Accoglimento
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/03/2026, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02056/2026REG.PROV.COLL.
N. 04610/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4610 del 2025, proposto dalla -OMISSIS-, e dal signor -OMISSIS- anche nella qualità di legale rappresentante pro tempore della prima, rappresentati e difesi dall'avvocato Guglielmo Pezzolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - sez. III, n. 1412/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Taranto e del Ministero dell'interno;
Visti gli artt. 113 e 114 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. NT SI AR e udito il difensore dell’appellante come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con decreto impugnato nell’originario ricorso, l’Amministrazione intimata decreto del 23.3.2023, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Taranto, ha respinto l’istanza 25.7.2022 proposta dal signor -OMISSIS- – in qualità di Presidente dell’associazione -OMISSIS- ( -OMISSIS- ), volta ad ottenere il rilascio del decreto di approvazione alla nomina a Guardia zoofila ambientale;
- con sentenza n. 1412/2025, di cui si chiede l’esecuzione, questa Sezione ha accolto il ricorso proposto dalla -OMISSIS-, e dal signor -OMISSIS-, anche nella qualità di legale rappresentante della prima, riconoscendo la legittimazione della -OMISSIS-, quale associazione protezionistica, ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 189/2004 ;
- con l’odierno ricorso ex art. 114 c.p.a, la parte ricorrente, ha adìto questo Consiglio di Stato per l’ottemperanza di detta sentenza n. 1412/2025, chiedendo, in particolare, il rilascio del decreto ex art. 138 TULPS di riconoscimento della qualifica a Guardia zoofila ambientale, nonché “l’approvazione e ratifica delle divise, fregi, distintivi e simili già oggetto di parere favorevole militare e già autorizzati dal Comando Militare Esercito- Puglia (v. all.11 ricorso primo grado)”;
Ritenuto che:
- in data 4 luglio 2025, la Prefettura di Taranto nel disporre la convocazione del signor -OMISSIS- per il giuramento; ha emanato il decreto attributivo della sola qualifica di “guardia giurata volontaria”, senza richiamare la qualifica “zoofila ambientale”, riconducibile al giudicato;
- tale ultima determinazione è stata ritenuta, dalla odierna parte ricorrente, violativa ed elusiva del giudicato, poiché in asserito contrasto con quanto statuito dalla sentenza, nella parte in cui nel decisum -in aderenza alla originaria richiesta del 25.7.2022, prot. -OMISSIS-- si faceva riferimento alla qualifica “zoofila ambientale”;
- in estrema sintesi secondo la parte ricorrente: i.) il Ministero dell’interno non avrebbe integralmente eseguito l’ordine giudiziale, contenuto nella sentenza n. 1412/2025; malgrado il passaggio in giudicato della decisione e, nonostante la messa in mora avvenuta con pec 26.5.2025; ii.) l’Amministrazione non si sarebbe conformata in maniera integrale al giudicato, attuando la decisone solo in via apparente.
Il Ministero dell'Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Taranto non si sono costituiti in giudizio.
Nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. Il ricorso ex art. 114 c.p.a. risulta fondato nei limiti di cui appresso.
1.1. Osserva, anzitutto, il Collegio, facendo richiamo a noti principi recepiti dalla giurisprudenza amministrativa, che il giudice dell'ottemperanza è chiamato alla puntuale verifica dell'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato, per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512), verifica che deve essere condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione (Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1964) e che implica una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza " petitum - causa petendi - motivi - decisum " (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1963; sez. V, 28 febbraio 2001, n. 1075).
1.2. Nel caso che qui occupa, risulta pacificamente dagli atti, che l’Amministrazione non ha pienamente ottemperato al decisum , poiché pur disponendo il giuramento dell’interessato, presso la Prefettura di Taranto, avvenuto in data 4.7.2025, si è limitata -come emerge dal relativo decreto- a riconoscere la sola qualifica di “guardia giurata volontaria” “per l’esercizio dell’attività di vigilanza zoofila”, senza richiamare la esatta qualifica “zoofila ambientale”, riconducibile al giudicato.
1.3. Il Collegio condivide l’assunto dell’odierno appellante, dovendosi ritenere che la motivazione che sostiene il provvedimento, sopra sintetizzata, risulta in contrasto con la statuizione di diritto ricavabile chiaramente dalla sentenza ottemperanda, violando l’effetto conformativo del giudicato.
1.4. Deve essere, invece, dichiarata inammissibile la richiesta formulata nel presente ricorso di “approvazione e ratifica delle divise, fregi, distintivi e simili” (v. pg. 2 ricorso e segnatamente punto 2 del petitum ), giacché:
- con la istanza 25 luglio 2022, su cui si era formato il diniego annullato dal giudicato di cui si chiede l’ottemperanza l’odierno ricorrente si era limitato a richiedere alla Prefettura di Taranto, ai sensi degli artt. 133 – 138 TULPS e dell’art. 249 del relativo Reg. di esecuzione 6 maggio 1940, n. 635 “la nomina ed il rilascio per l’espletamento dell’attività di Guardia Zoofila Ambientale”;
- nel ricorso davanti al Tar e davanti al Consiglio di Stato non è stata mai posta la questione dell’approvazione di divise, fregi, distintivi, e simili, e pertanto su tale questione il giudicato non si è pronunciato;
- la domanda in questione esula, pertanto, dal perimetro del giudicato e come tale è inammissibile in questa sede.
1.5. Occorre, pertanto, accogliere, nei limiti di cui in motivazione -ossia con riguardo alla qualifica “zoofila ambientale”- il ricorso e ordinare l’Amministrazione intimata di provvedere a dare puntuale esecuzione alla sentenza n. 1412/2024 e degli eventuali atti conseguenti, ove non già adottati.
Assegna per il relativo adempimento il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
1.6. Alla nomina del Commissario ad Acta -oggetto di domanda formulata in via subordinata- si procederà in caso di perdurante inadempimento della Amministrazione intimata sulla base di specifica istanza
2. Stante l’accoglimento solo parziale e dunque la parziale reciproca soccombenza, si dispone la compensazione delle spese.
3. Stante l’accoglimento parziale del presente ricorso, si conferma in via definitiva l’ammissione al gratuito patrocinio di parte appellante già disposta dalla Commissione in via anticipata e provvisoria con decreto n. 139/2025 e, pertanto, si provvede a liquidazione degli onorari in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, così dispone:
- accoglie nei sensi di cui in motivazione la domanda di esecuzione del giudicato, proposta dalla parte ricorrente e, per l’effetto, ordina alla Amministrazione intimata di dare esecuzione al giudicato ai sensi di cui in motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- dichiara inammissibile la domanda di approvazione e ratifica delle divise, fregi, distintivi e simili;
- compensa le spese di giudizio;
- ammette l’appellante in via definitiva al gratuito patrocinio e liquida in favore dell’Avvocato Guglielmo Pezzolla la somma di € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN De LI, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
NT SI AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT SI AR | NN De LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.