Articolo 36 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 35Articolo 37
Versione
1 marzo 1967
Art. 36. (Riscatto di periodi pregressi)

Gli iscritti alla Cassa a norma del precedente articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'eta' di 45 anni, possono presentare domanda scritta, entro il termine perentorio di due anni dalla data sopra indicata, per riscattare un numero di annualita' di contribuzione individuale alla gestione invalidita', vecchiaia e superstiti, non superiore al numero di anni di ininterrotta iscrizione all'Albo professionale, con un massimo di venti annualita'.
L'esercizio della facolta' prevista al comma precedente e' subordinato alla condizione che l'interessato non abbia ottenuto la liquidazione del proprio conto individuale nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge.
Il riscatto si compie mediante versamento alla Cassa di un importo pari a lire 60.000 per ogni annualita' da riscattare. L'importo predetto e' ridotto a meta' per gli iscritti di eta' superiore agli ottanta anni compiuti.
Le somme da versare a titolo di riscatto da parte dei singoli interessati sono ridotte dell'importo corrispondente agli eventuali residui risultanti nei rispettivi conti individuali a seguito della operazione prevista al precedente articolo 35, comma secondo.
L'anzianita' contributiva riconosciuta in seguito a esercizio della facolta' di riscatto non e' valida ai fini del diritto a pensione di invalidita'.
Entrata in vigore il 1 marzo 1967
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente