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Sentenza 2 settembre 2024
Sentenza 2 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/09/2024, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 777 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2013, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. MUSONE NICOLA ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
) rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._3
atti, dall'avv. TORRE ANTONIO ( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._4
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 09/04/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi senza addebito secondo i provvedimenti già disposti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 13/02/2013, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 26/07/1998, precisando di averlo celebrato con rito evangelico per accontentare la suocera e il resistente, dal quale erano nati due figli il 09/09/1999 e Per_1
1 il 20/02/2002. Rappresentava che il marito era dipendente presso il della difesa, Per_2 CP_2
quale sottoufficiale dell'esercito italiano e prestava servizio presso la scuola di commissariato dell'esercito a Maddaloni mentre lei era casalinga. Riferiva che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa della condotta del coniuge, il quale aveva avuto difficoltà a conciliare e bilanciare le esigenze familiari con le sue passioni legate alla tecnologia e al mondo virtuale di internet tale da portarlo a veri e propri abbandoni di fatto della famiglia, nonché a intraprendere relazioni virtuali con altre donne. Rappresentava che il marito accusava lei di intrattenere relazioni extraconiugali, raccontando tutte le vicende familiari alla madre (suocera), la quale a sua volta si intrometteva nel ménage familiare. Deduceva di essersi sempre occupata da sola della crescita dei figli e della loro educazione, non avendo avuto alcun supporto dal marito nemmeno dopo i quattro interventi di addominoplastica effettuati, di cui l'ultimo nel luglio 2011. Allegava che, prima della partenza per la missione in Afghanistan, aveva subìto lesioni e offese da parte del marito e, pertanto, si era allontanata insieme ai figli dalla casa familiare durante il periodo natalizio trovando rifugio presso il padre. Riferiva che il resistente si era offerto di versare non più di € 500,00 al mese per il mantenimento proprio e dei figli, essendo stata costretta a chiedere aiuto al padre pensionato.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito,
l'affido esclusivo dei minori, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre con divieto di pernotto presso di lui, l'assegnazione della casa coniugale, la previsione di un assegno mensile di € 800,00 a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con aumento automatico a € 1.500,00 durante i mesi in cui è in missione, oltre un assegno mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento per sé, con aumento automatico a € 1.000,00 durante i periodi di missione.
Con comparsa di risposta, depositata in data 31/05/2013, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che la causa della crisi coniugale risiedeva nella condotta della moglie in considerazione del rifiuto di quest'ultima ad avere rapporti sessuali.
Inoltre, rilevava che la ricorrente, in costanza di matrimonio, aveva anteposto le sue esigenze personali estetiche (intervento di chirurgia estetica al seno e al ventre) a quelle familiari, destinando a tal fine le risorse economiche, fornendo la dovuta assistenza a lei e ai figli anche quando era stata costretta ad ulteriori tre interventi per le successive infezioni. Deduceva che la moglie aveva un rapporto morboso con la madre, essendosi voluta trasferire vicino alla famiglia d'origine a
Casagiove per l'incapacità di starvi lontano. Rappresentava di percepire circa € 1.500,00 al mese, quale militare impiegato presso l'esercito italiano, non rilevando le entrate relative alle missioni svolte all'estero in quanto impiegate per gli interventi chirurgici della ricorrente, per spese mediche sopravvenute, e investimenti fruttiferi pluriennali per le esigenze future dei figli. Allegava inoltre
2 che nel settembre 2012 avevano già equamente diviso le somme investite (€ 20.000,00 per ciascuno). Riferiva di dover sostenere costi per un'abitazione in locazione (con un canone presumibile di € 400,00 mensili), per vari finanziamenti contratti per figli e bisogni della famiglia
(scadenza anno 2013, 2015, 2017), nonché per utenze e vitto, e che la moglie era proprietaria della casa coniugale e di un altro immobile sito nel medesimo edificio. Pertanto, concludeva per la dichiarazione della separazione con addebito a carico della moglie, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con pernotto, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la previsione dell'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, nulla per la moglie in ragione dell'addebito, o, in caso di rigetto della domanda di addebito, fissare un assegno in proporzione alle rispettive capacità economiche.
All'esito dell'udienza presidenziale del 24/06/2013, il Presidente delegato autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, affidava i figli minori in modo congiunto ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, assegnava la casa coniugale a quest'ultima, regolamentava il calendario dei tempi di permanenza con il padre, fissava in € 500,00 il contributo al mantenimento per i figli minori a carico del resistente (€ 250,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento della moglie. Deferito interrogatorio formale alle parti (cfr. verbale dell'11/11/2014) ed espletata la prova testimoniale
(cfr. verbali del 28/11/2014, del 12/12/2014, del 10/04/2015 e del 17/04/2015), il Giudice, acquisita la disponibilità delle parti, disponeva la presa in carico presso il Servizio di Psicologia Giuridica
(ASL Caserta) al fine di intraprendere un percorso di mediazione familiare e di ripristinare gli incontri padre-figli. Sospeso l'obbligo di mantenimento a carico del resistente in favore del figlio maggiorenne per la durata della ferma breve nell'esercito e formulata una proposta Per_1
conciliativa (cfr. provvedimento del 03/06/2022), non accettata dalla ricorrente, all'esito dell'udienza del 09/04/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, la ricorrente ha insistito sulla domanda di addebito, mentre il resistente vi ha rinunciato dopo l'espletamento della fase istruttoria.
3 La ricorrente ha allegato il disinteresse del marito nei confronti del nucleo familiare, dedicando gran parte del tempo e delle risorse economiche alla tecnologia (console da gioco, cellulari di ultima generazione), intraprendendo altresì relazioni extraconiugali e virtuali con altre donne, nonché la condotta invadente della suocera.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. Sul punto, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (vd. Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795). Nel caso de quo, pur avendo in parte trovato riscontro le allegazioni della ricorrente con particolare riferimento alla condotta extraconiugale tenuta dal resistente, all'aiuto economico offerto dal padre della ricorrente e al fatto di usufruire di pc/chat online, non risulta tuttavia provato il nesso causale tra tali condotte e la crisi coniugale tra i coniugi. Invero, la stessa ricorrente in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che, dopo aver scoperto dell'ennesima relazione extraconiugale intrattenuta dal resistente, si era convinta a riappacificarsi con lui, pur permanendo una situazione non totalmente serena in casa
(cfr. verbale dell'11/11/2014); non risulta che l'instaurazione di tale ultima relazione, scoperta il
22/07/2011, sia stata la causa della rottura, quanto, al contrario, che vi era già un contesto coniugale in crisi per ragioni non attribuibili a specifiche condotte del resistente ma a un'incompatibilità caratteriale tra le parti. Tale presumibile situazione familiare trova conforto altresì nelle dichiarazioni rese dai testi, ove è stato provato il contrasto tra le parti in ordine alla scelta della casa coniugale, che l'una voleva vicino alla famiglia d'origine (Casagiove), l'altro nei pressi della sede di lavoro ) (cfr. verbali escussione testi del 28/11/2014, 12/12/2014, 10/04/2015, Per_3
17/04/2015). Va pertanto respinta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente e la separazione tra i coniugi va pronunciata ex art. 151, I comma, c.c.
Atteso che entrambi i figli della coppia sono divenuti maggiorenni nel corso del giudizio, nulla va disposto in merito all'affido e alla regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il genitore non convivente.
4 Quanto alle statuizioni economiche, la ricorrente chiede da ultimo il ripristino dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne , giacché non economicamente Per_1
autosufficiente, non essendo stato riconfermato nel ruolo di militare in ferma breve nell'esercito italiano e posto in congedo l'08/03/2023, l'aumento dell'assegno in favore dei figli a € 800,00 (€
1.500,00 quando il resistente è in missione), nonché l'aumento dell'assegno di mantenimento in suo favore a € 500,00 (€ 1.000,00 quanto il resistente è in missione). Il resistente ha chiesto la revoca e/o la riduzione dell'assegno di mantenimento per la moglie, non sussistendo ragioni impeditive allo svolgimento di attività lavorativa, la revoca dell'assegno per il figlio e la conferma Per_1 dell'assegno per la figlia con un importo di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
In particolare, allega una riduzione della capacità economica e la percezione da parte della ricorrente di una rendita mensile di € 500,00 in quanto comproprietaria di un immobile locato.
Ciò posto, dalla documentazione in atti risulta che: la ricorrente non lavora, è comproprietaria di un immobile unitamente alla sorella percependo il 50% della rendita locatizia pari a € 700,00 (cfr. verbale del 09/04/2024) e vive presso la casa coniugale di proprietà del padre;
il resistente, quale sottoufficiale dell'esercito, percepisce in media al mese circa € 2.200,00 netti per dodici mensilità
(cfr. 730/2022, 730/2021, 730/2020) e vive presso un immobile in comodato gratuito (cfr. verbale del 03/06/2022).
Alla luce del quadro sin qui emerso, va revocato l'assegno in favore del figlio maggiorenne , Per_1 già sospeso con provvedimento del 03/06/2022 in quanto impegnato in ferma breve nell'esercito dietro percezione di un reddito mensile superiore a € 1.000,00, poiché autonomo economicamente.
Sul punto, occorre osservare che l'onere della prova in ordine agli elementi posti alla base del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne è a carico della richiedente alla luce del principio di vicinanza alla fonte di prova.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità afferma che “l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
(cfr., per tali concetti: Cass. 7 luglio 2004, n. 12477)” (vd. Cass. Civ., Sez. I,
14/08/2020, n. 17183). Nonché, “ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il
5 consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile
l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n.
17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406)” (vd. Cass. Civ. Sez.
I, 14/08/2020, n. 17183). Nel caso de quo, risulta che svolga lavori saltuari (cfr. verbale del Per_1
09/04/2024), non avendo la resistente provato che egli abbia intrapreso qualsivoglia corso di formazione e quindi non trovano riscontro le allegazioni della ricorrente in merito all'attuale impegno del figlio nella preparazione di concorsi pubblici, tenuto peraltro conto dell'esperienza lavorativa maturata durante il periodo di ferma breve e dell'età del ragazzo (quasi 25enne). Va, pertanto, revocato l'assegno di mantenimento per . Per_1
Va invece confermato l'assegno posto a carico del resistente in favore della figlia maggiorenne in quanto risulta incontestata la circostanza del mancato raggiungimento Per_2 dell'autosufficienza economica giacché studentessa universitaria. Tale assegno può essere aumentato in considerazione delle accresciute esigenze della ragazza. Pertanto, il resistente dovrà versare alla ricorrente l'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, come peraltro richiesto dal primo. Per_2
Va altresì confermato l'assegno di mantenimento posto a carico del resistente in favore della ricorrente, sussistendone i presupposti, non essendo emersi nuovi elementi nel corso del giudizio rispetto all'ordinanza presidenziale (non reclamata). Invero, posta la disparità economica tra le parti, non risulta da un lato provata la diminuzione della capacità economica del resistente, così come da quest'ultimo allegato, e, dall'altro, la rendita locatizia percepita dalla ricorrente sussisteva già in sede presidenziale essendo stata in quella sede considerata (cfr. verbale del 24/06/2013).
Inoltre, è stata provato che la ricorrente, in costanza di matrimonio, si è sempre occupata della crescita e dell'educazione dei figli;
circostanza confermata, oltre che dai testi escussi, anche dal resistente in sede di interrogatorio formale (cfr. verbali cit.). Ciò vale anche in considerazione del lavoro svolto dal resistente, che, quale militare, svolgeva spesso missioni all'estero per lunghi periodi (circa sei mesi, cfr. dichiarazioni del teste del 28/11/2014). Pertanto, il Testimone_1
resistente dovrà versare alla ricorrente un assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento della moglie.
6 Nulla deve disporsi in ordine alla domanda di parte resistente volta a ottenere la condanna di parte ricorrente ex artt. 93, co. 3, e/o 96 c.p.c. in ragione della mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal g.i. giacché le statuizioni del presente provvedimento non sono con essa coincidenti.
Attesa la natura del giudizio, sussistono ragioni per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
CASAGIOVE il 17/04/1973, e , nato a [...] il [...] ex art. Controparte_1
151, I comma, c.c.;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 20, Parte II, Serie A, Anno 1998);
3) rigetta le domande di addebito formulate da entrambe le parti;
4) revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio;
Per_1
5) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente quale contributo al mantenimento della figlia l'assegno mensile di € 300,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo Per_2
bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
6) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento della moglie, l'assegno mensile di € 250,00;
7) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 26/07/2024
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 777 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2013, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. MUSONE NICOLA ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
) rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._3
atti, dall'avv. TORRE ANTONIO ( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._4
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 09/04/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi senza addebito secondo i provvedimenti già disposti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 13/02/2013, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 26/07/1998, precisando di averlo celebrato con rito evangelico per accontentare la suocera e il resistente, dal quale erano nati due figli il 09/09/1999 e Per_1
1 il 20/02/2002. Rappresentava che il marito era dipendente presso il della difesa, Per_2 CP_2
quale sottoufficiale dell'esercito italiano e prestava servizio presso la scuola di commissariato dell'esercito a Maddaloni mentre lei era casalinga. Riferiva che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa della condotta del coniuge, il quale aveva avuto difficoltà a conciliare e bilanciare le esigenze familiari con le sue passioni legate alla tecnologia e al mondo virtuale di internet tale da portarlo a veri e propri abbandoni di fatto della famiglia, nonché a intraprendere relazioni virtuali con altre donne. Rappresentava che il marito accusava lei di intrattenere relazioni extraconiugali, raccontando tutte le vicende familiari alla madre (suocera), la quale a sua volta si intrometteva nel ménage familiare. Deduceva di essersi sempre occupata da sola della crescita dei figli e della loro educazione, non avendo avuto alcun supporto dal marito nemmeno dopo i quattro interventi di addominoplastica effettuati, di cui l'ultimo nel luglio 2011. Allegava che, prima della partenza per la missione in Afghanistan, aveva subìto lesioni e offese da parte del marito e, pertanto, si era allontanata insieme ai figli dalla casa familiare durante il periodo natalizio trovando rifugio presso il padre. Riferiva che il resistente si era offerto di versare non più di € 500,00 al mese per il mantenimento proprio e dei figli, essendo stata costretta a chiedere aiuto al padre pensionato.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito,
l'affido esclusivo dei minori, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre con divieto di pernotto presso di lui, l'assegnazione della casa coniugale, la previsione di un assegno mensile di € 800,00 a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con aumento automatico a € 1.500,00 durante i mesi in cui è in missione, oltre un assegno mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento per sé, con aumento automatico a € 1.000,00 durante i periodi di missione.
Con comparsa di risposta, depositata in data 31/05/2013, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che la causa della crisi coniugale risiedeva nella condotta della moglie in considerazione del rifiuto di quest'ultima ad avere rapporti sessuali.
Inoltre, rilevava che la ricorrente, in costanza di matrimonio, aveva anteposto le sue esigenze personali estetiche (intervento di chirurgia estetica al seno e al ventre) a quelle familiari, destinando a tal fine le risorse economiche, fornendo la dovuta assistenza a lei e ai figli anche quando era stata costretta ad ulteriori tre interventi per le successive infezioni. Deduceva che la moglie aveva un rapporto morboso con la madre, essendosi voluta trasferire vicino alla famiglia d'origine a
Casagiove per l'incapacità di starvi lontano. Rappresentava di percepire circa € 1.500,00 al mese, quale militare impiegato presso l'esercito italiano, non rilevando le entrate relative alle missioni svolte all'estero in quanto impiegate per gli interventi chirurgici della ricorrente, per spese mediche sopravvenute, e investimenti fruttiferi pluriennali per le esigenze future dei figli. Allegava inoltre
2 che nel settembre 2012 avevano già equamente diviso le somme investite (€ 20.000,00 per ciascuno). Riferiva di dover sostenere costi per un'abitazione in locazione (con un canone presumibile di € 400,00 mensili), per vari finanziamenti contratti per figli e bisogni della famiglia
(scadenza anno 2013, 2015, 2017), nonché per utenze e vitto, e che la moglie era proprietaria della casa coniugale e di un altro immobile sito nel medesimo edificio. Pertanto, concludeva per la dichiarazione della separazione con addebito a carico della moglie, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con pernotto, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la previsione dell'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, nulla per la moglie in ragione dell'addebito, o, in caso di rigetto della domanda di addebito, fissare un assegno in proporzione alle rispettive capacità economiche.
All'esito dell'udienza presidenziale del 24/06/2013, il Presidente delegato autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, affidava i figli minori in modo congiunto ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, assegnava la casa coniugale a quest'ultima, regolamentava il calendario dei tempi di permanenza con il padre, fissava in € 500,00 il contributo al mantenimento per i figli minori a carico del resistente (€ 250,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento della moglie. Deferito interrogatorio formale alle parti (cfr. verbale dell'11/11/2014) ed espletata la prova testimoniale
(cfr. verbali del 28/11/2014, del 12/12/2014, del 10/04/2015 e del 17/04/2015), il Giudice, acquisita la disponibilità delle parti, disponeva la presa in carico presso il Servizio di Psicologia Giuridica
(ASL Caserta) al fine di intraprendere un percorso di mediazione familiare e di ripristinare gli incontri padre-figli. Sospeso l'obbligo di mantenimento a carico del resistente in favore del figlio maggiorenne per la durata della ferma breve nell'esercito e formulata una proposta Per_1
conciliativa (cfr. provvedimento del 03/06/2022), non accettata dalla ricorrente, all'esito dell'udienza del 09/04/2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, la ricorrente ha insistito sulla domanda di addebito, mentre il resistente vi ha rinunciato dopo l'espletamento della fase istruttoria.
3 La ricorrente ha allegato il disinteresse del marito nei confronti del nucleo familiare, dedicando gran parte del tempo e delle risorse economiche alla tecnologia (console da gioco, cellulari di ultima generazione), intraprendendo altresì relazioni extraconiugali e virtuali con altre donne, nonché la condotta invadente della suocera.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito della separazione consegue all'accertamento del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, reso in modo volontario e consapevole, e l'intervenuta crisi coniugale, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. Sul punto, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (vd. Cass. Civ., Sez. I, 20/12/2021, n. 40795). Nel caso de quo, pur avendo in parte trovato riscontro le allegazioni della ricorrente con particolare riferimento alla condotta extraconiugale tenuta dal resistente, all'aiuto economico offerto dal padre della ricorrente e al fatto di usufruire di pc/chat online, non risulta tuttavia provato il nesso causale tra tali condotte e la crisi coniugale tra i coniugi. Invero, la stessa ricorrente in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che, dopo aver scoperto dell'ennesima relazione extraconiugale intrattenuta dal resistente, si era convinta a riappacificarsi con lui, pur permanendo una situazione non totalmente serena in casa
(cfr. verbale dell'11/11/2014); non risulta che l'instaurazione di tale ultima relazione, scoperta il
22/07/2011, sia stata la causa della rottura, quanto, al contrario, che vi era già un contesto coniugale in crisi per ragioni non attribuibili a specifiche condotte del resistente ma a un'incompatibilità caratteriale tra le parti. Tale presumibile situazione familiare trova conforto altresì nelle dichiarazioni rese dai testi, ove è stato provato il contrasto tra le parti in ordine alla scelta della casa coniugale, che l'una voleva vicino alla famiglia d'origine (Casagiove), l'altro nei pressi della sede di lavoro ) (cfr. verbali escussione testi del 28/11/2014, 12/12/2014, 10/04/2015, Per_3
17/04/2015). Va pertanto respinta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente e la separazione tra i coniugi va pronunciata ex art. 151, I comma, c.c.
Atteso che entrambi i figli della coppia sono divenuti maggiorenni nel corso del giudizio, nulla va disposto in merito all'affido e alla regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il genitore non convivente.
4 Quanto alle statuizioni economiche, la ricorrente chiede da ultimo il ripristino dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne , giacché non economicamente Per_1
autosufficiente, non essendo stato riconfermato nel ruolo di militare in ferma breve nell'esercito italiano e posto in congedo l'08/03/2023, l'aumento dell'assegno in favore dei figli a € 800,00 (€
1.500,00 quando il resistente è in missione), nonché l'aumento dell'assegno di mantenimento in suo favore a € 500,00 (€ 1.000,00 quanto il resistente è in missione). Il resistente ha chiesto la revoca e/o la riduzione dell'assegno di mantenimento per la moglie, non sussistendo ragioni impeditive allo svolgimento di attività lavorativa, la revoca dell'assegno per il figlio e la conferma Per_1 dell'assegno per la figlia con un importo di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
In particolare, allega una riduzione della capacità economica e la percezione da parte della ricorrente di una rendita mensile di € 500,00 in quanto comproprietaria di un immobile locato.
Ciò posto, dalla documentazione in atti risulta che: la ricorrente non lavora, è comproprietaria di un immobile unitamente alla sorella percependo il 50% della rendita locatizia pari a € 700,00 (cfr. verbale del 09/04/2024) e vive presso la casa coniugale di proprietà del padre;
il resistente, quale sottoufficiale dell'esercito, percepisce in media al mese circa € 2.200,00 netti per dodici mensilità
(cfr. 730/2022, 730/2021, 730/2020) e vive presso un immobile in comodato gratuito (cfr. verbale del 03/06/2022).
Alla luce del quadro sin qui emerso, va revocato l'assegno in favore del figlio maggiorenne , Per_1 già sospeso con provvedimento del 03/06/2022 in quanto impegnato in ferma breve nell'esercito dietro percezione di un reddito mensile superiore a € 1.000,00, poiché autonomo economicamente.
Sul punto, occorre osservare che l'onere della prova in ordine agli elementi posti alla base del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne è a carico della richiedente alla luce del principio di vicinanza alla fonte di prova.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità afferma che “l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
(cfr., per tali concetti: Cass. 7 luglio 2004, n. 12477)” (vd. Cass. Civ., Sez. I,
14/08/2020, n. 17183). Nonché, “ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il
5 consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile
l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n.
17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406)” (vd. Cass. Civ. Sez.
I, 14/08/2020, n. 17183). Nel caso de quo, risulta che svolga lavori saltuari (cfr. verbale del Per_1
09/04/2024), non avendo la resistente provato che egli abbia intrapreso qualsivoglia corso di formazione e quindi non trovano riscontro le allegazioni della ricorrente in merito all'attuale impegno del figlio nella preparazione di concorsi pubblici, tenuto peraltro conto dell'esperienza lavorativa maturata durante il periodo di ferma breve e dell'età del ragazzo (quasi 25enne). Va, pertanto, revocato l'assegno di mantenimento per . Per_1
Va invece confermato l'assegno posto a carico del resistente in favore della figlia maggiorenne in quanto risulta incontestata la circostanza del mancato raggiungimento Per_2 dell'autosufficienza economica giacché studentessa universitaria. Tale assegno può essere aumentato in considerazione delle accresciute esigenze della ragazza. Pertanto, il resistente dovrà versare alla ricorrente l'assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, come peraltro richiesto dal primo. Per_2
Va altresì confermato l'assegno di mantenimento posto a carico del resistente in favore della ricorrente, sussistendone i presupposti, non essendo emersi nuovi elementi nel corso del giudizio rispetto all'ordinanza presidenziale (non reclamata). Invero, posta la disparità economica tra le parti, non risulta da un lato provata la diminuzione della capacità economica del resistente, così come da quest'ultimo allegato, e, dall'altro, la rendita locatizia percepita dalla ricorrente sussisteva già in sede presidenziale essendo stata in quella sede considerata (cfr. verbale del 24/06/2013).
Inoltre, è stata provato che la ricorrente, in costanza di matrimonio, si è sempre occupata della crescita e dell'educazione dei figli;
circostanza confermata, oltre che dai testi escussi, anche dal resistente in sede di interrogatorio formale (cfr. verbali cit.). Ciò vale anche in considerazione del lavoro svolto dal resistente, che, quale militare, svolgeva spesso missioni all'estero per lunghi periodi (circa sei mesi, cfr. dichiarazioni del teste del 28/11/2014). Pertanto, il Testimone_1
resistente dovrà versare alla ricorrente un assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento della moglie.
6 Nulla deve disporsi in ordine alla domanda di parte resistente volta a ottenere la condanna di parte ricorrente ex artt. 93, co. 3, e/o 96 c.p.c. in ragione della mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal g.i. giacché le statuizioni del presente provvedimento non sono con essa coincidenti.
Attesa la natura del giudizio, sussistono ragioni per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
CASAGIOVE il 17/04/1973, e , nato a [...] il [...] ex art. Controparte_1
151, I comma, c.c.;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 20, Parte II, Serie A, Anno 1998);
3) rigetta le domande di addebito formulate da entrambe le parti;
4) revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio;
Per_1
5) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente quale contributo al mantenimento della figlia l'assegno mensile di € 300,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo Per_2
bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
6) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento della moglie, l'assegno mensile di € 250,00;
7) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 26/07/2024
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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