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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data 04/12/2025 – all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.- ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1756/2020 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e Parte_1 residente a [...]in c.da Sfaranda sup. n° 75 cf:
, elettivamente domiciliata in Brolo via C. C.F._1
Colombo n° 5 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina che la rappresenta e difende, come da procura in atti
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. Maria Cammaroto, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio Legale della sede Provinciale dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione elenchi anagrafici anno 2015;
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 01/06/2020 parte ricorrente conveniva in giudizio l' deducendo di aver espletato, come bracciante agricolo, CP_1
regolarmente la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta con sede in Tortorici, p.iva Controparte_2
, accumulando 102 giornate lavorative nell'anno 2015. P.IVA_1
Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli CP_1 elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario. Depositava altresì la dichiarazione ex. art. 152 disp. att. c.p.c.
L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione depositata il CP_1
01/09/2021 contestando la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione testi.
La stessa veniva assegnata allo scrivente giusto provvedimento con il quale questo giudice ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 e il D.P. n. 50 del 2022.
In data odierna, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza ex art. 429
c.p.c.
In via preliminare va rilevato che non si oppongono problemi di tempestività del ricorso, depositato entro i termini di legge.
Nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta.
2 Il disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza non trova fondamento alcuno.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione in materia di disconoscimento o di mancata iscrizione negli elenchi grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c., onere di fatto assolto da parte ricorrente.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass.
19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012).
Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione o di disconoscimento dagli elenchi. La subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali o datoriali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato
3 dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo dal datore.
Dall'espletamento della prova testimoniale, invero, risulta provato il rapporto di subordinazione lavorativa tra la ricorrente e la ditta sopra indicata per l'anno 2015 per 102 giornate annue.
I testi escussi hanno riferito non solo di aver visto lavorare la ricorrente nei terreni della ditta, ma addirittura hanno specificato il numero di giornate lavorate, l'orario effettuato, la sottoposizione alle direttive lavorative da parte del datore e la regolare percezione della retribuzione come risultante dalle buste paga prodotte in giudizio.
Di contro i verbali ispettivi prodotti dall' non escludono la CP_1 sussistenza del detto rapporto lavorativo, ma solo l'assunzione di un numero di lavoratori superiore al fabbisogno dei terreni, circostanza questa che non porta ad escludere che il rapporto di lavoro della ricorrente non sia stato effettivo.
Viene valutata anche l'attendibilità dei testi non potendosi automaticamente escludere la stessa nelle ipotesi che i testimoni abbiano cause analoghe contro l' . Invero, pur avendo dichiarato di aver CP_1 instaurato giudizi contro l' per il medesimo oggetto, comunque non CP_1
sono emersi elementi idonei per diminuire la loro attendibilità quali, ad esempio, un pieno coinvolgimento della ricorrente anche nei giudizi instaurati dai testi escussi.
Tanto basta per accogliere la domanda della ricorrente in ordine al diritto della stessa all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per il 2015 per 102 giornate lavorative.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex
D.M. 10 marzo 2014 e ss. modificazioni, parametri minimi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
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P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
con ricorso depositato in data 01/06/2020 nei confronti Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i CP_1
difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno 2015 per 102 giornate lavorative;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle CP_1
spese del giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.312,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 04 Dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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