Sentenza 6 settembre 1999
Massime • 1
Le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale e non considerate nella nota di cui all'art. 75 disp.att.cod.proc.civ., possono formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell'altra parte a titolo di danno emergente purché siano necessarie e giustificate, condizioni, queste, che si desumono dal potere del giudice, ex art. 92, primo comma, cod.proc.civ., di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive o superflue, ed applicabili anche agli effetti della liquidazione del danno di cui si tratta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/09/1999, n. 9400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9400 |
| Data del deposito : | 6 settembre 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
- dott. Angelo GIULIANO Presidente
- " Ugo FAVARA Consigliere
- " Francesco SABATINI relatore "
- " Vincenzo SALLUZZO "
- " Bruno DURANTE "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da GOLD CHICKEN s.n.c., in persona dell'amministratore unico Carlo Fico, rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso dagli avv. Gaetano Montefusco ed Attilio Brullini ed elett. dom.
con il primo di essi in Roma, via Boezio n. 26, presso il dr. Andrea Silla
ricorrente contro
EDERA ASSICURAZIONI s.p.a. e AF UI
intimati avverso la sentenza n. 1098 in data 10-29 aprile 1996 della Corte di Appello di Napoli (r. g. n. 2547/94). Udita nella pubblica udienza del 27 maggio 1999 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini.
Sentito il P.M., in persona del sost. procuratore generale dott. Libertino Alberto Russo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 aprile 1994 il Tribunale di Napoli respinse la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla società Gold Chicken, a seguito di incidente stradale verificatosi il 5 agosto 1991, con atto del 24-26 febbraio 1992 e nei confronti di UI IE e della società L'Edera Assicurazioni.
In riforma di tale decisione, impugnata dall'attrice, con la sentenza, ora gravata, la Corte di Appello, ritenuta provata la colpa esclusiva del IE, ha liquidato il danno (per riparazione autovettura dell'attrice, parcheggio e trasporto della stessa e spese di consulenza tecnica) in complessive lire 5.933.235, e, dato atto che la società assicuratrice aveva già corrisposto la somma di lire 4.500.000, ha condannato i convenuti al pagamento della differenza dovuta di lire 1.433.235, oltre interessi e spese del doppio grado.
Per la cassazione di tale decisione la società Gold Chicken ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso la ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omessa liquidazione, a titolo di risarcimento del danno emergente, altresì della somma di lire 1.725.735, di cui alla fattura prodotta nel corso del giudizio di merito e relativa a spese legali stragiudiziali.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Deve, infatti, in primo luogo rilevarsi che nell'atto di appello l'odierna ricorrente specificò in lire 6.823.205 l'ammontare lordo complessivo del danno, che la sentenza impugnata ha invece riconosciuto nella minor somma di lire 5.933.235: il danno richiesto è stato pertanto ridotto di lire 889.970, dal che segue che il motivo di ricorso, nella parte relativa a somma maggiore di quest'ultima, è inammissibile perché investe una pretesa non avanzata in sede di merito e, pertanto, nuova.
Quanto alla apportata riduzione - oggetto adunque di rituale censura -, devesi rilevare che allorquando l'avvocato, incaricato dalla parte danneggiata, abbia svolto nell'interesse della stessa, e per il medesimo evento dannoso, un'attività dapprima stragiudiziale e poi giudiziale, occorre distinguere, quanto al relativo compenso, i rapporti con il cliente da quelli con l'altra parte: soltanto questi ultimi vengono, nella specie, in considerazione.
Nell'ambito dei primi la tariffa forense, di cui al d.m. 24 novembre 1990 n. 392, all'epoca vigente, disponeva, all'art. 2 primo comma delle norme generali in tema di attività stragiudiziale, che i relativi rimborsi e compensi sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, in quanto tali prestazioni non trovino adeguato supporto nella tariffa per le prestazioni giudiziali (analogamente dispone il successivo d.m. 5 ottobre 1994 n. 585). Nei rapporti con l'altra parte, la disciplina delle spese è invece regolata dagli artt. 90 e ss. c.p.c. ed è soggetta, ai sensi di legge, ad impugnazione: che nella specie non è stata però avanzata. Orbene, può astrattamente convenirsi che spese legali, corrisposte dal cliente al proprio avvocato con riferimento ad attività stragiudiziale, possano, nei confronti dell'altra parte, costituire ragione di danno e, tuttavia, occorre distinguere: riguardo, infatti, all'attività stragiudiziale, che abbia preceduto quella giudiziale e trovi adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, essa deve formare oggetto di richiesta di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c.;
relativamente, invece, alle attività quivi non considerate, esse possono formare oggetto di domanda di risarcimento del danno a condizione, però, che siano necessarie e giustificate, limiti, questi, che si desumono dal potere del giudice (art. 92 primo comma c.p.c.) di escludere le spese eccessive o superflue, ed applicabili anche agli effetti della liquidazione del danno in questione. In altri termini, la liquidazione del compenso anche per attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale è attratta in via generale dalla tariffa forense ed è soggetta al regime di cui agli artt. 90 e ss. c.p.c., salvo eccezioni in ordine alle quali, perché essa possa costituire fondamento di una pretesa risarcitoria nei confronti dell'altra parte, occorrono i requisiti anzidetti. Nella specie la parte, ora ricorrente, nell'atto di appello nessuna specificazione ha avanzato al riguardo, essendosi essa limitata alla generica richiesta di cui sopra: con la conseguenza che la Corte territoriale, implicitamente esclusa ogni ragione di danno, aggiuntivo alla regolamentazione delle spese ex artt. 90 e ss. c.p.c., si è legittimamente limitata ad adottare tale provvedimento,
che, come detto, non forma oggetto di ricorso.
Esso deve, pertanto, essere respinto. Non deve provvedersi riguardo alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati vittoriosi in esso svolto attività difensiva.
p.q.m.
La Corte
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 27 maggio 1999.