Articolo 1 della Legge 19 dicembre 1975, n. 875
Articolo 2
Versione
10 marzo 1976
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti alla convenzione del 12 maggio 1954 per la prevenzione dall'inquinamento da idrocarburi delle acque marine, adottati a Londra il 12 e il 15 ottobre 1971.
Entrata in vigore il 10 marzo 1976