successive memorie, di continuare ad adempierli sempre che non gli venga imposto di corrispondere alcun assegno divorzile.
4.4.- Le condizioni che regolano i rapporti fra le parti a seguito della pronuncia di scio- glimento del matrimonio sono pertanto le seguenti:
a) la casa familiare, sita in Capranica (VT) alla via XX Settembre n. 7, è assegnata alla sig.ra quale genitore collocatario, ove vivrà con il figlio minore Pt_1 Per_1
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; Persona_1
b) il figlio minore è affidato congiuntamente a entrambi i geni- Persona_1
tori, con collocazione prevalente presso la madre;
c) il sig. potrà vedere e stare con il figlio secondo il seguente CP_1 Persona_1
calendario e con le seguenti modalità:
- lo accompagnerà a scuole tutte le mattine dal lunedì al venerdì, prelevandolo dall'abitazione materna;
- trascorrerà con il minore:
(i) almeno un pomeriggio a settimana, individuato secondo l'accordo delle parti e, in difetto, nel mercoledì;
(ii) i fine settimana alternati, dal sabato alle ore 14 al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola: in tali periodi il padre accompagnerà o aiu- terà il figlio nelle attività pomeridiane, scolastiche e ludiche;
(iii) nel periodo estivo, 10 giorni anche non consecutivi;
durante le festività di Natale, una settimana (comprensiva del Natale o del Capodanno), alternandola negli anni con la sig.ra Pt_1
(iv) nelle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ad anni alterni con la sig.ra e i rimanenti giorni di vacanza suddividendoli al 50% con la Pt_1
stessa;
(v) il giorno del proprio compleanno, quello della festa del papà e, limita- tamente al tempo della consumazione di un pasto, il giorno del com- pleanno di Per_1
d) il sig. è obbligato a versare alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni CP_1 CP_2
mese, la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento per il figlio oltre Per_1
rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo;
e) l'assegno unico familiare sarà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
f) restano fermi gli obblighi patrimoniali assunti dal ai punti 7, 8 e 9 delle CP_1
condizioni della separazione.
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5.- Le spese processuali possono essere compensate fra le parti in ragione della natura e dell'esito complessivo della controversia.
P.Q.M.
il tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epi- grafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate al punto 4.4. della motivazione;
CP_1
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, il 16 settembre 2025.
Il Presidente estensore
(Francesco Oddi)
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