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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/08/2025, n. 29585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29585 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUARTA SEZIONE PENALE Composta da RE ER - Presidente - Sent. n. sez. 759/2025 UGO BELLINI CC - 09/07/2025 EL EL R.G.N. 13259/2025 AR SA NA ID RO - Relatore - ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: CA RI IA, nata a [...] il [...] NO IN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/03/2025 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ID AU;
udito il Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l'Avv. Sandro Furfaro, del foro di Locri, in difesa di RI IA CA, che illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito l'Avv. Carlo Morace, del foro di Reggio Calabria, in difesa di IN NO, che illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 4 Num. 29585 Anno 2025 Presidente: ER RE Relatore: RO ID Data Udienza: 09/07/2025 2 1. Con ordinanza del 25 marzo 2025, in accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, il Tribunale di Reggio Calabria ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere: 1) nei confronti di RI IA CA, in relazione ai reati di cui ai capi A40 e A58; 2) nei confronti di IN NO, in relazione ai reati di cui ai capi A40, A58, A59 e A59-bis. 1.1. Più in particolare, RI IA CA e IN NO sono stati raggiunti dalla misura cautelare personale della custodia in carcere con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, per aver fatto parte, dal 2014, con ruolo apicale, di una organizzazione dedita al narcotraffico (capo A39), finalizzata a commettere una pluralità di delitti di importazione, trasporto, detenzione, cessione a terzi di cocaina proveniente dal Sudamerica. Sodalizio con base in San Luca (RC) e articolazioni in Campania, Olanda, Belgio, Germania, Colombia, Panama e Guyana. Il provvedimento cautelare ha riguardato anche una serie di delitti scopo, consistenti nella importazione di ingenti quantità di cocaina (capi A40, A41, A58, per la CA ed il NO;
capi A59 e A59bis per il solo NO, in concorso con altri). In esito al giudizio di primo grado sono state escluse l'aggravante dell'ingente quantità per il delitto di cui al capo A59, e l'aggravante dell’agevolazione mafiosa, contestata per il delitto associativo e per il reato fine di cui al capo A41. In esito, invece, al giudizio di appello, i reati scopo di cui ai capi A40, A58, A59 sono stati ritenuti nella forma tentata, mentre è stata esclusa l'aggravante della c.d. transnazionalità; il NO e la CA sono stati quindi condannati dalla Corte reggina alla pena di anni trenta di reclusione, determinata in applicazione del criterio di cui all'art. 78 cod. en. Su ricorso degli imputati, la Corte di cassazione, con sentenza del 21 gennaio 2025, ha annullato con rinvio la condanna in relazione al delitto associativo al capo A39 ed al reato di cui al capo A41, rigettando nel resto i ricorsi. 1.2. Con ordinanze del 5 e del 6 febbraio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria, su istanza del difensore della CA e d'ufficio per il NO, ha sostituito nei loro confronti la misura della custodia in carcere con le misure cumulativamente applicate dell'obbligo di dimora (con divieto di allontanamento notturno dall'abitazione), e dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia 3 giudiziaria, richiamando le "necessarie valutazioni imposte dalla pronuncia della Corte di cassazione”. Su impugnazione del Procuratore Generale, come anticipato, il Tribunale dell’appello cautelare ha applicato nuovamente la custodia cautelare in carcere. Indiscusso il superamento dei termini di fase per i reati di cui ai capi A39 e A41, in ragione dell’annullamento con rinvio, il Tribunale ha ritenuto che per i restanti reati – per i quali la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso - non fossero ancora decorsi i termini massimi di custodia dalla data di esecuzione (5 dicembre 2018 per la CA, 20 febbraio 2020 per il NO), in quanto: 1) per i reati di cui ai capi A40, A58 e A59bis (qualificati come tentativi di importazione di ingenti quantità di cocaina) tale termine, comprensivo dei periodi di sospensione, doveva ritenersi pari ad anni 9; 2) per il reato di cui al capo A59 (qualificato come tentata importazione di cocaina) tale termine, comprensivo dei periodi di sospensione, doveva ritenersi pari ad anni 6. Il Tribunale ha ritenuto, inoltre, che nell’applicare l’art. 300, comma 4, cod. proc. pen., non debba tenersi conto della sola pena disposta a titolo di continuazione, ma dell'intera sanzione così come irrogata;
ciò in quanto i limiti di durata posti dall'art. 300, comma 4, e dall'art. 303 cod. proc. pen. hanno una funzione diversa, che non consente di imputare la durata della custodia cautelare presofferta ad uno solo dei reati posti in continuazione. Inoltre, trattandosi di misure applicate anche per i reati c.d. satellite, il Tribunale ha ritenuto improprio il richiamo ai ripetuti interventi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 25956 del 26/03/2009, AL, Rv. 243588 – 01; Sez. U, n. 1 del 26/02/1997, TI, Rv. 207939 – 01), relativi, invece, alla perdita di efficacia della custodia cautelare applicata soltanto per il reato satellite. Infine, i giudici dell’appello cautelare hanno ritenuto, pur a fronte del tempo decorso, la misura di massimo rigore ancora proporzionata all’intensità delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen., in ragione della pessima biografia penale, del contesto (anche relazionale) in cui sono maturati i reati, della prognosi sanzionatoria e, per il solo NO, del suo arresto eseguito dopo un periodo di latitanza trascorso in Colombia. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione RI IA CA, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge penale processuale e vizio della motivazione, avendo il Tribunale ritenuto concreto ed attuale tanto il pericolo di reiterazione quanto il pericolo di fuga della CA. 4 Pur sottolineando come già con l’originaria istanza fu posto il tema del decorso dei termini di durata della misura, il ricorrente lamenta che il Tribunale cautelare, diversamente dalla Corte di appello, non ha tenuto in alcuna considerazione gli sviluppi della complessa vicenda processuale (ad es., in relazione al venire meno dell’aggravante del contesto mafioso), per trarne elementi di valutazione quanto all’affievolimento delle esigenze cautelari. Sviluppi che, invece, avrebbero dovuto indurre il Collegio adito ex art. 310 cod. proc. pen. a fare applicazione dei principi generali in materia di adeguatezza e proporzionalità del trattamento cautelare, una volta escluso ogni collegamento con contesti di criminalità organizzata, annullati i capi A39 ed A41, ed ormai avviata la collaborazione con la giustizia del fratello del NO. D'altra parte, a seguito della riforma del 2015, la valutazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari deve essere condotta riguardo non alla sola gravità del fatto o al solo giudizio sulla personalità negativa dell'imputato (come invece fatto dal Tribunale), ma in relazione alla certezza o elevata probabilità che all'imputato si presenti effettivamente l'occasione per commettere altri delitti (si cita Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688 - 01); quanto, invece, al pericolo di cui alla lett. b) dell’art. 274 cod. proc. pen., il Tribunale avrebbe dovuto indicare gli elementi concreti ritenuti indicativi del fatto che l'imputato si stesse per dare alla fuga. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio della motivazione, quanto alla ritenuta inadeguatezza della misura domiciliare, seppur assistita dalle modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. Dopo aver richiamato il disposto di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che consente l’applicazione cumulativa delle misure personali se idonee ad evitare il ricorso alla misura di massimo rigore, il ricorrente evidenzia che il giudizio sulla inadeguatezza della misura domiciliare – richiesta in subordine dallo stesso Procuratore appellante – è fondato su una motivazione apparente che ignora sia la non operatività della doppia presunzione di cui allo stesso comma 3 (secondo periodo), sia gli sviluppi della vicenda processuale, fondando la sua valutazione su circostanze di fatto superate dall’accertamento sul merito della imputazione. 3. Propone ricorso per cassazione anche NO IN, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 3.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge penale processuale e vizio della motivazione, avendo il Tribunale erroneamente applicato i principi di diritto in materia di perdita di efficacia delle misure cautelari, essendo la pena 5 irrogata per i reati in continuazione pari ad anni 3 e mesi 4 di reclusione, dunque inferiore alla durata della custodia già espiata (pari ad anni 5). Osserva il ricorrente che dai ripetuti interventi delle Sezioni Unite, pure richiamati dal Tribunale, è possibile trarre il principio per cui i termini “condanna” e “pena irrogata”, contenuti nell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen., debbono necessariamente essere intesi in relazione alla “condanna” ed alla “pena irrogata” per i soli reati per i quali permane il titolo cautelare. D'altra parte, è lo stesso Tribunale ad ammettere l'intervenuta perdita di efficacia della misura relativamente ai reati di cui ai capi A39 e A41; per cui, per stabilire se la durata della custodia sofferta fosse uguale o addirittura superiore alla pena irrogata, occorreva fare riferimento all’aumento fissato ex art. 81 cod. pen. per i reati per i quali ancora doveva ritenersi in atto la misura cautelare. Il ricorrente reputa inoltre incongruo il richiamo, operato dal Tribunale, ad un precedente arresto di legittimità (Sez. 6, n. 37701 del 12/07/2023, Lazri, non mass.), poiché relativo al caso, non ricorrente nella specie, in cui il titolo custodiale sia ancora valido ed efficace anche per il reato più grave tra quelli per i quali è riconosciuto il vincolo della continuazione. Richiama, invece, il dictum di Sez. 6, n. 28984 del 28/05/2013, Abbatiello, Rv. 255859 – 01, secondo cui in caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia ex art. 300, comma quarto, cod. proc. pen. della custodia cautelare applicata soltanto per il reato satellite, la pena alla quale occorre fare riferimento è quella inflitta come aumento per tale titolo, anche quando la stessa possa essere rideterminata negli ulteriori gradi di giudizio. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale processuale e vizio della motivazione, non avendo il Tribunale preso in considerazione il progressivo contenimento degli addebiti nei vari gradi di giudizio (esclusione delle aggravanti dell’agevolazione mafiosa e del reato transnazionale;
riqualificazione dei reati di importazione nella forma tentata;
annullamento con rinvio in relazione al reato associativo, oggetto della doppia presunzione in punto di esigenze), da intendersi quale novum valutabile al fine di ritenere affievolite le originarie esigenze cautelari, anche alla luce della risalenza nel tempo delle condotte e del tempo trascorso in misura. Quanto poi al pericolo di reiterazione, il Tribunale avrebbe dovuto fondare il suo giudizio in termini di concretezza ed attualità, senza limitarsi a mere affermazioni di stile, come quelle relative alla reiterazione di condotte, peraltro assai risalenti nel tempo. 6 La motivazione valorizza alcuni indicatori - i pretesi collegamenti con la criminalità organizzata - che sembrano richiamare quella fattispecie associativa per la quale, invece, il titolo cautelare ha perso efficacia. In relazione al pericolo di fuga, poi, il Tribunale ha inteso valorizzare i contatti del NO con soggetti dimoranti all’estero, senza però confrontarsi con la pacifica affermazione di legittimità secondo cui il pericolo di fuga presuppone l'esistenza di elementi indicativi della volontà dell'indagato di allontanarsi e quindi di sottrarsi alla giustizia: elementi non identificabili con la semplice esistenza di collegamenti all’estero (si citano Sez. 5, n. 5821 del 13/11/2017, dep. 2018, Pittia, Rv. 272107 – 01, e Sez. 3, n. 4635 del 01/07/2015, dep. 2016, Vida, Rv. 266266 – 01). 4. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate. 1. I ricorsi sono infondati, e vanno rigettati. 2. Iniziando dal ricorso proposto nell’interesse di IN NO, il primo motivo è infondato. 2.1. Sostiene il ricorrente che, a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, con conseguente perdita di efficacia della misura per il reato associativo (ritenuto più grave), per determinare la perdita di efficacia ai sensi dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen. per i reati satellite, occorre fare riferimento alla pena inflitta solo per questi ultimi. La questione posta consiste quindi nello stabilire cosa si debba intendere per “condanna” e per "pena irrogata", ai fini dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di condanna non definitiva per più reati in continuazione, di cui solo per alcuni - i reati satelliti, nel caso di specie – conservi efficacia la custodia cautelare. Sul tema si sono succeduti due interventi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Con un primo intervento questa Corte ha affermato che per "pena irrogata”, ai sensi dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen., deve intendersi la pena inflitta per i reati per i quali è ancora efficace la custodia cautelare, non la pena determinata per l'intero reato continuato (Sez. U, n. 1 del 26/02/1997, TI, Rv. 207939 – 01; conf., Sez. 6, n. 31089 del 22/06/2004, Gagliardi, Rv. 229502 – 01; Sez. 1, n. 4085 del 04/06/1999, De Nuzzo, Rv. 213947 – 01; Sez. 1, n. 4271 del 13/07/1998, Licai, Rv. 211333 – 01; Sez. 1, n. 4267 del 23/06/1997, Fazio, Rv. 208625 – 01). 7 Valorizzando la ragione ispiratrice della disciplina della continuazione, istituto di favore per l’imputato, le Sezioni Unite hanno evidenziato che il riferire la “pena” inflitta di cui all’art. 300, comma 4, cod. proc. pen. a quella complessivamente irrogata e, quindi, anche a quella parte della pena inflitta per i reati per i quali non v'è un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che legittimi la privazione della libertà, determinerebbe una violazione del principio di cui all’art. 13 Cost. Depone in tal senso, si è osservato, l’art. 278 cod. proc. pen., secondo cui agli effetti della applicazione delle misure si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, aggiungendo, tra l'altro, che "non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato”. Successive oscillazioni giurisprudenziali hanno determinato un nuovo intervento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 25956 del 26/03/2009, AL, Rv. 243588 – 01), con il quale, in dichiarata continuità con la sentenza TI, si è affermato il principio per cui in caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia della custodia cautelare applicata soltanto per il reato satellite, la pena alla quale occorre fare riferimento è quella inflitta come aumento per tale titolo. Principio formulato sempre in un caso in cui la sentenza di condanna non definitiva aveva riguardato una serie di reati per alcuni dei quali (i reati satellite, appunto) era in corso la misura cautelare. Con la sentenza AL le Sezioni Unite hanno evidenziato la stretta correlazione tra l’art. 300, comma 4, e l'art. 275, comma 2, cod. proc. pen., che nell'enunciare il principio di proporzionalità, fa esplicito riferimento al rapporto tra durata della custodia cautelare e pena "che sia stata o si ritiene possa essere irrogata". 2.2. In tale contesto interpretativo vanno inquadrati i successivi interventi della giurisprudenza di legittimità, tenendo presente la peculiarità del caso in esame, che è data dal fatto che, come anticipato, per effetto della sentenza di annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione, la misura cautelare ha perso efficacia in relazione al più grave reato associativo (essendo decorso il termine di fase, per superamento del limite di cui all’art. 304, comma 6, cod. proc. pen.), mentre invece per i reati c.d. satellite l’affermazione di responsabilità è divenuta definitiva, senza però che sia possibile individuare una pena concretamente eseguibile. In simili ipotesi, al pari di quando l'annullamento interviene limitatamente all'entità della pena irrogata, è pacifico in giurisprudenza che la misura cautelare permanga e che debba farsi riferimento, non più al termine di fase, ma solo a quello complessivo (Sez. 6, 4971 del 15/01/2009, Mancuso, Rv. 242915 - 01), il 8 cui mancato superamento, nella specie, non è oggetto di censura, a fronte della specifica motivazione del Tribunale (p. 5). Ma, se la definitività esclude che debbano continuare ad applicarsi i termini di fase (art. 303, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.), non altrettanto può dirsi rispetto all’applicazione dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen., che è norma di carattere generale la cui funzione è quella di assicurare, nel corso del processo, la necessaria correlazione tra la cautela sofferta e la pena "che sia stata o si ritiene possa essere irrogata" (Sez. U, AL, cit.). Facendo immediata applicazione di tali principi, Sez. 6, n. 28984 del 28/05/2013, Abbatiello, Rv. 255859 – 01, richiamata anche dal ricorrente, ha affermato che in caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia ex art. 300, comma 4, cod. proc. pen. della custodia cautelare applicata soltanto per il reato satellite, la pena alla quale occorre fare riferimento è quella inflitta come aumento per tale titolo, anche quando la stessa possa essere rideterminata negli ulteriori gradi di giudizio (negli stessi termini, Sez. 6, n. 28985 del 28/05/2013, Licciardi, non mass.). Nel caso allora deciso gli imputati erano in cautela per i soli reati satellite, in relazione ai quali, per effetto dell’annullamento con rinvio, la pena determinata in aumento avrebbe astrattamente potuto successivamente essere modificata (ad es., per effetto dell’assoluzione dal reato più grave); l’annullamento, invece, aveva riguardato il reato ritenuto più grave, rispetto al quale era quindi decorso il termine di fase, comprensivo delle sospensioni. 2.3. Tuttavia, la giurisprudenza più recente, cui il Collegio intende dare continuità, ha sottolineato come i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle sentenze TI e AL furono formulati in relazione ad una fattispecie diversa da quella in esame, ovvero in caso di condanna per uno o più reati avvinti dalla continuazione, qualora "solo" per il reato satellite – o per alcuni di essi - sia stata disposta la misura cautelare custodiale. Si è quindi osservato che tali principi non possono tout court essere estesi alla diversa ipotesi in cui la custodia cautelare è stata applicata anche per il reato ritenuto più grave. In tale ultima ipotesi, nell'applicazione dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen. deve prendersi in considerazione l'intera sanzione irrogata - nella specie, pari ad anni 30 di reclusione - e non solo di quella disposta a titolo di continuazione (Sez. 6, n. 46798 del 18/10/2023, Lo Franco, Rv. 285495 – 01). La formulazione del diverso principio, si è condivisibilmente osservato, è coerente con la ratio dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., il cui scopo è quello di adeguare la durata della custodia all'effettiva gravità del fatto e alla pericolosità dell'imputato, ragion per cui occorre considerare la pena complessivamente inflitta 9 per tutti i reati per i quali è stata disposta la misura, senza tener conto delle singole componenti. La conclusione è argomentata anche con riguardo alla diversa funzione cui assolvono le previsioni di cui agli artt. 300 e 303 cod. proc. pen. I termini di durata massima, di cui all'art. 303 cod. proc. pen., prescindono infatti dalla pena concretamente irrogata, e sono ancorati ai limiti edittali, al fine di predeterminare la durata della misura cautelare in relazione alle fasi del giudizio, ed alla gravità astratta dei reati per cui si procede. L'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., invece, codifica il principio per cui, poiché la cautela anticipa la pena, non ne può mai eccedere la durata, così come in concreto determinata. Si è infine sottolineato che, riguardando la misura anche il reato ritenuto più grave (rispetto al quale la pena irrogata è di gran lunga superiore alla durata della custodia cautelare), l’applicazione dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen. in riferimento alla sola pena inflitta per il reato satellite, “implicherebbe una non consentita imputazione della durata della custodia ad uno solo dei titoli custodiali, senza tener conto delle pene irrogate per gli altri reati ugualmente oggetto della misura cautelare” (Sez. 6, Lo Franco, cit.). Osserva inoltre il Collegio che tale interpretazione ben si coniuga con l’attitudine dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen. per così dire “preventiva”, a contenere il rischio che il condannato sia sottoposto a misura cautelare per un periodo più lungo rispetto alla pena detentiva inflittagli, e quindi a dar luogo ad una ipotesi di ingiusta detenzione valutabile ex art. 314 cod. proc. pen. Al riguardo, la Corte costituzionale (sentenza 20 giugno 2008, n. 219), ha dichiarato la illegittimità dell'art. 314 cod. proc. pen. "nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni", rilevando che ove la durata della custodia cautelare abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in via definitiva è evidente che l'ordinamento, al fine di perseguire le finalità del processo e le esigenze di tutela della collettività, ha imposto al reo un sacrificio della libertà che travalica il grado della responsabilità personale". La successiva giurisprudenza della Corte di cassazione ha quindi riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nel caso di custodia cautelare subita in eccedenza rispetto alla misura della pena definitivamente inflitta (Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855 - 01; Sez. 4, n. 6314 del 12/12/2023, dep. 2024, Scarlato, non mass.; Sez. 4, n. 32357 dell'11/4/2012, Ramzi, Rv. 253651 - 01), purché nella condotta del richiedente non siano individuabili condotte gravemente colpose che abbiano avuto un ruolo eziologico nella protrazione della restrizione della libertà (Sez. 4, 32136 del 10 11/04/2017, Carano, Rv. 270420 - 01; Sez. 4, n. 17788 del 6/3/2012, Iannazzo, Rv. 253504 - 01). Se ci si pone in questa prospettiva, quindi, ci si avvede del fatto che gli artt. 300, comma 4, 314 e 657 cod. proc. pen., pur operando su piani diversi, ed in momenti diversi – la cautela, l’espiazione, la riparazione - rappresentano altrettanti strumenti tesi ad impedire (prima) e a ristorare (poi), anche in forma specifica, i casi in cui la privazione della libertà si è rivelata ex post ingiusta. Se, quindi, questa è la prospettiva, la pena inflitta per un reato per il quale la custodia cautelare è cessata per decorso del termine di durata deve essere tenuta in considerazione tanto ai fini della perenzione immediata di una misura fondata su più reati tra loro in continuazione, quanto ai fini della determinazione dei presupposti della detenzione riparabile ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo proposto nell’interesse del NO, ed i motivi proposti nell’interesse della CA, che possono essere valutati congiuntamente riguardando la sussistenza e la intensità delle esigenze cautelari, sono infondati. 3.1. Giova premettere al riguardo che, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 2613 del 14/01/2025, Perfetti, non mass.; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 – 01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 - 01). Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelta cautelare nonché dell'assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698 – 01). Il vizio di motivazione di un'ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l’ambito di applicazione 11 dell’art. 606, lett. c, cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 – 01). Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi oltre, coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull'attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova, nonché sull’esistenza e l’intensità delle esigenze cautelari. Il controllo della Corte, quindi, non può estendersi a quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01). Anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato, in presenza di motivazione adeguata, le determinazioni del giudice a quo sfuggono al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 3387 del 29/10/2024, Fall, non mass.; Sez. 3, n. 14 del 15/11/2023, dep. 2024, Tundis, non mass.; Sez. 4, n. 32974 del 04/06/2021, Caracciolo, non mass.; Sez. 6, n. 2956 del 21/07/1992, Giardino, Rv. 191652 - 01). Sicché, per quanto direttamente rileva in questa sede, esorbita i limiti propri del giudizio di legittimità la valutazione della decisione sulla permanenza delle esigenze cautelari, se essa è stata espressa in una motivazione esente da errori giuridici o motivazionali (contraddittorietà o manifesta illogicità). 3.2. Nella specie i ricorrenti lamentano che nella valutazione dei pericula libertatis i giudici cautelari non hanno tenuto in considerazione la risalenza nel tempo dei fatti per cui si procede (ad es. p. 12 ricorso NO, p. 9 ricorso CA). Come osservato anche nell’ordinanza impugnata – che comunque reputa recessivo il fattore temporale in presenza di un allarmante quadro cautelare (p. 8) - costituisce ius receptum il principio secondo il quale, ai fini della revoca o della sostituzione della misura cautelare, l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 4, n. 22456 del 27/05/2025, Leandro, non mass.; Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567 – 01). Non è pertinente, pertanto, il richiamo al c.d. "tempo silente", ovvero al tempo trascorso dai fatti, il quale assume rilievo esclusivamente nella fase genetica. 12 3.3. Ciò posto, quanto al pericolo di reiterazione, il requisito dell'attualità di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidiva (Sez. 4, n. 25442 del 10/06/2025, Patanè, non mass.; Sez. 4, n. 25450 del 17/06/2025, Giorgi, non mass.; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 - 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769 – 01). In linea con tali principi, e contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, il Tribunale non si è limitato ad evidenziare la gravità dei reati contestati, ma ha ritenuto la sussistenza del pericolo di ricaduta desumendolo, innanzitutto, dalla pessima biografia penale. La CA - moglie di un noto capocosca siciliano - vanta infatti condanne per associazione di stampo mafioso, per reati in materia di stupefacenti, ed è stata più volte sottoposta alla misura della sorveglianza speciale. Anche il NO vanta condanne per reati in materia di stupefacenti e per reati contro il patrimonio. L’ordinanza impugnata ha poi valutato la gravità dei fatti, con riguardo alle specifiche modalità di realizzazione della condotta, per desumerne una oggettiva professionalità dei ricorrenti nel trattare ingenti partite di cocaina (fino a 170 kg circa), intessendo contatti con i narcotrafficanti sudamericani ma anche con esponenti della ‘ndrangheta, con i quali la CA discuteva del sequestro di un carico di stupefacente. Se il NO ha offerto il suo contributo portandosi stabilmente in Colombia (ove pure trascorse la latitanza) e trattando direttamente con i narcos, la CA ha intessuto relazioni non solo nel territorio di riferimento del clan mafioso, ma anche in Campania (nel porto di Napoli veniva esfiltrato lo stupefacente) ed in Olanda, oltre ad essere risultata in contatto con narcotrafficanti brasiliani. Tali elementi hanno portato il Tribunale a ritenere per entrambi i ricorrenti, in modo affatto illogico, un pressante pericolo di recidiva, a prescindere dalla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 13 D’altra parte, il Tribunale ha dimostrato di aver apprezzato, in chiave cautelare, non già l’esistenza di un contesto associativo o della finalità agevolativa di sodalizi mafiosi (come invece rilevano ripetutamente i ricorrenti), quanto piuttosto il contesto relazionale in cui sono maturate le condotte, per trarne argomenti circa il rischio di ricaduta. 3.4. Quanto al pericolo di fuga, l'apprezzamento di tale esigenza cautelare deve essere vincolato a specifici e concreti elementi di fatto, rivelatori della rilevante plausibilità che l'indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia;
anche in questo caso, la valutazione è insindacabile in sede di legittimità, ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale quanto al significato da attribuire, secondo canoni di ragionevolezza, alle emergenze procedimentali (Sez. 4, n. 7230 del 07/02/2024, Lala, non mass.). Il Collegio ritiene, inoltre, che il pericolo di fuga non debba necessariamente essere ancorato all’accertamento di elementi indicativi della volontà dell'indagato di allontanarsi e quindi di sottrarsi alla giustizia (come invece prospettano i ricorrenti: ad es., p. 21 ricorso NO). Si è infatti condivisibilmente osservato che il requisito della attualità del pericolo di fuga non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico ma pur sempre verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare (Sez. 2, n. 21907 del 15/05/2025, Varvato, non mass.; Sez. 4, n. 20785 del 16/05/2024, Xiao, non mass.; Sez. 4, n. 24004 del 16/05/2023, Bruzzaniti, non mass.; Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220 – 01, in un caso in cui i giudici cautelari avevano valutato, come nella specie, indici quali il pregresso trasferimento all’estero, lo svolgimento in quel paese di attività delittuosa, l’instaurazione di una rete di collegamenti, il passato delinquenziale e l'entità della pena inflitta). In linea con tali approdi giurisprudenziali, il Tribunale ha fondato la propria valutazione sia sulla pena irrogabile in esito al giudizio, sia sui rapporti con contesti di criminalità organizzata, come visto anche di stampo mafioso, ove vi è consuetudine alla latitanza. Con specifico riferimento alla posizione del NO, il Tribunale ha inoltre evidenziato che nei suoi confronti la misura cautelare fu eseguita soltanto il 10 febbraio 2020, allorquando egli fu tratto in arresto in Colombia, dove aveva 14 trascorso un periodo di latitanza (p. 8); luogo dal quale, come visto, aveva organizzato le importazioni di cocaina. Insegna al riguardo la giurisprudenza di legittimità che è ben possibile desumere il pericolo di fuga dal concreto comportamento dell'indagato al momento del fatto, sintomatico di un atteggiamento tendente a sottrarsi alle conseguenze legali dei propri atti, e dalla sua condotta processuale, sintomatica dell'intento di allontanarsi dal territorio nazionale (Sez. 1, n. 41334 del 14/07/2022, Duri, Rv. 283679 – 01; Sez. 3, n. 36909 del 19/12/2014, dep. 2015, Milite, Rv. 265175 – 01). Non può quindi tacciarsi di illogicità il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, poiché anche in ragione della sentenza emessa (e del definitivo accertamento di responsabilità su una serie di reati – fine), è stato ritenuto concreto il pericolo che i ricorrenti, ove non cautelati, si diano alla fuga, anche al di fuori del territorio italiano. 3.5. Il Tribunale ha anche valutato l'inidoneità di misure coercitive meno afflittive, poiché ritenute non sufficienti a recidere gli stretti legami tra i ricorrenti ed il contesto in cui sono maturati gli illeciti;
da tale rete di relazioni, ha quindi tratto il convincimento che ogni altra misura cautelare sarebbe elusa. Inoltre, senza incorrere in alcun vizio logico, ha ritenuto la necessità di applicare la misura di massimo rigore in considerazione del fatto che i ricorrenti si erano serviti di sofisticati strumenti di comunicazione a distanza, idonei a sfuggire – o quantomeno ad ostacolare – eventuali attività di intercettazione. Se ne è tratta la conclusione, affatto illogica, che gli arresti domiciliari, quantunque assistiti dal controllo elettronico, non potrebbero scongiurare il pericolo di reiterazione del reato, mediante l'uso di dispositivi elettronici ovvero di strumenti informatici. Il Tribunale, sempre nel più ampio quadro cautelare, ha poi espressamente considerato recessiva, con motivazione ancora una volta immune da censure, la prospettiva lavorativa documentata dal NO (pp. 8 e 9). Si tratta anche in questo caso di argomentazioni congrue, non manifestamente illogiche, ed in linea con i principi di diritto enunciati da questa Corte. 3.6. Infondato appare, infine, il richiamo fatto alla previsione di cui al primo periodo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (p. 13 ricorso CA), per dedurre un vizio dell’ordinanza, nella misura in cui non è stata valutata l’adeguatezza della applicazione cumulativa delle misure coercitive o di interdittive, quale strumento per evitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere. 15 Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha infatti affermato – e va qui ribadito - il principio per cui l'applicazione cumulativa di misure cautelari personali può essere disposta soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ad es. artt. 276 e 307 cod. proc. pen.), tra i quali non rientra il procedimento di cui all’art. 299 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29907 del 30/05/2006, La Stella, Rv. 234138 – 01; Sez. 2, n. 30900 del 08/09/2020, Vallese, Rv. 280003 – 01, con specifico riferimento alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva, ai sensi dell'art. 299, comma 2, cod. proc. pen.; Sez. 4, n. 32944 del 23/02/2005, Pagliaro, Rv. 231725 – 01). 4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ID AU AT VE
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ID AU;
udito il Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l'Avv. Sandro Furfaro, del foro di Locri, in difesa di RI IA CA, che illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito l'Avv. Carlo Morace, del foro di Reggio Calabria, in difesa di IN NO, che illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 4 Num. 29585 Anno 2025 Presidente: ER RE Relatore: RO ID Data Udienza: 09/07/2025 2 1. Con ordinanza del 25 marzo 2025, in accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, il Tribunale di Reggio Calabria ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere: 1) nei confronti di RI IA CA, in relazione ai reati di cui ai capi A40 e A58; 2) nei confronti di IN NO, in relazione ai reati di cui ai capi A40, A58, A59 e A59-bis. 1.1. Più in particolare, RI IA CA e IN NO sono stati raggiunti dalla misura cautelare personale della custodia in carcere con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, per aver fatto parte, dal 2014, con ruolo apicale, di una organizzazione dedita al narcotraffico (capo A39), finalizzata a commettere una pluralità di delitti di importazione, trasporto, detenzione, cessione a terzi di cocaina proveniente dal Sudamerica. Sodalizio con base in San Luca (RC) e articolazioni in Campania, Olanda, Belgio, Germania, Colombia, Panama e Guyana. Il provvedimento cautelare ha riguardato anche una serie di delitti scopo, consistenti nella importazione di ingenti quantità di cocaina (capi A40, A41, A58, per la CA ed il NO;
capi A59 e A59bis per il solo NO, in concorso con altri). In esito al giudizio di primo grado sono state escluse l'aggravante dell'ingente quantità per il delitto di cui al capo A59, e l'aggravante dell’agevolazione mafiosa, contestata per il delitto associativo e per il reato fine di cui al capo A41. In esito, invece, al giudizio di appello, i reati scopo di cui ai capi A40, A58, A59 sono stati ritenuti nella forma tentata, mentre è stata esclusa l'aggravante della c.d. transnazionalità; il NO e la CA sono stati quindi condannati dalla Corte reggina alla pena di anni trenta di reclusione, determinata in applicazione del criterio di cui all'art. 78 cod. en. Su ricorso degli imputati, la Corte di cassazione, con sentenza del 21 gennaio 2025, ha annullato con rinvio la condanna in relazione al delitto associativo al capo A39 ed al reato di cui al capo A41, rigettando nel resto i ricorsi. 1.2. Con ordinanze del 5 e del 6 febbraio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria, su istanza del difensore della CA e d'ufficio per il NO, ha sostituito nei loro confronti la misura della custodia in carcere con le misure cumulativamente applicate dell'obbligo di dimora (con divieto di allontanamento notturno dall'abitazione), e dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia 3 giudiziaria, richiamando le "necessarie valutazioni imposte dalla pronuncia della Corte di cassazione”. Su impugnazione del Procuratore Generale, come anticipato, il Tribunale dell’appello cautelare ha applicato nuovamente la custodia cautelare in carcere. Indiscusso il superamento dei termini di fase per i reati di cui ai capi A39 e A41, in ragione dell’annullamento con rinvio, il Tribunale ha ritenuto che per i restanti reati – per i quali la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso - non fossero ancora decorsi i termini massimi di custodia dalla data di esecuzione (5 dicembre 2018 per la CA, 20 febbraio 2020 per il NO), in quanto: 1) per i reati di cui ai capi A40, A58 e A59bis (qualificati come tentativi di importazione di ingenti quantità di cocaina) tale termine, comprensivo dei periodi di sospensione, doveva ritenersi pari ad anni 9; 2) per il reato di cui al capo A59 (qualificato come tentata importazione di cocaina) tale termine, comprensivo dei periodi di sospensione, doveva ritenersi pari ad anni 6. Il Tribunale ha ritenuto, inoltre, che nell’applicare l’art. 300, comma 4, cod. proc. pen., non debba tenersi conto della sola pena disposta a titolo di continuazione, ma dell'intera sanzione così come irrogata;
ciò in quanto i limiti di durata posti dall'art. 300, comma 4, e dall'art. 303 cod. proc. pen. hanno una funzione diversa, che non consente di imputare la durata della custodia cautelare presofferta ad uno solo dei reati posti in continuazione. Inoltre, trattandosi di misure applicate anche per i reati c.d. satellite, il Tribunale ha ritenuto improprio il richiamo ai ripetuti interventi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 25956 del 26/03/2009, AL, Rv. 243588 – 01; Sez. U, n. 1 del 26/02/1997, TI, Rv. 207939 – 01), relativi, invece, alla perdita di efficacia della custodia cautelare applicata soltanto per il reato satellite. Infine, i giudici dell’appello cautelare hanno ritenuto, pur a fronte del tempo decorso, la misura di massimo rigore ancora proporzionata all’intensità delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen., in ragione della pessima biografia penale, del contesto (anche relazionale) in cui sono maturati i reati, della prognosi sanzionatoria e, per il solo NO, del suo arresto eseguito dopo un periodo di latitanza trascorso in Colombia. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione RI IA CA, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge penale processuale e vizio della motivazione, avendo il Tribunale ritenuto concreto ed attuale tanto il pericolo di reiterazione quanto il pericolo di fuga della CA. 4 Pur sottolineando come già con l’originaria istanza fu posto il tema del decorso dei termini di durata della misura, il ricorrente lamenta che il Tribunale cautelare, diversamente dalla Corte di appello, non ha tenuto in alcuna considerazione gli sviluppi della complessa vicenda processuale (ad es., in relazione al venire meno dell’aggravante del contesto mafioso), per trarne elementi di valutazione quanto all’affievolimento delle esigenze cautelari. Sviluppi che, invece, avrebbero dovuto indurre il Collegio adito ex art. 310 cod. proc. pen. a fare applicazione dei principi generali in materia di adeguatezza e proporzionalità del trattamento cautelare, una volta escluso ogni collegamento con contesti di criminalità organizzata, annullati i capi A39 ed A41, ed ormai avviata la collaborazione con la giustizia del fratello del NO. D'altra parte, a seguito della riforma del 2015, la valutazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari deve essere condotta riguardo non alla sola gravità del fatto o al solo giudizio sulla personalità negativa dell'imputato (come invece fatto dal Tribunale), ma in relazione alla certezza o elevata probabilità che all'imputato si presenti effettivamente l'occasione per commettere altri delitti (si cita Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688 - 01); quanto, invece, al pericolo di cui alla lett. b) dell’art. 274 cod. proc. pen., il Tribunale avrebbe dovuto indicare gli elementi concreti ritenuti indicativi del fatto che l'imputato si stesse per dare alla fuga. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio della motivazione, quanto alla ritenuta inadeguatezza della misura domiciliare, seppur assistita dalle modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. Dopo aver richiamato il disposto di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che consente l’applicazione cumulativa delle misure personali se idonee ad evitare il ricorso alla misura di massimo rigore, il ricorrente evidenzia che il giudizio sulla inadeguatezza della misura domiciliare – richiesta in subordine dallo stesso Procuratore appellante – è fondato su una motivazione apparente che ignora sia la non operatività della doppia presunzione di cui allo stesso comma 3 (secondo periodo), sia gli sviluppi della vicenda processuale, fondando la sua valutazione su circostanze di fatto superate dall’accertamento sul merito della imputazione. 3. Propone ricorso per cassazione anche NO IN, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 3.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge penale processuale e vizio della motivazione, avendo il Tribunale erroneamente applicato i principi di diritto in materia di perdita di efficacia delle misure cautelari, essendo la pena 5 irrogata per i reati in continuazione pari ad anni 3 e mesi 4 di reclusione, dunque inferiore alla durata della custodia già espiata (pari ad anni 5). Osserva il ricorrente che dai ripetuti interventi delle Sezioni Unite, pure richiamati dal Tribunale, è possibile trarre il principio per cui i termini “condanna” e “pena irrogata”, contenuti nell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen., debbono necessariamente essere intesi in relazione alla “condanna” ed alla “pena irrogata” per i soli reati per i quali permane il titolo cautelare. D'altra parte, è lo stesso Tribunale ad ammettere l'intervenuta perdita di efficacia della misura relativamente ai reati di cui ai capi A39 e A41; per cui, per stabilire se la durata della custodia sofferta fosse uguale o addirittura superiore alla pena irrogata, occorreva fare riferimento all’aumento fissato ex art. 81 cod. pen. per i reati per i quali ancora doveva ritenersi in atto la misura cautelare. Il ricorrente reputa inoltre incongruo il richiamo, operato dal Tribunale, ad un precedente arresto di legittimità (Sez. 6, n. 37701 del 12/07/2023, Lazri, non mass.), poiché relativo al caso, non ricorrente nella specie, in cui il titolo custodiale sia ancora valido ed efficace anche per il reato più grave tra quelli per i quali è riconosciuto il vincolo della continuazione. Richiama, invece, il dictum di Sez. 6, n. 28984 del 28/05/2013, Abbatiello, Rv. 255859 – 01, secondo cui in caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia ex art. 300, comma quarto, cod. proc. pen. della custodia cautelare applicata soltanto per il reato satellite, la pena alla quale occorre fare riferimento è quella inflitta come aumento per tale titolo, anche quando la stessa possa essere rideterminata negli ulteriori gradi di giudizio. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale processuale e vizio della motivazione, non avendo il Tribunale preso in considerazione il progressivo contenimento degli addebiti nei vari gradi di giudizio (esclusione delle aggravanti dell’agevolazione mafiosa e del reato transnazionale;
riqualificazione dei reati di importazione nella forma tentata;
annullamento con rinvio in relazione al reato associativo, oggetto della doppia presunzione in punto di esigenze), da intendersi quale novum valutabile al fine di ritenere affievolite le originarie esigenze cautelari, anche alla luce della risalenza nel tempo delle condotte e del tempo trascorso in misura. Quanto poi al pericolo di reiterazione, il Tribunale avrebbe dovuto fondare il suo giudizio in termini di concretezza ed attualità, senza limitarsi a mere affermazioni di stile, come quelle relative alla reiterazione di condotte, peraltro assai risalenti nel tempo. 6 La motivazione valorizza alcuni indicatori - i pretesi collegamenti con la criminalità organizzata - che sembrano richiamare quella fattispecie associativa per la quale, invece, il titolo cautelare ha perso efficacia. In relazione al pericolo di fuga, poi, il Tribunale ha inteso valorizzare i contatti del NO con soggetti dimoranti all’estero, senza però confrontarsi con la pacifica affermazione di legittimità secondo cui il pericolo di fuga presuppone l'esistenza di elementi indicativi della volontà dell'indagato di allontanarsi e quindi di sottrarsi alla giustizia: elementi non identificabili con la semplice esistenza di collegamenti all’estero (si citano Sez. 5, n. 5821 del 13/11/2017, dep. 2018, Pittia, Rv. 272107 – 01, e Sez. 3, n. 4635 del 01/07/2015, dep. 2016, Vida, Rv. 266266 – 01). 4. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate. 1. I ricorsi sono infondati, e vanno rigettati. 2. Iniziando dal ricorso proposto nell’interesse di IN NO, il primo motivo è infondato. 2.1. Sostiene il ricorrente che, a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, con conseguente perdita di efficacia della misura per il reato associativo (ritenuto più grave), per determinare la perdita di efficacia ai sensi dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen. per i reati satellite, occorre fare riferimento alla pena inflitta solo per questi ultimi. La questione posta consiste quindi nello stabilire cosa si debba intendere per “condanna” e per "pena irrogata", ai fini dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di condanna non definitiva per più reati in continuazione, di cui solo per alcuni - i reati satelliti, nel caso di specie – conservi efficacia la custodia cautelare. Sul tema si sono succeduti due interventi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Con un primo intervento questa Corte ha affermato che per "pena irrogata”, ai sensi dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen., deve intendersi la pena inflitta per i reati per i quali è ancora efficace la custodia cautelare, non la pena determinata per l'intero reato continuato (Sez. U, n. 1 del 26/02/1997, TI, Rv. 207939 – 01; conf., Sez. 6, n. 31089 del 22/06/2004, Gagliardi, Rv. 229502 – 01; Sez. 1, n. 4085 del 04/06/1999, De Nuzzo, Rv. 213947 – 01; Sez. 1, n. 4271 del 13/07/1998, Licai, Rv. 211333 – 01; Sez. 1, n. 4267 del 23/06/1997, Fazio, Rv. 208625 – 01). 7 Valorizzando la ragione ispiratrice della disciplina della continuazione, istituto di favore per l’imputato, le Sezioni Unite hanno evidenziato che il riferire la “pena” inflitta di cui all’art. 300, comma 4, cod. proc. pen. a quella complessivamente irrogata e, quindi, anche a quella parte della pena inflitta per i reati per i quali non v'è un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che legittimi la privazione della libertà, determinerebbe una violazione del principio di cui all’art. 13 Cost. Depone in tal senso, si è osservato, l’art. 278 cod. proc. pen., secondo cui agli effetti della applicazione delle misure si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, aggiungendo, tra l'altro, che "non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato”. Successive oscillazioni giurisprudenziali hanno determinato un nuovo intervento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 25956 del 26/03/2009, AL, Rv. 243588 – 01), con il quale, in dichiarata continuità con la sentenza TI, si è affermato il principio per cui in caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia della custodia cautelare applicata soltanto per il reato satellite, la pena alla quale occorre fare riferimento è quella inflitta come aumento per tale titolo. Principio formulato sempre in un caso in cui la sentenza di condanna non definitiva aveva riguardato una serie di reati per alcuni dei quali (i reati satellite, appunto) era in corso la misura cautelare. Con la sentenza AL le Sezioni Unite hanno evidenziato la stretta correlazione tra l’art. 300, comma 4, e l'art. 275, comma 2, cod. proc. pen., che nell'enunciare il principio di proporzionalità, fa esplicito riferimento al rapporto tra durata della custodia cautelare e pena "che sia stata o si ritiene possa essere irrogata". 2.2. In tale contesto interpretativo vanno inquadrati i successivi interventi della giurisprudenza di legittimità, tenendo presente la peculiarità del caso in esame, che è data dal fatto che, come anticipato, per effetto della sentenza di annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione, la misura cautelare ha perso efficacia in relazione al più grave reato associativo (essendo decorso il termine di fase, per superamento del limite di cui all’art. 304, comma 6, cod. proc. pen.), mentre invece per i reati c.d. satellite l’affermazione di responsabilità è divenuta definitiva, senza però che sia possibile individuare una pena concretamente eseguibile. In simili ipotesi, al pari di quando l'annullamento interviene limitatamente all'entità della pena irrogata, è pacifico in giurisprudenza che la misura cautelare permanga e che debba farsi riferimento, non più al termine di fase, ma solo a quello complessivo (Sez. 6, 4971 del 15/01/2009, Mancuso, Rv. 242915 - 01), il 8 cui mancato superamento, nella specie, non è oggetto di censura, a fronte della specifica motivazione del Tribunale (p. 5). Ma, se la definitività esclude che debbano continuare ad applicarsi i termini di fase (art. 303, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.), non altrettanto può dirsi rispetto all’applicazione dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen., che è norma di carattere generale la cui funzione è quella di assicurare, nel corso del processo, la necessaria correlazione tra la cautela sofferta e la pena "che sia stata o si ritiene possa essere irrogata" (Sez. U, AL, cit.). Facendo immediata applicazione di tali principi, Sez. 6, n. 28984 del 28/05/2013, Abbatiello, Rv. 255859 – 01, richiamata anche dal ricorrente, ha affermato che in caso di condanna non definitiva per reato continuato, al fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia ex art. 300, comma 4, cod. proc. pen. della custodia cautelare applicata soltanto per il reato satellite, la pena alla quale occorre fare riferimento è quella inflitta come aumento per tale titolo, anche quando la stessa possa essere rideterminata negli ulteriori gradi di giudizio (negli stessi termini, Sez. 6, n. 28985 del 28/05/2013, Licciardi, non mass.). Nel caso allora deciso gli imputati erano in cautela per i soli reati satellite, in relazione ai quali, per effetto dell’annullamento con rinvio, la pena determinata in aumento avrebbe astrattamente potuto successivamente essere modificata (ad es., per effetto dell’assoluzione dal reato più grave); l’annullamento, invece, aveva riguardato il reato ritenuto più grave, rispetto al quale era quindi decorso il termine di fase, comprensivo delle sospensioni. 2.3. Tuttavia, la giurisprudenza più recente, cui il Collegio intende dare continuità, ha sottolineato come i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle sentenze TI e AL furono formulati in relazione ad una fattispecie diversa da quella in esame, ovvero in caso di condanna per uno o più reati avvinti dalla continuazione, qualora "solo" per il reato satellite – o per alcuni di essi - sia stata disposta la misura cautelare custodiale. Si è quindi osservato che tali principi non possono tout court essere estesi alla diversa ipotesi in cui la custodia cautelare è stata applicata anche per il reato ritenuto più grave. In tale ultima ipotesi, nell'applicazione dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen. deve prendersi in considerazione l'intera sanzione irrogata - nella specie, pari ad anni 30 di reclusione - e non solo di quella disposta a titolo di continuazione (Sez. 6, n. 46798 del 18/10/2023, Lo Franco, Rv. 285495 – 01). La formulazione del diverso principio, si è condivisibilmente osservato, è coerente con la ratio dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., il cui scopo è quello di adeguare la durata della custodia all'effettiva gravità del fatto e alla pericolosità dell'imputato, ragion per cui occorre considerare la pena complessivamente inflitta 9 per tutti i reati per i quali è stata disposta la misura, senza tener conto delle singole componenti. La conclusione è argomentata anche con riguardo alla diversa funzione cui assolvono le previsioni di cui agli artt. 300 e 303 cod. proc. pen. I termini di durata massima, di cui all'art. 303 cod. proc. pen., prescindono infatti dalla pena concretamente irrogata, e sono ancorati ai limiti edittali, al fine di predeterminare la durata della misura cautelare in relazione alle fasi del giudizio, ed alla gravità astratta dei reati per cui si procede. L'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., invece, codifica il principio per cui, poiché la cautela anticipa la pena, non ne può mai eccedere la durata, così come in concreto determinata. Si è infine sottolineato che, riguardando la misura anche il reato ritenuto più grave (rispetto al quale la pena irrogata è di gran lunga superiore alla durata della custodia cautelare), l’applicazione dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen. in riferimento alla sola pena inflitta per il reato satellite, “implicherebbe una non consentita imputazione della durata della custodia ad uno solo dei titoli custodiali, senza tener conto delle pene irrogate per gli altri reati ugualmente oggetto della misura cautelare” (Sez. 6, Lo Franco, cit.). Osserva inoltre il Collegio che tale interpretazione ben si coniuga con l’attitudine dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen. per così dire “preventiva”, a contenere il rischio che il condannato sia sottoposto a misura cautelare per un periodo più lungo rispetto alla pena detentiva inflittagli, e quindi a dar luogo ad una ipotesi di ingiusta detenzione valutabile ex art. 314 cod. proc. pen. Al riguardo, la Corte costituzionale (sentenza 20 giugno 2008, n. 219), ha dichiarato la illegittimità dell'art. 314 cod. proc. pen. "nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni", rilevando che ove la durata della custodia cautelare abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in via definitiva è evidente che l'ordinamento, al fine di perseguire le finalità del processo e le esigenze di tutela della collettività, ha imposto al reo un sacrificio della libertà che travalica il grado della responsabilità personale". La successiva giurisprudenza della Corte di cassazione ha quindi riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nel caso di custodia cautelare subita in eccedenza rispetto alla misura della pena definitivamente inflitta (Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855 - 01; Sez. 4, n. 6314 del 12/12/2023, dep. 2024, Scarlato, non mass.; Sez. 4, n. 32357 dell'11/4/2012, Ramzi, Rv. 253651 - 01), purché nella condotta del richiedente non siano individuabili condotte gravemente colpose che abbiano avuto un ruolo eziologico nella protrazione della restrizione della libertà (Sez. 4, 32136 del 10 11/04/2017, Carano, Rv. 270420 - 01; Sez. 4, n. 17788 del 6/3/2012, Iannazzo, Rv. 253504 - 01). Se ci si pone in questa prospettiva, quindi, ci si avvede del fatto che gli artt. 300, comma 4, 314 e 657 cod. proc. pen., pur operando su piani diversi, ed in momenti diversi – la cautela, l’espiazione, la riparazione - rappresentano altrettanti strumenti tesi ad impedire (prima) e a ristorare (poi), anche in forma specifica, i casi in cui la privazione della libertà si è rivelata ex post ingiusta. Se, quindi, questa è la prospettiva, la pena inflitta per un reato per il quale la custodia cautelare è cessata per decorso del termine di durata deve essere tenuta in considerazione tanto ai fini della perenzione immediata di una misura fondata su più reati tra loro in continuazione, quanto ai fini della determinazione dei presupposti della detenzione riparabile ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo proposto nell’interesse del NO, ed i motivi proposti nell’interesse della CA, che possono essere valutati congiuntamente riguardando la sussistenza e la intensità delle esigenze cautelari, sono infondati. 3.1. Giova premettere al riguardo che, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 2613 del 14/01/2025, Perfetti, non mass.; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 – 01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 - 01). Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelta cautelare nonché dell'assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698 – 01). Il vizio di motivazione di un'ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l’ambito di applicazione 11 dell’art. 606, lett. c, cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 – 01). Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi oltre, coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull'attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova, nonché sull’esistenza e l’intensità delle esigenze cautelari. Il controllo della Corte, quindi, non può estendersi a quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01). Anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato, in presenza di motivazione adeguata, le determinazioni del giudice a quo sfuggono al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 3387 del 29/10/2024, Fall, non mass.; Sez. 3, n. 14 del 15/11/2023, dep. 2024, Tundis, non mass.; Sez. 4, n. 32974 del 04/06/2021, Caracciolo, non mass.; Sez. 6, n. 2956 del 21/07/1992, Giardino, Rv. 191652 - 01). Sicché, per quanto direttamente rileva in questa sede, esorbita i limiti propri del giudizio di legittimità la valutazione della decisione sulla permanenza delle esigenze cautelari, se essa è stata espressa in una motivazione esente da errori giuridici o motivazionali (contraddittorietà o manifesta illogicità). 3.2. Nella specie i ricorrenti lamentano che nella valutazione dei pericula libertatis i giudici cautelari non hanno tenuto in considerazione la risalenza nel tempo dei fatti per cui si procede (ad es. p. 12 ricorso NO, p. 9 ricorso CA). Come osservato anche nell’ordinanza impugnata – che comunque reputa recessivo il fattore temporale in presenza di un allarmante quadro cautelare (p. 8) - costituisce ius receptum il principio secondo il quale, ai fini della revoca o della sostituzione della misura cautelare, l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 4, n. 22456 del 27/05/2025, Leandro, non mass.; Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567 – 01). Non è pertinente, pertanto, il richiamo al c.d. "tempo silente", ovvero al tempo trascorso dai fatti, il quale assume rilievo esclusivamente nella fase genetica. 12 3.3. Ciò posto, quanto al pericolo di reiterazione, il requisito dell'attualità di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidiva (Sez. 4, n. 25442 del 10/06/2025, Patanè, non mass.; Sez. 4, n. 25450 del 17/06/2025, Giorgi, non mass.; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 - 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769 – 01). In linea con tali principi, e contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, il Tribunale non si è limitato ad evidenziare la gravità dei reati contestati, ma ha ritenuto la sussistenza del pericolo di ricaduta desumendolo, innanzitutto, dalla pessima biografia penale. La CA - moglie di un noto capocosca siciliano - vanta infatti condanne per associazione di stampo mafioso, per reati in materia di stupefacenti, ed è stata più volte sottoposta alla misura della sorveglianza speciale. Anche il NO vanta condanne per reati in materia di stupefacenti e per reati contro il patrimonio. L’ordinanza impugnata ha poi valutato la gravità dei fatti, con riguardo alle specifiche modalità di realizzazione della condotta, per desumerne una oggettiva professionalità dei ricorrenti nel trattare ingenti partite di cocaina (fino a 170 kg circa), intessendo contatti con i narcotrafficanti sudamericani ma anche con esponenti della ‘ndrangheta, con i quali la CA discuteva del sequestro di un carico di stupefacente. Se il NO ha offerto il suo contributo portandosi stabilmente in Colombia (ove pure trascorse la latitanza) e trattando direttamente con i narcos, la CA ha intessuto relazioni non solo nel territorio di riferimento del clan mafioso, ma anche in Campania (nel porto di Napoli veniva esfiltrato lo stupefacente) ed in Olanda, oltre ad essere risultata in contatto con narcotrafficanti brasiliani. Tali elementi hanno portato il Tribunale a ritenere per entrambi i ricorrenti, in modo affatto illogico, un pressante pericolo di recidiva, a prescindere dalla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 13 D’altra parte, il Tribunale ha dimostrato di aver apprezzato, in chiave cautelare, non già l’esistenza di un contesto associativo o della finalità agevolativa di sodalizi mafiosi (come invece rilevano ripetutamente i ricorrenti), quanto piuttosto il contesto relazionale in cui sono maturate le condotte, per trarne argomenti circa il rischio di ricaduta. 3.4. Quanto al pericolo di fuga, l'apprezzamento di tale esigenza cautelare deve essere vincolato a specifici e concreti elementi di fatto, rivelatori della rilevante plausibilità che l'indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia;
anche in questo caso, la valutazione è insindacabile in sede di legittimità, ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale quanto al significato da attribuire, secondo canoni di ragionevolezza, alle emergenze procedimentali (Sez. 4, n. 7230 del 07/02/2024, Lala, non mass.). Il Collegio ritiene, inoltre, che il pericolo di fuga non debba necessariamente essere ancorato all’accertamento di elementi indicativi della volontà dell'indagato di allontanarsi e quindi di sottrarsi alla giustizia (come invece prospettano i ricorrenti: ad es., p. 21 ricorso NO). Si è infatti condivisibilmente osservato che il requisito della attualità del pericolo di fuga non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico ma pur sempre verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare (Sez. 2, n. 21907 del 15/05/2025, Varvato, non mass.; Sez. 4, n. 20785 del 16/05/2024, Xiao, non mass.; Sez. 4, n. 24004 del 16/05/2023, Bruzzaniti, non mass.; Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220 – 01, in un caso in cui i giudici cautelari avevano valutato, come nella specie, indici quali il pregresso trasferimento all’estero, lo svolgimento in quel paese di attività delittuosa, l’instaurazione di una rete di collegamenti, il passato delinquenziale e l'entità della pena inflitta). In linea con tali approdi giurisprudenziali, il Tribunale ha fondato la propria valutazione sia sulla pena irrogabile in esito al giudizio, sia sui rapporti con contesti di criminalità organizzata, come visto anche di stampo mafioso, ove vi è consuetudine alla latitanza. Con specifico riferimento alla posizione del NO, il Tribunale ha inoltre evidenziato che nei suoi confronti la misura cautelare fu eseguita soltanto il 10 febbraio 2020, allorquando egli fu tratto in arresto in Colombia, dove aveva 14 trascorso un periodo di latitanza (p. 8); luogo dal quale, come visto, aveva organizzato le importazioni di cocaina. Insegna al riguardo la giurisprudenza di legittimità che è ben possibile desumere il pericolo di fuga dal concreto comportamento dell'indagato al momento del fatto, sintomatico di un atteggiamento tendente a sottrarsi alle conseguenze legali dei propri atti, e dalla sua condotta processuale, sintomatica dell'intento di allontanarsi dal territorio nazionale (Sez. 1, n. 41334 del 14/07/2022, Duri, Rv. 283679 – 01; Sez. 3, n. 36909 del 19/12/2014, dep. 2015, Milite, Rv. 265175 – 01). Non può quindi tacciarsi di illogicità il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, poiché anche in ragione della sentenza emessa (e del definitivo accertamento di responsabilità su una serie di reati – fine), è stato ritenuto concreto il pericolo che i ricorrenti, ove non cautelati, si diano alla fuga, anche al di fuori del territorio italiano. 3.5. Il Tribunale ha anche valutato l'inidoneità di misure coercitive meno afflittive, poiché ritenute non sufficienti a recidere gli stretti legami tra i ricorrenti ed il contesto in cui sono maturati gli illeciti;
da tale rete di relazioni, ha quindi tratto il convincimento che ogni altra misura cautelare sarebbe elusa. Inoltre, senza incorrere in alcun vizio logico, ha ritenuto la necessità di applicare la misura di massimo rigore in considerazione del fatto che i ricorrenti si erano serviti di sofisticati strumenti di comunicazione a distanza, idonei a sfuggire – o quantomeno ad ostacolare – eventuali attività di intercettazione. Se ne è tratta la conclusione, affatto illogica, che gli arresti domiciliari, quantunque assistiti dal controllo elettronico, non potrebbero scongiurare il pericolo di reiterazione del reato, mediante l'uso di dispositivi elettronici ovvero di strumenti informatici. Il Tribunale, sempre nel più ampio quadro cautelare, ha poi espressamente considerato recessiva, con motivazione ancora una volta immune da censure, la prospettiva lavorativa documentata dal NO (pp. 8 e 9). Si tratta anche in questo caso di argomentazioni congrue, non manifestamente illogiche, ed in linea con i principi di diritto enunciati da questa Corte. 3.6. Infondato appare, infine, il richiamo fatto alla previsione di cui al primo periodo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (p. 13 ricorso CA), per dedurre un vizio dell’ordinanza, nella misura in cui non è stata valutata l’adeguatezza della applicazione cumulativa delle misure coercitive o di interdittive, quale strumento per evitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere. 15 Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha infatti affermato – e va qui ribadito - il principio per cui l'applicazione cumulativa di misure cautelari personali può essere disposta soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ad es. artt. 276 e 307 cod. proc. pen.), tra i quali non rientra il procedimento di cui all’art. 299 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29907 del 30/05/2006, La Stella, Rv. 234138 – 01; Sez. 2, n. 30900 del 08/09/2020, Vallese, Rv. 280003 – 01, con specifico riferimento alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva, ai sensi dell'art. 299, comma 2, cod. proc. pen.; Sez. 4, n. 32944 del 23/02/2005, Pagliaro, Rv. 231725 – 01). 4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ID AU AT VE