Versione
1 marzo 1967
1 marzo 1967
Art. 36. (Riscatto di periodi pregressi)
Gli iscritti alla Cassa a norma del precedente articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'eta' di 45 anni, possono presentare domanda scritta, entro il termine perentorio di due anni dalla data sopra indicata, per riscattare un numero di annualita' di contribuzione individuale alla gestione invalidita', vecchiaia e superstiti, non superiore al numero di anni di ininterrotta iscrizione all'Albo professionale, con un massimo di venti annualita'.
L'esercizio della facolta' prevista al comma precedente e' subordinato alla condizione che l'interessato non abbia ottenuto la liquidazione del proprio conto individuale nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge.
Il riscatto si compie mediante versamento alla Cassa di un importo pari a lire 60.000 per ogni annualita' da riscattare. L'importo predetto e' ridotto a meta' per gli iscritti di eta' superiore agli ottanta anni compiuti.
Le somme da versare a titolo di riscatto da parte dei singoli interessati sono ridotte dell'importo corrispondente agli eventuali residui risultanti nei rispettivi conti individuali a seguito della operazione prevista al precedente articolo 35, comma secondo.
L'anzianita' contributiva riconosciuta in seguito a esercizio della facolta' di riscatto non e' valida ai fini del diritto a pensione di invalidita'.
Gli iscritti alla Cassa a norma del precedente articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'eta' di 45 anni, possono presentare domanda scritta, entro il termine perentorio di due anni dalla data sopra indicata, per riscattare un numero di annualita' di contribuzione individuale alla gestione invalidita', vecchiaia e superstiti, non superiore al numero di anni di ininterrotta iscrizione all'Albo professionale, con un massimo di venti annualita'.
L'esercizio della facolta' prevista al comma precedente e' subordinato alla condizione che l'interessato non abbia ottenuto la liquidazione del proprio conto individuale nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge.
Il riscatto si compie mediante versamento alla Cassa di un importo pari a lire 60.000 per ogni annualita' da riscattare. L'importo predetto e' ridotto a meta' per gli iscritti di eta' superiore agli ottanta anni compiuti.
Le somme da versare a titolo di riscatto da parte dei singoli interessati sono ridotte dell'importo corrispondente agli eventuali residui risultanti nei rispettivi conti individuali a seguito della operazione prevista al precedente articolo 35, comma secondo.
L'anzianita' contributiva riconosciuta in seguito a esercizio della facolta' di riscatto non e' valida ai fini del diritto a pensione di invalidita'.
Commentario • 1
- 1. Il contratto dei medici 1998Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 17 ottobre 2000 · 0.630209
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Giurisprudenza • 16
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/1986, n. 4122Provvedimento: Il geometra iscritto alla cassa nazionale previdenza e assistenza Geometri, che abbia chiesto di esercitare il diritto di riscatto dell'anzianità pregressa, previsto dagli artt. 36 e 37 della legge 4 febbraio 1967 n. 37, rispettando il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge citata, è tenuto a pagare la somma corrispondente alle annualità riscattate soltanto allorché il credito della cassa sia divenuto liquido ed esigibile e quindi dalla data della comunicazione, da parte della cassa, della somma dovuta dall'assicurato; consegue che soltanto da tale data - e non già dalla presentazione della domanda di riscatto - decorre il termine di decadenza, previsto dalla citata art. 37, per il pagamento. ( V 1565/83, mass n 426394).*Leggi di più...
- diritto di riscatto dell'anzianità pregressa ex artt. 36 e 37 della legge n. 37 del 1967·
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