Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1660/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 1660/2019 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 30.10.2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA
, (C.F., ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Giuseppe Schiavulli, (C.F., ), elettivamente C.F._2
domiciliato in Cerignola, FG, - Via San Martino n. 32 – presso il citato difensore, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F., ); CP_1 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
(P.IVA, ; Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni materiali da sinistro stradale, appello avverso la sentenza n. 468/2018 del Giudice di Pace di Cerignola.
CONCLUSIONI: all'udienza del 30 ottobre 2024, tenuta secondo il modello della trattazione scritta, il procuratore di parte costituita ha precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio e impugnando la sentenza Controparte_2 CP_1
emessa nel corso del giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di
Pace di Cerignola, n. 468/2018, depositata in data 13.08.2018.
1. In fatto, l'odierno appellante, , ha evocato in giudizio Parte_1
dinanzi il Giudice di Pace di Cerignola la già citata Controparte_2
e la convenuta al fine di ottenerne la condanna,
[...] CP_1
in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 4.772,64.
L'attore ha esposto, in particolare:
• che in data 3.12.2011, in Cerignola, alla via Mestre, l'autoveicolo
LT Megane tg. CV309HY, di proprietà della conducente,
[...]
(e dalla stessa condotta), regolarmente assicurata dalla CP_1
nel procedere in retromarcia per disimpegnarsi Controparte_2
da una sosta, attingeva nella parte latero – posteriore sx la vettura
TR Picasso tg. CK197FN, di proprietà e condotta dall'attore, assicurata che nel frattempo sopraggiungeva;
Controparte_3
• che, tentando invano di evitare l'impatto, con una manovra di emergenza, finiva a sua volta contro la vettura Ford Ka tg AN701XA, di proprietà di , che gli era davanti;
Parte_2
• che, a seguito dell'incidente, il veicolo TR subiva diversi danni alla sportelleria posteriore sinistra e nella parte anteriore, per importi pari a euro 3.895,86, a cui dovevano aggiungersi il danno da fermo tecnico e quello da deprezzamento, stimati in ulteriori euro 700,00;
• che la responsabilità fosse da attribuire esclusivamente alla conducente della LT la quale, procedendo in retromarcia, ometteva di concedere la prescritta precedenza al veicolo TR che transitava regolarmente sulla via Mestre, impattandolo e facendolo finire contro il veicolo che lo precedeva, per poi allontanarsi inopinatamente;
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• che costituiva in mora la compagnia assicurativa, la quale rigettava l'istanza di ristoro, adducendo la negazione dell'evento da parte della convenuta CP_1
• che, dopo diversi tentativi e solleciti, tra cui le racc. a.r. del 29.12.2011
e del 15.10.2013, i convenuti non hanno inteso addivenire a un componimento bonario;
l'attore ha chiesto, pertanto, di: “A) Acclarata l'esistenza del diritto dell'attore al risarcimento del danno e la responsabilità dei convenuti, ciascuno nella propria qualità, nella causazione dell'occorso, condannare gli stessi, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di Euro
4.772,64 (quattromilasettecentosettantadue/64), oltre IVA, ovvero di altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, in uno agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria maturati;
B) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di causa”.
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata, la Controparte_2
ha segnatamente esposto:
[...]
• che gli eventi raccontati dall'attore non sono avvalorati da alcun elemento obiettivo e da alcuna dimostrazione,
• che la proprietaria, dell'autovettura LT Megane, CP_1 tg. CV309HY, ha negato alla compagnia assicurativa l'evento occorso in data 3.12.2011, precisando di non aver causato il sinistro e che, nella fattispecie, tra la LT Megane e la TR non vi era stato alcun urto;
• che ha presentato presso le Autorità atto di querela, CP_1
dichiarando la sua estraneità ai fatti di causa;
• che dagli accertamenti tecnici eseguiti per conto della compagnia risulta che non vi è coerenza tra le tipologie di danno esistenti sui veicoli presunti collidenti;
in particolare, la LT Megane presentava solo abrasioni sul paraurti posteriore e non si rilevavano tracce di recenti riparazioni;
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• che, in via subordinata, contesta anche il quantum richiesto, in quanto eccessivo, non giustificato e non provato;
• che contesta tutta la documentazione prodotta, poiché priva di efficacia probatoria;
la nelle sue qualità ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo CP_4 CP_5
Giudice di Pace adito rigettare la domanda perché così come proposta è infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata. Con vittoria delle competenze professionali”.
All'udienza dell'11.02.2015, il Gdp ha dichiarato la contumacia di
[...]
nonostante l'avvenuta rinnovazione della citazione. CP_1
Il giudizio di primo grado, consistito in attività di produzione documentale, nell'escussione di testi e nell'audizione di CTU, è stato definito con sentenza n. 468/2018, emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, il quale ha rigettato la domanda attorea di risarcimento danni materiali poiché infondata, con condanna di parte attrice al pagamento in favore della compagnia assicurativa convenuta delle spese e competenze del giudizio di primo grado, comprese quelle di CTU, nonché per compensi professionali;
nulla sulle spese tra parte attrice e la convenuta, stante la contumacia della stessa. CP_1
Avverso questa sentenza ha proposto appello , il quale ha Parte_1 chiesto riforma della sentenza impugnata, addebitando l'esclusiva responsabilità della causazione del sinistro alla convenuta, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi e della perizia di CTU.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza resa dal Giudice di primo grado sia sotto il profilo della violazione di legge in relazione ai criteri di valutazione delle prove, sia sotto quello della errata valutazione in concreto dei fatti e delle prove del giudizio, nonché in ordine alle spese di giudizio.
In conclusione, parte appellante chiede: “Voglia, l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, riformare la sentenza n. 468/2018 emessa dal
Giudice di Pace di Cerignola, nella persona della dott.ssa Fusaro, pubblicata il 13.08.2018, e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità esclusiva, nelle
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rispettive qualità, o, in subordine, dichiarare la responsabilità concorrente e maggioritaria, dei convenuti e Controparte_6 CP_1
nella causazione del sinistro de quo e delle conseguenze derivatene, per tutte le ragioni di cui all'atto di appello con conseguente condanna degli appellati al risarcimento del danno, ciascuno nella propria qualità individuato nella complessiva somma di Euro 4.772,64 (quattromilasettecentosettandue/64), ovvero di altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, in uno agli interessi legali e/o alla rivalutazione monetaria maturati;
condannare i medesimi soggetti processuali al pagamento in solido delle spese del doppio grado di giudizio, oltre spese forfettarie e CNAP come per legge, e CTU”.
Le parti convenute, benché ritualmente citate, non si sono costituite.
Il Giudice, all'udienza del 30 ottobre 2024, in cui la parte costituita ha precisato le conclusioni come in atti, ha riservato la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
2. Nel merito, l'appello è infondato e va disatteso confermando la sentenza di primo grado ed il rigetto della domanda che non merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
Orbene, le ragioni di appello sono tutte volte a censurare la valutazione del merito della causa e la valutazione del complessivo materiale probatorio e, quindi, possono essere unitamente affrontate.
La fattispecie invocata in giudizio è quella del combinato disposto ex artt. 149
Codice di ass.ni private e 2054 co. 2 c.c. In primo luogo, giova rammentare che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
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Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa concorrente nel caso di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
In particolare, l'art. 2697 c.c. accolla su chi vuol far valere un diritto in giudizio l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (c.d. fatti costitutivi).
Viceversa, chi contesta la rilevanza di quei fatti ha l'onere di provarne l'inefficacia o gli altri fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere (c.d. fatti impeditivi, modificativi ed estintivi).
Dal punto di vista della distribuzione dell'onere probatorio, l'art. 2697 c.c. grava, quindi, il danneggiato della prova del danno evento e del nesso di causalità.
Ciò posto, la valutazione del giudice di primo grado secondo cui non è stato assolto l'onere probatorio relativamente al sinistro stradale, merita infatti di essere pienamente condivisa, proprio all'esito di quell'esame complessivo delle risultanze istruttorie che lo stesso attore-appellante ritiene sia stato omesso nell'emettere la sentenza impugnata.
Difatti, è proprio esaminando il complesso degli atti del processo di primo grado, infatti, che deve affermarsi che non risulta sufficientemente provato il fatto storico posto a fondamento della domanda.
In primo luogo, va rilevato come la prova si fondi essenzialmente sulle dichiarazioni dei testi che avrebbero assistito al sinistro stradale, i quali, tuttavia, hanno fornito delle dichiarazioni alquanto sommarie.
Infatti, con riferimento al teste , giova rilevare che, Testimone_1 quest'ultimo, all'udienza del 02.10.2015, ha fornito la seguente dichiarazione:
“Preciso che mi trovavo a circa 30-40 metri dall'incidente e ho visto che si sono sfiorate e ho sentito un botto (…) preciso che da lontano ho visto che si sono strisciate e quando mi sono avvicinato la era già andata via e Pt_3
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quindi non posso dire quali danni ha riportato (…). Io mi trovavo lontano e non posso dire se era condotta da un uomo o una donna. Non è intervenuta alcuna autorità. Io ero solo all'angolo, poi sono sopraggiunte altre persone”.
Della stessa portata appaiono le dichiarazioni rese dalla teste, Testimone_2 escussa alla medesima udienza (cfr., verbale d'udienza del 02.10.2015, allegato in fascicolo di primo grado di giudizio), che si limita a riportare quanto descritto da parte attrice in atti.
Di tale testimonianza, parte appellante ritiene sia fondamentale ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e della sua sussistenza.
Sul punto, sebbene non si dubiti, in accordo con la costante giurisprudenza di merito, che la prova di un fatto quale un sinistro stradale possa essere fornita anche attraverso un solo testimone, è parimenti indubitabile che, in tali fattispecie, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali (che devono essere particolarmente precise e puntuali oltreché circostanziate), all'interno dell'intera cornice probatoria delineatasi dall'istruttoria, dovrà essere operata con particolare prudenza, soprattutto laddove si tratti di un incidente in cui non siano intervenuti, come nella specie, né il 118 né le forze dell'ordine.
Ciò posto, il predetto teste ha reso dichiarazioni alquanto generiche e nulla ha riferito circa molti elementi rilevanti per la ricostruzione del sinistro e per valutare la stessa attendibilità delle sue affermazioni (tra cui la condotta di guida dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro). Inoltre, la stessa in maniera replicata e meccanica dichiara di aver visto una donna nell'auto LT Megane porre in essere una mera manovra d'urto, ma non fornisce elementi ulteriori che consentano di vagliarne l'attendibilità e la ricostruzione della dinamica fattuale, come l'indicazione della targa dell'autovettura suddetta e le modalità di svolgimento dell'urto. Non da ultimo, la teste riferisce di essere stata presente sul luogo per soli dieci minuti, dichiarando che nessuna autorità fosse intervenuta;
tale assunto desta qualche perplessità in ordine anche all'ulteriore sinistro avvenuto tra il conducente
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attore della TR e l'altra terza conducente, , della Ford Ka, così Pt_2
come sostenuto in atti.
In definitiva, nessuno dei due testimoni indica né descrive la precisa dinamica dell'asserito sinistro, non fornendo prova concreta del fatto in sé e delle sue modalità. A ciò si aggiunga come la dichiarazione di aver assistito ad un presunto incidente di così poco rilievo ad una distanza di circa 30/40 mt dà la misura dell'inattendibilità delle dichiarazioni genericamente rese in ordine ai fatti di causa.
Anche l'altro teste, riferisce addirittura di veicoli che si siano Tes_1 meramente “sfiorati”, ridimensionando di gran lunga la portata del presunto occorso sinistro, rispetto a quanto sostenuto da parte attrice nei suoi scritti difensivi.
Sul punto, non può non rivelarsi come le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria dai testimoni di parte attrice riferiscano di una dinamica generica, superficiale dell'accaduto e per certi versi anche contradditoria, che non permettono di ritenere provato in sé il sinistro né di contestare una specifica responsabilità del veicolo in ordine all'effettivo investimento e alle concrete modalità e responsabilità del sinistro, né di dimostrare una condotta diligente dell'attore; specie se si considerano come queste costituiscano elementi specifici ed indefettibili in base ai quali chiedere responsabilità esclusiva e, conseguentemente, risarcimento dei danni subiti.
Da ultimo, desta ulteriore perplessità la circostanza per la quale, nonostante i danni all'auto e all'urto con un'altra autovettura a seguito dell'incidente lamentato, non siano state allertate le forze dell'ordine.
Va sottolineato come l'attore, a monte, non abbia fornito neppure in termini di allegazione una chiara ed esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, non fornendo i dettagli del fatto in sé e, più precisamente, sulle modalità del sinistro, ovvero sulle rispettive condotte, sia sulle proprie, sia del convenuto, subito prima e subito dopo il danno evento, nonché dell'urto sub specie di punti di contatto e di causalità con i danni lamentati.
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Dalla documentazione versata in atti dall'assicurazione convenuta emerge, tra l'altro, che la parte contumace proprietaria e conducente del CP_1
mezzo presunto danneggiante abbia dichiarato a mezzo missiva, in data
27.01.2012, la sua estraneità al sinistro per cui è causa, non costituendosi in giudizio e dissociandosi completamente da quanto riferito dall'attore.
La stessa, inoltre, ha presentato apposita querela presso i CC di Cerignola, denunciando la sua estraneità, negando l'evento occorso in data 03.12.2011 e, precisamente, dichiarando di non aver causato il sinistro per cui vi è causa, asserendo l'inesistenza di alcun urto, nella fattispecie, tra la TR e la
LT.
Ebbene, alla luce di quanto ut supra illustrato, esaminando proprio il complesso degli atti del processo di primo grado, deve affermarsi che non risulta sufficientemente dimostrato da parte appellante, in primis, il verificarsi dell'evento storico, per il quale vi è una forte incertezza sugli elementi fondanti la fattispecie invocata, da cui ne consegue anche l'insussistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto, precludendo qualsivoglia valutazione in ordine alle asserite responsabilità, tantomeno il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. in favore del conducente attore per poter accertare e dichiarare una responsabilità esclusiva in capo alla conducente convenuta.
Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. tratta, infatti, dello scontro tra veicoli e introduce una ulteriore presunzione legale: quella della corresponsabilità tra i conducenti, la quale tanto può operare ove l'onere di allegazione e prova in ordine allo scontro tra i veicoli, che ne costituisce l'antecedente logico giuridico, siano assolti. Ciò posto, nel caso all'esame, si evidenzia come la dinamica dell'accaduto sia ricostruita in maniera totalmente generica;
in definitiva, parte appellante non ha assolto al relativo onere di allegazione di prova in ordine alla fattispecie invocata.
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La ricostruzione del fatto storico è stata, infatti, presentata complessivamente da parte attrice in modo lacunoso e, dunque, appare inidonea a perfezionare un quadro probatorio sull'accaduto e sulle rispettive responsabilità.
Le predette carenze si riflettono anche sul profilo del quadro probatorio non risultando provati nel giudizio di primo grado quei fatti costitutivi della fattispecie mancanti in quanto neppure specificamente allegati e che comunque spettava alla parte istante provare, secondo il noto principio dell'onere della prova espresso dall'art. 2697 c.c.
Ne consegue anche l'insussistenza del secondo elemento costitutivo la fattispecie invocata, la mancanza di un nesso eziologico di causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto, da cui ne deriva l'impossibilità di accertare una responsabilità tanto esclusiva in ordine alla convenuta quanto concorrente tra le parti in causa.
A conferma di un quadro istruttorio propedeutico al rigetto milita anche la doglianza di parte appellante per cui il Gdp avrebbe dovuto fornire una valutazione critica per giustificare una decisione contrastante col parere del CTU espresso durante il giudizio di primo grado, giova rammentare che la relazione del CTU “non può essere utilizzata (come nel caso di specie) per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”, (cfr., Cass. n. 31886/2019; Cass., Ord. n.
196317/2020). Sul punto, parte appellante sostiene che l'espletata CTU confermi l'accaduto sinistro in favore del medesimo, sostenendo che il giudice di prime cure non abbia valutato criticamente l'elaborato peritale.
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A tal proposito, sulla relazione di CTU è necessario svolgere delle opportune osservazioni fermo restando che appare corretto affermare che i quesiti posti al CTU non possono essere utilizzati per sopperire o colmare le carenza e le omissioni in ordine agli oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte.
Lo stesso CTU, ing. a pagg. 7 e ss della sua relazione, Persona_1 espone che: “Prima di procedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro, il CTU precisa: - di non aver potuto rilevare sui luoghi interessati tracce derivanti dal sinistro;
- che dall'esame visivo delle foto presenti nei fascicoli è risultato difficoltoso valutare i danni del veicolo TR Picasso, targato CK197FN; che la documentazione prodotta dalla parte convenuta in maniera irrituale non è stata possibile utilizzarla;
- che non è stato possibile effettuare un accostamento statico dei veicoli nelle medesime condizioni in cui è avvenuto il sinistro, per indisponibilità di entrambi i veicoli;
- che a seguito dell'indisponibilità dei veicoli non è stato possibile fare valutazioni sui punti d'urto. Pertanto, il CTU non ha potuto eseguire una ricostruzione dei fatti più aderenti alla realtà, ma si è dovuto basare su quanto riportato negli atti e documenti allegati al fascicolo delle parti e sulLe risultanze del sopralluogo”.
L'analisi compiuta è, dunque, pacificamente incompleta e lacunosa;
ciò viene acclarato dallo stesso CTU il quale svolge l'incarico su premesse documentali inesistenti fin anche senza un esame diretto dei veicoli.
Parte convenuta, la compagnia assicuratrice riferisce, Controparte_2
inoltre, che dagli accertamenti tecnici eseguiti per conto della Compagnia, è risultato che non vi sia coerenza tra le tipologie di danni esistenti sui veicoli presunti collidenti, in particolare la LT Megane presentava solo delle abrasioni sul paraurti posteriore e non si rilevavano tracce di recenti riparazioni e di questo si duole in sede di costituzione e di contraddittorio in occasione della CTU.
Ciò posto, pur volendo far riferimento a quanto riportato agli atti, ovvero l'autovettura della convenuta disposta “a spina di pesce” in posizione di
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parcheggio sul lato sinistro della via Mestre, strada a senso unico di marcia, stante tale particolare disposizione, la LT Megane, tuttavia, apprestandosi ad uscire in retromarcia, avrebbe potuto collidere contro l'autovettura TR
Picasso solo con lo spigolo posteriore destro, circostanza che sulla base di quanto riportato agli atti non trova alcun riscontro con l'accertamento del primo perito di parte (vd., repliche di parte convenuta, pagg. 1 e Persona_2 ss., dell'ing. , ctp di parte convenuta compagnia assicuratrice, Per_3 [...]
allegato nel fascicolo di primo grado di giudizio), né tantomeno CP_2
con le foto di parte convenuta versata in atti, seppur non recepite dal CTU,
(l'ing. ha rifiutato l'esame della documentazione a lui trasmessa dalla Per_1
compagnia in quanto considerata irrituale poiché pervenuta tardivamente).
Dalle foto, difatti, è significativo osservare come l'altezza delle stesse abrasioni rispetto al piano stradale risultino in posizione assolutamente inferiore rispetto alle diffuse abrasioni/deformazioni che pure si rilevano sulla
TR Picasso attraverso le ulteriori tre fotografie versate in atti, (cfr., relazione di CTU, allegato in fascicolo di primo grado di giudizio).
Il sinistro stradale denunciato non trova sufficienti elementi di prova attraverso l'esame della documentazione agli atti di causa e neppure in sede di
CTU che non ha potuto visionare neppure il veicolo asseritamente incidentato dell'attore. Si precisa che il CTU non ha potuto visionare materialmente né il veicolo TR Picasso, non più disponibile perché permutato con altra autovettura, né l'altro veicolo coinvolto nel sinistro, LT Megane, vista l'assenza del proprietario.
Gli elementi fattuali e tecnici, presenti nel fascicolo, a cui ha fatto riferimento il CTU sono stati le foto del veicolo attoreo e le foto e il rilievo planimetrico del campo del sinistro realizzati dal CTU.
Con questi pochi elementi il CTU ha effettuato una ricostruzione del sinistro in termini meramente probabilistici e sulla base di dati non riscontrabili che non risulta sufficiente a dimostrare la verificazione del fatto occorso e i danni lamentati da parte appellante.
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Ancora, a disattendere quanto sostenuto da parte appellante è l'ulteriore conclusione cui il CTU è pervenuto a seguito delle osservazioni sollevate dalla difesa di parte convenuta, rispetto alle quali parte attrice non ha presentato alcuna contestazione, ovverosia il CTU ha precisato che a causa di pochi elementi in suo possesso, non è stato in grado di esprimersi, con certezza assoluta, sulla dinamica del sinistro e sulla compatibilità dei danni del veicolo attoreo, (cfr., risposta alla richiesta di chiarimenti, allegato in fascicolo di primo grado di giudizio).
Quanto valutato non consente a questo Tribunale di poter applicare nel caso di specie il principio del più probabile che non, ovvero poter con ragionevole probabilità logica ritenere un dato fatto avvenuto secondo determinate modalità da cui siano derivate causalmente date conseguenze, secondo la ben nota giurisprudenza per cui “la regola del “più probabile che non” implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso […] sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra”, (cfr., Cass., sent. n. 26304/2021).
Ebbene, alla luce delle argomentazioni ut supra illustrate, attese le incertezze in ordine a una specifica e precisa descrizione del fatto evento, (rectius: sinistro stradale), e delle sue modalità, oltreché della carenza di prova documentale, costituenda e dell'omessa disponibilità dell'auto in sede di
CTU, ne consegue l'impossibilità di fornire un altrettanto quadro probatorio dello stesso, nonché delle contestate responsabilità in ordine al fatto di causa,
a cui si aggiunge l'assenza di prova in ordine alla necessaria diligenza che avrebbe dovuto muovere la condotta dell'attrice ed infine la totale incertezza in ordine agli invocati danni conseguenza.
La domanda risulta, quindi – a conferma di quanto affermato dal Gdp –, infondata in ordine all'an del diritto fatto valere in giudizio, proprio per la accertata genericità e lacunosità, nonché mancanza di prova in ordine ai richiamati elementi costitutivi della fattispecie, già evidenziata nella sentenza
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di primo grado, seppur in questa sede con maggior impegno esplicativo rappresentati.
In conseguenza di tanto, si ritiene superfluo in quanto assorbito anche in questa sede l'esame del richiesto quantum debeatur.
3.Le spese di lite del presente giudizio restano a carico dell'appellante soccombente non dovendosi altro disporre alla luce della contumacia degli appellati.
4.Da ultimo, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 (TU
Spese di Giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, ogni diversa istanza, ragione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado;
2.nulla per le spese alla luce della contumacia;
3.dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1quater DPR
n.115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. n. 228/2012, mandando alla
Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Foggia, il 22/01/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Simona Iavazzo)
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