Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano
il giudice dott.ssa Stefania Caparello
ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
Nella causa n. 2492/2023 tra le parti:
ATTORE
) rappresentato e difeso dall'avv. BOZZO Parte_1 P.IVA_1
ALBERTO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._1
CONVENUTO
) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. ANGELINI PASQUALE ) elettivamente domiciliato presso C.F._2 il suo studio
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: L'avv. Alberto Bozzo, nell'interesse della società si richiama Parte_1 integralmente al contenuto dei propri scritti difensivi ed aderisce all'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Italiano in favore di quello Francese
Convenuto: insiste per la declaratoria di ogni provvedimento idoneo a dichiarare il difetto di giurisdizione in capo all'organo giudicante adito con riferimento all'odierna controversia che dovrà essere devoluta alla giurisdizione francese
Con atto di citazione, – sul presupposto per cui aveva ottenuto il d.i. Parte_1
1059/2024, emesso dal Tribunale di Vicenza, in data 27.06.2024, per € 14.194,06 oltre interessi e spese di lite;
che l'ingiunzione era rivolta a e quest'ultima in Controparte_1 data 03.10.2024, aveva presentato opposizione avverso la predetta ingiunzione di pagamento europea, mediante deposito del Modulo F, ai sensi dell'art. 16 del REG. CE 1896/2006, recapitata presso il Tribunale di Vicenza in data 14.10.2024; che il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 14.10.2024, aveva assegnato alla creditrice termine di 30 gg dalla comunicazione del provvedimento per l'esercizio dell'azione diretta alla tutela del diritto azionato con la domanda di ingiunzione di pagamento europea – ha citato in giudizio
[...]
al fine di sentirla condannare al pagamento di € 14.194,06 a fronte Controparte_1 del mancato saldo di sei fatture aventi ad oggetto la consegna di biciclette ed abbigliamento sportivo, tra la fine del 2022 ed il 2023.
Si è costituita eccependo in via pregiudiziale il difetto di Controparte_1 giurisdizione del Tribunale adito e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa o, in subordine, la riduzione del quantum richiesto stante l'allegato inadempimento di
[...]
Parte_1
Con decreto 171 bis cpc, il giudice ha fin da subito sollevato come l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'opposta meritava di essere disaminata in via preliminare, non apparendo la stessa del tutto sfornita di fondamento.
All'udienza del 27/5/25, tenutasi per via documentale, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e il giudice ha riservato la decisione ex art. 281 sexies cpc nuovo rito.
Motivi della decisione
L'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione va accolta, in quanto fondata.
Viene in esame un rapporto commerciale tra una società italiana e una francese.
Come noto, il regolamento UE n. 1215/2012 del 12.12.2012 "concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale", al fine di accordare alle norme sulla competenza un alto grado di prevedibilità, ha sancito il principio generale della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto, consentendo di derogarvi solo in casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento basato, comunque, sulla stretta connessione tra l'autorità giurisdizionale e la controversia così da garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile.
In particolare, l'art. 7 del regolamento in questione prevede che “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, — nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno
Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
…”.
In sostanza, il regolamento regola la competenza internazionale secondo un principio generale del foro del convenuto (art. 4), secondo cui le persone domiciliate in uno Stato membro sono convenute davanti ai giudici di tale Stato, o in alternativa, secondo il principio dell'esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (art. 7).
Ora, la società convenuta ha sede in Francia e la consegna del bene ha avuto luogo appunto in tale Stato.
Ora, non vi è dubbio quindi che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo
Tribunale e, pertanto, deve dichiararsi insussistente la giurisdizione del Giudice Italiano a conoscere della presente controversia.
Nel ricorso per ingiunzione il creditore aveva indicato che, in caso di opposizione, il procedimento proseguisse in conformità di una procedura civile nazionale.
Il giudice del monitorio ha assegnato il termine di 30 gg per l'introduzione del giudizio di merito, che avrebbe dovuto avere ad oggetto non la conferma del decreto ingiuntivo n.
1059/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza il 27/6/24 (in quanto il provvedimento doveva ritenersi essere venuto meno all'esito dell'opposizione), quanto piuttosto l'accertamento della pretesa creditoria.
Tuttavia, posto che l'attore ha chiesto appunto la conferma del decreto ingiuntivo n. 1059/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza il 27/6/24 e che, quindi, occorre prendere posizione sul punto, va dichiarata la nullità del provvedimento in questione in quanto emesso da giudice sfornito della competente giurisdizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di Parte_1 nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, avendo l'attrice adito nel corso del giudizio alla declaratoria di difetto di giurisdizione.
Si liquidano pertanto € 849,00 di cui € 460,00 per fase di studio, € 389,00 per quella introduttiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA insussistente la giurisdizione del Giudice Italiano a conoscere della presente controversia ACCERTANDO e DICHIARANDO che il decreto ingiuntivo n. 1059/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza il 27/6/24 è nullo;
CONDANNA di alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 849,00 oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. Controparte_1 come per legge.
Vicenza, 27/5/25
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello