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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/03/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Sezione I Civile
Il Giudice dott.ssa Filomena De Sanzo dato atto della rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta;
lette le note scritte con cui le parti hanno discusso la causa ex artt. 22 ss L. 689/1981, 6 D. l.vo
150/2011, formulando le rispettive conclusioni
P.Q.M.
all'esito dell'esame degli atti, pronuncia la sentenza che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 22 ss L. 689/1981, 6 D. l.vo 150/2011
nella causa civile iscritta al n. 2103 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
, e , con il Parte_1 Parte_2 Parte_3 patrocinio dell'avvocato DONOVAN FEDERICO
RICORRENTI
E
, in persona del Presidente p.t., con il patrocinio dell'avvocato Controparte_1
COSCARELLA ANTONELLA
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81(sanzione amministrativa)
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e hanno proposto opposizione avverso le Parte_1 Parte_2 Parte_3 ordinanze – ingiunzione n. 379264 e 379281 del 07.06.2024 con cui la Regione Calabria – U.O.A.
“Politiche della montagna , e difesa del suolo”, Settore 1, ha ad essi intimato il CP_2 CP_3 pagamento, in solido ( quale trasgressore, gli altri quali coobbligati nella loro Parte_2 qualità di direttori dei lavori per cui è causa: l'uno geometra, l'altro agronomo), delle somme di euro
10.956,70 e di euro 520,14 per la contestata violazione degli artt. 88 e 90 del Regolamento regionale n. 2 del 2020, attuativo della L.R. n. 45/2012.
Hanno rappresentato i ricorrenti che le sanzioni trovano titolo nei verbali di accertamento nn. 8 e 9 del 2022 elevati nei loro confronti in data 25 aprile 2022 dai Carabinieri della Stazione Forestale di
San Pietro in Guarano ove si è loro contestato (verbale n. 8/2022) di avere effettuato lavori non autorizzati di trasformazione di bosco di neoformazione e castagno, robinie e macchia mediterranea
(peraltro sconfinando in terreni di proprietà di altro soggetto, tale ) e di non avere Persona_1 eseguito il rimboschimento compensativo delle medesime superfici trasformate di cui all'art. 90 del
Regolamento di attuazione n. 2 del 2020 della Legge regionale n. 45/2012 della Controparte_1
(verbale n. 9/2022), così esorbitando dal contenuto dell'autorizzazione (rectius: nulla osta) n.102964 del 12.03.2019 rilasciata dalla per l'esecuzione di opere sui terreni censiti in catasto Controparte_1 al foglio di mappa 31 particelle 176 e 187 del Comune di Luzzi di proprietà di . Parte_2 Gli opponenti hanno eccepito, in particolare, la nullità dei provvedimenti gravati deducendo: 1) la violazione dell'art. 1 della legge 689/1981 per essere stata loro contestata la violazione di due norme regolamentari (artt. 88 e 90 del Regolamento n. 2/2020 della , attuativo della L.R. Controparte_1
n. 145/2012) emanate ed entrate in vigore in epoca successiva alla realizzazione delle condotte sanzionate;
2) il difetto di motivazione delle due ordinanze, anche il relazione al rigetto del ricorso dagli istanti odierni presentato alla P.A. ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981.
Hanno, quindi, chiesto al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze impugnate, di dichiararne la nullità, vinti gli onorari e le spese di lite.
La , costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame sostenendo la correttezza del suo Controparte_1 operato e l'esaustività della motivazione delle ordinanze gravate.
Ha chiesto pertanto il rigetto sia della sospensiva che del ricorso, con vittoria di onorari e spese di giudizio.
Va, in primo luogo, osservato, in relazione alla ripartizione dell'onere della prova, che, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, e, più in generale, a sanzioni amministrative, “l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito grava sulla autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, rimanendo nondimeno escluso il ricorso a presunzioni legali, che non possono ritenersi stabilite a favore della stessa autorità se non quando i fatti sui quali esse si fondano siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come la conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità” (Cass. nn. 17615/2007, SSUU 20930/2009, 27225/2013).
Sempre in relazione al concreto atteggiarsi dell'onere della prova, si rileva poi che, secondo unanime giurisprudenza, “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento
o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cass. nn. 15842/2008, 23800/2014).
Va, infine, osservato come, pur gravando sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, la sua inerzia processuale non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento che ha irrogato la sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti, sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (Cass. civ., sez. II, 8.10.2018, n. 24691).
Sulla scorta di tali premesse, nel caso di specie, non è revocabile in dubbio - nella odierna sede ed in mancanza di proposizione di querela di falso - la circostanza che gli operanti, recatisi in Luzzi alla località Funie il 25.04.2022 sui terreni detenuti in comodato d'uso da (ma di Parte_2 proprietà di – v. documentazione versata in atti dai ricorrenti) oggetto del Persona_1 provvedimento autorizzatorio regionale del 12.03.2019, alle ore 11.00, hanno ivi constatato l'
“estirpazione di area boscata composta da un soprassuolo misto di bosco di neoformazione con presenza di piante di castagno, robinia e macchia mediterranea” su una superfice di mq 1.262 circa avvenuta “con l'ausilio dimezzi meccanici “come da evidenti tracce rinvenute nei luoghi” e la presenza di “un cumulo formato dalle specie arboree estirpate, composti principalmente da castagno, robinia” che presentavano “ancora attaccato l'apparato radicale” .
Si tratta, infatti, di circostanze obiettive, oggetto di percezione diretta da parte dei verbalizzanti.
Dai medesimi verbali non emerge la presenza di alcuno dei ricorrenti sui luoghi.
I verbalizzanti hanno, inoltre, rappresentato, nei verbali in esame, che tale condotta (estirpazione di area boscata) sarebbe stata realizzata dal trasgressore ( ) “durante lavori di Parte_2 trasformazione del bosco all'interno di fondi di sua proprietà censiti in catasto al foglio di mappa
31, particelle numeri 176 e 187 del comune di Luzzi di cui all'autorizzazione 102964 del 12.03.2019 della ”. Controparte_1
Tale ultima circostanza (addebitabilità della condotta ai ricorrenti ed al Pingitore , in Pt_2 particolare), in quanto non costituente fatto obiettivo ricaduto sotto la diretta percezione degli operanti ma essendo piuttosto una loro valutazione, frutto di collegamenti logici e deduzioni, non è, come visto, coperta dalla fede privilegiata di cui, per i fatti oggettivi, gode il verbale di accertamento dell'infrazione.
Deve, pertanto, essere oggetto di prova il cui onere è, per quanto detto sopra, a carico dell'autorità amministrativa irrogante la sanzione.
La ha sostenuto la dedotta addebitabilità sulla base del titolo di proprietà degli immobili CP_1 oggetto degli interventi (rectius: sulla base della detenzione qualificata degli immobili), non autorizzati, di trasformazione del bosco, dell'autorizzazione regionale all'esecuzione di una serie di lavori sui medesimi terreni rilasciata ai ricorrenti il 12.03.2019 e della ulteriore circostanza che tali lavori fossero in corso di esecuzione (rectius: ultimazione) al momento del sopralluogo della pg, in data 25.04.2022. I ricorrenti, per contestare l'assunto dell'opposta secondo il quale la condotta accertata di estirpazione di bosco sarebbe ad essi riconducibile in virtù, oltre che della titolarità dei terreni in capo a Parte_2
(qui si precisa: a titolo di comodato d'uso), in ragione della riconducibilità a tutti e tre del
[...] nulla osta della n. 12.03.2019 e della circostanza che i lavori assentiti fossero ancora Controparte_1 in coso di esecuzione al momento del sopralluogo del 25.04.2022, hanno dedotto che essi erano stati
“avviati in data 23.04.2019, depositando presso il comune di Luzzi in data 11.04.2019, integrazioni
e modificazioni alla C.I.LA presentata in data 25.02.2019 con prot. n. 2262 e che gli stessi venivano terminati nell'arco di un mese”.
Ma, mentre è stata depositata la comunicazione inizio lavori assentiti anzidetta ( ), che risulta Per_2 infatti protocollata presso l'Ufficio Tecnico del comune di Luzzi in data 11.04.2019 (v. allegato 9 al ricorso in opposizione), i ricorrenti non hanno prodotto, né dedotto di avere depositato in Comune, la dichiarazione di fine lavori di cui all'art. 6 bis, comma 3 DPR 380/2001.
Nemmeno la prova che i lavori di cui al nulla osta fossero terminati alla data del sopralluogo della p.g. è stata offerta dai ricorrenti con altri mezzi istruttori, anche costituendi.
La circostanza della mancata ultimazione dei lavori al 25.04.2022 appare, peraltro, riscontrata anche dalle ortofoto degli anni 2019 e 2020 prodotte dalla Regione opposta che, per quanto stampate in bianco e nero, non mostrano segni visibili delle opere materiali previste nel progetto, non rinvenendosi, per esempio, la “vasca di raccolta acqua in terra battuta” di cui all'elaborato progettuale allegato alle note conclusionali del 02.02.2025 la quale, per le sue dimensioni (v. progetto delle opere depositato dai ricorrenti con le note conclusionali del 02.02.2025), avrebbe dovuto certamente intravedersi pure dalle ortofoto anzidette.
Inoltre, nel verbale n. 8/22 gli operanti hanno dato atto di avere riscontrato “evidenti tracce” di utilizzo di mezzi meccanici sul terreno, anche questo indice di una situazione di lavori ancora in itinere.
Può dunque fondatamente ritenersi, in questa sede, che i lavori assentiti con decreto regionale del
12.03.2019 alla data dell'accertamento per cui è causa non fossero ancora terminati (i ricorrenti non hanno per vero nemmeno offerto prova di averli effettivamente iniziati alla data indicata nella CILA dell'11.04.2019).
Incontestata (ed incontestabile avuto riguardo alla fede privilegiata di cui gode in parte qua il verbale di accertamento della pg) la riscontrata estirpazione di bosco di neoformazione, castagni, robinie e macchia mediterranea per una superficie di circa mq. 1262 e ritenuta la prova della mancata conclusione dei lavori assentiti con il decreto regionale del 12.03.2019 richiesti dai ricorrenti nelle loro rispettive qualità alla data del sopralluogo, deve concludersi che la condotta contestata dall'opposta con i due verbali di accertamento prima e le ordinanze ingiunzione gravate poi sia addebitabile agli odierni ricorrenti, anche in ragione dell'obbligo di custodia su di loro incombente nelle rispettive qualità ( quale comodatario d'suo dei terreni di cui al figlio di mappa Parte_2
31, particelle 176 e 187 del comune di Luzzi, i due tecnici - il geometra e Controparte_4
l'agronomo quali progettisti e direttori dei lavori. Parte_1
I lavori assentiti, per come è dato evincere dal contenuto del progetto e del nulla osta regionale, consistevano in una serie di interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso dei terreni, sottoposti a vincolo idrogeologico, di proprietà di , per la loro trasformazione da Parte_2 terreni saldi vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione ai sensi dell'art. 14 comma 2 delle
P.M.P.F. e dell'art. 21 R.D. 1126/26 (Decreto Dirigenziale n. 2810 del 08.03.2019).
I lavori prevedevano, in particolare, il miglioramento di un ficheto mediante la messa a coltura di un terreno ormai sodo ai sensi dell'art. 14 (“Dissodamento dei terreni nudi e saldi”) delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) – v. documentazione allegata dagli opponenti.
Come ben si vede, dunque, la condotta materiale accertata dagli operanti è chiaramente fuori dal contenuto della predetta autorizzazione perché si è accertata, senza che vi sia stata contestazione alcuna sul punto, l'estirpazione di piante costituenti bosco di neoformazione, nonchè di castagni, robinia e macchia mediterranea, avvenuta in parte anche su area non appartenente al Pingitore ma ad altro soggetto (tale ) per una superficie complessiva di mq. 1262 circa. Persona_3
A fronte di tale accertamento della condotta materiale, la ha, come visto, contestato la CP_1 violazione dell'art. 88 del Regolamento regionale n. 2/2020 (“Trasformazione e reimpianto dei boschi”) il quale, al comma 1, dispone: “Ai fini del presente regolamento s'intende per trasformazione dei boschi, ivi inclusi quelli di neoformazione di cui all'art. 4 comma 7, ogni intervento finalizzato ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale attraverso l'eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente”.
La definizione di “bosco” ai sensi e per gli effetti di detta norma si rinviene nell'art. 4 (“Definizioni”), dello stesso Regolamento che, al comma 1, stabilisce: “Con la definizione di «bosco» si individuano
i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore ai 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento. Non costituiscono interruzione della superficie boscata le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali di larghezza pari o inferiore a 4 metri, le golene e le rive dei corsi di acqua in fase di colonizzazione arbustiva o arborea. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minima non influiscono i confini delle singole proprietà”. A fronte di tale contestazione, gli opponenti hanno eccepito la violazione del principio di legalità di cui all'art. 1 della legge 689/1981 per avere la PA applicato una normativa (segnatamente il regolamento n. 2/2020 attuativo della legge regionale n. 45/2012) entrata in vigore successivamente alla presentazione della domanda di autorizzazione per la trasformazione dei terreni saldi del
Pingitore in terreni coltivabili.
Sul punto, si osserva quanto segue.
L'art. 1 della legge 689/1981 dispone: “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
La violazione è stata accertata, ed era in corso, in data 25.04.2022 quando, per come prima accertato,
i lavori autorizzati dal decreto del 12.03.2019 erano ancora in corso e l'area era dunque nella materiale disponibilità dei ricorrenti.
Sul punto, come detto, fanno fede, in difetto di querela, i due verbali di accertamento posti alla base delle ingiunzioni opposte.
Il regolamento regionale n. 2/2020, attuativo della legge regionale n. 45/2012, è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC avvenuta il 24 aprile 2020.
E' evidente dunque, che la normativa sanzionatoria applicata dalla era pienamente Controparte_1 vigente al momento del fatto ovvero della commissione/accertamento della violazione, non potendo invece farsi riferimento, come sostenuto dai ricorrenti, alla normazione vigente all'epoca della presentazione della domanda e della concessa autorizzazione.
Il dettato della norma è chiaro.
Ed è chiara, nella sua interpretazione, anche la giurisprudenza della S.C. che ha, in particolare, affermato che: “In tema di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore” anche se “eventualmente più favorevole (…) non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, c.p., attesa la differenza qualitativa delle situazioni” (tra le altre, in questi termini, Cass. civ., n. 13336/2022).
Peraltro, deve farsi rilevare che la condotta di trasformazione non autorizzata di bosco era prevista quale illecito amministrativo già dalla normativa vigente alla data di presentazione della domanda e, segnatamente, dagli artt. 4, comma 2, 23 e 26 della L.R. 45/2012 come integrata dalle Prescrizioni di
Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) di cui il Regolamento 2/20202 costituisce, quanto all'elemento materiale delle condotte illecite, mera replica. Ciò detto, rileva il Tribunale come la non abbia offerto la prova, su di essa Controparte_1 incombente, che la condotta contestata agli opponenti integri gli estremi della violazione amministrativa, come prevista dalla L.R. e dalle P.M.P.F. prima e dal Regolamento di attuazione n.
2/2020 poi.
Ed infatti, per quanto visto, affinchè possa ritenersi integrato l'illecito amministrativo de quo occorrono due presupposti: 1) che la superficie trasformata mediante estirpazione di piante in assenza di autorizzazione, in zona, come nella specie, sottoposta a vincolo idrogeologico, sia qualificabile come “bosco”, per tale intendendosi “i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore ai 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento” (art. 4, comma
2 L.R. 45/2012, art. 4, comma 1 Reg. n. 2/2020); 2) che l'intervento non autorizzato sul “bosco” sia
“finalizzato ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale attraverso l'eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente” (art. 23 L.R. 45/2012, art. 4, comma 12
Reg. 2/2020).
Ebbene, nella specie non risulta alcuna allegazione da parte della che l'area su cui è CP_1 intervenuta l'estirpazione abbia una estensione superiore a 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore ai 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento, essendosi dato solo atto, nel verbale di accertamento dell'infrazione e nell'ordinanza ingiunzione n. 8/22, che la superfice estirpata era pari a 1.262 metri quadrati;
così come non è stato allegato, prima ancora che provato, che l'estirpazione accertata fosse finalizzata ad un uso del suolo diverso da quello forestale.
In difetto di tali elementi non può ritenersi raggiunta la prova della realizzazione ed integrazione, da parte dei ricorrenti, dell'elemento materiale dell'illecito contestato.
Ne consegue che, assorbito l'ulteriore motivo di gravame, l'opposizione deve essere accolta con conseguente declaratoria di nullità dei provvedimenti gravati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) a tariffa minima in ragione della ordinarietà delle questioni trattate nelle tre fasi espletate (studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le due ordinanze – ingiunzione gravate;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite sostenute dagli opponenti che liquida in euro 1.700,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Cosenza, 15 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo