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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 8499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8499 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 55292/2023
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini,
visto il provvedimento del 16.07.2024 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04.06.2025; visto il provvedimento del 19.05.2025, con il quale la causa è stata differita al 06.06.2025 ed è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza; lette le note difensive finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter c.p.c.; letto l'art. 281 sexies u. c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 55292 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 06.06.2025, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Pompeo Magno n. 94, presso lo studio dell'avv. Mauro
Longo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E
l' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Galleria Vanvitelli n. 26, presso lo studio dell'avv. Marco
Cappiello che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-appellata -
E
2 , CP_2
elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina, siti in Roma in via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tonachella, giusta procura in atti;
- appellata–
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 12731/2023; opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 6 giugno 2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
12731/2023 con la quale è stata dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta,
l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720189093276387/000 e avverso la sottesa cartella di pagamento n. 09720130179377510.
Il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile l'opposizione, con la quale ha Parte_1 prospettato l'omessa notificazione dei verbali di accertamento sottesi agli atti impugnati, per non essere stata rispettata la procedura e il termine previsto dall'art. 617 c.p.c., nonché per carenza di interesse dell'opponente, attesa la rituale notificazione della cartella di pagamento.
Avverso tale statuizione ha proposto appello rilevando l'erroneità della Parte_1
sentenza di prime cure nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della prescrizione del credito oggetto degli atti impugnati, costituente opposizione ex art. 615 c.p.c.
e, pertanto, non assoggettata ad alcun termine decadenziale.
L ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 Controparte_1
c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, l' ha chiesto il rigetto del gravame e ha evidenziato, Controparte_1 in ogni caso, l'esclusiva responsabilità di per essere le contestazioni dell'appellante CP_2 afferenti all'attività posta in essere dall'ente impositore. ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato CP_2
2. Deve, innanzitutto, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' in relazione all'art. 342 c.p.c. Controparte_1
3 La disposizione stabilisce, infatti, nel testo riformato dal d.l. n. 83/2012 (conv. con modif. in l. n.
134/2012), un requisito formale dell'atto di appello che, secondo la giurisprudenza di legittimità
“deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (cfr.
Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199); l'onere di specificazione dei motivi di appello implica dunque che la manifestazione volitiva dell'appellante, volta ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado, si accompagni ad un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi di gravame devono essere più o meno articolati, a seconda della minore o maggiore specificità della prima pronuncia.
La necessaria individuazione di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice non deve, tuttavia, tradursi obbligatoriamente in un “progetto alternativo di sentenza”.
Infatti, “il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate” (cfr. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199).
Nel caso di specie, il contenuto dell'atto di appello è intellegibile sia nella sua parte volitiva, sia sotto il profilo argomentativo, individuando le parti di sentenza impugnate (relative all'omessa valutazione della domanda di accertamento della prescrizione del credito) e le ragioni a fondamento delle censure (relative all'assenza di un termine decadenziale, che condizioni la proposizione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. e relative alla intervenuta prescrizione del credito).
L'eccezione di parte appellata deve, pertanto, essere respinta.
3. Deve altresì essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 113, comma 2, e dell'art. 339, comma 3, c.p.c., atteso che l'opposizione a sanzione amministrativa è sottratta alla normativa richiamata (cfr. art. 6, comma 12, e art. 7, comma 10, del d.l.vo n.
150/2011) e che – come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17212/2017) “è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni
4 amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico”.
4. Nel merito, l'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c., come è noto, non è assoggettata ad alcun termine decadenziale
In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito) (così
Cass. n. 18152/2024).
Ne discende che l'opposizione può essere legittimamente proposta anche al fine di accertare la prescrizione maturata in data anteriore alla notificazione della cartella di pagamento.
Nella specie il credito oggetto della cartella di pagamento impugnata è relativo a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada risalenti al 2008 (la notificazione del relativo verbale, prodotto in atti da tentata in data 11.06.2008, non risulta neppure CP_2 perfezionata, essendo risultato il destinatario trasferito all'indirizzo indicato).
Al momento della notificazione della cartella di pagamento n. 09720130179377510, perfezionatasi in data 31.03.2014 mediante consegna diretta dell'atto al destinatario, era quindi già decorso il termine di prescrizione di cinque anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e i relativi accessori
In conclusione, l'appello deve essere accolto e il credito oggetto della cartella di pagamento n.
09720130179377510 deve essere dichiarato prescritto.
3. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 in quanto non svolta, segue la soccombenza dell' e di Controparte_1 [...]
. CP_2
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 12731/2023 ogni contraria Parte_1
istanza ed eccezione disattesa così provvede:
5 accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito oggetto della cartella di pagamento n.
09720130179377510, che dichiara inefficace;
condanna l' e in solido tra loro al rimborso delle Controparte_1 CP_2 spese processuali, liquidate in favore del procuratore di avv. Mauro Longo, Parte_1
dichiaratosi antistatario, per il primo grado di giudizio in euro 43,00 a titolo di rimborso del contributo unificato e in euro 200,00 per compensi e per l'appello in euro 350,00 per compensi, oltre rimborso del contributo unificato se versato, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, 07.06.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
6
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini,
visto il provvedimento del 16.07.2024 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04.06.2025; visto il provvedimento del 19.05.2025, con il quale la causa è stata differita al 06.06.2025 ed è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza; lette le note difensive finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter c.p.c.; letto l'art. 281 sexies u. c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 55292 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 06.06.2025, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Pompeo Magno n. 94, presso lo studio dell'avv. Mauro
Longo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E
l' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Galleria Vanvitelli n. 26, presso lo studio dell'avv. Marco
Cappiello che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-appellata -
E
2 , CP_2
elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina, siti in Roma in via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tonachella, giusta procura in atti;
- appellata–
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 12731/2023; opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 6 giugno 2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
12731/2023 con la quale è stata dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta,
l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720189093276387/000 e avverso la sottesa cartella di pagamento n. 09720130179377510.
Il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile l'opposizione, con la quale ha Parte_1 prospettato l'omessa notificazione dei verbali di accertamento sottesi agli atti impugnati, per non essere stata rispettata la procedura e il termine previsto dall'art. 617 c.p.c., nonché per carenza di interesse dell'opponente, attesa la rituale notificazione della cartella di pagamento.
Avverso tale statuizione ha proposto appello rilevando l'erroneità della Parte_1
sentenza di prime cure nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della prescrizione del credito oggetto degli atti impugnati, costituente opposizione ex art. 615 c.p.c.
e, pertanto, non assoggettata ad alcun termine decadenziale.
L ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 Controparte_1
c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, l' ha chiesto il rigetto del gravame e ha evidenziato, Controparte_1 in ogni caso, l'esclusiva responsabilità di per essere le contestazioni dell'appellante CP_2 afferenti all'attività posta in essere dall'ente impositore. ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato CP_2
2. Deve, innanzitutto, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' in relazione all'art. 342 c.p.c. Controparte_1
3 La disposizione stabilisce, infatti, nel testo riformato dal d.l. n. 83/2012 (conv. con modif. in l. n.
134/2012), un requisito formale dell'atto di appello che, secondo la giurisprudenza di legittimità
“deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (cfr.
Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199); l'onere di specificazione dei motivi di appello implica dunque che la manifestazione volitiva dell'appellante, volta ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado, si accompagni ad un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi di gravame devono essere più o meno articolati, a seconda della minore o maggiore specificità della prima pronuncia.
La necessaria individuazione di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice non deve, tuttavia, tradursi obbligatoriamente in un “progetto alternativo di sentenza”.
Infatti, “il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate” (cfr. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199).
Nel caso di specie, il contenuto dell'atto di appello è intellegibile sia nella sua parte volitiva, sia sotto il profilo argomentativo, individuando le parti di sentenza impugnate (relative all'omessa valutazione della domanda di accertamento della prescrizione del credito) e le ragioni a fondamento delle censure (relative all'assenza di un termine decadenziale, che condizioni la proposizione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. e relative alla intervenuta prescrizione del credito).
L'eccezione di parte appellata deve, pertanto, essere respinta.
3. Deve altresì essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 113, comma 2, e dell'art. 339, comma 3, c.p.c., atteso che l'opposizione a sanzione amministrativa è sottratta alla normativa richiamata (cfr. art. 6, comma 12, e art. 7, comma 10, del d.l.vo n.
150/2011) e che – come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17212/2017) “è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni
4 amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico”.
4. Nel merito, l'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c., come è noto, non è assoggettata ad alcun termine decadenziale
In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito) (così
Cass. n. 18152/2024).
Ne discende che l'opposizione può essere legittimamente proposta anche al fine di accertare la prescrizione maturata in data anteriore alla notificazione della cartella di pagamento.
Nella specie il credito oggetto della cartella di pagamento impugnata è relativo a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada risalenti al 2008 (la notificazione del relativo verbale, prodotto in atti da tentata in data 11.06.2008, non risulta neppure CP_2 perfezionata, essendo risultato il destinatario trasferito all'indirizzo indicato).
Al momento della notificazione della cartella di pagamento n. 09720130179377510, perfezionatasi in data 31.03.2014 mediante consegna diretta dell'atto al destinatario, era quindi già decorso il termine di prescrizione di cinque anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e i relativi accessori
In conclusione, l'appello deve essere accolto e il credito oggetto della cartella di pagamento n.
09720130179377510 deve essere dichiarato prescritto.
3. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 in quanto non svolta, segue la soccombenza dell' e di Controparte_1 [...]
. CP_2
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 12731/2023 ogni contraria Parte_1
istanza ed eccezione disattesa così provvede:
5 accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito oggetto della cartella di pagamento n.
09720130179377510, che dichiara inefficace;
condanna l' e in solido tra loro al rimborso delle Controparte_1 CP_2 spese processuali, liquidate in favore del procuratore di avv. Mauro Longo, Parte_1
dichiaratosi antistatario, per il primo grado di giudizio in euro 43,00 a titolo di rimborso del contributo unificato e in euro 200,00 per compensi e per l'appello in euro 350,00 per compensi, oltre rimborso del contributo unificato se versato, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, 07.06.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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