Inammissibile
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/10/2025, n. 7715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7715 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07715/2025REG.PROV.COLL.
N. 08986/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8986 del 2023, proposto dalla Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Augusto Chiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita n. 269;
contro
il Centro Analisi Cliniche Carrino S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Donato Cicenia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Taranto, n. 95;
il Centro Diagnostica Poccia S.r.l., non costituito in giudizio;
nei confronti
della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina e Massimo Consoli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Schiano Di Colella Lavina in Roma, via Poli n. 29;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 1784/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Centro Analisi Cliniche Carrino S.a.s. e della Regione Campania;
Visto il ricorso incidentale del Centro Analisi Cliniche Carrino S.a.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. Analisi Cliniche Carrino Sas, una struttura accreditata per la specialistica ambulatoriale di Patologia Clinica presso l’ASL Caserta, ha impugnato, di fronte al TAR Campania, diverse deliberazioni della Giunta Regionale della Campania (DGRC) e atti correlati, tra cui, in particolare, la DGRC n. 599 del 28.12.2021 e la DGRC n. 215 del 04.04.2022.
La società ricorrente contestava la trasformazione del sistema di rimborso delle prestazioni effettuate dalle strutture sanitarie accreditate da parte della Regione Campania. In precedenza, infatti, i limiti di spesa e di prestazione erano fissati dal c.d. “tetto di branca”, un budget unico da suddividere tra tutte le strutture della ASL, appunto relative ad una medesima branca medica. Con la DGRC n. 599/2021, la Regione ha eliminato i limiti di spesa “per branca” introducendo singoli “tetti di struttura”. La DGRC n. 215/2022 ha poi modificato le modalità di calcolo di tali “tetti di struttura”.
Per il calcolo dei tetti di spesa 2022, la DGRC n. 215/2022 ha stabilito che gli stessi sarebbero stati basati sul fatturato liquidabile degli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021, considerando la media dei soli due importi maggiori.
A partire dal 2023 è stato inoltre introdotto un meccanismo di premialità/penalizzazione basato su indicatori qualitativi, come la tecnologia impiegata, l’informatizzazione, l’organizzazione, l’appropriatezza erogativa e la collocazione territoriale. Tale meccanismo prevede la sottrazione di una parte del budget alle strutture meno performanti a favore di quelle più performanti.
La società lamentava, in particolare, che, nella determinazione dei tetti di struttura, la spesa storica assumesse un peso preponderante (nonostante le parziali modifiche apportate dalla DGRC n. 215, che ha dato rilievo anche ad altri parametri). Inoltre censurava le concrete modalità con le quali il proprio specifico tetto era stato calcolato.
2. Il TAR, con la sentenza n. 1784 del 2023, ha respinto le doglianze relative alle modalità di determinazione dei tetti di struttura, così come quella con cui si contestava l’inserimento, nel modello generale di contratto di accreditamento, di una clausola di rinuncia ad azioni giudiziarie volte a contestare i tetti di spesa (c.d. clausola di salvaguardia).
Il Tribunale ha, invece, accolto i motivi di ricorso relativi al deficit istruttorio e alla violazione dell’obbligo di una congrua motivazione da parte della Regione Campania, con riferimento alle concrete modalità di calcolo dei singoli tetti di struttura.
Secondo i giudici, le delibere impugnate non hanno consentito di enucleare con sufficiente chiarezza come i valori del fatturato storico e le relative decurtazioni fossero stati determinati e come si ripercuotessero sul peso percentuale di ciascuna struttura per l’assegnazione del tetto individuale. Per tale ragione il TAR ha annullato le delibere limitatamente alla posizione della struttura ricorrente e al suo interesse alla corretta determinazione del tetto individuale di struttura.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la ASL Caserta.
Con il primo motivo la ASL lamenta che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile o improcedibile perché la società ricorrente aveva sottoscritto un contratto di accreditamento contenente una clausola di salvaguardia, con la quale si impegnava a non impugnare il tetto di spesa e a rinunciare a eventuali azioni già intraprese. A tal fine viene richiamata giurisprudenza amministrativa che ha riaffermato la legittimità e l’efficacia preclusiva di tali clausole.
Con il secondo motivo di appello viene ribadita la legittimità dei criteri utilizzati per la definizione dei tetti di struttura, con la richiesta di rigetto integrale del ricorso di primo grado.
4. Si è costituita in giudizio la Analisi Cliniche Carrino Sas, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo, a sua volta, appello incidentale, per i seguenti motivi:
I) La società contesta l’erroneità della sentenza del TAR per aver ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla scelta della Regione Campania di adottare il criterio della spesa storica anziché quello del fabbisogno per la determinazione dei tetti di struttura. Si sostiene che l’art. 8-quater D.Lgs. n. 502/1992 impone alla Regione di definire il “fabbisogno di assistenza” e che la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che la determinazione del fabbisogno è un atto amministrativo doveroso, autonomo e indipendente dalla determinazione dei tetti di spesa, mentre il criterio della spesa storica dovrebbe essere residuale e applicabile solo in assenza di studi precisi sul fabbisogno.
Viene contestata anche l’assegnazione da parte della Regione di una parte del fabbisogno stimato alle strutture pubbliche, con una drastica riduzione del volume prestazionale per i privati, nonostante un fabbisogno complessivo aumentato, evidenziando uno squilibrio anomalo tra pubblico e privato non giustificato da mezzi e strutture adeguate nel settore pubblico.
II) Si denunciano errori nel calcolo del tetto di struttura, in particolare la mancata considerazione della riduzione della produzione nel quadriennio 2018-2021 dovuta all’epidemia di COVID-19. Si rileva che la DGRC n. 215/2022 ha compresso l’indicatore della spesa storica basandosi su dati relativi a soli 6/7 mesi di effettiva produzione per il biennio 2018-2019 e ha illogicamente escluso i “files C integrativi” per il biennio 2020-2021, penalizzando ulteriormente il ricorrente.
III) Si contesta la decisione del TAR di ritenere infondato il motivo relativo all’assenza di una fase transitoria per accompagnare gli operatori al nuovo sistema dei tetti di struttura, che ha sostituito i precedenti tetti di branca.
IV) Si censura la sentenza del TAR per aver confuso il ruolo di consultazione preliminare delle associazioni di categoria, previsto dall’art. 8-quinquies, comma 2, D.Lgs. n. 502/1992, con quello dei “Tavoli Tecnici” (attinente alla fase esecutiva del contratto). Secondo l’appellante la citata norma impone che le Regioni stipulino intese con le associazioni di categoria per individuare i volumi massimi di prestazioni.
V) L’appellante contesta anche la legittimità della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 14 del Contratto allegato alle DGRC n. 599/2021 e n. 309/2022. Si sostiene che, nel caso specifico, la clausola sia illegittima poiché la modifica è strutturale (passaggio da tetti di branca a tetti di struttura) e non una semplice riformulazione di clausole contrattuali problematiche già oggetto di precedenti contenziosi.
VI) Viene contestata l’illegittimità dell’Allegato B della DGRC n. 215/2022, che definisce i criteri per l’assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei limiti di spesa a partire dal 2023. Il motivo ribadisce che questa metodologia non correla il tetto di struttura al fabbisogno assistenziale e continua a basarsi sulla spesa storica come cardine illegittimo per la fissazione dei limiti di spesa. Si critica l’indeterminatezza e la provvisorietà delle risorse disponibili, nonché la mancanza di contraddittorio sui parametri di valutazione (tecnologia, informatizzazione, organizzazione, appropriatezza erogativa, collocazione territoriale), che sono controllati unilateralmente dalle ASL.
Vengono, inoltre, riproposti motivi di ricorso non esaminati in primo grado. In particolare:
I) Si ripropongono le contestazioni relative a clausole specifiche degli schemi di contratto allegati alla DGRC n. 599/2021, ritenute illegittime e violative dei principi di correttezza e buon andamento della p.a. Le disposizioni al riguardo considerate (con le relative censure) sono:
- Art. 7, commi 3, 5, 6: le clausole subordinano il pagamento dei saldi delle prestazioni a eventi incerti e unilaterali (contestazioni, regressione tariffaria, abbattimento del fatturato, superamento della COM) e impongono l’emissione di note di credito “al buio” da parte del privato, rendendo il termine di pagamento indefinito e illegittimo.
- Art. 7, commi 8, 9: la disposizione impone al privato di acconsentire all’imputazione dei pagamenti al capitale prima degli interessi, violando l’art. 1194 del Codice Civile e sterilizzando la garanzia del creditore sugli interessi di mora (D.Lgs. n. 231/2002).
- Art. 8, comma 4: la clausola stabilisce che il parere della maggioranza dei componenti del Tavolo Tecnico non è vincolante per l’ASL, svuotando di significato questo strumento di garanzia e cooperazione amministrativa, e consentendo all’ASL di procedere in difformità senza motivazione.
- Art. 9, comma 1, lett. a): l’obbligo di entrare nel circuito della rete informatica “SINFONIA” e l’utilizzo della piattaforma CUP SINFONIA violano il principio di libera scelta del cittadino utente, comprimono la libertà d’impresa e risultano perplessi e indefiniti.
II) Si contestano le modalità tecniche con cui la DGRC n. 215/2022 calcola i tetti di struttura.
III) Si ripropongono le stesse contestazioni del motivo VII del ricorso originario (il primo dei motivi ora riproposti), ma riferendole specificamente agli schemi di contratto e protocolli d’intesa allegati alla DGRC n. 309/2022. Viene inoltre ribadita l’illegittimità della clausola di salvaguardia (Art. 14), in quanto applicata a una problematica nuova e non derivante dalla riformulazione di clausole già oggetto di contenziosi precedenti.
5. Si è costituita in giudizio anche la Regione Campania, aderendo all’appello principale della Asl e chiedendo il rigetto dell’appello incidentale della società.
6. All’udienza del 25 settembre 2025, il Collegio rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la possibile inammissibilità dell’appello per divieto di ius novorum ex art. 104 c.p.a. Al termine della discussione la causa è trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello principale è inammissibile.
1.1 Il primo motivo incorre nel divieto di ius novorum di cui all’art. 104 c.p.a. Secondo la ASL il ricorso e i motivi aggiunti avrebbero dovuto essere dichiarati improcedibili “ in forza della clausola di salvaguardia contenuta nel contratto stipulato in data 19.04.2022 dalla Appellata con l’ASL CE con il quale nell’accettare il tetto di spesa ci si impegna a non procedere ad impugnativa avverso lo stesso e a rinunciare alla azioni/impugnative già intraprese ”.
Tale eccezione, tuttavia, non è mai stata proposta in alcun atto difensivo della ASL, benché l’udienza pubblica di fronte al TAR si sia tenuta in data 14.12.2022. Né sarebbe sufficiente sostenere che trattasi di eccezione rilevabile d’ufficio, poiché la stessa è basata su fatti (la stipulazione del contratto e il relativo contenuto) che avrebbero dovuto essere introdotti in giudizio dalle parti.
Per tale ragione il TAR, in modo niente affatto contraddittorio, pur riconoscendo la legittimità della c.d. clausola di salvaguardia contenuta nel modello contrattuale allegato alle delibere impugnate, non ha dichiarato improcedibile il ricorso, in mancanza della relativa eccezione.
1.2 Il secondo motivo di appello è anch’esso inammissibile, perché non si confronta correttamente con la sentenza di primo grado.
Infatti il TAR ha annullato le delibera impugnate nella sola parte in cui quantificano il tetto di spesa attribuito alla struttura ricorrente, riconoscendo invece la legittimità della astratta modalità di determinazione dei tetti stessi.
2. Prima di passare all’esame dei motivi dell’appello incidentale, è opportuno richiamare il contenuto della delibera 215/2022.
Per quanto riguarda l’esercizio 2022, la delibera si occupa dell’assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale, apportando modifiche e integrazioni alla precedente DGRC n. 599 del 28 dicembre 2021. Il nuovo conteggio dei tetti di spesa per il 2022 si basa sul fatturato liquidabile degli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021.
Inoltre, il documento include l’Allegato B, che definisce la “Metodologia per l’assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale, sulla base degli elementi informativi raccolti e della valutazione delle attività svolte nel corso dell’anno precedente”. Questa metodologia è esplicitata nel provvedimento affinché venga applicata a partire dalla determinazione dei tetti di spesa del “prossimo esercizio” (quindi dal 2023 in poi), con il dichiarato scopo di garantire dinamismo e variabilità nella determinazione dei tetti individuali di struttura, premiando i comportamenti più performanti.
Il provvedimento annuale relativo ai tetti di spesa sarà assunto entro il mese di marzo, basandosi su istruttorie condotte dalle ASL e dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute sui dati raccolti al 31 dicembre dell’anno precedente. Nei primi mesi dell'anno, prima dell’approvazione del nuovo provvedimento, i limiti di spesa dell’anno precedente rimarranno confermati, suddivisi per dodicesimi.
Il calcolo dei tetti di spesa annuali, suddivisi per dodicesimi, si baserà su quattro elementi fondamentali: 1) Capacità operative massime (COM) delle strutture private accreditate, basate sulle informazioni disponibili al 31 dicembre dell’anno precedente. Le COM possono essere modificate di anno in anno, previa richiesta delle strutture alle ASL competenti e verifica dei requisiti; 2) Valore medio delle prestazioni erogate nell’anno precedente; 3) Tetto di spesa assegnato nell’anno precedente e fatturato liquidabile riconosciuto dall’ASL per lo stesso anno, inclusa la parte extra-tetto soggetta a regressione tariffaria; 4) Parametri di valutazione qualitativi, in base ai quali a ciascuna struttura viene attribuito un punteggio, in funzione dei dati comunicati e raccolti nell'esercizio precedente.
Il procedimento per l’attribuzione del tetto di spesa annuale a ciascuna struttura privata accreditata si articola in passaggi successivi: a) si determina, per ciascuna struttura, il valore teorico massimo di produzione, ottenuto moltiplicando le capacità operative massime (COM) per il valore medio prestazionale di riferimento; b) successivamente, il valore teorico massimo così determinato viene riproporzionato in funzione del vincolo di spesa annuale attribuibile alla singola ASL per la specifica branca di pertinenza, ottenendo così il tetto di spesa teorico; c) il tetto di spesa teorico viene poi confrontato e messo in relazione con il tetto di spesa assegnato nell’anno precedente e con il fatturato liquidabile riconosciuto dall’ASL sempre per l’anno precedente (compresa la parte extra-tetto soggetta a regressione tariffaria), per ottenere il tetto di spesa base. Questo processo deve sempre rispettare il vincolo di spesa annuale attribuibile alla singola ASL per la specifica branca; d) infine, il tetto di spesa base viene incrementato o decrementato in funzione del punteggio conseguito dalla singola struttura privata accreditata sulla base dei parametri di valutazione, ottenendo così il tetto di spesa di struttura definitivo.
I suddetti parametri di valutazione sono raggruppabili in cinque famiglie di indicatori: tecnologia, informatizzazione, organizzazione, appropriatezza erogativa e collocazione territoriale. In base al punteggio complessivo ottenuto, le strutture vengono classificate in tre raggruppamenti con un ammontare complessivo simile di tetti di spesa base. Alle strutture che si collocano nel raggruppamento con i punteggi inferiori viene applicata una decurtazione di risorse pari al 3% del tetto di spesa base. L’importo di questa decurtazione viene poi distribuito tra le strutture con punteggi superiori. In situazioni in cui il numero di strutture è esiguo e non consente la piena applicazione di questa procedura, la premialità per le strutture più performanti viene attinta da risorse accantonate a livello centrale.
3. Con il primo e il sesto motivo dell’appello incidentale si censura il ricorso alla spesa storica, posto in contrapposizione a quello del fabbisogno assistenziale.
Tali doglianze non possono essere condivise. Come si è visto, infatti, il tetto di spesa assegnato nell’anno precedente, seppur molto rilevante, non è l’unico elemento che porta alla determinazione del tetto di spesa base. Ai fini del calcolo di quest’ultimo assumeranno, infatti, rilievo anche le COM, che permettono di valorizzare gli investimenti fatti dalla struttura sanitaria. Le stesse COM, si è detto, possono essere modificate di anno in anno previa valutazione dei necessari requisiti.
Una volta determinato il tetto di spesa base, quest’ultimo potrà essere modificato in aumento o in diminuzione (seppur nell’esigua misura del 3% annuo), sulla base dei suddetti parametri qualitativi. In assenza dei dettagli applicativi non è, quindi, possibile determinare il peso esatto del tetto dell’anno precedente nella determinazione di quello dell’anno successivo.
In tale quadro non sembra che la Regione abbia abusato della propria discrezionalità amministrativa, del resto assai ampia, dal momento che l’art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502 del 1992, non detta norme stringenti per la ripartizione del budget regionale tra le strutture accreditate, né per l’individuazione dei parametri qualitativi da considerare. Al riguardo è anche opportuno evidenziare che la tutela della concorrenza dovrebbe essere garantita già a monte dallo svolgimento periodico di “procedure trasparenti, eque e non discriminatorie” per l’individuazione delle strutture con cui stipulare contratti (come previsto dall’art. 8-quinquies cit., comma 1-bis, disposizione peraltro attualmente sospesa ai sensi dell’art. 36, comma 1, legge n. 193 del 2024).
Come rilevato dal TAR, è certamente significativo che la stessa AGCM abbia valutato positivamente le modifiche apportate dalla DGRC 215/2022, a seguito di un precedente parere dell’Autorità stessa che aveva censurato la precedente DGRC n. 599/2021, proprio per il rilievo esclusivo affidato alla c.d. spesa storica.
La determinazione del fabbisogno di assistenza è previsto dall’art. 8-quater, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992, proprio ai fini dell’accreditamento istituzionale. Tale fabbisogno mantiene un ruolo centrale anche nella determinazione dei tetti di spesa, poiché lo stesso definisce il quadro programmatico e i volumi massimi complessivi di prestazioni che possono essere erogate dal sistema regionale e, all’interno di questi limiti, la metodologia descritta (Allegato B della DGRC 215/2022) viene utilizzata per allocare i tetti di spesa di struttura alle singole realtà private accreditate, tenendo conto di fattori come la capacità operativa, il valore medio delle prestazioni, il fatturato storico e parametri di performance .
Al contrario non vi è alcuna norma che impedisca alla Regione, nell’ambito della propria discrezionalità, di allocare alle strutture pubbliche una parte delle prestazioni precedentemente affidate ai privati. A tal riguardo, le asserzioni dell’appellante incidentale circa l’inadeguatezza delle strutture pubbliche coinvolte appaiono apodittiche e non dimostrate.
4. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L’aver preso a riferimento la produzione del quadriennio 2018-2021 è stato funzionale appunto a non tenere conto esclusivamente di annualità interessate dall’emergenza pandemica, restituendo così un’immagine più veritiera dei volumi di prestazioni erogate dalle strutture.
Le ulteriori doglianze contenute nel motivo appaiono invece inammissibili per difetto di interesse, dal momento che il TAR ha annullato la delibera impugnata nella parte in cui ha determinato il tetto di struttura della Analisi Cliniche Carrino Sas (e considerato che il capo della sentenza di primo grado che ha visto vittoriosa l’odierna appellante incidentale non è censurato dall’appello ora in discussione). Le questioni sollevate dovranno quindi essere affrontate in sede di riesercizio del potere amministrativo.
5. Il terzo motivo dell’appello incidentale è inammissibile. L’interesse alla previsione di una fase transitoria per il 2022 è chiaramente venuto meno, né la struttura sanitaria dichiara di avere interesse alla decisione ai fini di un ipotetico risarcimento del danno.
Ad ogni modo il Collegio reputa che la scelta di non prevedere una fase transitoria sia legittima, tanto più che proprio il parametro costituito dalla spesa storica sembrerebbe rendere, per il 2022, non particolarmente dirompente il passaggio dal sistema dei tetti di branca a quello dei tetti di struttura.
6. Anche il quarto motivo è infondato. L’art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502 del 1992, prevede la facoltà e non certo l’obbligo, per le Regioni, di stipulare intese con le associazioni di categoria.
D’altra parte, risulta che le innovazioni e i miglioramenti introdotti dalla DGRC n. 215/2022, rispetto alla precedente disciplina (DGRC n. 599/2021), sono stati elaborati anche in relazione alle proposte e osservazioni pervenute dalle associazioni di categoria. Inoltre l’Allegato B, che espone la metodologia per l’assegnazione dei tetti di spesa, prevede che la definizione dei meccanismi applicativi di dettaglio sia condivisa con le associazioni di categoria stesse.
7. Il quinto motivo dell’appello incidentale è inammissibile per la genericità delle doglianze.
L’appellante non mette in dubbio la legittimità della c.d. clausola di salvaguardia in riferimento al diritto di agire in giudizio e al principio generale della tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione (o quantomeno non lo fa esplicitamente), ma ritiene che nel caso di specie (con il passaggio dai tetti di branca ai tetti di struttura) la clausola stessa non avrebbe dovuto essere inserita nel modello contrattuale allegato alle delibere impugnate. Tuttavia i parametri normativi rispetto ai quali dedurre la pretesa illegittimità sono evocati in modo del tutto generico: la rubrica del motivo recita “ ERROR IN PROCEDENDO; ERROR IN IUDICANDO in riferimento agli artt.3 e 97 della Costituzione, degli artt.8 e ss. D.Lgs. 30.12.1992 n.502 ” (pag. 14 appello incidentale), senza alcuno specifico svolgimento sul punto.
8. Venendo ai motivi assorbiti e riproposti in appello, il primo di essi è inammissibile per carenza di interesse, in considerazione del fatto che i nuovi schemi contrattuali approvati con la Deliberazione n. 309 del 21/06/2022 hanno sostituito quelli approvati in via provvisoria dalla DGRC n. 599/2021.
9. Il secondo dei motivi riproposti è, anch’esso, inammissibile per carenza di interesse, poiché volto a contestare i calcoli che hanno portato al tetto di struttura attribuito all’appellante. Come più volte ricordato, la sentenza di primo grado ha annullato in parte qua le delibere impugnate e, pertanto le doglianze espresse nel motivo in esame dovranno essere affrontate in sede di riesercizio del potere.
10. Quanto all’ultimo motivo riproposto, lo stesso contiene censure formulate in modo piuttosto generico e che, comunque, si rivelano infondate.
Il fatto che il pagamento dei saldi delle prestazioni dipenda anche da eventi incerti, come, ad esempio, contestazioni da parte della ASL o applicazione della regressione tariffaria, rappresenta niente più che la cristallizzazione in disposizioni contrattuali del funzionamento del sistema di accreditamento, come strutturato da una pluralità di atti amministrativi generali presupposti alla stessa DGRC n. 309/2022. Ciò non significa che le incombenze a carico dell’Amministrazione non debbano essere svolte entro tempi congrui, né che i privati non abbiano a disposizione i rimedi (anche giurisdizionali) avverso eventuali atti illegittimi.
Anche la censura relativa all’art. 7, commi 8 e 9, è infondata, proprio perché l’art. 1194 c.c. pone un limite legale che può essere derogato con il consenso del creditore.
La censura rivolta all’art. 8, comma 4 è inammissibile. L’appellante lamenta, infatti, che il parere della maggioranza dei componenti del Tavolo Tecnico non sia vincolante per l’ASL, senza neppure peritarsi di illustrare le attribuzioni del suddetto Tavolo, né il contesto nel quale lo stesso opera.
Per quanto riguarda la doglianza relativa alla “Rete SINFONIA”, non è dato comprendere per quale ragione una struttura che ambisca ad essere integrata nel sistema sanitario pubblico non debba accettare le forme di gestione informatizzata dell’accesso e dell’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale predisposte dalla Regione.
Infine, quanto alla clausola di salvaguardia, si ribadisce l’inammissibilità, per genericità, della relativa censura.
11. Alla luce di quanto sopra, l’appello principale deve essere dichiarato inammissibile, mentre l’appello incidentale deve essere in parte rigettato e in parte dichiarato, anch’esso, inammissibile. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello principale, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Dichiara in parte inammissibile l’appello incidentale e, per il resto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO