Ordinanza collegiale 30 luglio 2021
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 02/05/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00368/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00378/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2021, proposto da
MULTIGEST DI CIMBARI JOSÈ, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI GRONTARDO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marzia Soldani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione Lombarda dei Comuni Oglio – Ciria, non costituito in giudizio;
nei confronti
Azienda Agricola Mazzolari Vincenzo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'avviso di rilascio del permesso di costruire n. 3 del 2021 prot. n. 1632 del 29/04/2021 del RUP dell'Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria nella parte in cui subordina il rilascio del Permesso di Costruire al pagamento del Contributo di Costruzione;
- della nota del RUP dell'Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria prot. n. 2102 del 20/05/2021 di conferma dell'avviso di rilascio del permesso di costruire;
- di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto;
nonché, ex art.116 c.p.a., per l'accesso agli atti e il rilascio di copia della documentazione per come elencata nelle conclusioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grontardo;
Vista la memoria del 5 marzo 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
la ricorrente Multigest di MB JO ha impugnato l’avviso di rilascio del permesso di costruire n. 3 del 2021 del RUP dell’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria nella parte in cui subordina il rilascio del Permesso di Costruire al pagamento del contributo di costruzione, nonché la nota del RUP dell’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria prot. n. 2102 del 2021 di conferma dell’avviso di rilascio ed ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto ed agito, chiedendone l’annullamento e istando altresì per l’accesso a relativa documentazione;
con deposito del 5 marzo 2025 parte ricorrente ha dato atto del sopravvenuto provvedimento in autotutela dell’Amministrazione di annullamento dell’avviso di rilascio del permesso di costruire che ha positivamente vagliato la sua precedente richiesta.
Ritenuto che :
non sussista, effettivamente, più alcun interesse al ricorso, essendo l’annullamento richiesto stata concesso con provvedimento amministrativo di autotutela;
vada pertanto dichiarata, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
le spese di lite meritino compensazione, nonostante la diversa richiesta del difensore di parte ricorrente, in considerazione del complessivo andamento della vicenda, così come la definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Costanza Cappelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO