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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/06/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 861 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 17/06/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv PAOLELLI LAURA la quale chiede la decisione riportandosi agli atti di causa nonché alle conclusioni del CTU e per l'avv.. BARONE CARMINE CP_1
il quale si riporta alla sua memoria
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 861 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. PAOLELLI LAURA ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O AVV.RA DISTRETTUALE CP_1 P.IVA_1
INPS VIALE RENDINA 28 67100 L'AQUILA con l'avv. BARONE CARMINE
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.7.2024 parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento ed handicap grave art 3 comma 3 L.104/92) con decorrenza dalla domanda amministrativa. Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. . Persona_1
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il CTU ha ritenuto che il ricorrente è affetto da : Artrite reumatoide in trattamento immunosoppressivo, diabete mellito in trattamento misto, lieve IRC, Ipertensione arteriosa, FAP in trattamento con NAO, Sfumata sindrome piramidale dx, artrosi mano dx, esiti di embolectomia per ischemia acuta arto inferiore destro, Esiti di intervento per ernia inguinale sx , decadimento cognitivo e motorio in evoluzione peggiorativa , i test per l'autosufficienza con grave rischio caduta”
Lo stesso CTU ha concluso che “al ricorrente si può accordare l'indennità di “ accompagnamento dalla data del maggio 2024 e dalla stessa data è portatore di handicap legge 104/92 art.3 comma 3”.
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il Per_1
giudizio espresso dal CTU appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di ATP, al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite i del giudizio, atteso lo spostamento di decorrenza a data suxcessiva al ricorso per ATP, possono essere compensate nella misura di 1/2 mentre per il residuo sono poste a carico dell' e liquidate come in dispositivo CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto indennità di accompagnamento ed handicap grave art 3 comma 3 L.104/92, a decorrere dal mese di magio 2024; - compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l' al pagamento in CP_1
favore del difensore antistatario di parte ricorrente della residua quota delle spese di lite che liquida per la parte in €. 1.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e le compensa per il restante importo;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 17 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza