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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/07/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 260 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Massimo Criscuolo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Gorla, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 19 giugno 2025 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza,
deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 05.09.1999 con registrato agli atti di matrimonio di Roma all'anno 1999, atto n. CP_1
147, parte 2, Serie A;
- che dalla loro unione nascevano le figlie (22.08.2001) e Per_1 Per_2
(09.11.2006);
- che, con sentenza n. 661/2015 del 12.6.2015, il Tribunale di
Civitavecchia dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, tra l'altro, la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore delle figlie per un importo di euro 400,00 mensili (euro
200,000 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che nel corso del tempo non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti;
- che le figlie e ad oggi divenute maggiorenni, vivono Per_1 Per_2 con la madre e sono studentesse, non essendo ancora autosufficienti sotto il profilo economico;
- che dopo la separazione le condizioni economiche della ricorrente sono ulteriormente peggiorate tanto che la ricorrente, per potere avviare l'odierno giudizio, ha avuto necessità di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato
(all. 3 al ricorso).
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi un assegno di mantenimento a carico dell' per le figlie di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascuna figlia) CP_1 con spese straordinarie al 50%.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.04.2024 si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio contestando le CP_1 3 domande accessorie, e deduceva:
- che la casa coniugale sita in Anguillara Sabazia era rimasta nella sua disponibilità all'esito della separazione nonostante le figlie fossero collocate con l'abitazione materna, ed era stata pignorata dalla Società Procoim 2001
s.r.l. e successivamente venduta all'asta, tanto che nel mese di Aprile del 2018 era costretto ad abbandonarla, trasferendosi in Fiumicino, via CP_1 della Muraletella n. 1689, ospitato dalla compagna, la Controparte_2 abitazione dove attualmente risiede;
- che nel mese di febbraio 2022 era stato licenziato dalla ditta Climat
INT 93 srl, con cui aveva un contratto di lavoro part-time a far data dal 2018
(doc. n. 3 della comparsa di costituzione e risposta);
- che successivamente aveva percepito la Naspi dal mese di Marzo 2022 fino al mese di Agosto 2023 ed il reddito di cittadinanza fino al mese di
Dicembre 2023;
- che dal mese di Gennaio 2024 viveva in condizioni di CP_1
assoluta indigenza, sostenuto dal padre e dalla in quanto, Controparte_2 non riesciva a reperire una nuova occupazione, percependo redditi sempre più bassi nel corso degli anni, passando da € 8.285,00 lordi nell'anno 2021, ad €
5.828,00 lordi nell'anno 2022 ed € 3.433,22 nell'anno 2023 (doc. n. 4 della comparsa di costituzione e risposta);
- di non avere notizie della figlia in quanto da quasi sette anni Per_1
non aveva più contatti con le figlie;
- che dal giorno 11/11/2017 la aveva interrotto ogni tipo di Pt_1
comunicazione con aveva cambiato residenza e domicilio senza CP_1 lasciare traccia di sè e delle proprie figlie, trasferendole in altre scuole senza ottenere il nulla osta da parte degli istituti di appartenenza ed il consenso del padre;
- che, a seguito della denuncia sporta dall in data 15/02/2018 CP_1
(doc. n. 5 della comparsa di costituzione e risposta) la era stata Pt_1 condannata alla pena di mesi sei di reclusione dal Tribunale di Civitavecchia per il reato previsto dall'art. 388 c.p., (sentenza n. 930/2023 emessa il
29/03/2023 nell'ambito del procedimento penale RGNR n. 1147/2018, allegata al doc. n. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
Tanto dedotto, il resistente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti 4 civili del matrimonio contratto con la , ponendo a suo carico Parte_1 un assegno di mantenimento in favore delle figlie di euro 200,00 mensili (euro
100,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie, con la precisazione che l'assegno per la figlia maggiore venga versato solo per il Per_1 periodo di un anno dalla sentenza, tempo sufficiente alla stessa per reperire un'occupazione lavorativa.
All'udienza del 29.05.2024 comparivano le parti personalmente davanti al giudice delegato, che esperiva senza successo il tentativo di conciliazione.
In tale occasione la ricorrente dichiarava:
- di aver ereditato dalla madre nel 2022 la casa dove attualmente vive con le figlie e il compagno (NCC a chiamata);
- di lavorare in Sky con contratto part time, guadagnando circa € 1.000;
- che il padre non ha mai pagato il mantenimento;
- che le figlie, per loro scelta, non frequentano il padre da circa 7 anni;
- che studia all'università Storia dell'Arte e Ludovica fa il liceo di Per_1
scienze umane;
- che saltuariamente fa lezioni di pattinaggio ma non riesce a Per_1
guadagnare oltre € 100/200 mensili.
In sede di udienza il resistente dichiarava:
- di avere ereditato un appartamento, non locato, che stava cercando di vendere, di valore minimo di circa € 10.000.
- di avere presentato richiesta di reddito di inclusione con patto lavorativo;
- di svolgere lavori di giardinaggio in maniera saltuaria, riuscendo a guadagnare circa € 400 al mese.
- di vivere in una sala hobby al di sotto dell'abitazione della compagna, collaborando a pagare le utenze;
- di non pagare il mantenimento per le figlie da circa 8 anni e di non vederle da circa 7 anni.
Il giudice delegato all'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. in via provvisoria confermava i provvedimenti della separazione e disponeva che la figlia di 17 anni potesse frequentare liberamente il padre secondo la Per_2 5 sua volontà, e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 20 giugno 2025
(poi anticipata al 19 giugno) con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Le parti hanno provveduto al deposito degli scritti di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., nonché di note scritte per l'udienza del 19.06.25 (tenutasi in modalità cartolare) con richiesta di accoglimento delle loro domande.
Motivi della decisione
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
05.09.1999, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato che nessuna disposizione deve essere adottata con riferimento all'affidamento e collocamento delle figlie, perché nelle more del giudizio anche la figlia è divenuta maggiorenne Per_2
e la relativa domanda è stata rinunciata dai difensori delle parti.
Sul mantenimento dei figli e le spese straordinarie
Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale disporsi un assegno di mantenimento di euro 500,00 per le figlie e (euro 250,00 Per_1 Per_2 ciascuna), studentesse non ancora economicamente autonome, e il 50% delle spese straordinarie a carico delle parti.
Il resistente ha richiesto, invece, un mantenimento di euro 200,00 complessivi per le figlie (di cui 100,00 solo per un anno per la figlia Per_1 tempo sufficiente affinché possa trovare un'occupazione).
È regola di diritto vigente nel nostro ordinamento che il mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (arg. ex previgente art. 155-quinquies
c.c., ora art. 337-septies c.c.). La valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va 6 effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari (Cass. civ., sez.
I, 14 agosto 2020, n. 17183). Invero, l'obbligo dei genitori trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi (v. Cass. civ., sez. I, 7.7.2004, n. 12477).
Inoltre, in merito al concetto di indipendenza economica, la Corte di
Cassazione ha precisato che non qualsiasi lavoro o reddito fa venir meno l'obbligo del mantenimento, ma occorre un impiego tale da consentire al figlio un reddito corrispondente alla propria professionalità, adeguato alle sue attitudini ed aspirazioni (Cass. n. 27377/2013; n. 1773/2012; n. 18/2011; n.
14123/2011; n. 21773/2008). Il medesimo panorama giurisprudenziale se, da un lato, non tollera i comportamenti di abuso, ricorrenti nelle ipotesi in cui il figlio assuma un comportamento di inerzia ed un rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro, sostanziantesi, in definitiva, in un atteggiamento di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica (Cass. n. 2858/2016;
Cass. n. 7970/2013; Cass. n. 4765/2002; Cass. n. 1830/2011), dall'altro, consente di affermare che l'obbligo continua a vigere se il figlio incolpevolmente non raggiunge l'indipendenza economica, aspirando ad una posizione lavorativa che richiede il prolungamento del percorso formativo o di studio (Cass. 8714/2008) o svolgendo un lavoro precario e limitato nel tempo che non garantisce una prospettiva di continuità (Cass. n. 8227/2009).
Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale, è evidente la fondatezza della domanda di parte ricorrente, dal momento che ricorre contemporaneamente più di una condizione per ritenere sussistenti i presupposti di persistenza dell'obbligo di mantenimento. In particolare, l'iter argomentativo deve affrontare due questioni: (i) la sufficienza delle sostanze dell' a far fronte agli obblighi di mantenimento delle figlie;
(ii) la non CP_1 autosufficienza delle figlie e con particolare riguardo sia alla Per_1 Per_2 possibilità di ottenere un titolo di studio adeguato alle loro attitudini ed aspirazioni, sia alla valutazione dell'eventuale indipendenza economica di la quale percepisce saltuariamente dei redditi. Per_1 7
In merito al primo tema, è vero che, ai sensi dell'art. 316-bis c.c., “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”, tuttavia, non può ritenersi che la capacità di contribuzione dell' sia cambiata in maniera tale da CP_1 determinare una modifica delle condizioni previste della sentenza di separazione.
Infatti, anche nel 2015, anno in cui la sentenza ha recepito l'accordo delle parti, l'odierno resistente ha dichiarato di versare in condizioni di difficoltà economica. Il licenziamento allegato dall' (doc. 3 della comparsa di CP_1 costituzione e risposta) è infatti relativo ad un rapporto che si è costituito solo nel 2018 (doc. 3 della comparsa di costituzione e risposta), quindi ben 3 anni dopo la sentenza di separazione, e prima del quale il resistente allega di aver lavorato “saltuariamente” e “svolgendo qualsiasi mansione”.
A queste considerazioni devono aggiungersene altre, di seguito indicate.
In primis, il resistente dichiara di abitare presso la dimora della compagna, per la quale contribuisce solamente alle utenze (pag. 2 del verbale di udienza del 29 maggio 2024), senza, quindi, versare alcun canone di locazione.
Inoltre, l' ha dedotto in corso di causa di avere ereditato un CP_1 immobile che sta cercando di vendere.
Si aggiunga che il resistente, pur dichiarando di essere disoccupato, ha ammesso di svolgere lavori saltuari, come quello di giardiniere (verbale di udienza del 29 maggio 2024) o quello di guardiano (pag.
2-8 dell'allegato depositato il 3 marzo 2025) e di aver presentato domanda per il reddito di inclusione con patto lavorativo.
Inoltre, deve rilevarsi che in data 3 marzo 2025, ha CP_1 depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegando un contratto di lavoro, 4 buste paga, da cui risulta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato presso EUR Servizi Integrati Srls, con mansioni di guardiania. Dalla documentazione emerge una retribuzione netta complessiva percepita nei mesi dal settembre 2024 al dicembre 2024 di euro 4.160,00. Dagli estratti della poste pay allegati in atti, risulta la percezione della NASPI nell'anno 2023 e in seguito l'accredito degli stipendi sopra indicati. 8
Infine, non è circostanza priva di rilevanza che l goda del supporto CP_1 economico paterno, e ciò in considerazione del secondo periodo del primo comma dell'art. 316-bis c.c., a norma del quale “Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
In merito al secondo tema, relativo all'autosufficienza delle figlie, giova evidenziare l'aspirazione di e alla prosecuzione di un percorso Per_1 Per_2 formativo tendente al conseguimento di un titolo di studio (rispettivamente frequenta la facoltà di Storia dell'Arte, mentre è studentessa al Per_1 Per_2 liceo di scienze umane) a cui le giovani legittimamente aspirano.
Per di più, la giovane età delle ragazze (23 anni e 18 Per_1 Per_2 permette escludere a livello presuntivo condotte abusive da parte loro e che le medesime dovrebbero attivarsi per trovare un lavoro.
Neppure rileva ai fini della decisione la dichiarazione della madre (pag. 2 del verbale dell'udienza del 29 maggio 2025), secondo cui terrebbe Per_1 saltuariamente lezioni di pattinaggio, non riuscendo a guadagnare oltre €
100/200 mensili. Non si tratta, difatti, di un impiego tale da consentire alla figlia un reddito corrispondente alla propria aspirazione professionale, adeguato alle sue attitudini ed aspirazioni.
Dunque, deve essere previsto che il resistente versi per le figlie un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ed euro 200,00 Per_1 per , da corrispondersi direttamente alle giovani, con decorrenza Per_2 dalla domanda giudiziale, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il tribunale di Civitavecchia.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, considerata la soccombenza del ricorrente, devono essere poste a suo carico a liquidate ai valori tra i minimi ed i medi per la cause di valore indeterminato bassa complessità e per le fasi introduttiva, di studio e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 260/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 9
05.09.1999 in Roma tra nato a [...] il [...] e CP_1
, nata a [...], l'[...], registrato agli atti di matrimonio Parte_1 di Roma all'anno 1999, atto n. 147, parte 2, Serie A;
dispone che corrisponda, a titolo di assegno di CP_1 mantenimento per le figlie e maggiorenni non autosufficienti, Per_1 Per_2 da versarsi direttamente alle medesime entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2024, la somma mensile di euro 400,00 mensili
(euro 200,00 per ed euro 200,00 per , da rivalutare Per_1 Per_2 annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza da aprile 2025; pone a carico di entrambi i genitori in misura del 50% le spese straordinarie per le figlie e maggiorenni non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, secondo le specificazioni del Protocollo vigente presso il
Tribunale di Civitavecchia;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
condanna alla rifusione delle spese di lite, quantificate nella CP_1 misura di € 3.500, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 18 luglio 2024
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. Antonio Fatone (D.M. 4 aprile 2025). CP_3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 260 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Massimo Criscuolo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Gorla, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 19 giugno 2025 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente, ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza,
deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 05.09.1999 con registrato agli atti di matrimonio di Roma all'anno 1999, atto n. CP_1
147, parte 2, Serie A;
- che dalla loro unione nascevano le figlie (22.08.2001) e Per_1 Per_2
(09.11.2006);
- che, con sentenza n. 661/2015 del 12.6.2015, il Tribunale di
Civitavecchia dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, tra l'altro, la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore delle figlie per un importo di euro 400,00 mensili (euro
200,000 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che nel corso del tempo non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti;
- che le figlie e ad oggi divenute maggiorenni, vivono Per_1 Per_2 con la madre e sono studentesse, non essendo ancora autosufficienti sotto il profilo economico;
- che dopo la separazione le condizioni economiche della ricorrente sono ulteriormente peggiorate tanto che la ricorrente, per potere avviare l'odierno giudizio, ha avuto necessità di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato
(all. 3 al ricorso).
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi un assegno di mantenimento a carico dell' per le figlie di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascuna figlia) CP_1 con spese straordinarie al 50%.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.04.2024 si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di divorzio contestando le CP_1 3 domande accessorie, e deduceva:
- che la casa coniugale sita in Anguillara Sabazia era rimasta nella sua disponibilità all'esito della separazione nonostante le figlie fossero collocate con l'abitazione materna, ed era stata pignorata dalla Società Procoim 2001
s.r.l. e successivamente venduta all'asta, tanto che nel mese di Aprile del 2018 era costretto ad abbandonarla, trasferendosi in Fiumicino, via CP_1 della Muraletella n. 1689, ospitato dalla compagna, la Controparte_2 abitazione dove attualmente risiede;
- che nel mese di febbraio 2022 era stato licenziato dalla ditta Climat
INT 93 srl, con cui aveva un contratto di lavoro part-time a far data dal 2018
(doc. n. 3 della comparsa di costituzione e risposta);
- che successivamente aveva percepito la Naspi dal mese di Marzo 2022 fino al mese di Agosto 2023 ed il reddito di cittadinanza fino al mese di
Dicembre 2023;
- che dal mese di Gennaio 2024 viveva in condizioni di CP_1
assoluta indigenza, sostenuto dal padre e dalla in quanto, Controparte_2 non riesciva a reperire una nuova occupazione, percependo redditi sempre più bassi nel corso degli anni, passando da € 8.285,00 lordi nell'anno 2021, ad €
5.828,00 lordi nell'anno 2022 ed € 3.433,22 nell'anno 2023 (doc. n. 4 della comparsa di costituzione e risposta);
- di non avere notizie della figlia in quanto da quasi sette anni Per_1
non aveva più contatti con le figlie;
- che dal giorno 11/11/2017 la aveva interrotto ogni tipo di Pt_1
comunicazione con aveva cambiato residenza e domicilio senza CP_1 lasciare traccia di sè e delle proprie figlie, trasferendole in altre scuole senza ottenere il nulla osta da parte degli istituti di appartenenza ed il consenso del padre;
- che, a seguito della denuncia sporta dall in data 15/02/2018 CP_1
(doc. n. 5 della comparsa di costituzione e risposta) la era stata Pt_1 condannata alla pena di mesi sei di reclusione dal Tribunale di Civitavecchia per il reato previsto dall'art. 388 c.p., (sentenza n. 930/2023 emessa il
29/03/2023 nell'ambito del procedimento penale RGNR n. 1147/2018, allegata al doc. n. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
Tanto dedotto, il resistente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti 4 civili del matrimonio contratto con la , ponendo a suo carico Parte_1 un assegno di mantenimento in favore delle figlie di euro 200,00 mensili (euro
100,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie, con la precisazione che l'assegno per la figlia maggiore venga versato solo per il Per_1 periodo di un anno dalla sentenza, tempo sufficiente alla stessa per reperire un'occupazione lavorativa.
All'udienza del 29.05.2024 comparivano le parti personalmente davanti al giudice delegato, che esperiva senza successo il tentativo di conciliazione.
In tale occasione la ricorrente dichiarava:
- di aver ereditato dalla madre nel 2022 la casa dove attualmente vive con le figlie e il compagno (NCC a chiamata);
- di lavorare in Sky con contratto part time, guadagnando circa € 1.000;
- che il padre non ha mai pagato il mantenimento;
- che le figlie, per loro scelta, non frequentano il padre da circa 7 anni;
- che studia all'università Storia dell'Arte e Ludovica fa il liceo di Per_1
scienze umane;
- che saltuariamente fa lezioni di pattinaggio ma non riesce a Per_1
guadagnare oltre € 100/200 mensili.
In sede di udienza il resistente dichiarava:
- di avere ereditato un appartamento, non locato, che stava cercando di vendere, di valore minimo di circa € 10.000.
- di avere presentato richiesta di reddito di inclusione con patto lavorativo;
- di svolgere lavori di giardinaggio in maniera saltuaria, riuscendo a guadagnare circa € 400 al mese.
- di vivere in una sala hobby al di sotto dell'abitazione della compagna, collaborando a pagare le utenze;
- di non pagare il mantenimento per le figlie da circa 8 anni e di non vederle da circa 7 anni.
Il giudice delegato all'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. in via provvisoria confermava i provvedimenti della separazione e disponeva che la figlia di 17 anni potesse frequentare liberamente il padre secondo la Per_2 5 sua volontà, e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 20 giugno 2025
(poi anticipata al 19 giugno) con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Le parti hanno provveduto al deposito degli scritti di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., nonché di note scritte per l'udienza del 19.06.25 (tenutasi in modalità cartolare) con richiesta di accoglimento delle loro domande.
Motivi della decisione
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
05.09.1999, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato che nessuna disposizione deve essere adottata con riferimento all'affidamento e collocamento delle figlie, perché nelle more del giudizio anche la figlia è divenuta maggiorenne Per_2
e la relativa domanda è stata rinunciata dai difensori delle parti.
Sul mantenimento dei figli e le spese straordinarie
Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale disporsi un assegno di mantenimento di euro 500,00 per le figlie e (euro 250,00 Per_1 Per_2 ciascuna), studentesse non ancora economicamente autonome, e il 50% delle spese straordinarie a carico delle parti.
Il resistente ha richiesto, invece, un mantenimento di euro 200,00 complessivi per le figlie (di cui 100,00 solo per un anno per la figlia Per_1 tempo sufficiente affinché possa trovare un'occupazione).
È regola di diritto vigente nel nostro ordinamento che il mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (arg. ex previgente art. 155-quinquies
c.c., ora art. 337-septies c.c.). La valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va 6 effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari (Cass. civ., sez.
I, 14 agosto 2020, n. 17183). Invero, l'obbligo dei genitori trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi (v. Cass. civ., sez. I, 7.7.2004, n. 12477).
Inoltre, in merito al concetto di indipendenza economica, la Corte di
Cassazione ha precisato che non qualsiasi lavoro o reddito fa venir meno l'obbligo del mantenimento, ma occorre un impiego tale da consentire al figlio un reddito corrispondente alla propria professionalità, adeguato alle sue attitudini ed aspirazioni (Cass. n. 27377/2013; n. 1773/2012; n. 18/2011; n.
14123/2011; n. 21773/2008). Il medesimo panorama giurisprudenziale se, da un lato, non tollera i comportamenti di abuso, ricorrenti nelle ipotesi in cui il figlio assuma un comportamento di inerzia ed un rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro, sostanziantesi, in definitiva, in un atteggiamento di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica (Cass. n. 2858/2016;
Cass. n. 7970/2013; Cass. n. 4765/2002; Cass. n. 1830/2011), dall'altro, consente di affermare che l'obbligo continua a vigere se il figlio incolpevolmente non raggiunge l'indipendenza economica, aspirando ad una posizione lavorativa che richiede il prolungamento del percorso formativo o di studio (Cass. 8714/2008) o svolgendo un lavoro precario e limitato nel tempo che non garantisce una prospettiva di continuità (Cass. n. 8227/2009).
Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale, è evidente la fondatezza della domanda di parte ricorrente, dal momento che ricorre contemporaneamente più di una condizione per ritenere sussistenti i presupposti di persistenza dell'obbligo di mantenimento. In particolare, l'iter argomentativo deve affrontare due questioni: (i) la sufficienza delle sostanze dell' a far fronte agli obblighi di mantenimento delle figlie;
(ii) la non CP_1 autosufficienza delle figlie e con particolare riguardo sia alla Per_1 Per_2 possibilità di ottenere un titolo di studio adeguato alle loro attitudini ed aspirazioni, sia alla valutazione dell'eventuale indipendenza economica di la quale percepisce saltuariamente dei redditi. Per_1 7
In merito al primo tema, è vero che, ai sensi dell'art. 316-bis c.c., “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”, tuttavia, non può ritenersi che la capacità di contribuzione dell' sia cambiata in maniera tale da CP_1 determinare una modifica delle condizioni previste della sentenza di separazione.
Infatti, anche nel 2015, anno in cui la sentenza ha recepito l'accordo delle parti, l'odierno resistente ha dichiarato di versare in condizioni di difficoltà economica. Il licenziamento allegato dall' (doc. 3 della comparsa di CP_1 costituzione e risposta) è infatti relativo ad un rapporto che si è costituito solo nel 2018 (doc. 3 della comparsa di costituzione e risposta), quindi ben 3 anni dopo la sentenza di separazione, e prima del quale il resistente allega di aver lavorato “saltuariamente” e “svolgendo qualsiasi mansione”.
A queste considerazioni devono aggiungersene altre, di seguito indicate.
In primis, il resistente dichiara di abitare presso la dimora della compagna, per la quale contribuisce solamente alle utenze (pag. 2 del verbale di udienza del 29 maggio 2024), senza, quindi, versare alcun canone di locazione.
Inoltre, l' ha dedotto in corso di causa di avere ereditato un CP_1 immobile che sta cercando di vendere.
Si aggiunga che il resistente, pur dichiarando di essere disoccupato, ha ammesso di svolgere lavori saltuari, come quello di giardiniere (verbale di udienza del 29 maggio 2024) o quello di guardiano (pag.
2-8 dell'allegato depositato il 3 marzo 2025) e di aver presentato domanda per il reddito di inclusione con patto lavorativo.
Inoltre, deve rilevarsi che in data 3 marzo 2025, ha CP_1 depositato dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegando un contratto di lavoro, 4 buste paga, da cui risulta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato presso EUR Servizi Integrati Srls, con mansioni di guardiania. Dalla documentazione emerge una retribuzione netta complessiva percepita nei mesi dal settembre 2024 al dicembre 2024 di euro 4.160,00. Dagli estratti della poste pay allegati in atti, risulta la percezione della NASPI nell'anno 2023 e in seguito l'accredito degli stipendi sopra indicati. 8
Infine, non è circostanza priva di rilevanza che l goda del supporto CP_1 economico paterno, e ciò in considerazione del secondo periodo del primo comma dell'art. 316-bis c.c., a norma del quale “Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
In merito al secondo tema, relativo all'autosufficienza delle figlie, giova evidenziare l'aspirazione di e alla prosecuzione di un percorso Per_1 Per_2 formativo tendente al conseguimento di un titolo di studio (rispettivamente frequenta la facoltà di Storia dell'Arte, mentre è studentessa al Per_1 Per_2 liceo di scienze umane) a cui le giovani legittimamente aspirano.
Per di più, la giovane età delle ragazze (23 anni e 18 Per_1 Per_2 permette escludere a livello presuntivo condotte abusive da parte loro e che le medesime dovrebbero attivarsi per trovare un lavoro.
Neppure rileva ai fini della decisione la dichiarazione della madre (pag. 2 del verbale dell'udienza del 29 maggio 2025), secondo cui terrebbe Per_1 saltuariamente lezioni di pattinaggio, non riuscendo a guadagnare oltre €
100/200 mensili. Non si tratta, difatti, di un impiego tale da consentire alla figlia un reddito corrispondente alla propria aspirazione professionale, adeguato alle sue attitudini ed aspirazioni.
Dunque, deve essere previsto che il resistente versi per le figlie un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ed euro 200,00 Per_1 per , da corrispondersi direttamente alle giovani, con decorrenza Per_2 dalla domanda giudiziale, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il tribunale di Civitavecchia.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, considerata la soccombenza del ricorrente, devono essere poste a suo carico a liquidate ai valori tra i minimi ed i medi per la cause di valore indeterminato bassa complessità e per le fasi introduttiva, di studio e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 260/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 9
05.09.1999 in Roma tra nato a [...] il [...] e CP_1
, nata a [...], l'[...], registrato agli atti di matrimonio Parte_1 di Roma all'anno 1999, atto n. 147, parte 2, Serie A;
dispone che corrisponda, a titolo di assegno di CP_1 mantenimento per le figlie e maggiorenni non autosufficienti, Per_1 Per_2 da versarsi direttamente alle medesime entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2024, la somma mensile di euro 400,00 mensili
(euro 200,00 per ed euro 200,00 per , da rivalutare Per_1 Per_2 annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza da aprile 2025; pone a carico di entrambi i genitori in misura del 50% le spese straordinarie per le figlie e maggiorenni non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, secondo le specificazioni del Protocollo vigente presso il
Tribunale di Civitavecchia;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
condanna alla rifusione delle spese di lite, quantificate nella CP_1 misura di € 3.500, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 18 luglio 2024
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. Antonio Fatone (D.M. 4 aprile 2025). CP_3