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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/12/2024, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1734/2023 R.G.sul ricorso depositato il 18/04/2023 proposto da (difeso dall'avv. Antonino Alati) Parte_1
nei confronti di (difeso da avv. Ettore Triolo e Avv. Valeria Grandizio ) CP_1 dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
" Rigetta la domanda. Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva :
Relativamente ai provvedimenti di richiesta di restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola n. 2016700706661, relativo all'anno 2015, e n. 2017737011057 relativo all'anno 2016, notificati il
27- 02-2023; nonché i provvedimenti presupposti e connessi compresi quelli di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e di revoca della prestazione previdenziale dell'indennità di disoccupazione per gli anni in questione
1) annullare e/o revocare i provvedimenti impugnati, poiché illegittimi ed infondati per i motivi esposti in ricorso;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto la propria attività di bracciante agricolo alle dipendenze della ditta per 52 giornate nel 2015 e nel 2016; Parte_2
3) accertare e dichiarare la sussistenza in capo al sig. del diritto alla re-iscrizione Parte_1 nell'elenco dei lavoratori agricoli per gli anni 2015, 2016 e, conseguentemente il diritto del
1 ricorrente al riconoscimento e regolarizzazione della propria posizione assicurativa/contributiva e del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2015, 2016;
4) accertare e dichiarare l'illegittima della richiesta di restituzione di indebito relativa all'indennità di disoccupazione agricola percepita dal sig. per gli anni 2015 e 2016; Parte_1
5) emettere ogni altro provvedimento conseguente e connesso.
Parte ricorrente deduceva che: dal 2011 al 2016 ha lavorato, quale operaio agricolo a tempo determinato, presso la ditta
; che con provvedimento datato 6 febbraio 2023, l' di Reggio Calabria Parte_2 CP_1 comunicava all'odierno ricorrente con lettera raccomandata del 27/02/2023, che era stato accertato nei suoi confronti un debito sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2016700706661, relativa all'anno 2015, per intervenuta revoca, in quanto l'Istituto di previdenza aveva proceduto alla cancellazione delle giornate di lavoro denunciate in agricoltura;
che con separato provvedimento datato 6 febbraio 2023, l' di Reggio Calabria comunicava CP_1 all'odierno ricorrente con lettera raccomandata del 12702/2023, che era stato accertato nei suoi confronti un debito sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2017737011057, relativa all'anno 2016, per intervenuta revoca, in quanto l'Istituto di previdenza aveva proceduto alla cancellazione delle giornate di lavoro denunciate in agricoltura;
che pertanto l' avanzava richiesta di restituzione delle somme percepite per gli anni in CP_1 questione, precisamente, € 1.422,62 per l'anno 2015 ed € 1.418,91 per 2016, per un totale di €
2.841,53;
CP_ che i periodi lavorativi in contestazione erano stati “cancellati”, in quanto l' a seguito di accertamento ispettivo presso la ditta datrice di lavoro, aveva ritenuto fittizio il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il sig. e la per gli anni 2015 e 2016; Parte_1 Parte_3
che non ha mai ricevuto i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, né i provvedimenti di revoca della disoccupazione agricola, in quanto per come asserito dall' la CP_1
cancellazione delle giornate lavorative è stata notificata telematicamente con pubblicazione nell'elenco del 15-06-2020; che in vero il sig. per i periodi in questione, contrariamente a quanto ritenuto Parte_1 dall' , ha lavorato quale bracciante agricolo alle dipendenze del sig. , nato CP_1 Parte_2
a Reggio Calabria il 19.07.1968, n.q. di titolare dell'omonima azienda agricola, con sede in Reggio
Calabria, c.da Salice n.14; che aveva lavorato per la ditta dal 2011 al 2016 e in particolare nell'anno 2015 Parte_2
per un totale di 52 giornate (14 giorni nel mese di aprile, 17 nel mese di maggio, 17 giorni nel mese di giugno e 4 nel mese di luglio) e nell'anno 2016 per un totale di 52 giornate (12 giorni nel mese di
2 maggio, 20 giorni nel mese di giugno e 20 giorni nel mese di luglio), con orario di lavoro dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 16;.
Il resistente come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda deducendo : CP_1
la decadenza dalla impugnativa della cancellazione dagli elenchi negli anni in questione e l'infondatezza della domanda alla luce degli accertamenti ispettivi .
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso non trova accoglimento .
La causa concerne la prestazione di disoccupazione agricola erogata in favore della parte ricorrente per anni 2015 e 2016 e ritenuta successivamente indebita in ragione del disconoscimento dei rapporti di lavoro in agricoltura anni 2015 e 2016.
Parte ricorrente si oppone al recupero di quanto già pagato e chiede anche il riconoscimento del diritto alla reiscrizione negli elenchi per lavoratori agricoli anni 2015 e 2016 avendo lavorato presso la ditta . Parte_2
CANCELLAZIONE ELENCHI E REISCRIZIONE
Il punto rilevante è stabilire se sussiste il diritto del ricorrente alla validità dei rapporti di lavoro in agricoltura .
CP_ L' produce infatti il verbale ispettivo e poi elenco di variazione pubblicato sul sito INTERNET dell' Istituto dal 01/06/2020 al 15/06/2020. CP_ L' eccepisce la decadenza di cui all'art 22 del d.l. n. 7 del 1970.
Orbene avverso la variazione che esclude le giornate di lavoro nel 2015 e 2016 non risulta un atto di impugnativa se non con il ricorso giudiziale dell'aprile 2023.
In giurisprudenza si afferma : < < ….il termine per proporre azione giudiziale contro la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli non è quello annuale previsto dall'art. 47 del
DPR 30 aprile 1970 n. 639, bensì quello di 120 giorni previsto dal D.L. 7/1970, il quale, come è noto, decorre dalla data di definitività che, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 375 del 1993, si concreta solo quando siano decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro la cancellazione (30 giorni) e quelli per la formazione del silenzio-rigetto (ulteriori 90 giorni), nonché quelli per l'impugnazione amministrativa (30 giorni) e per la formazione del silenzio rigetto contro la stessa (90 giorni).
3 (…)Quando non si verifica uno degli eventi della sequenza indicata dall'art. 11, i centoventi giorni vanno calcolati a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'adempimento omesso andava compiuto.
Al riguardo, è opportuno rammentare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “….in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis,Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass.
23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Cass. Sez. lav., 17/01/2017, n.994 > così Corte Appello Reggio Calabria sent . n 409/2022 pubbl. il 12/10/2022 .
Il ricorso amministrativo tardivo non può spostare il termine maturato( vedi anche Cass
7987/2024).
Va detto che, all'epoca della pubblicazione telematica, il regime normativo non prevedeva la comunicazione individuale .
Sottoposta la questione di costituzionalità, la Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021 non ha dichiarato la illegittimità costituzionale statuendo che < 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_1
notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata – in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione,
4 in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n.
98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità CP_1 telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.>.
Ciò detto nel caso di specie parte ricorrente , pur all'epoca essendo previsto il sistema di pubblicazione telematica , non ha curato di verificare di controllare la pubblicazione .
Solo a distanza di poco meno di tre anni ha avuto conoscenza e ha ritenuto di impugnare la cancellazione .
Il sistema però della pubblicazione telematica è stato ritenuto legittimo e pure l'idoneità della pubblicazione telematica a garantire la conoscibilità dell'atto erga omnes (punto 5.2. del
Considerato in diritto della sentenza della Corte Costituzionale ) per cui non può ritenersi inefficace( in tema per l'applicazione del sistema di pubblicazione telematica e degli effetti della decsdenza dalla impugnazione anche Cass. n. 4469/2024 e n. 10038/2024)
Ne discende che all'epoca della pubblicazione telematica era un onere del lavoratore agricolo di controllare periodicamente le pubblicazioni relative agli elenchi dei lavoratori agricoli . CP_1
Parte ricorrente non allega di aver proceduto a informarsi in tempi ragionevolmente prossimi alla
CP_ pubblicazione ma solo dopo anni e solo su provvedimento dell' .
Giustificare tale inerzia , che all'evidenza appare protratta per anni , vorrebbe significare vanificare un sistema previsto all'epoca dalla legge ma ciò non è consentito perchè equivarrebbe a disapplicare la legge .
Nè si allegano e si provano impedimenti tecnici di accesso alla pubblicazione telematica .
Va dunque dichiarata la decadenza dall'impugnazione .
INDEBITO-INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA PER GLI 015 e 2016, Pt_4
Quanto poi al merito della sussistenza effettiva dei rapporti di lavoro subordinato una volta escluso il diritto all'iscrizione negli elenchi come sopra maturato consegue la perdita anche del diritto alle prestazioni correlate ( in tale senso Cass n. 6229 del 2019, e in conformità Cass 23615 Anno
5 2021 e di recente Cass Ord. Sez. L Num. 29614 Anno 2022 secondo cui < .1. La decadenza è prevista dall'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del d.l. n. 7 del 1970 e lesivi di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria «nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». L'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato.
Tale decadenza non solo non beneficia della sanatoria accordata dall'art. 8 della legge 11 agosto
1973, n. 533, ma, in quanto tocca una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass., sez. VI-L, 25 agosto 2020, n. 17653). La previsione di un termine di decadenza persegue l'esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità,
e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (Corte cost., sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto). >
).
Ancor più recente : < Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24).
In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione CP_ negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno,
l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza CP_1 dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo
l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.> Cass Sez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024.
6 Nel caso di specie ne consegue il rigetto della domanda .
SPESE
Spese del giudizio - stante l'assenza della dichiarazione di esonero - a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle CP_ varie fasi processuali( l' ha svolto solo le prime due fasi ). .
Reggio di Calabria 11.12.2024
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1734/2023 R.G.sul ricorso depositato il 18/04/2023 proposto da (difeso dall'avv. Antonino Alati) Parte_1
nei confronti di (difeso da avv. Ettore Triolo e Avv. Valeria Grandizio ) CP_1 dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
" Rigetta la domanda. Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva :
Relativamente ai provvedimenti di richiesta di restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola n. 2016700706661, relativo all'anno 2015, e n. 2017737011057 relativo all'anno 2016, notificati il
27- 02-2023; nonché i provvedimenti presupposti e connessi compresi quelli di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e di revoca della prestazione previdenziale dell'indennità di disoccupazione per gli anni in questione
1) annullare e/o revocare i provvedimenti impugnati, poiché illegittimi ed infondati per i motivi esposti in ricorso;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto la propria attività di bracciante agricolo alle dipendenze della ditta per 52 giornate nel 2015 e nel 2016; Parte_2
3) accertare e dichiarare la sussistenza in capo al sig. del diritto alla re-iscrizione Parte_1 nell'elenco dei lavoratori agricoli per gli anni 2015, 2016 e, conseguentemente il diritto del
1 ricorrente al riconoscimento e regolarizzazione della propria posizione assicurativa/contributiva e del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2015, 2016;
4) accertare e dichiarare l'illegittima della richiesta di restituzione di indebito relativa all'indennità di disoccupazione agricola percepita dal sig. per gli anni 2015 e 2016; Parte_1
5) emettere ogni altro provvedimento conseguente e connesso.
Parte ricorrente deduceva che: dal 2011 al 2016 ha lavorato, quale operaio agricolo a tempo determinato, presso la ditta
; che con provvedimento datato 6 febbraio 2023, l' di Reggio Calabria Parte_2 CP_1 comunicava all'odierno ricorrente con lettera raccomandata del 27/02/2023, che era stato accertato nei suoi confronti un debito sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2016700706661, relativa all'anno 2015, per intervenuta revoca, in quanto l'Istituto di previdenza aveva proceduto alla cancellazione delle giornate di lavoro denunciate in agricoltura;
che con separato provvedimento datato 6 febbraio 2023, l' di Reggio Calabria comunicava CP_1 all'odierno ricorrente con lettera raccomandata del 12702/2023, che era stato accertato nei suoi confronti un debito sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2017737011057, relativa all'anno 2016, per intervenuta revoca, in quanto l'Istituto di previdenza aveva proceduto alla cancellazione delle giornate di lavoro denunciate in agricoltura;
che pertanto l' avanzava richiesta di restituzione delle somme percepite per gli anni in CP_1 questione, precisamente, € 1.422,62 per l'anno 2015 ed € 1.418,91 per 2016, per un totale di €
2.841,53;
CP_ che i periodi lavorativi in contestazione erano stati “cancellati”, in quanto l' a seguito di accertamento ispettivo presso la ditta datrice di lavoro, aveva ritenuto fittizio il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il sig. e la per gli anni 2015 e 2016; Parte_1 Parte_3
che non ha mai ricevuto i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, né i provvedimenti di revoca della disoccupazione agricola, in quanto per come asserito dall' la CP_1
cancellazione delle giornate lavorative è stata notificata telematicamente con pubblicazione nell'elenco del 15-06-2020; che in vero il sig. per i periodi in questione, contrariamente a quanto ritenuto Parte_1 dall' , ha lavorato quale bracciante agricolo alle dipendenze del sig. , nato CP_1 Parte_2
a Reggio Calabria il 19.07.1968, n.q. di titolare dell'omonima azienda agricola, con sede in Reggio
Calabria, c.da Salice n.14; che aveva lavorato per la ditta dal 2011 al 2016 e in particolare nell'anno 2015 Parte_2
per un totale di 52 giornate (14 giorni nel mese di aprile, 17 nel mese di maggio, 17 giorni nel mese di giugno e 4 nel mese di luglio) e nell'anno 2016 per un totale di 52 giornate (12 giorni nel mese di
2 maggio, 20 giorni nel mese di giugno e 20 giorni nel mese di luglio), con orario di lavoro dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 16;.
Il resistente come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda deducendo : CP_1
la decadenza dalla impugnativa della cancellazione dagli elenchi negli anni in questione e l'infondatezza della domanda alla luce degli accertamenti ispettivi .
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso non trova accoglimento .
La causa concerne la prestazione di disoccupazione agricola erogata in favore della parte ricorrente per anni 2015 e 2016 e ritenuta successivamente indebita in ragione del disconoscimento dei rapporti di lavoro in agricoltura anni 2015 e 2016.
Parte ricorrente si oppone al recupero di quanto già pagato e chiede anche il riconoscimento del diritto alla reiscrizione negli elenchi per lavoratori agricoli anni 2015 e 2016 avendo lavorato presso la ditta . Parte_2
CANCELLAZIONE ELENCHI E REISCRIZIONE
Il punto rilevante è stabilire se sussiste il diritto del ricorrente alla validità dei rapporti di lavoro in agricoltura .
CP_ L' produce infatti il verbale ispettivo e poi elenco di variazione pubblicato sul sito INTERNET dell' Istituto dal 01/06/2020 al 15/06/2020. CP_ L' eccepisce la decadenza di cui all'art 22 del d.l. n. 7 del 1970.
Orbene avverso la variazione che esclude le giornate di lavoro nel 2015 e 2016 non risulta un atto di impugnativa se non con il ricorso giudiziale dell'aprile 2023.
In giurisprudenza si afferma : < < ….il termine per proporre azione giudiziale contro la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli non è quello annuale previsto dall'art. 47 del
DPR 30 aprile 1970 n. 639, bensì quello di 120 giorni previsto dal D.L. 7/1970, il quale, come è noto, decorre dalla data di definitività che, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 375 del 1993, si concreta solo quando siano decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro la cancellazione (30 giorni) e quelli per la formazione del silenzio-rigetto (ulteriori 90 giorni), nonché quelli per l'impugnazione amministrativa (30 giorni) e per la formazione del silenzio rigetto contro la stessa (90 giorni).
3 (…)Quando non si verifica uno degli eventi della sequenza indicata dall'art. 11, i centoventi giorni vanno calcolati a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'adempimento omesso andava compiuto.
Al riguardo, è opportuno rammentare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “….in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis,Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass.
23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Cass. Sez. lav., 17/01/2017, n.994 > così Corte Appello Reggio Calabria sent . n 409/2022 pubbl. il 12/10/2022 .
Il ricorso amministrativo tardivo non può spostare il termine maturato( vedi anche Cass
7987/2024).
Va detto che, all'epoca della pubblicazione telematica, il regime normativo non prevedeva la comunicazione individuale .
Sottoposta la questione di costituzionalità, la Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021 non ha dichiarato la illegittimità costituzionale statuendo che < 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_1
notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata – in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione,
4 in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n.
98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità CP_1 telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.>.
Ciò detto nel caso di specie parte ricorrente , pur all'epoca essendo previsto il sistema di pubblicazione telematica , non ha curato di verificare di controllare la pubblicazione .
Solo a distanza di poco meno di tre anni ha avuto conoscenza e ha ritenuto di impugnare la cancellazione .
Il sistema però della pubblicazione telematica è stato ritenuto legittimo e pure l'idoneità della pubblicazione telematica a garantire la conoscibilità dell'atto erga omnes (punto 5.2. del
Considerato in diritto della sentenza della Corte Costituzionale ) per cui non può ritenersi inefficace( in tema per l'applicazione del sistema di pubblicazione telematica e degli effetti della decsdenza dalla impugnazione anche Cass. n. 4469/2024 e n. 10038/2024)
Ne discende che all'epoca della pubblicazione telematica era un onere del lavoratore agricolo di controllare periodicamente le pubblicazioni relative agli elenchi dei lavoratori agricoli . CP_1
Parte ricorrente non allega di aver proceduto a informarsi in tempi ragionevolmente prossimi alla
CP_ pubblicazione ma solo dopo anni e solo su provvedimento dell' .
Giustificare tale inerzia , che all'evidenza appare protratta per anni , vorrebbe significare vanificare un sistema previsto all'epoca dalla legge ma ciò non è consentito perchè equivarrebbe a disapplicare la legge .
Nè si allegano e si provano impedimenti tecnici di accesso alla pubblicazione telematica .
Va dunque dichiarata la decadenza dall'impugnazione .
INDEBITO-INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA PER GLI 015 e 2016, Pt_4
Quanto poi al merito della sussistenza effettiva dei rapporti di lavoro subordinato una volta escluso il diritto all'iscrizione negli elenchi come sopra maturato consegue la perdita anche del diritto alle prestazioni correlate ( in tale senso Cass n. 6229 del 2019, e in conformità Cass 23615 Anno
5 2021 e di recente Cass Ord. Sez. L Num. 29614 Anno 2022 secondo cui < .1. La decadenza è prevista dall'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del d.l. n. 7 del 1970 e lesivi di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria «nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». L'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato.
Tale decadenza non solo non beneficia della sanatoria accordata dall'art. 8 della legge 11 agosto
1973, n. 533, ma, in quanto tocca una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass., sez. VI-L, 25 agosto 2020, n. 17653). La previsione di un termine di decadenza persegue l'esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità,
e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (Corte cost., sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto). >
).
Ancor più recente : < Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24).
In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione CP_ negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno,
l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza CP_1 dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo
l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.> Cass Sez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024.
6 Nel caso di specie ne consegue il rigetto della domanda .
SPESE
Spese del giudizio - stante l'assenza della dichiarazione di esonero - a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle CP_ varie fasi processuali( l' ha svolto solo le prime due fasi ). .
Reggio di Calabria 11.12.2024
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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