Decreto cautelare 25 marzo 2025
Sentenza breve 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 05/05/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00389/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00355/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2025, proposto da Arben Aliu, rappresentato e difeso dall'avvocato Anisa Rama, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cremona, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento impugnato n. Cat.A.12/2024/Immig/II Sez/nr56 m.m. di inammissibilità dell’istanza di coesione familiare emesso dal Questore della Provincia di Cremona e notificato all’interessato in data 10.02.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Cremona e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Cremona ha disposto l’irricevibilità dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, deducendone l’illegittimità per vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
All’udienza fissata per la trattazione della domanda cautelare, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, tutte le controversie riguardanti i provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo il diritto soggettivo all'unità familiare (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, sez. I ter , 28.1.2025 n. 2795, T.A.R. Toscana, sez. II, 9.4.2025 n. 770; sez. II, 09/09/2024, n.1017).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la controversia dovrà essere riassunta entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione con salvezza di effetti sostanziali e processuali in conformità alla disciplina sulla translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Stante la natura in rito della decisione, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, anche tenuto conto che questo è stato proposto innanzi a questo giudice conformandosi all’errata indicazione contenuta nello stesso provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, individuando quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Beatrice Rizzo | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO