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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1269 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
IS. 301 BIS 98100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CIRIELLO
CHERUBINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 20.04.2021, , Parte_1 bracciante agricola, ha chiesto:
l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato agricolo intercorso, per l'anno 2017, per n. 102 giornate alle dipendenze della ditta individuale “CO
SI TI;
il conseguente riconoscimento del diritto all'iscrizione e/o reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il medesimo anno;
la declaratoria di nullità/illegittimità della comunicazione del CP_1
10.04.2020, con cui l' ha richiesto la restituzione di euro 2.228,61 a titolo CP_2 di indebito relativo alla disoccupazione agricola 2017, nonché la conferma del diritto alla prestazione DS agricola per tale anno e la restituzione di eventuali somme trattenute.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo, in via CP_1 pregiudiziale, l'inammissibilità delle domande per intervenuta decadenza sostanziale ex art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970, n. 83, con riferimento alla contestazione della cancellazione dagli elenchi anagrafici e, quindi, al connesso diritto alle prestazioni;
ha richiamato il verbale ispettivo INL del 4.7.2019 relativo alla ditta CO SI BA e la successiva cancellazione delle giornate denunciate, nonché l'indebito n. 15598804, notificato in data 24.04.2020.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., l' ha ribadito integralmente le CP_1 eccezioni e conclusioni già rassegnate, insistendo in particolare sulla decadenza ex art. 22 l. n. 83/1970.
Matura la decisione, la causa è stata trattenuta in decisione senza attività istruttoria.
DIRITTO
1. Oggetto effettivo della controversia
Sebbene formalmente rivolto contro la comunicazione di indebito del
10.04.2020, il ricorso ha ad oggetto, nella sostanza, la contestazione del provvedimento di cancellazione delle giornate agricole 2017 dagli elenchi nominativi e, per tale via, la rivendicazione del diritto: all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici per il 2017; alle connesse prestazioni previdenziali (DS agricola 2017).
È pacifico che l'indebito contestato discende direttamente dalla cancellazione delle giornate agricole 2017 operata dall' , come si ricava dal CP_1 tenore della comunicazione stessa e dalla relazione amministrativa prodotta dall' . CP_2
Ne consegue che, per esaminare nel merito le censure avverso l'indebito, sarebbe necessario rimettere in discussione – quantomeno incidentalmente – la legittimità della cancellazione dagli elenchi, con conseguente applicazione della speciale disciplina decadenziale di cui all'art. 22 d.l. n. 7/1970.
2. La disciplina della decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970 L'art. 22, comma 1, d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in l. 11 marzo
1970, n. 83, stabilisce che:
“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che:
• il termine di 120 giorni abbia natura di decadenza sostanziale, relativa all'esercizio del diritto soggettivo, insuscettibile di sanatoria ex art. 8 l. n.
533/1973;
• tale decadenza sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli);
• il termine decorra dal momento in cui il provvedimento di mancata iscrizione o di cancellazione diviene definitivo, sia per mancata impugnazione amministrativa, sia all'esito del procedimento amministrativo contenzioso, anche per formazione del silenzio-rifiuto.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 192/2005, ha ritenuto tale disciplina compatibile con gli artt. 3 e 38 Cost., evidenziando come la previsione di un termine breve di decadenza sia giustificata dall'esigenza di assicurare, in tempi rapidi, certezza in ordine alla platea dei lavoratori agricoli aventi titolo alle prestazioni collegate all'iscrizione negli elenchi.
In tempi recenti, la Cassazione ha riaffermato che il termine di 120 giorni è strettamente connesso alla definitività del provvedimento amministrativo e che la mancata osservanza di tale termine comporta l'inammissibilità dell'azione giudiziaria diretta alla reiscrizione negli elenchi o alla contestazione della cancellazione, a prescindere dalla procedura amministrativa eventualmente seguita. (LexCED)
3. Applicazione al caso concreto
Dalla documentazione prodotta dall' risulta che: CP_1 a seguito di accertamento ispettivo nei confronti della ditta CO SI
BA, l' ha proceduto alla cancellazione delle giornate agricole CP_2 denunciate per l'anno 2017; tale cancellazione è stata resa conoscibile alla ricorrente mediante pubblicazione telematica dell'“elenco di variazione” del 15.12.2019, recante l'eliminazione delle giornate in questione;
sulla base di detta cancellazione, la prestazione DS/agr 2017, inizialmente liquidata, è stata riliquidata e respinta in data 04.04.2020, con generazione dell'indebito n. 15598804, notificato il 24.04.2020.
La ricorrente non ha contestato specificamente né la data del provvedimento di variazione elenchi (15.12.2019), né ha allegato o dimostrato di avere proposto, entro 120 giorni da tale data, un'azione giudiziaria diretta alla contestazione della cancellazione.
Secondo l'orientamento consolidato, grava sul lavoratore l'onere di provare la tempestiva proposizione del ricorso giudiziario, ogniqualvolta la legge preveda un termine perentorio per l'azione, decorrente da un determinato momento;
la mera proposizione del ricorso, in assenza di allegazione e prova del dies a quo e della tempestività, non è sufficiente a superare l'eccezione (o il rilievo d'ufficio) di decadenza.
Nel caso in esame, anche assumendo – nel senso più favorevole alla parte ricorrente – che il termine di 120 giorni decorresse: dalla data dell'elenco di variazione (15.12.2019), oppure da un successivo momento di effettiva conoscenza, comunque anteriore all'aprile 2020, allorché la ricorrente ha proposto ricorso amministrativo avverso l'indebito, il ricorso giudiziario del 14.04.2021 risulta in ogni caso proposto ben oltre il limite di 120 giorni.
4. Considerazione delle sospensioni COVID-19
Va poi valutato se le sospensioni dei termini introdotte dalla normativa emergenziale COVID-19 possano incidere sul termine in esame.
L'art. 83 d.l. 18/2020 (“Cura Italia”), come interpretato anche dalla dottrina e dalla prassi, ha previsto: la sospensione, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, dei termini per il compimento di atti processuali, compresa la proposizione degli atti introduttivi del giudizio;
la sospensione, per il periodo di efficacia delle misure che precludono la presentazione della domanda giudiziale, dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti esercitabili solo mediante tali attività (comma 8).
In ambito previdenziale, l' , con circolare n. 50 del 4.4.2020, ha CP_1 inoltre riconosciuto la sospensione dei termini decadenziali per talune prestazioni dal 23 febbraio al 1° giugno 2020.
Anche applicando tali sospensioni nel modo più favorevole alla ricorrente, il risultato non muta:
Dal 15.12.2019 al 23.02.2020 decorrono già oltre 70 giorni del termine di
120; la parte residua del termine (circa 50 giorni) riprende a decorrere, al più tardi, dal 1.06.2020; il termine di 120 giorni sarebbe quindi spirato, nella più benevola delle ipotesi, entro luglio-agosto 2020.
Il ricorso è stato invece depositato soltanto il 14.04.2021, quando la decadenza risultava già maturata da molti mesi.
Può quindi affermarsi che la decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970 si è sicuramente perfezionata, anche tenendo conto – e nella misura massima – delle sospensioni connesse all'emergenza epidemiologica.
5. Effetti della decadenza sulle domande proposte
La maturata decadenza comporta:
1. L'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici per il 2017 e, correlativamente, del diritto alla prestazione di disoccupazione agricola per il medesimo anno;
2. L'impossibilità di sindacare, anche in via incidentale, la legittimità della cancellazione dagli elenchi ai fini della contestazione della comunicazione di indebito: una volta divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione, il lavoratore non può più rimettere in discussione lo status di lavoratore agricolo per quell'anno, né rivendicare prestazioni che presuppongono tale status.
Ne consegue che: le domande di annullamento dell'atto di indebito e di riconoscimento della
DS agricola 2017 sono inammissibili, in quanto fondate su una pretesa
(reiscrizione e riconoscimento delle giornate) ormai definitivamente preclusa dalla decadenza;
restano assorbite tutte le ulteriori questioni relative al merito della controversia (esistenza del rapporto di lavoro, legittimità degli accertamenti ispettivi, quantificazione dell'indebito), che non possono essere esaminate dal giudice una volta accertata la decadenza sostanziale.
In applicazione dell'indicata disciplina speciale, il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. n.
7/1970, conv. in l. n. 83/1970.
6. Spese di lite
La ricorrente ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attestando un reddito inferiore ai limiti di legge per l'esonero, in caso di soccombenza, dal pagamento delle spese processuali.
Pertanto, pur a fronte della soccombenza della ricorrente, le spese vanno poste a carico dell'erario, sicché nel rapporto tra le parti deve dichiararsi nulla per le spese, ai sensi della citata disposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
Parte_1 contro
, Controparte_3 ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, dichiara inammissibile, per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. 3 febbraio
1970, n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970, n. 83, il ricorso proposto da Pt_1
;
[...] dichiara nulla per le spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo