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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 16/10/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Marco Gaeta Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 8/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 365/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta il
23 giugno 2021
PROPOSTO DA
nato a [...] Parte_1
l1.01.1970 ed ivi residente nella via Concetto Marchesi n. 16 (c.f.
[...]
) rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Craparo ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Caltanissetta, via Malta n. 73/D, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Amico.
Appellante
CONTRO
1 nata a [...] il Controparte_1
5.07.1973 e residente a [...] (c.f.
[...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Carrara presso il C.F._2 cui studio, in Caltanissetta, via Malta n. 73/D, è elettivamente domiciliata;
Appellata
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza di primo grado n. 365/2021 resa dal Tribunale civile di
Caltanissetta in data 23.06.2021, Dott.ssa Alessandra Frasca, non notificata, che ha definito il procedimento civile contraddistinto al
n.122/2019 RG, accogliere il presente appello e per l'effetto: disporre una
c.t.u. medica / biologica al fine di verificare la corrispondenza tra il DNA del signor e quello del figlio Parte_1 Parte_2
. Ove accertata la non compatibilità del DNA ritenere e dichiarare
[...] la responsabilità della IG per avere Controparte_1 nascosto e taciuto volontariamente la non paternità del signor Parte_1
nei confronti del figlio in violazione degli articoli 2043 e
[...] Pt_2
2059 c.c.. Conseguentemente ritenere e dichiarare il diritto del signor al risarcimento del danno patrimoniale e non derivante dalla Pt_1 violazione del negozio giuridico matrimoniale e/o per fatto illecito subito e, per l'effetto, condannare la IG al pagamento in favore CP_1 dell'attore della complessiva somma di €.43.200,00 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà equa e di giustizia, mentre per il danno non patrimoniale della somma che il decidente riterrà di liquidare secondo equità ai sensi dell'articolo 1226 c.c.. Con vittoria di spesa e compensi per prestazioni professionali.”
Conclusioni dell'appellata
2 “Voglia l'ecc.ma Corte d'appello respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa rigettare l'appello proposto dal signor
[...]
avverso la sentenza resa inter-partes dal Parte_1
Tribunale di Caltanissetta sezione unica e civile il 23.06.2021 n. 365 perché infondato in fatto e/o in diritto o con qualsivoglia motivazione. Con vittoria di spese e competenze di difesa e del rimborso spese forfettarie.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 11.01.2019 Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Caltanissetta,
[...]
al fine di chiederne il risarcimento di tutti Controparte_1
i danni patrimoniali e non da lui subiti in violazione del negozio giuridico matrimoniale e/o per fatto illecito. Spiegava di avere contratto, in data
5.09.1996, matrimonio concordatario con la convenuta e che da detta unione erano nati, in data 21.07.1993 il figlio Persona_1
, in data 08.07.1998 la figlia ed in
[...] Persona_2 data 10.09.1999 il figlio . Pt_2
Rappresentava che, spinto dal crescente dubbio sulla reale paternità di
, prelevava un campione di saliva di quest'ultimo al fine di Pt_2 verificare la corrispondenza del DNA e fugare qualsiasi dubbio in proposito e che, purtroppo, l'esito di dette analisi, fatte eseguire in forma anonima presso il laboratorio Genoma Molecular Genetics di Roma, evidenziavano che il DNA di non era compatibile con in suo. Pt_2
Chiedeva, pertanto, il ristoro dei danni patrimoniali consistenti nelle spese sostenute per il sostentamento, l'educazione e l'istruzione del figlio,
a far data dalla nascita, che quantificava forfettariamente in €. 200,00 mensili, oltre a quelli non patrimoniali derivanti dal comportamento illecito della moglie che aveva violato tutti i doveri nascendo dal matrimonio.
3 Si costituiva in giudizio la convenuta che, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dal petitum e della causa petendi rilevando come fosse incerta la reale natura dell'azione intrapresa ovvero se essa avesse ad oggetto il disconoscimento di paternità o il risarcimento del danno;
eccepiva, ancora, la decadenza dell'attore dall'azione del disconoscimento della paternità e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda non risultando provata la condotta illecita a lei contestata.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e, rigettata la richiesta di c..t.u. medico/biologica avanzata dall'attore, all'udienza del
23 giugno 2021 veniva deciso ex articolo 281 sexies c.p.c..
Con la sentenza o gravata il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la domanda attorea condannando il al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore della ex moglie liquidate come in dispositivo.
Il Giudice di prime cure ha deciso nel modo richiamato dopo avere, in via preliminare, rigettato le eccezioni formulate dal convenuto evidenziando come l'azione intrapresa dal avesse mera natura risarcitoria e Pt_1 non di disconoscimento di paternità che, peraltro, non era necessariamente propedeutica a quella risarcitoria.
Ciò detto il Tribunale, ricondotta la fattispecie risarcitoria dedotta dall'attore al c.d. illecito endofamiliare ha rilevato che, trattandosi di azione risarcitoria ex art. 2043 e 2059 c.c., il avrebbe dovuto Pt_1 dimostrare, secondo i normali canoni civilistici, sia il danno ingiusto subito, sia la condotta colposa della moglie sia, infine, il nesso di causalità tra evento e danno.
Nel caso in specie, il Decidente, - esclusa la possibilità di ricorrere ad una consulenza tecnica medico / biologica che avrebbe avuto natura esplorativa - ha ritenuto che il non avesse allegato in giudizio Pt_1
4 alcuna prova da cui poter dedurre la sussistenza della responsabilità della convenuta con particolare riferimento alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio nonché nell'aver taciuto dolosamente la reale paternità del figlio al marito né, infine, la violazione del dovere di fedeltà che rappresenta, della materia in esame, elemento costitutivo dell'illecito aquiliano.
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame Parte_1 per i motivi in detto atto meglio specificati.
[...]
Sostituita l'udienza del 26 giugno 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di censura l'appellante deduce la erroneità della sentenza con riferimento al capo della stessa in cui il primo Giudice ha ritenuto che parte attrice non avesse fornito la prova della non paternità del figlio . Pt_2
Rileva come tale ricostruzione appare decisamente non condivisibile stante che l'appellante, nel giudizio di primo grado, oltre a produrre un test sul DNA totalmente affidabile, anche se fatto eseguire in forma anonima, aveva allegato prova di avere avanzato a controparte una richiesta formale per essere autorizzato ad effettuare un test specifico del
DNA sul minore e detta richiesta, rimasta inevasa, era stata reiterata in sede di negoziazione assistita.
Ciò significa, continua l'appellante, che appare del tutto erronea e falsa l'affermazione della convenuta laddove ha sostenuto che soltanto con
5 l'atto di citazione aveva avuto contezza del test del DNA effettuato su giovane . Pt_2
Specifica, in proposito, che gli esiti del test sul DNA non erano mai stati mai contestati dalla convenuta e pertanto, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c., il Tribunale ne avrebbe dovuto tenere conto ai fini della decione.
Rileva, infine, come erronea e non condivisibile debba considerarsi la valutazione del Giudice di prime cura di non ammettere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta sia con l'atto introduttivo del giudizio che con i successivi scritti difensivi atteso che la stessa non ha natura esplorativa in considerazione che si tratta di circostanze e fatti che solo attraverso una consulenza tecnica possono condurre il Decidente ad accertare la verità dei fatti allegati.
Solo la c.t.u. avrebbe, infatti, consentito di confermare e quindi riscontrare la veridicità degli esiti dell'esame del DNA allegati in esito agli esami eseguiti preso il laboratorio specializzato di Roma.
Osserva, poi, come del tutto rilevante è l'affermazione del Tribunale in ordine alla mancata prova del tradimento stante che non può esservi dubbio che solo attraverso un tradimento possa essere stato concepito e che, al contrario, non sempre il tradimento può condurre ad Pt_2 una gravidanza.
******
Deve, in via preliminare ricordarsi che questa Corte, con ordinanza del 17 giugno 2023, ha rigettato la richiesta istruttoria formulata dall'appellante
(c.t.u. medico/biologica) in quanto inconducente ai fini del “petitum” sostanziale dedotto in giudizio.
*****
Nel merito l'appello è infondato.
6 Deve ritenersi dato accertato, per come correttamente accertato in sentenza che, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
l'appellante ha chiaramente formulato domanda risarcitoria e non azione di disconoscimento della paternità.
Scrive, infatti, l'attore: “ NE , appare dal tutto evidente che il comportamento posto in essere della IG , avvenuto in costanza CP_1 di matrimonio, comporta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2043
2059 c.c. il diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti dall'ignaro signor il quale come detto, ha cresciuto Pt_1 amorevolmente un figlio che di fatto non è suo: La richiesta risarcitoria, oggetto, del presente giudizio scaturisce dalla condotta posta in essere dalla IG nei confronti dell'odierno attore, la quale ha ingenerato CP_1 in quest'ultimo la falsa rappresentazione di essere il padre biologico del figlio , nato, peraltro, durante la sussistenza del rapporto Pt_2 coniugale. (pag. 3 della citazione).”
Ciò detto non vi è dubbio che l'azione risarcitoria formulata dall'odierno appellante possa ricondursi all'interno della fattispecie del c.d. danno endofamiliare ove trova spazio sia il rapporto di coniugio o di unione che quello genitoriale.
Ai fini del risarcimento del danno endofamiliare, trattandosi di un illecito extracontrattuale, la parte richiedente deve dimostrare, anche attraverso testimonianze, che il comportamento del coniuge abbia superato la soglia della tollerabilità, causando una violazione di diritti costituzionalmente protetti, come la dignità, la salute o l'onore.
Deve inoltre provare il nesso causale tra il comportamento illecito e il danno subito, chiarendo come la condotta colposa o dolosa abbia determinato il pregiudizio. (Cassazione civile sez. VI - 19/11/2020, n.
26383; Cassazione civile sez. I - 09/03/2020, n.6518)
7 Ne consegue che chi pretenda di aver subito un danno da illecito endofamiliare è onerato della prova dell'altrui condotta illecita che lo abbia cagionato, del danno subito (che, si badi, non è in re ipsa, e dovrà quindi essere specificamente allegato e provato, anche presuntivamente)
e del relativo nesso di causa.
Nel caso in specie, rilevato che l'azione avanzata dal aveva mera Pt_1 natura risarcitoria e non di disconoscimento della paternità – nell'ambito della quale una consulenza ematologica avrebbe potuto trovare favorevole accoglimento – deve convenirsi con quanto argomentato dal Tribunale di
Caltanissetta con Ordinanza del 27.05.2020 (che nel rigettare la richiesta di c.t.u. medico/biologica ne aveva rilevato la superfluità ed irrilevanza ai fini del decidere) oltre che da questa Corte che, con la citata Ordinanza del 17.06.2023, ne ha sottolineato la inconducenza rispetto al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio.
In buona sostanza, solo ove si fosse agito per il disconoscimento di paternità – al netto delle eccepite decadenze – il ricorso ad una c.t.u. ematologica avrebbe trovato accoglimento in quanto “…nel contesto del disconoscimento di paternità, la consulenza ematologica e, più precisamente, la prova genetica è l'elemento tecnico fondamentale per accertare l'assenza del legame biologico tra presunto padre e figlio, basandosi sull'analisi del gruppo sanguigno e/o del DNA. Il rifiuto di sottoporsi a questo accertamento può essere interpretato dal giudice come un comportamento indiziario di valore elevato, rafforzando la decisione di disconoscimento, anche in mancanza di precedenti prove come
l'adulterio. Corte di cassazione, sez. I Civile, ordinanza 9 ottobre – 13 dicembre 2018, n. 32308).
Ove, invece, l'azione intrapresa ha finalità meramente risarcitorie, in considerazione delle contestazioni della parte convenuta che ha decisamente negato i fatti asseritamente a lei addebitati, era onere dell'attore dimostrare la infedeltà della moglie e la sua condotta dolosa
8 consistita nell'aver celato, per oltre quindici anni, la reale paternità del figlio . Pt_2
In assenza di altre ragioni di impugnazione la sentenza deve, pertanto, integralmente confermarsi.
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Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 365/2021 resa dal Tribunale di Caltanissetta il 23 giugno 2021 ed appellata da Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado del giudizio che liquida complessivamente in €. 2.400,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 3 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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