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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/11/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1179/2025
Il Giudice AN RA IN, all'udienza del 03/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI CIRO.
ricorrente contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con il patrocinio dell'avv. ROVELLI STEFANO e dell'avv. SERAFINO P.IVA_2
FRANCESCO.
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “All'Ill.mo Tribunale, Sezione Lavoro, affinché, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia accogliere il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione di ogni determinazione ministeriale confliggente, -Accertare e dichiarare che la reiterata successione dei contratti a tempo determinato stipulati tra la ricorrente e l'Amministrazione scolastica, come descritti dettagliatamente in fatto, integra un evidente abuso dello strumento contrattuale a termine, posto in essere in violazione delle norme imperative nazionali (art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 131/2024 convertito in legge 166/2024) e dei principi sanciti dalla Direttiva 1999/70/CE; -
Conseguentemente condannare il e le preposte Controparte_3 diramazioni al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria da quantificarsi equitativamente, nella misura massima possibile (24 mensilità), o comunque in quella ritenuta di giustizia, tenendo conto della gravità dell'abuso contrattuale, dell'elevato numero dei contratti stipulati e della considerevole durata complessiva del rapporto lavorativo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi integralmente in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari, ivi compresa la refusione del contributo unificato versato.”.
Per la parte resistente: “Alla luce delle considerazioni e dei motivi su esposti, voglia l'Ill.mo
Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) RIGETTARE la richiesta di INDENNITA' PER ILLEGITTIMA REITERAZIONE DI CONTRATTI A
TEMPO DETERMINATO per mancanza dei presupposti di legge. 2) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa. CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha agito in giudizio rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate, Parte_1 per il cui accoglimento ha allegato di essere stata impiegata quale docente a tempo determinato presso il resistente per un periodo superiore a 36 mesi. In particolare, la CP_1 ricorrente ha allegato di aver stipulato i seguenti contratti: dal 22/01/2019 al 30/06/2019 per numero 12 ore settimanali quale docente di sostegno nella scuola primaria;
dal 17/12/2019 al
30/06/2020 per numero 12 ore settimanali, quale docente di sostegno nella scuola primaria;
dal 18/01/2021 al 08/06/2021 per numero 24 ore settimanali, quale docente di sostegno nella scuola primaria;
dal 12/09/2022 al 31/08/2023 per numero 24 ore settimanali, quale docente su posto comune nella scuola primaria;
dal 01/09/2023 al 31/08/2024 per numero 24 ore settimanali quale docente di sostegno nella scuola primaria;
dal 01/09/2024 al 31/08/2025 per numero 24 ore settimanali quale docente di sostegno nella scuola primaria.
1.1. Il si è costituito in giudizio chiedendo il Controparte_3 rigetto della domanda.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
In relazione alla normativa di riferimento viene in rilievo l'articolo 4 della legge n.
124 del 1999, rubricato “supplenze”, il quale prevede che “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o
Pag. 2 di 7 mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma
6-bis.
6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti. 8.
Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine,
Pag. 3 di 7 alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. 10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime. 11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico. 13.
Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. 14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico. 14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni”.
La materia è stata oggetto di un importante pronunciamento della Corte di Cassazione
(cfr. sentenza n. 22552 del 7/11/2016) alla cui motivazione si rimanda anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. al cod. proc. civ.
Secondo tale pronuncia occorre distinguere tra le supplenze su organico di diritto e quelle su organico di fatto. Le prime, dette anche annuali, sono quelle di cui al comma 1 dell'articolo 4 cit., su posti che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, ossia fino al 31 agosto. Quelle su organico di fatto, invece, riguardano posti di insegnamento non vacanti con
Pag. 4 di 7 conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. In particolare,
è stato chiarito che, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 (C. cost. sent. n. 187 del 2016) e in applicazione della direttiva 1999/70/CE, è illegittima la reiterazione dei contratti a termine annuali stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è, invece, in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.
Con riguardo, in particolare, alle supplenze su organico di fatto, nella menzionata sentenza della Corte di cassazione è osservato che “la Corte di Giustizia nella sentenza ha affermato ( par. 91 95) che la sostituzione temporanea di un altro dipendente al Per_1 fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica e di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario”.
Dunque, per tali tipologie di supplenze su organico di fatto, la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, in linea di principio, costituisce una "ragione obiettiva", ai sensi della sensi della clausola 5, punto 1, lettera a) della direttiva 99/70/CE.
Pag. 5 di 7 Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee l'abuso, contrario alla direttiva suddetta, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione, ma le condizioni concrete del CP_1 medesimo (quali, ad es., il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con CP_4 riguardo alla stessa cattedra).
2.1. Ciò premesso con riferimento ai contratti stipulati dalla ricorrente nel periodo compreso tra il 22 gennaio 2019 e l'8 giugno 2021 non è configurabile alcuna abusiva reiterazione dei contratti a termine trattandosi di supplenze su posti di organico di fatto. In relazione a detti contratti la ricorrente non ha allegato che vi è stata, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto, un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al in ordine alla ricognizione CP_1 dei posti e delle concrete esigenze del servizio.
Quanto agli ulteriori contratti deve evidenziarsi che essi non superano il periodo complessivo di 36 mesi e comunque l'amministrazione resistente ha allegato e documentato che in quel periodo sono stati banditi concorsi ordinari e straordinari per la classe cui appartiene la ricorrente.
Sul punto preme evidenziare che la Corte di giustizia con la sentenza del 26 novembre
2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, ed altri ha Per_1 dichiarato che: “la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”. Sicché, il rinnovo dei contratti a termine suddetti, in contemporaneità alla indizione dei concorsi sopra menzionati, non si rivela illegittimo, in assenza di diverse allegazioni di parte ricorrente.
Pag. 6 di 7 Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente non consegue la sua condanna al pagamento delle spese di lite essendovi numerose pronunce di merito recanti soluzioni opposte a fattispecie consimili a quella dedotta in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Pavia, 04/11/2025
Il Giudice
AN RA IN
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SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1179/2025
Il Giudice AN RA IN, all'udienza del 03/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI CIRO.
ricorrente contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con il patrocinio dell'avv. ROVELLI STEFANO e dell'avv. SERAFINO P.IVA_2
FRANCESCO.
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “All'Ill.mo Tribunale, Sezione Lavoro, affinché, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia accogliere il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione di ogni determinazione ministeriale confliggente, -Accertare e dichiarare che la reiterata successione dei contratti a tempo determinato stipulati tra la ricorrente e l'Amministrazione scolastica, come descritti dettagliatamente in fatto, integra un evidente abuso dello strumento contrattuale a termine, posto in essere in violazione delle norme imperative nazionali (art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 131/2024 convertito in legge 166/2024) e dei principi sanciti dalla Direttiva 1999/70/CE; -
Conseguentemente condannare il e le preposte Controparte_3 diramazioni al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria da quantificarsi equitativamente, nella misura massima possibile (24 mensilità), o comunque in quella ritenuta di giustizia, tenendo conto della gravità dell'abuso contrattuale, dell'elevato numero dei contratti stipulati e della considerevole durata complessiva del rapporto lavorativo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi integralmente in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari, ivi compresa la refusione del contributo unificato versato.”.
Per la parte resistente: “Alla luce delle considerazioni e dei motivi su esposti, voglia l'Ill.mo
Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) RIGETTARE la richiesta di INDENNITA' PER ILLEGITTIMA REITERAZIONE DI CONTRATTI A
TEMPO DETERMINATO per mancanza dei presupposti di legge. 2) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa. CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha agito in giudizio rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate, Parte_1 per il cui accoglimento ha allegato di essere stata impiegata quale docente a tempo determinato presso il resistente per un periodo superiore a 36 mesi. In particolare, la CP_1 ricorrente ha allegato di aver stipulato i seguenti contratti: dal 22/01/2019 al 30/06/2019 per numero 12 ore settimanali quale docente di sostegno nella scuola primaria;
dal 17/12/2019 al
30/06/2020 per numero 12 ore settimanali, quale docente di sostegno nella scuola primaria;
dal 18/01/2021 al 08/06/2021 per numero 24 ore settimanali, quale docente di sostegno nella scuola primaria;
dal 12/09/2022 al 31/08/2023 per numero 24 ore settimanali, quale docente su posto comune nella scuola primaria;
dal 01/09/2023 al 31/08/2024 per numero 24 ore settimanali quale docente di sostegno nella scuola primaria;
dal 01/09/2024 al 31/08/2025 per numero 24 ore settimanali quale docente di sostegno nella scuola primaria.
1.1. Il si è costituito in giudizio chiedendo il Controparte_3 rigetto della domanda.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
In relazione alla normativa di riferimento viene in rilievo l'articolo 4 della legge n.
124 del 1999, rubricato “supplenze”, il quale prevede che “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o
Pag. 2 di 7 mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma
6-bis.
6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti. 8.
Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine,
Pag. 3 di 7 alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. 10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime. 11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico. 13.
Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. 14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico. 14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni”.
La materia è stata oggetto di un importante pronunciamento della Corte di Cassazione
(cfr. sentenza n. 22552 del 7/11/2016) alla cui motivazione si rimanda anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. al cod. proc. civ.
Secondo tale pronuncia occorre distinguere tra le supplenze su organico di diritto e quelle su organico di fatto. Le prime, dette anche annuali, sono quelle di cui al comma 1 dell'articolo 4 cit., su posti che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, ossia fino al 31 agosto. Quelle su organico di fatto, invece, riguardano posti di insegnamento non vacanti con
Pag. 4 di 7 conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. In particolare,
è stato chiarito che, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 (C. cost. sent. n. 187 del 2016) e in applicazione della direttiva 1999/70/CE, è illegittima la reiterazione dei contratti a termine annuali stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è, invece, in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.
Con riguardo, in particolare, alle supplenze su organico di fatto, nella menzionata sentenza della Corte di cassazione è osservato che “la Corte di Giustizia nella sentenza ha affermato ( par. 91 95) che la sostituzione temporanea di un altro dipendente al Per_1 fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica e di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario”.
Dunque, per tali tipologie di supplenze su organico di fatto, la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, in linea di principio, costituisce una "ragione obiettiva", ai sensi della sensi della clausola 5, punto 1, lettera a) della direttiva 99/70/CE.
Pag. 5 di 7 Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee l'abuso, contrario alla direttiva suddetta, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione, ma le condizioni concrete del CP_1 medesimo (quali, ad es., il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con CP_4 riguardo alla stessa cattedra).
2.1. Ciò premesso con riferimento ai contratti stipulati dalla ricorrente nel periodo compreso tra il 22 gennaio 2019 e l'8 giugno 2021 non è configurabile alcuna abusiva reiterazione dei contratti a termine trattandosi di supplenze su posti di organico di fatto. In relazione a detti contratti la ricorrente non ha allegato che vi è stata, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto, un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al in ordine alla ricognizione CP_1 dei posti e delle concrete esigenze del servizio.
Quanto agli ulteriori contratti deve evidenziarsi che essi non superano il periodo complessivo di 36 mesi e comunque l'amministrazione resistente ha allegato e documentato che in quel periodo sono stati banditi concorsi ordinari e straordinari per la classe cui appartiene la ricorrente.
Sul punto preme evidenziare che la Corte di giustizia con la sentenza del 26 novembre
2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, ed altri ha Per_1 dichiarato che: “la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”. Sicché, il rinnovo dei contratti a termine suddetti, in contemporaneità alla indizione dei concorsi sopra menzionati, non si rivela illegittimo, in assenza di diverse allegazioni di parte ricorrente.
Pag. 6 di 7 Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente non consegue la sua condanna al pagamento delle spese di lite essendovi numerose pronunce di merito recanti soluzioni opposte a fattispecie consimili a quella dedotta in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Pavia, 04/11/2025
Il Giudice
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