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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/12/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3834/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3834/2025 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ROSSANA TESTA, presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. SALVATORE SPINNATO, presso il cui studio ha eletto CP_1 domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BACAU (Romania) il Parte_1 CP_1 25/10/1997.
Dal matrimonio sono nati quattro figli: il 24/01/1999, il 16/11/2001, il Persona_1 Per_2 Per_3
6/06/2007 e , il 17/02/2009. Persona_4
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 31/05/2024.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 21/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. Quanto all'affidamento esclusivo dei minori alla madre, nulla è mutato rispetto all'epoca della separazione, di talché si ritiene di poter confermare il regime già in allora disposto.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e in via esclusiva alla signora , con Per_3 Persona_4 Parte_1 collocazione, residenza anagrafica e dimora abituale presso la predetta, demandando alla madre, altresì, l'adozione in autonomia delle decisioni di maggior interesse per i figli (in materia sanitaria, scolastica, di residenza, burocratica, etc.), da assumere tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
ASSEGNA alla moglie la casa coniugale, sita in Nichelino (To), al Largo Giuseppe Giusti n. 4, unitamente agli arredi ivi presenti.
DISPONE la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo da parte dei Servizi Sociali e di N.P.I., compreso il progetto di educativa domiciliare in favore dei minori.
DISPONE che i Servizi incaricati, di concerto, autorizzino la ripresa degli incontri padre-figli, in luogo neutro e alla presenza di un educatore, solo previa elaborazione di un percorso multidisciplinare di costruzione del loro rapporto e valutata la serietà degli intenti paterni, le condizioni psicoaffettive dei minori, oltreché i desideri e gli impegni scolastici e ricreativi degli stessi.
DISPONE che il signor corrisponda alla signora , per il mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli minori e , l'assegno periodico pari all'importo di euro 240,00 (euro 120,00 Per_3 Persona_4 ciascuno) somma annualmente rivalutabile secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi entro il pagina 2 di 3 giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario e porre a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% cadauno, il pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e odontoiatriche, nonché scolastiche, ricreative, sportive e socio-culturali relative ai figli (con applicazione del protocollo sulla ripartizione delle spese sottoscritto dai magistrati e dagli avvocati dell'Ordine di Torino e specificazione che alla data di sottoscrizione delle presenti condizioni non vi sono arretrati di spese straordinarie da saldare da parte del signor ). CP_1
DA' ATTO che la madre percepirà, in via esclusiva, l'assegno unico relativo ai figli.
DISPONE che nulla sia dovuto tra i coniugi a titolo di contributo al mantenimento reciproco.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3834/2025 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ROSSANA TESTA, presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. SALVATORE SPINNATO, presso il cui studio ha eletto CP_1 domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BACAU (Romania) il Parte_1 CP_1 25/10/1997.
Dal matrimonio sono nati quattro figli: il 24/01/1999, il 16/11/2001, il Persona_1 Per_2 Per_3
6/06/2007 e , il 17/02/2009. Persona_4
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 31/05/2024.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 21/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. Quanto all'affidamento esclusivo dei minori alla madre, nulla è mutato rispetto all'epoca della separazione, di talché si ritiene di poter confermare il regime già in allora disposto.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e in via esclusiva alla signora , con Per_3 Persona_4 Parte_1 collocazione, residenza anagrafica e dimora abituale presso la predetta, demandando alla madre, altresì, l'adozione in autonomia delle decisioni di maggior interesse per i figli (in materia sanitaria, scolastica, di residenza, burocratica, etc.), da assumere tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
ASSEGNA alla moglie la casa coniugale, sita in Nichelino (To), al Largo Giuseppe Giusti n. 4, unitamente agli arredi ivi presenti.
DISPONE la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo da parte dei Servizi Sociali e di N.P.I., compreso il progetto di educativa domiciliare in favore dei minori.
DISPONE che i Servizi incaricati, di concerto, autorizzino la ripresa degli incontri padre-figli, in luogo neutro e alla presenza di un educatore, solo previa elaborazione di un percorso multidisciplinare di costruzione del loro rapporto e valutata la serietà degli intenti paterni, le condizioni psicoaffettive dei minori, oltreché i desideri e gli impegni scolastici e ricreativi degli stessi.
DISPONE che il signor corrisponda alla signora , per il mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli minori e , l'assegno periodico pari all'importo di euro 240,00 (euro 120,00 Per_3 Persona_4 ciascuno) somma annualmente rivalutabile secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi entro il pagina 2 di 3 giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario e porre a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% cadauno, il pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e odontoiatriche, nonché scolastiche, ricreative, sportive e socio-culturali relative ai figli (con applicazione del protocollo sulla ripartizione delle spese sottoscritto dai magistrati e dagli avvocati dell'Ordine di Torino e specificazione che alla data di sottoscrizione delle presenti condizioni non vi sono arretrati di spese straordinarie da saldare da parte del signor ). CP_1
DA' ATTO che la madre percepirà, in via esclusiva, l'assegno unico relativo ai figli.
DISPONE che nulla sia dovuto tra i coniugi a titolo di contributo al mantenimento reciproco.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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