Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti alla convenzione del 12 maggio 1954 per la prevenzione dall'inquinamento da idrocarburi delle acque marine, adottati a Londra il 12 e il 15 ottobre 1971.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti alla convenzione del 12 maggio 1954 per la prevenzione dall'inquinamento da idrocarburi delle acque marine, adottati a Londra il 12 e il 15 ottobre 1971.