Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice nel procedimento iscritto al n. 42/2025 R.G. “Volontaria Giurisdizione”, avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)” e proposto da (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Assunta C.F._1
Luchina, e (c.f.: ), rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa dall'avv. Sara Ferrarese, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 8/01/2025, le parti hanno chiesto congiuntamente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale Pers con riguardo alla figlia nata il [...] dalla relazione more uxorio tra loro instaurata.
Motivo della domanda è la decisione dei ricorrenti, stante la cessata convivenza, di giungere ad una regolamentazione dei rapporti nell'interesse della minore, come specificato in atti. In particolare, le parti hanno chiesto disporsi la regolamentazione nei seguenti termini:
a) l'affidamento della figlia è attribuito ad entrambi i genitori, con collocazione prevalentemente presso la madre;
b) le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa;
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d) entrambe le parti sono economicamente autonomi e autosufficienti;
e) le parti si obbligano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro e si impegnano a tutelare ognuno la propria figura, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro;
f) il Sig. terrà con sé la figlia secondo lo schema di seguito Parte_1 specificato, compatibilmente con i propri impegni lavorativi: Pers
• il padre prenderà la piccola il martedì e giovedì dalle ore 15:00 e la ricondurrà dalla madre alle ore 20:00 nel periodo invernale;
• a weekend alterni il padre terrà con sé la bambina dalle ore 15:00 del venerdì alle ore 18:00 della domenica;
• i predetti giorni ed orari di visita potranno essere modificati concordemente dai genitori al sopravvenire di nuove esigenze della figlia e/o lavorative del padre e/o della madre;
• ciascuno dei genitori provvederà a che la figlia rispetti gli impegni scolastici ed extra-scolastici che ricadono nelle ore la minore è con loro;
• negli orari in cui la figlia sarà presso il padre, questi si impegna a provvedere a tutto quanto serva alla stessa, dalla cura dell'igiene personale alla somministrazione dei pasti;
• in caso di impossibilità del padre a tenere con sé la figlia durante le notti programmate, questa pernotterà con la madre;
• la figlia trascorrerà con la madre il 24 dicembre, il 26 dicembre e il 31 dicembre, mentre sarà con il padre il 25 dicembre e il 1 gennaio dalle ore 11:00 sino alle ore 20:00, così poi ad anni alterni, i giorni 24, 25, 26, 31 dicembre, 1
e 6 gennaio, 1 novembre, 8 dicembre, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, affinché, per ciascuna festività, alternativamente, sia garantita alla figlia la frequentazione dell'uno e dell'altro genitore;
• la minore trascorrerà quindici giorni consecutivi con il padre e quindici giorni consecutivi con la madre nel periodo da giugno ad agosto, previa congrua
2 comunicazione all'altro, in modo che sia l'uno che l'altro genitore possano programmare con anticipo le vacanze estive. Nel suddetto periodo non sarà interrotta la frequentazione dell'altro genitore;
g) quanto alle spese straordinarie, sono da concordarsi preventivamente, e scolastiche, nonché il dentista, saranno divise equamente tra entrambi i genitori;
h) i genitori si obbligano all'assenso per i documenti per l'espatrio;
i) il padre corrisponderà alla sig.ra la somma di € 250,00 a titolo di Pt_2 mantenimento in favore della minore, entro e non oltre il 10 di ogni mese, più
l'intero assegno unico a titolo di mantenimento della figlia (che verrà interamente percepito dalla madre);
j) la sig.ra rinuncia a vivere nella casa che è stata adibita a residenza Pt_2 familiare e, pertanto, il sig. , si impegna a versare alla sig.ra Parte_1
la somma di € 100,00, quale partecipazione al canone di locazione Pt_2 che la stessa sostiene, entro e non oltre il 10 di ogni mese.
Ritiene il Tribunale che la domanda possa trovare accoglimento in quanto le condizioni riportate nel ricorso e stabilite consensualmente dalle parti, sopra trascritte e confermate all'udienza del 10/03/2025, risultano favorevoli all'interesse della minore oltre che rispettose del principio della bigenitorialità, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
In ragione della natura del presente procedimento, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1) dispone la regolamentazione come richiesta dalle parti e riportata in motivazione;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28/03/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
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