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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4975/2017 Reg. Gen. e vertente tra
- nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario Intilisano,
elettivamente domiciliato in Messina Via San Filippo Bianchi n° 54;
– appellante –
E - (cod. fiscale - P.Iva ), con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sede in Bologna, nuova denominazione assunta da a Controparte_2
far data dal 31/12/2024, a seguito di fusione per incorporazione con CP_3
giusta provvedimento IVASS del 25/07/2024 prot. n. 0178787/24, già
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_4
difesa dall'Avv. Giovanni Mannino, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Messina, Via E. L. Pellegrino n. 26;
– appellata –
E
- , e nella qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Persona_1
, nato il [...], deceduto il 20 aprile 2013; Persona_2
– appellati contumaci –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Messina la Parte_1
(poi e , e Controparte_5 CP_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di , esponendo che: Persona_1 Persona_2
“Il giorno 26.03.2010, alle ore 13,50 circa, il sig. conduceva la Parte_1
propria autovettura Fiat Palio, targata BY430BF (assicurata , quando dopo CP_1
essere entrato nella galleria Calamo dell'Autostrada A20 (direzione Messina/Palermo) improvvisamente trovava avanti al proprio automezzo quasi fermo,
con andatura lentissima, un autocarro targato BA702BZ, senza alcuna segnalazione di avvertimento del detto stato, (doppie frecce accese, triangolo ovvero altra segnalazione). Si scoprirà successivamente che il detto autocarro era trainato da un mezzo del soccorso stradale targato AJ180JG, assicurato con la Controparte_5
di proprietà del sig. che procedeva al detto traino senza
[...] Persona_2
l'effettuazione di alcun tipo di segnalazione. L'odierno attore, trovandosi un ostacolo nella carreggiata di marcia, al fine di evitare la collisione con il suddetto veicolo,
tentava di effettuare una manovra di sorpasso d'emergenza. Nell'approssimarsi ad eseguire la manovra di sorpasso veniva urtato dal veicolo sopraggiungente, targato
CZ169XN, che lo colpiva con la ruota, spingendolo, a causa della forza d'inerzia,
addosso (sotto) l'autocarro trainato targato BA702BZ. A seguito di detto urto l'autoveicolo del sig. si fermava, a causa dello spegnimento del motore, nella Pt_1
carreggiata e veniva ad essere speronato, agganciato e trascinato da un pullman
(targato DG479JH). In conseguenza di detto sinistro l'autovettura dell'attore subiva danni tanto gravi da rendere antieconomica la riparazione ed il mezzo veniva demolito, causando un danno quantificabile in € 4.800,00 euro, pari al valore dell'automobile al momento dell'incidente. Sopportava, altresì, le spese per il rimorchio del mezzo e quelle per la demolizione, per un totale di euro 180,00. La
detta autovettura veniva periziata dal perito della e Controparte_4
successivamente demolita. Stante la ricostruzione dei fatti appare evidente che la responsabilità del sinistro sia da addebitare interamente all'automezzo del soccorso stradale che ha eseguito un operazione di traino non consentita in autostrada ai sensi dell'art.175 comma 7 lettera A del c.d.s.: “Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è
vietato: a) trainare veicoli che non siano rimorchi…L'autocarro oggetto di soccorso
(targato BA702BZ) non doveva essere trainato ma al più sollevato sul pianale di altro mezzo idoneo e quindi così trasportato. Ma anche quando l'unica soluzione fosse stata quella di trainare il mezzo, questa operazione doveva essere posta in essere utilizzando delle accortezze, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni, che non sono state rispettate”
Il chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità di Pt_1
conducente l'automezzo targato AJ 180JG nella causazione del Persona_2
sinistro in questione e che, conseguentemente, Parte_2 [...]
e nella qualità di eredi legittimi di Parte_3 Persona_1 Per_2
, nonché la fossero condannati al
[...] Controparte_5
pagamento in suo favore della somma di euro 4.980,00, a titolo di risarcimento del danno subito.
Si costituiva solo la società di assicurazioni che replicava e chiedeva il rigetto della domanda.
Venivano espletate la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio che quantificava i danni subiti dal veicolo. Con sentenza del 30 gennaio 2017, il Giudice di Pace rigettava la domanda e compensava le spese processuali, ponendo a carico dell'attore le spese della c.t.u.
In particolare, il primo Giudice riteneva che, dal materiale probatorio acquisito,
non era possibile affermare la responsabilità nella causazione del sinistro del conducente del veicolo Iveco, , rilevando che la presenza Persona_2
dell'autocarro marciante a velocità molto bassa non poteva essere intesa, da sola,
come causa sufficiente a produrre l'evento ed affermando che fosse stata, piuttosto, la condotta colposa dell'attore -che si immetteva sulla corsia di sorpasso senza prestare la dovuta attenzione- a determinare l'incidente, trovando ciò conferma dal mancato rilievo da parte degli agenti di Polizia Stradale di infrazioni a carico del Per_2
Aggiungeva che la condotta colpevole del era comprovata dal fatto che Pt_1
egli si immetteva nella corsia di sorpasso senza avvedersi che stava sopravvenendo altra auto che già era in fase di sorpasso, con la quale, infatti, entrava in collisione.
Il proponeva appello, illustrando i motivi di gravame. Pt_1
Si costituiva la (poi ), che replicava e Controparte_2 CP_1
chiedeva, fra l'altro, il rigetto dell'appello.
Non si costituivano i e la . Per_2 Per_1
All'udienza del 16 maggio 2025, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo
2024 n. 56.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Parte_2
e Parte_3 Persona_1
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Col primo motivo di gravame, l'appellante lamenta, per un verso, che il
Giudice di primo grado ha errato nel non riconoscere la violazione dell'art. 75 del codice della strada nei confronti del conducente del mezzo di soccorso che aveva posto in essere, certamente, una attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., con i conseguenti oneri probatori a carico della controparte, evidenziando che la manovra da lui compiuta era stata necessitata dalla mancata segnalazione del pericolo da parte dell'autista del mezzo di soccorso, anzi affermando che il tentativo di sorpasso fosse l'unica manovra possibile in quel particolare frangente e dovendo, quantomeno,
ravvisarsi, per altro verso, un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Il motivo è infondato.
La prospettazione dell'appellante non coglie nel segno ed è inidonea a sovvertire il chiaro e convincente percorso argomentativo illustrato dal primo
Giudice, che neppure lascia spazio all'invocato concorso di colpa.
Nella fattispecie, è ravvisabile, invero, un unico comportamento colpevole:
quello del che, proprio in quel tratto ed in quel frangente, avrebbe dovuto Pt_1 evitare il sorpasso -soprattutto perché era appena entrato in galleria, dove occorre prestare ancora più attenzione-, avvedendosi tempestivamente che la corsia di sorpasso era già impegnata da altra autovettura che aveva intrapreso la manovra di sorpasso prima di lui.
L'andatura lenta dell'altro mezzo, piuttosto, poteva ritenersi giustificata proprio dal fatto che il mezzo di soccorso che trainava l'autocarro si trovava in galleria e, con molta probabilità, il neppure si era avveduto dell'esistenza del Pt_1
mezzo di soccorso trainante, pensando che ci fosse solo l'autocarro.
Pertanto, se egli fosse stato più prudente in quel tratto di strada estremamente pericoloso, l'incidente non si sarebbe verificato.
L'incidente è avvenuto, in sostanza, non per l'andatura lenta del mezzo di soccorso ma perché il ha tentato la manovra di sorpasso senza che ce ne Pt_1
fossero le condizioni, venendo, peraltro, per tale comportamento, sanzionato dalle forze dell'ordine intervenute, per come risulta dal rapporto in atti.
Deve ribadirsi, quindi, che, al di là del significativo fatto che non è stata emessa, invece, alcuna contravvenzione nei confronti del nessuna condotta Per_2
illecita era configurabile nei suoi confronti.
In conclusione, non sussistendo alcuna utilità probatoria per l'appellante dall'attività istruttoria espletata, assorbiti gli altri motivi, l'appello deve essere rigettato. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
Nulla sulle spese per gli appellati contumaci.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore della società appellata che liquida in euro 1.701,00, per compensi, oltre IVA
e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15%.
Nulla per gli appellati contumaci.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Messina, 26 maggio 2025.
Il Giudice Dott. Carmelo Mazzeo