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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 10/09/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2562/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Balzola Sabrina del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in RI FE (AL) rappresentata e difesa dall'Avv. Cena Alida del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Sampeyre (CN) il 15/05/2023, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie C, Anno
2023.
Dall'unione non sono nati figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito civile in Sampeyre (CN) il 15/05/2023, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie C, Anno 2023 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo: 1. DÀ ATTO che la dimora coniugale ubicata nel Comune di RI FE (AL) –
Strada San Paolo n. 1 unitamente a mobili, arredi e pertinenze (fatto salvo il mobilio elencato al punto 5 del presente ricorso), è di proprietà esclusiva del sig. e il Parte_1 medesimo ne manterrà la proprietà piena ed esclusiva;
2. DISPONE che la OR che ad oggi occupa esclusivamente l'abitazione CP_1 coniugale (avendo deciso il IG. di allontanarsi spontaneamente), la lasci Parte_1 senza farvi più rientro, entro e non oltre il 30/09/2025, consegnando le chiavi per il tramite dei rispettivi difensori entro la medesima data, senza farsi carico della manutenzione del giardino che rimarrà invece onere del marito, quale proprietario esclusivo dell'immobile. Con In tale sede, il difensore della IG.ra consegnerà al difensore del IG. idonea Pt_1 dichiarazione di rilascio, con espressa autorizzazione alla sostituzione delle serrature;
3. DÀ ATTO che le parti si accordano a che la OR a sua cura e spese, asporti CP_1 dall'abitazione coniugale e da quella in cui attualmente vive il marito in Cavagnolo, Via XXIV Maggio e, solo in quest'ultimo caso, alla necessitata presenza del IG. Parte_1
o di persona di sua fiducia che consentirà il prelievo ed asporto da parte della IG.ra
[...] di quanto appresso meglio specificato, previa comunicazione tra i rispettivi CP_1 difensori di fiducia in punto tempistiche, entro e non oltre il 30/09/2025, tutti i seguenti beni Con e/o arredi, già di proprietà esclusiva della OR , di seguito elencati nel dettaglio:
- Presso la casa in Cavagnolo (TO):
• Soggiorno bianco;
• Abito da sposa.
- Presso la casa coniugale sita in RI FE (AL):
• Beni personali in genere (vestiario, etc.);
• Due scrivanie, una libreria ed una scala in alluminio con gli scalini da un solo lato e con ripiano in cima, presenti nell'abitazione;
• Cucina completa di elettrodomestici, tavolo, sedie, mobile a ponte, televisore e tende presenti nella tavernetta;
• Mobile, tavolo, sedie, compressore e tubo in gomma per irrigazione da giardino con relativo carrello avvolgi tubo, presenti nel garage adiacente la tavernetta;
• Specchiera, n. 3 mobili bianchi, un mobile nero e tenda presenti nel bagno della tavernetta;
• Mobile in metallo, lavatrice, portabiancheria e lavello presenti nel locale caldaia;
• Tutta la biancheria (cd. corredo), le suppellettili in genere (piatti, bicchieri, etc..), elettrodomestici vari (tra cui sono da comprendersi n. 3 televisori, esclusi i porta TV), ed in Con genere i beni personali della IG.ra , presenti nella casa coniugale;
4. DÀ ATTO che le parti si accordano a che la OR asporti dall'abitazione CP_1 coniugale, entro e non oltre il 30/09/2025, i seguenti beni e/o arredi, acquistati dal sig.
Parte_1
• camera da letto completa;
• mobile antibagno;
• divano;
• tendaggi di tutte le stanze, fatta eccezione di quelli della cucina;
5. DÀ ATTO che le spese necessarie per il trasloco, per lo smontaggio dei mobili e per qualsivoglia ulteriore attività finalizzata al rilascio dell'abitazione saranno a carico esclusivo della OR che parimenti si impegna, nel procedere alle suddette CP_1 attività, a non danneggiare l'abitazione e le sue parti (precisando che le persiane sono prive di ganci fermascuri esterni, il cancello elettrico non è funzionante e la moglie non possiede la chiave per aprirlo e gli impianti presenti nell'immobile sono nello stato in CP_2 cui sono stati acquistati), e a lasciarla priva di masserizie da smaltire (fatta eccezione dei rifiuti e delle macerie riposte all'interno della proprietà, in parte contenute in un sacco nero presente nel garage, risultanti da precedenti lavori fatti eseguire dal IG. ed in parte Pt_1 Con costituite da tubi della stufa a pellet e da una parabola, che non sarà onere della IG.ra smaltire);
6. DÀ ATTO che il IG. a seguito del rilascio della casa coniugale e della Parte_1 consegna delle chiavi, con modalità di esecuzione come meglio precisate, rinuncia ad Con avanzare qualsivoglia pretesa di risarcimento nei confronti della IG.ra , la quale a sua volta, con il versamento della somma omnia concordata in € 20.000,00 di cui meglio precisato nel seguito, si considera soddisfatta in qualsivoglia sua pretesa presente e futura;
7. DÀ ATTO che tutto quanto non indicato sopra verrà lasciato presso l'abitazione coniugale Con e non potrà in alcun modo essere asportato dalla OR;
segnatamente e a mero titolo esemplificativo, dovranno essere presenti in casa tutta la mobilia già presente, gli effetti personali del sig. comprensivi dell'abito da sposo, la lavatrice presente nel bagno, Pt_1 le attrezzature da giardino (fatta eccezione per il tubo da irrigazione giardino con annesso carrello ed il compressore di cui al punto 3) ed in particolare il tagliaerba marca Nibbi, modello 719 e la scala di alluminio con scalini da entrambi i lati, in quanto di proprietà esclusiva del sig. Parte_1
8. DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e di non pretendere contributi al mantenimento reciproco, né oggi né in futuro;
9. DÀ ATTO che le parti hanno concordato come, a seguito della sottoscrizione del ricorso da parte di entrambi i ricorrenti, in ogni sua pagina ed al fondo, i difensori avrebbero provveduto allo scambio degli originali cartacei e, contestualmente, il difensore del IG. avrebbe consegnato al difensore della IG.ra assegno circolare, Parte_1 CP_1 intestato a quest'ultima, dell'importo di euro 10.000,00 (diecimila/00 euro) quale contribuzione una tantum per tutte le spese di trasferimento ed altresì a valere quale contribuzione una tantum per la separazione e il divorzio;
Con
10. DÀ ATTO che il difensore della IG.ra avrebbe provveduto nella medesima circostanza a consegnare tutta la documentazione di pertinenza della moglie, da allegare al ricorso;
11. DÀ ATTO che entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento relativo alla fissazione di udienza di separazione ex art. 127 ter c.p.c. nel procedimento di omologa della separazione, le parti si sono impegnate al deposito delle note scritte conclusive, debitamente sottoscritte dai ricorrenti, ed il IG. entro il medesimo termine di 10 giorni – Parte_1 fatta salva l'eccezione di cui all'art. 15 -, si sarebbe impegnato a corrispondere alla OR la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00 euro) quale contribuzione una CP_1 tantum a tutte le spese, a mezzo bonifico bancario immediato (o comunque con valuta entro la predetta scadenza), da versare su conto corrente intestato alla moglie alle seguenti coordinate bancarie: [...], oppure mediante assegno circolare Con che verrà consegnato a mani del difensore della sig.ra , che ne rilascerà quietanza a nome e per conto della OR pagamento che varrà altresì quale contribuzione una CP_1 tantum per il divorzio e per la separazione;
12. DÀ ATTO che qualora il provvedimento del Tribunale di cui sopra fosse stato comunicato prima del giorno 30/09/2025, termine ultimo concordato per il rilascio della casa coniugale da parte della IG.ra le parti comunque avrebbero provveduto al deposito CP_1 delle note scritte entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento ed il versamento della somma di cui al punto 11 da parte del IG. sarebbe dovuto essere Parte_1 effettuato entro e non oltre il giorno dell'effettivo rilascio dell'abitazione coniugale, con le medesime condizioni di pagamento di cui al punto 11. Qualora la OR CP_1 provveda a rilasciare l'abitazione prima della data concordata del 30/09/2025, provvederà, tramite il difensore, a darne tempestiva comunicazione, almeno 10 giorni prima, affinché possa essere regolata tra i rispettivi difensori la logistica necessaria;
13. DÀ ATTO che con la corresponsione della somma complessiva di euro 20.000,00
(ventimila/00 euro) la OR dichiara di ritenersi integralmente soddisfatta CP_1 di ogni asserita pretesa vantata nei confronti del sig. per qualsivoglia titolo Parte_1 giuridico e parimenti rinuncia a pretendere alcunché anche per il futuro, dovendosi espressamente considerare altresì detta somma anche quale assegno una tantum ai fini del divorzio;
14. DÀ ATTO che in mancanza di adempimento alle condizioni di cui sopra, segnatamente ma non esclusivamente in riferimento a quella che prevede il rilascio dell'abitazione coniugale entro e non oltre il 30/09/2025, nonché quelle relative al rispetto delle tempistiche in punto Con versamento delle somme riconosciute in favore della IG.ra ai punti 9, 11 e 12, le parti saranno libere di avviare le più opportune iniziative giudiziarie;
15. DÀ ATTO che con gli adempimenti di cui sopra le parti dichiarano di aver risolto ogni altra questione economico patrimoniale e di più nulla avere a che pretendere reciprocamente;
16. DÀ ATTO che le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
17. DÀ ATTO che la OR si obbliga a chiudere tutte le utenze della casa CP_1 famigliare entro e non oltre l'effettivo rilascio, provvedendo a corrispondere le relative debenze maturate sino a quel momento direttamente alle società che ne hanno la gestione ed inoltre si obbliga altresì a sostenere i costi della Tari sino al momento del rilascio dell'immobile e a far data dal mese di gennaio 2025;
18. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che con la presente separazione, anche dal punto di vista patrimoniale ed eccetto la pattuizione di cui ai punti 9, 11 e 12, non avranno nulla a che pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone. Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello. TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2562/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
17/07/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Balzola Sabrina del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in RI FE (AL) rappresentata e difesa dall'Avv. Cena Alida del Foro di Torino
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (09/09/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 24/03/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2562/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Balzola Sabrina del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in RI FE (AL) rappresentata e difesa dall'Avv. Cena Alida del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Sampeyre (CN) il 15/05/2023, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie C, Anno
2023.
Dall'unione non sono nati figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito civile in Sampeyre (CN) il 15/05/2023, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie C, Anno 2023 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo: 1. DÀ ATTO che la dimora coniugale ubicata nel Comune di RI FE (AL) –
Strada San Paolo n. 1 unitamente a mobili, arredi e pertinenze (fatto salvo il mobilio elencato al punto 5 del presente ricorso), è di proprietà esclusiva del sig. e il Parte_1 medesimo ne manterrà la proprietà piena ed esclusiva;
2. DISPONE che la OR che ad oggi occupa esclusivamente l'abitazione CP_1 coniugale (avendo deciso il IG. di allontanarsi spontaneamente), la lasci Parte_1 senza farvi più rientro, entro e non oltre il 30/09/2025, consegnando le chiavi per il tramite dei rispettivi difensori entro la medesima data, senza farsi carico della manutenzione del giardino che rimarrà invece onere del marito, quale proprietario esclusivo dell'immobile. Con In tale sede, il difensore della IG.ra consegnerà al difensore del IG. idonea Pt_1 dichiarazione di rilascio, con espressa autorizzazione alla sostituzione delle serrature;
3. DÀ ATTO che le parti si accordano a che la OR a sua cura e spese, asporti CP_1 dall'abitazione coniugale e da quella in cui attualmente vive il marito in Cavagnolo, Via XXIV Maggio e, solo in quest'ultimo caso, alla necessitata presenza del IG. Parte_1
o di persona di sua fiducia che consentirà il prelievo ed asporto da parte della IG.ra
[...] di quanto appresso meglio specificato, previa comunicazione tra i rispettivi CP_1 difensori di fiducia in punto tempistiche, entro e non oltre il 30/09/2025, tutti i seguenti beni Con e/o arredi, già di proprietà esclusiva della OR , di seguito elencati nel dettaglio:
- Presso la casa in Cavagnolo (TO):
• Soggiorno bianco;
• Abito da sposa.
- Presso la casa coniugale sita in RI FE (AL):
• Beni personali in genere (vestiario, etc.);
• Due scrivanie, una libreria ed una scala in alluminio con gli scalini da un solo lato e con ripiano in cima, presenti nell'abitazione;
• Cucina completa di elettrodomestici, tavolo, sedie, mobile a ponte, televisore e tende presenti nella tavernetta;
• Mobile, tavolo, sedie, compressore e tubo in gomma per irrigazione da giardino con relativo carrello avvolgi tubo, presenti nel garage adiacente la tavernetta;
• Specchiera, n. 3 mobili bianchi, un mobile nero e tenda presenti nel bagno della tavernetta;
• Mobile in metallo, lavatrice, portabiancheria e lavello presenti nel locale caldaia;
• Tutta la biancheria (cd. corredo), le suppellettili in genere (piatti, bicchieri, etc..), elettrodomestici vari (tra cui sono da comprendersi n. 3 televisori, esclusi i porta TV), ed in Con genere i beni personali della IG.ra , presenti nella casa coniugale;
4. DÀ ATTO che le parti si accordano a che la OR asporti dall'abitazione CP_1 coniugale, entro e non oltre il 30/09/2025, i seguenti beni e/o arredi, acquistati dal sig.
Parte_1
• camera da letto completa;
• mobile antibagno;
• divano;
• tendaggi di tutte le stanze, fatta eccezione di quelli della cucina;
5. DÀ ATTO che le spese necessarie per il trasloco, per lo smontaggio dei mobili e per qualsivoglia ulteriore attività finalizzata al rilascio dell'abitazione saranno a carico esclusivo della OR che parimenti si impegna, nel procedere alle suddette CP_1 attività, a non danneggiare l'abitazione e le sue parti (precisando che le persiane sono prive di ganci fermascuri esterni, il cancello elettrico non è funzionante e la moglie non possiede la chiave per aprirlo e gli impianti presenti nell'immobile sono nello stato in CP_2 cui sono stati acquistati), e a lasciarla priva di masserizie da smaltire (fatta eccezione dei rifiuti e delle macerie riposte all'interno della proprietà, in parte contenute in un sacco nero presente nel garage, risultanti da precedenti lavori fatti eseguire dal IG. ed in parte Pt_1 Con costituite da tubi della stufa a pellet e da una parabola, che non sarà onere della IG.ra smaltire);
6. DÀ ATTO che il IG. a seguito del rilascio della casa coniugale e della Parte_1 consegna delle chiavi, con modalità di esecuzione come meglio precisate, rinuncia ad Con avanzare qualsivoglia pretesa di risarcimento nei confronti della IG.ra , la quale a sua volta, con il versamento della somma omnia concordata in € 20.000,00 di cui meglio precisato nel seguito, si considera soddisfatta in qualsivoglia sua pretesa presente e futura;
7. DÀ ATTO che tutto quanto non indicato sopra verrà lasciato presso l'abitazione coniugale Con e non potrà in alcun modo essere asportato dalla OR;
segnatamente e a mero titolo esemplificativo, dovranno essere presenti in casa tutta la mobilia già presente, gli effetti personali del sig. comprensivi dell'abito da sposo, la lavatrice presente nel bagno, Pt_1 le attrezzature da giardino (fatta eccezione per il tubo da irrigazione giardino con annesso carrello ed il compressore di cui al punto 3) ed in particolare il tagliaerba marca Nibbi, modello 719 e la scala di alluminio con scalini da entrambi i lati, in quanto di proprietà esclusiva del sig. Parte_1
8. DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e di non pretendere contributi al mantenimento reciproco, né oggi né in futuro;
9. DÀ ATTO che le parti hanno concordato come, a seguito della sottoscrizione del ricorso da parte di entrambi i ricorrenti, in ogni sua pagina ed al fondo, i difensori avrebbero provveduto allo scambio degli originali cartacei e, contestualmente, il difensore del IG. avrebbe consegnato al difensore della IG.ra assegno circolare, Parte_1 CP_1 intestato a quest'ultima, dell'importo di euro 10.000,00 (diecimila/00 euro) quale contribuzione una tantum per tutte le spese di trasferimento ed altresì a valere quale contribuzione una tantum per la separazione e il divorzio;
Con
10. DÀ ATTO che il difensore della IG.ra avrebbe provveduto nella medesima circostanza a consegnare tutta la documentazione di pertinenza della moglie, da allegare al ricorso;
11. DÀ ATTO che entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento relativo alla fissazione di udienza di separazione ex art. 127 ter c.p.c. nel procedimento di omologa della separazione, le parti si sono impegnate al deposito delle note scritte conclusive, debitamente sottoscritte dai ricorrenti, ed il IG. entro il medesimo termine di 10 giorni – Parte_1 fatta salva l'eccezione di cui all'art. 15 -, si sarebbe impegnato a corrispondere alla OR la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00 euro) quale contribuzione una CP_1 tantum a tutte le spese, a mezzo bonifico bancario immediato (o comunque con valuta entro la predetta scadenza), da versare su conto corrente intestato alla moglie alle seguenti coordinate bancarie: [...], oppure mediante assegno circolare Con che verrà consegnato a mani del difensore della sig.ra , che ne rilascerà quietanza a nome e per conto della OR pagamento che varrà altresì quale contribuzione una CP_1 tantum per il divorzio e per la separazione;
12. DÀ ATTO che qualora il provvedimento del Tribunale di cui sopra fosse stato comunicato prima del giorno 30/09/2025, termine ultimo concordato per il rilascio della casa coniugale da parte della IG.ra le parti comunque avrebbero provveduto al deposito CP_1 delle note scritte entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento ed il versamento della somma di cui al punto 11 da parte del IG. sarebbe dovuto essere Parte_1 effettuato entro e non oltre il giorno dell'effettivo rilascio dell'abitazione coniugale, con le medesime condizioni di pagamento di cui al punto 11. Qualora la OR CP_1 provveda a rilasciare l'abitazione prima della data concordata del 30/09/2025, provvederà, tramite il difensore, a darne tempestiva comunicazione, almeno 10 giorni prima, affinché possa essere regolata tra i rispettivi difensori la logistica necessaria;
13. DÀ ATTO che con la corresponsione della somma complessiva di euro 20.000,00
(ventimila/00 euro) la OR dichiara di ritenersi integralmente soddisfatta CP_1 di ogni asserita pretesa vantata nei confronti del sig. per qualsivoglia titolo Parte_1 giuridico e parimenti rinuncia a pretendere alcunché anche per il futuro, dovendosi espressamente considerare altresì detta somma anche quale assegno una tantum ai fini del divorzio;
14. DÀ ATTO che in mancanza di adempimento alle condizioni di cui sopra, segnatamente ma non esclusivamente in riferimento a quella che prevede il rilascio dell'abitazione coniugale entro e non oltre il 30/09/2025, nonché quelle relative al rispetto delle tempistiche in punto Con versamento delle somme riconosciute in favore della IG.ra ai punti 9, 11 e 12, le parti saranno libere di avviare le più opportune iniziative giudiziarie;
15. DÀ ATTO che con gli adempimenti di cui sopra le parti dichiarano di aver risolto ogni altra questione economico patrimoniale e di più nulla avere a che pretendere reciprocamente;
16. DÀ ATTO che le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
17. DÀ ATTO che la OR si obbliga a chiudere tutte le utenze della casa CP_1 famigliare entro e non oltre l'effettivo rilascio, provvedendo a corrispondere le relative debenze maturate sino a quel momento direttamente alle società che ne hanno la gestione ed inoltre si obbliga altresì a sostenere i costi della Tari sino al momento del rilascio dell'immobile e a far data dal mese di gennaio 2025;
18. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che con la presente separazione, anche dal punto di vista patrimoniale ed eccetto la pattuizione di cui ai punti 9, 11 e 12, non avranno nulla a che pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone. Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello. TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2562/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
17/07/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Balzola Sabrina del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in RI FE (AL) rappresentata e difesa dall'Avv. Cena Alida del Foro di Torino
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (09/09/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 24/03/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone