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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/06/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4828/2024 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARTINI TIZIANA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. BALBONI SILVIA e dall'Avv. PETRACIN ISABELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte telematicamente depositate, così chiedendo:
“1) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 ter C.C., con collocamento paritetico presso i genitori e residenza presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo in debita considerazione le capacità, le inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
2) i figli trascorreranno con i genitori settimane alternate. Ogni settimana avrà decorrenza dal lunedì all'uscita da scuola al lunedì successivo, quando il genitore collocatario avrà cura di riportare i figli
a scuola e l'altro li preleverà finite le lezioni. Il presente regime di affidamento partirà da lunedì 14 aprile;
3) l'abitazione familiare di Thiene, Via Cima Dodici n. 6, attualmente occupata dalla sig.ra CP_1
e dai figli, viene assegnata al sig. la sig.ra rilascerà detto immobile, consentendo Pt_1 CP_1
l'intestazione delle utenze al sig. entro il 31/03/2025 per trasferirsi nell'appartamento di Pt_1
Zanè, Via Cesare Battisti n. 10, di proprietà esclusiva del sig. che le verrà concesso in Pt_1 comodato d'uso gratuito dal medesimo per 8 anni a decorrere dal 31/03/2025. Detto immobile, a pena di risoluzione del contratto, non potrà essere oggetto di subcomodato a terzi. Resta inteso che le spese condominiali relative a detto appartamento saranno a carico della sig.ra così come CP_1 le utenze. Il sig. doterà l'appartamento di Via Cesare Battisti del mobilio necessario mancante Pt_1
e le parti hanno già concordato quali beni la sig.ra ossa asportare dall'abitazione familiare;
CP_1
4) stante la diversa capacità economico-reddituale tra i genitori, con decorrenza 10/05/2025, il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese sulle coordinate bancarie Pt_1 CP_1
già note, un contributo mensile al mantenimento dei due figli minori pari a € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio (totale € 600,00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT se positivi a decorrere dalla mensilità di maggio 2025. Per il mese di aprile c.a. il sig. continuerà a Pt_1 corrispondere la somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio). Inoltre, il sig. si farà Pt_1 carico dell'80% delle spese straordinarie per i figli e la sig.ra el restante 20%: dette spese CP_1
potranno essere portate in detrazione dai genitori a condizione che entrambi concorrano alla spesa nella misura della percentuale concordata. In caso contrario verranno detratte dal solo genitore che le avrà sostenute. L'Assegno Unico Universale verrà percepito al 100% dalla sig.ra al mese CP_1
di aprile 2025;
6) durante le vacanze natalizie, pasquali e di carnevale, i figli trascorreranno ugual periodo con ciascuno dei genitori, avendo costoro cura di alternare tra loro di anno in anno i giorni di Natale,
Santo Stefano, Capodanno, Pasqua ed il Lunedì in Albis.
Per le sole vacanze pasquali 2025 i genitori concordano che i figli staranno col padre da lunedì 14 aprile all'uscita da scuola fino a martedì 22 aprile quando, dopo pranzo, quest'ultimo li riaccompagnerà dalla madre presso la quale rimarranno fino al lunedì 28, quando la mamma avrà cura di riportare i figli a scuola e il padre li preleverà finite le lezioni;
7) durante le vacanze estive, sia il padre che la madre potranno vedere e tenere con sé i figli minori per due settimane ciascuno non consecutive, fermo restando che la settimana di ferragosto i minori la trascorreranno con il padre. Nel resto del tempo si applicherà il calendario ordinario;
8) il giorno del proprio compleanno, i minori lo trascorreranno mezza giornata con il padre e mezza con la madre. Il giorno della festa della mamma e il compleanno della stessa i minori lo trascorreranno con la madre e il giorno della festa del papà e il compleanno dello stesso lo trascorreranno con il padre. Per le festività nazionali (25/4, 1/5, 2/6, 1/11, 8/12) si applicherà il calendario ordinario così come in caso di “ponti” collegati alle festività. Dovranno essere sempre e comunque rispettate e salvaguardate le esigenze, la volontà, gli impegni scolastici-ricreativi-sportivi
e le condizioni di salute dei minori;
9) la parti si prestano fin d'ora l'autorizzazione al rilascio dei passaporti individuali a favore dei due minori;
10) le spese del presente giudizio verranno compensate tra le parti;
11) le parti concordano, altresì, che i giudizi ancora pendenti avanti a Codesto Tribunale n.
5445/2024 R.G. e n. 516/2025 R.G. verranno abbandonati a spese compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/11/2024, esponeva: di aver intrattenuto una relazione Parte_1
affettiva con dalla quale nascevano i figli in data 05/03/2010 e in CP_1 Per_1 Per_2
data 13/12/2011; che con sentenza n. 2066/2023 del 27/10/2023 il Tribunale di Vicenza regolamentava il regime di affidamento e mantenimento dei minori recependo gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, assegnazione alla stessa della casa familiare e obbligo in capo al padre di provvedere al mantenimento dei figli versando la somma mensile di € 500,00 per ciascun figlio;
che, successivamente, i figli minori chiedevano al padre di poter andare a vivere con lui non riuscendo più
a stare con la madre. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse confermato l'affido congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, disponendone la collocazione prevalente presso la residenza del padre;
che venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
che venissero previsti adeguati tempi di visita da parte della madre;
che venisse stabilito a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente un contributo mensile per il mantenimento ordinario dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitasi in giudizio, chiedeva che venisse rigettato il ricorso;
che venisse CP_1 confermato l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che la casa familiare venisse assegnata alla resistente;
che il ricorrente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di € 1.400,00, oltre al 100% delle spese straordinarie ovvero, in subordine, in misura non inferiore all'80%.
Instaurato il giudizio, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli minori.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2066/2023 pubblicata il 27/10/2023 vengano modificate nei termini seguenti:
1) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 ter C.C., con collocamento paritetico presso i genitori e residenza presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo in debita considerazione le capacità, le inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
2) i figli trascorreranno con i genitori settimane alternate. Ogni settimana avrà decorrenza dal lunedì all'uscita da scuola al lunedì successivo, quando il genitore collocatario avrà cura di riportare i figli a scuola e l'altro li preleverà finite le lezioni. Il presente regime di affidamento partirà da lunedì 14 aprile;
3) l'abitazione familiare di Thiene, Via Cima Dodici n. 6, attualmente occupata dalla sig.ra CP_1
dai figli, viene assegnata al sig. la sig.ra rilascerà detto immobile, consentendo Pt_1 CP_1
l'intestazione delle utenze al sig. entro il 31/03/2025 per trasferirsi nell'appartamento di Pt_1
Zanè, Via Cesare Battisti n. 10, di proprietà esclusiva del sig. che le verrà concesso in Pt_1 comodato d'uso gratuito dal medesimo per 8 anni a decorrere dal 31/03/2025. Detto immobile, a pena di risoluzione del contratto, non potrà essere oggetto di subcomodato a terzi. Resta inteso che le spese condominiali relative a detto appartamento saranno a carico della sig.ra così come le utenze. CP_1
Il sig. doterà l'appartamento di Via Cesare Battisti del mobilio necessario mancante e le parti Pt_1 hanno già concordato quali beni la sig.ra possa asportare dall'abitazione familiare;
CP_1
4) stante la diversa capacità economico-reddituale tra i genitori, con decorrenza 10/05/2025, il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese sulle coordinate bancarie già Pt_1 CP_1
note, un contributo mensile al mantenimento dei due figli minori pari a € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio (totale € 600,00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT se positivi a decorrere dalla mensilità di maggio 2025. Per il mese di aprile c.a. il sig. continuerà a Pt_1 corrispondere la somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio). Inoltre, il sig. si farà Pt_1 carico dell'80% delle spese straordinarie per i figli e la sig.ra del restante 20%: dette spese CP_1
potranno essere portate in detrazione dai genitori a condizione che entrambi concorrano alla spesa nella misura della percentuale concordata. In caso contrario verranno detratte dal solo genitore che le avrà sostenute. L'Assegno Unico Universale verrà percepito al 100% dalla sig.ra al mese di CP_1
aprile 2025;
6) durante le vacanze natalizie, pasquali e di carnevale, i figli trascorreranno ugual periodo con ciascuno dei genitori, avendo costoro cura di alternare tra loro di anno in anno i giorni di Natale,
Santo Stefano, Capodanno, Pasqua ed il Lunedì in Albis.
Per le sole vacanze pasquali 2025 i genitori concordano che i figli staranno col padre da lunedì 14 aprile all'uscita da scuola fino a martedì 22 aprile quando, dopo pranzo, quest'ultimo li riaccompagnerà dalla madre presso la quale rimarranno fino al lunedì 28, quando la mamma avrà cura di riportare i figli a scuola e il padre li preleverà finite le lezioni;
7) durante le vacanze estive, sia il padre che la madre potranno vedere e tenere con sé i figli minori per due settimane ciascuno non consecutive, fermo restando che la settimana di ferragosto i minori la trascorreranno con il padre. Nel resto del tempo si applicherà il calendario ordinario;
8) il giorno del proprio compleanno, i minori lo trascorreranno mezza giornata con il padre e mezza con la madre. Il giorno della festa della mamma e il compleanno della stessa i minori lo trascorreranno con la madre e il giorno della festa del papà e il compleanno dello stesso lo trascorreranno con il padre. Per le festività nazionali (25/4, 1/5, 2/6, 1/11, 8/12) si applicherà il calendario ordinario così come in caso di “ponti” collegati alle festività. Dovranno essere sempre e comunque rispettate e salvaguardate le esigenze, la volontà, gli impegni scolastici-ricreativi-sportivi e le condizioni di salute dei minori;
9) la parti si prestano fin d'ora l'autorizzazione al rilascio dei passaporti individuali a favore dei due minori;
10) le parti concordano, altresì, che i giudizi ancora pendenti avanti a Codesto Tribunale n. 5445/2024
R.G. e n. 516/2025 R.G. verranno abbandonati a spese compensate.
b) Compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 3.06.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4828/2024 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARTINI TIZIANA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. BALBONI SILVIA e dall'Avv. PETRACIN ISABELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte telematicamente depositate, così chiedendo:
“1) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 ter C.C., con collocamento paritetico presso i genitori e residenza presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo in debita considerazione le capacità, le inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
2) i figli trascorreranno con i genitori settimane alternate. Ogni settimana avrà decorrenza dal lunedì all'uscita da scuola al lunedì successivo, quando il genitore collocatario avrà cura di riportare i figli
a scuola e l'altro li preleverà finite le lezioni. Il presente regime di affidamento partirà da lunedì 14 aprile;
3) l'abitazione familiare di Thiene, Via Cima Dodici n. 6, attualmente occupata dalla sig.ra CP_1
e dai figli, viene assegnata al sig. la sig.ra rilascerà detto immobile, consentendo Pt_1 CP_1
l'intestazione delle utenze al sig. entro il 31/03/2025 per trasferirsi nell'appartamento di Pt_1
Zanè, Via Cesare Battisti n. 10, di proprietà esclusiva del sig. che le verrà concesso in Pt_1 comodato d'uso gratuito dal medesimo per 8 anni a decorrere dal 31/03/2025. Detto immobile, a pena di risoluzione del contratto, non potrà essere oggetto di subcomodato a terzi. Resta inteso che le spese condominiali relative a detto appartamento saranno a carico della sig.ra così come CP_1 le utenze. Il sig. doterà l'appartamento di Via Cesare Battisti del mobilio necessario mancante Pt_1
e le parti hanno già concordato quali beni la sig.ra ossa asportare dall'abitazione familiare;
CP_1
4) stante la diversa capacità economico-reddituale tra i genitori, con decorrenza 10/05/2025, il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese sulle coordinate bancarie Pt_1 CP_1
già note, un contributo mensile al mantenimento dei due figli minori pari a € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio (totale € 600,00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT se positivi a decorrere dalla mensilità di maggio 2025. Per il mese di aprile c.a. il sig. continuerà a Pt_1 corrispondere la somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio). Inoltre, il sig. si farà Pt_1 carico dell'80% delle spese straordinarie per i figli e la sig.ra el restante 20%: dette spese CP_1
potranno essere portate in detrazione dai genitori a condizione che entrambi concorrano alla spesa nella misura della percentuale concordata. In caso contrario verranno detratte dal solo genitore che le avrà sostenute. L'Assegno Unico Universale verrà percepito al 100% dalla sig.ra al mese CP_1
di aprile 2025;
6) durante le vacanze natalizie, pasquali e di carnevale, i figli trascorreranno ugual periodo con ciascuno dei genitori, avendo costoro cura di alternare tra loro di anno in anno i giorni di Natale,
Santo Stefano, Capodanno, Pasqua ed il Lunedì in Albis.
Per le sole vacanze pasquali 2025 i genitori concordano che i figli staranno col padre da lunedì 14 aprile all'uscita da scuola fino a martedì 22 aprile quando, dopo pranzo, quest'ultimo li riaccompagnerà dalla madre presso la quale rimarranno fino al lunedì 28, quando la mamma avrà cura di riportare i figli a scuola e il padre li preleverà finite le lezioni;
7) durante le vacanze estive, sia il padre che la madre potranno vedere e tenere con sé i figli minori per due settimane ciascuno non consecutive, fermo restando che la settimana di ferragosto i minori la trascorreranno con il padre. Nel resto del tempo si applicherà il calendario ordinario;
8) il giorno del proprio compleanno, i minori lo trascorreranno mezza giornata con il padre e mezza con la madre. Il giorno della festa della mamma e il compleanno della stessa i minori lo trascorreranno con la madre e il giorno della festa del papà e il compleanno dello stesso lo trascorreranno con il padre. Per le festività nazionali (25/4, 1/5, 2/6, 1/11, 8/12) si applicherà il calendario ordinario così come in caso di “ponti” collegati alle festività. Dovranno essere sempre e comunque rispettate e salvaguardate le esigenze, la volontà, gli impegni scolastici-ricreativi-sportivi
e le condizioni di salute dei minori;
9) la parti si prestano fin d'ora l'autorizzazione al rilascio dei passaporti individuali a favore dei due minori;
10) le spese del presente giudizio verranno compensate tra le parti;
11) le parti concordano, altresì, che i giudizi ancora pendenti avanti a Codesto Tribunale n.
5445/2024 R.G. e n. 516/2025 R.G. verranno abbandonati a spese compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/11/2024, esponeva: di aver intrattenuto una relazione Parte_1
affettiva con dalla quale nascevano i figli in data 05/03/2010 e in CP_1 Per_1 Per_2
data 13/12/2011; che con sentenza n. 2066/2023 del 27/10/2023 il Tribunale di Vicenza regolamentava il regime di affidamento e mantenimento dei minori recependo gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, assegnazione alla stessa della casa familiare e obbligo in capo al padre di provvedere al mantenimento dei figli versando la somma mensile di € 500,00 per ciascun figlio;
che, successivamente, i figli minori chiedevano al padre di poter andare a vivere con lui non riuscendo più
a stare con la madre. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse confermato l'affido congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, disponendone la collocazione prevalente presso la residenza del padre;
che venisse disposta l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
che venissero previsti adeguati tempi di visita da parte della madre;
che venisse stabilito a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente un contributo mensile per il mantenimento ordinario dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitasi in giudizio, chiedeva che venisse rigettato il ricorso;
che venisse CP_1 confermato l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che la casa familiare venisse assegnata alla resistente;
che il ricorrente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di € 1.400,00, oltre al 100% delle spese straordinarie ovvero, in subordine, in misura non inferiore all'80%.
Instaurato il giudizio, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli minori.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2066/2023 pubblicata il 27/10/2023 vengano modificate nei termini seguenti:
1) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 ter C.C., con collocamento paritetico presso i genitori e residenza presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo in debita considerazione le capacità, le inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
2) i figli trascorreranno con i genitori settimane alternate. Ogni settimana avrà decorrenza dal lunedì all'uscita da scuola al lunedì successivo, quando il genitore collocatario avrà cura di riportare i figli a scuola e l'altro li preleverà finite le lezioni. Il presente regime di affidamento partirà da lunedì 14 aprile;
3) l'abitazione familiare di Thiene, Via Cima Dodici n. 6, attualmente occupata dalla sig.ra CP_1
dai figli, viene assegnata al sig. la sig.ra rilascerà detto immobile, consentendo Pt_1 CP_1
l'intestazione delle utenze al sig. entro il 31/03/2025 per trasferirsi nell'appartamento di Pt_1
Zanè, Via Cesare Battisti n. 10, di proprietà esclusiva del sig. che le verrà concesso in Pt_1 comodato d'uso gratuito dal medesimo per 8 anni a decorrere dal 31/03/2025. Detto immobile, a pena di risoluzione del contratto, non potrà essere oggetto di subcomodato a terzi. Resta inteso che le spese condominiali relative a detto appartamento saranno a carico della sig.ra così come le utenze. CP_1
Il sig. doterà l'appartamento di Via Cesare Battisti del mobilio necessario mancante e le parti Pt_1 hanno già concordato quali beni la sig.ra possa asportare dall'abitazione familiare;
CP_1
4) stante la diversa capacità economico-reddituale tra i genitori, con decorrenza 10/05/2025, il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese sulle coordinate bancarie già Pt_1 CP_1
note, un contributo mensile al mantenimento dei due figli minori pari a € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio (totale € 600,00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT se positivi a decorrere dalla mensilità di maggio 2025. Per il mese di aprile c.a. il sig. continuerà a Pt_1 corrispondere la somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio). Inoltre, il sig. si farà Pt_1 carico dell'80% delle spese straordinarie per i figli e la sig.ra del restante 20%: dette spese CP_1
potranno essere portate in detrazione dai genitori a condizione che entrambi concorrano alla spesa nella misura della percentuale concordata. In caso contrario verranno detratte dal solo genitore che le avrà sostenute. L'Assegno Unico Universale verrà percepito al 100% dalla sig.ra al mese di CP_1
aprile 2025;
6) durante le vacanze natalizie, pasquali e di carnevale, i figli trascorreranno ugual periodo con ciascuno dei genitori, avendo costoro cura di alternare tra loro di anno in anno i giorni di Natale,
Santo Stefano, Capodanno, Pasqua ed il Lunedì in Albis.
Per le sole vacanze pasquali 2025 i genitori concordano che i figli staranno col padre da lunedì 14 aprile all'uscita da scuola fino a martedì 22 aprile quando, dopo pranzo, quest'ultimo li riaccompagnerà dalla madre presso la quale rimarranno fino al lunedì 28, quando la mamma avrà cura di riportare i figli a scuola e il padre li preleverà finite le lezioni;
7) durante le vacanze estive, sia il padre che la madre potranno vedere e tenere con sé i figli minori per due settimane ciascuno non consecutive, fermo restando che la settimana di ferragosto i minori la trascorreranno con il padre. Nel resto del tempo si applicherà il calendario ordinario;
8) il giorno del proprio compleanno, i minori lo trascorreranno mezza giornata con il padre e mezza con la madre. Il giorno della festa della mamma e il compleanno della stessa i minori lo trascorreranno con la madre e il giorno della festa del papà e il compleanno dello stesso lo trascorreranno con il padre. Per le festività nazionali (25/4, 1/5, 2/6, 1/11, 8/12) si applicherà il calendario ordinario così come in caso di “ponti” collegati alle festività. Dovranno essere sempre e comunque rispettate e salvaguardate le esigenze, la volontà, gli impegni scolastici-ricreativi-sportivi e le condizioni di salute dei minori;
9) la parti si prestano fin d'ora l'autorizzazione al rilascio dei passaporti individuali a favore dei due minori;
10) le parti concordano, altresì, che i giudizi ancora pendenti avanti a Codesto Tribunale n. 5445/2024
R.G. e n. 516/2025 R.G. verranno abbandonati a spese compensate.
b) Compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 3.06.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Giovanna Sanfratello