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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/08/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 458/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento introdotto ex art. 473 bis.49 c.p.c. instaurato da
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CHECH VALENTINA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BORGOGNONI MARCO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto di aver consensualizzato il giudizio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 10/06/2025, che qui si riportano: “ferme le condizioni di affidamento collocamento e frequentazione sulle quali c'è già Per accordo delle parti, previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio , da versarsi alla madre ogni 5 di ogni mese dell'importo di euro 100,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat oltre spese straordinarie al 50% secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale;
attribuzione in via integrale dell'assegno unico alla madre”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 03/10/2021 trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SCANSANO (Parte I, atto n. 7, anno
2021).
Per Dall'unione della coppia è nato il figlio (il 03/02/2021).
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo e tenuto conto dell'età– appare manifestamente inopportuno e superfluo.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del matrimonio, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso che il giudizio contenzioso si è trasformato in consensuale, decorrenti dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, e quindi dal 10/06/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di SCANSANO (Parte I, atto n. 7, anno 2021), contratto tra e , in data 03/10/2021; Parte_1 Controparte_1
PRENDE ATTO delle condizioni da loro concordate, così come confermate all'udienza del
15/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 31/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
R.G. n. 458/2025
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria e he deve essere fissata nuova udienza;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b)
Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA l'udienza del 03/02/2026, ore 9.10, per la prosecuzione del giudizio e la comparizione personale delle parti.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 31/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento introdotto ex art. 473 bis.49 c.p.c. instaurato da
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CHECH VALENTINA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BORGOGNONI MARCO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto di aver consensualizzato il giudizio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 10/06/2025, che qui si riportano: “ferme le condizioni di affidamento collocamento e frequentazione sulle quali c'è già Per accordo delle parti, previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio , da versarsi alla madre ogni 5 di ogni mese dell'importo di euro 100,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat oltre spese straordinarie al 50% secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale;
attribuzione in via integrale dell'assegno unico alla madre”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 03/10/2021 trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SCANSANO (Parte I, atto n. 7, anno
2021).
Per Dall'unione della coppia è nato il figlio (il 03/02/2021).
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo e tenuto conto dell'età– appare manifestamente inopportuno e superfluo.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del matrimonio, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso che il giudizio contenzioso si è trasformato in consensuale, decorrenti dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, e quindi dal 10/06/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di SCANSANO (Parte I, atto n. 7, anno 2021), contratto tra e , in data 03/10/2021; Parte_1 Controparte_1
PRENDE ATTO delle condizioni da loro concordate, così come confermate all'udienza del
15/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 31/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
R.G. n. 458/2025
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria e he deve essere fissata nuova udienza;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b)
Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA l'udienza del 03/02/2026, ore 9.10, per la prosecuzione del giudizio e la comparizione personale delle parti.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 31/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti