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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/05/2024, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 30 del mese di maggio dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1345/2015 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. SARA GULLOTTI in sostituzione dell'avv.
DECIMO LO PRESTI, la quale insiste nella richiesta di richiamo/sostituzione del
C.T.U. alla luce dei rilievi effettuati dal consulente di parte.
L'avv. GULLOTTI rappresenta di essere costituita nell'interesse della sig.ra unica proprietaria dell'immobile in quando CP_1 Persona_1 ra mero usufruttuario.
[...]
In subordine precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. PAOLO ZAMPAGLIONE, il quale si oppone alla richiesta di richiamo del C.T.U. già disattesa dal Tribunale, essendo stata la causa già ritenuta matura per la decisione a far data dal 23 marzo 2022.
Precisa, pertanto, le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
L'avv. ZAMPAGLIONE evidenzia che il sig. i è sempre qualificato Per_1 come comproprietario.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice monocratico del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1345/2015 R.G.
TRA
COLLETTIVAMENTE E Parte_1
IMPERSONALMENTE
ATTORI CONTUMACI
E
, nata a [...] il [...] (c.f. CP_2 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti C.F._1
Decimo Lo Presti e Maurilio Scafidi
ATTRICE
CONTRO
nato a [...] Controparte_3 il 10 marzo 1962 (c.f. ), residente in [...], CodiceFiscale_2
Värtavägen n. 4, elettivamente domiciliato in Messina, viale Cadorna n. 14, presso lo studio dell'avv. Paolo Zampaglione, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: azione a difesa della proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 3 agosto 2015 e CP_2 Persona_1 convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale Controparte_3
2 esponendo che questi nel 2013 aveva ristrutturato l'immobile di Capo d'Orlando, via
N. Mancari n. 16 – limitrofo al loro – in difetto delle necessarie autorizzazioni amministrative e in violazione delle norme in materia di rapporti di vicinato, aprendo cioè vedute illegittime e sconfinando arbitrariamente sulla loro proprietà.
Chiedevano, pertanto, l'accertamento delle violazioni nonché la condanna di controparte alla rimessione in pristino e al risarcimento del danno.
Nella resistenza del convenuto, costituitosi con comparsa del 13 maggio 2016, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e il giudizio era istruito a mezzo di prova per testi e C.T.U.
Pervenuta per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre
2022 – all'udienza del 6 aprile 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), dopo un ulteriore differimento dovuto alla necessità di organizzare il carico di ruolo ereditato, con ordinanza del 4 dicembre 2023, preso atto che parte attrice aveva dichiarato il decesso di e aveva chiesto l'adozione Persona_1 dei provvedimenti conseguenti, il giudizio veniva interrotto.
Con ricorso del 13 febbraio 2024 riassumeva il Controparte_3 processo nei confronti di e degli eredi di che CP_2 Persona_1 venivano citati collettivamente e impersonalmente nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
Fissata l'udienza di comparizione – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – con ordinanza depositata il 18 maggio 2024 la causa veniva rinviata all'odierna udienza ove viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
In premessa va dato atto che gli eredi di citati collettivamente e Persona_1 impersonalmente nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto, pur regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
A tal fine è opportuno precisare che le note scritte dell'8 maggio 2024 con cui il precedente difensore ha insistito nella posizione di parte attrice consentono di ritenere costituita nel processo riassunto solo , ma non già eventuali CP_2 altri eredi del de cuius giacché – verificatosi l'evento morte rispetto a uno dei due assistiti – il precedente difensore perde in parte qua lo ius postulandi.
Il processo va dichiarato estinto.
3 Ai sensi dell'art. 300 c.p.c. il giudizio è interrotto dal momento della dichiarazione della perdita della capacità di stare in giudizio della parte e da tale momento decorre il termine per la riassunzione: “tanto comporta che il successivo provvedimento del giudice che deve provvedere in conformità assume natura meramente dichiarativa, mentre ogni altra questione, non atta a inficiare la valenza della dedotta causa di interruzione, non può né vanificare il fatto né operare sul termine di legge per la riassunzione, la cui sospensione non è prevista da alcuna norma di legge” (v. Cass. n. 4454/2006).
E ciò a differenza di quanto avviene nel caso della sentenza dichiarativa di fallimento ove il Giudice di legittimità ha adottato una differente soluzione in ragione della specialità della disciplina e della necessità di coordinamento con il
Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, evidenziando che “dal confronto della disciplina interruttiva, non automatica, del processo per morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace per ragioni diverse dal fallimento, secondo la regolazione dell'art.300 ai commi 1, 2 e 4 c.p.c., rispetto all'interruzione automatica, come avviene con il fallimento, si ricava peraltro che, nella prima, ricorre un tradizionale rigore, trattandosi di atti che hanno effetti costitutivi e si pongono all'interno della fattispecie interruttiva, tendenzialmente escludendo la rilevanza di atti diversi da quelli tipici, così che la dichiarazione di volontà e non di scienza, resa in udienza o notificata, deve essere certa, esprimendo la volontà che il giudizio sia interrotto;
nella seconda vicenda, invece, per i casi di interruzione ipso jure, le forme di produzione della conoscenza dell'evento interruttivo, in capo alla parte interessata a riassumere o proseguire il giudizio, non risultano, in generale, predeterminate dalla legge processuale e si pongono all'esterno degli elementi costitutivi della fattispecie interruttiva, esse non avendo natura negoziale, bensì risolvendosi in atti partecipativi, i quali, non determinando ex se l'effetto interruttivo, solo consentono di individuare il dies a quo del termine perentorio di riassunzione o prosecuzione del giudizio” (v. Cass., S.U., n. 12154/2021).
Il Supremo Collegio ha parimenti rilevato – con riferimento alla trattazione emergenziale, ma il principio per identità di ratio vale anche per l'istituto delle note scritte ex art. 127 ter – che “[l]'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come
4 previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva” (Cass., n. 16797/2022).
Nella specie l'evento morte è stato per la prima volta dichiarato dal difensore di con le note del 4 aprile 2023 (depositate alle ore 17:09 ed Persona_1 accettate e lavorate dalla Cancelleria, quindi già visibili al fascicolo telematico, il giorno successivo alle ore 8:28) ove si chiedeva di adottare i provvedimenti opportuni, mentre il provvedimento di interruzione era formalmente adottato il 4 dicembre 2023 e il ricorso in riassunzione veniva depositato il 13 febbraio 2024.
Vero è che il difensore di parte attrice aveva già depositato note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. nel giorno antecedente. Nondimeno finché non decorre il termine perentorio stabilito nel decreto che sostituisce l'udienza con il deposito di note scritte la parte non incorre in decadenza e, per l'effetto, non consuma il relativo potere.
Una soluzione interpretativa di questo segno si ricava non solo dalla teoria generale in materia di preclusioni assertive, ma trova altresì riscontro nel diritto pretorio secondo cui, e.g., il deposito di una seconda comparsa di risposta è ammissibile, purché esso sia avvenuto nel rispetto del termine ex art. 167 c.p.c. – che è perentorio ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, delle eccezioni in senso stretto e delle domande riconvenzionali – “non potendosi ravvisare una consumazione del potere di difesa della parte convenuta sino al momento del maturarsi delle preclusioni di cui al citato art. 167 c.p.c.” (Cass., n. 25934/2022).
Nel caso di specie, poi, il difensore di parte convenuta ha sì indicato in calce alle proprie note la data del 3 aprile 2023, ma ha provveduto al loro deposito al fascicolo telematico il 5 aprile 2023 alle ore 9:28 (deposito accettato alla Cancelleria alle ore
9:39), i.e. un'ora dopo dal caricamento al fascicolo telematico delle note contenenti la dichiarazione di decesso con richiesta di provvedere.
Pertanto, al momento del deposito del suo atto nel fascicolo telematico, la parte convenuta era concretamente nelle condizioni di verificare il complesso delle allegazioni avversarie.
In conclusione, poiché in virtù dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., “[i]l giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di
5 udienza a tutti gli effetti”, il termine per la riassunzione, alla luce dei principi indicati, decorreva dal 5 aprile 2023.
Né le parti possono dolersi dell'omessa sollecitazione d'ufficio del contraddittorio sul punto giacché, come a più riprese chiarito dal Supremo Collegio, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla
Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass., n. 15019/2016; Cass., n.
11738/2018; Cass., n. 32527/2022).
Le spese di lite vanno integralmente compensate in applicazione dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1345/2015 R.G., dichiara la contumacia degli eredi di collettivamente e impersonalmente Persona_1 citati e dichiara estinto il processo, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 30 maggio 2024. Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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