Art. 8.
Per l'attuazione di un programma straordinario di opere di bonifica di trasformazione fondiaria e di colonizzazione nei territori vallivi siti nei Comuni indicati all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69 , istitutivo dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, e' autorizzata la spesa di 20 miliardi e 500 milioni.
Le operazioni previste nel precedente art. 2 possono essere compiute anche per le finalita', di cui al presente articolo.
Per l'attuazione di un programma straordinario di opere di bonifica di trasformazione fondiaria e di colonizzazione nei territori vallivi siti nei Comuni indicati all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69 , istitutivo dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, e' autorizzata la spesa di 20 miliardi e 500 milioni.
Le operazioni previste nel precedente art. 2 possono essere compiute anche per le finalita', di cui al presente articolo.