Sentenza 9 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 09/05/2023, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/05/2023
N. 01507/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01772/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1772 del 2012, proposto da
ET O', rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Pagano, domiciliato presso la Segreteria del TAR CA;
contro
Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mariangela Ferrara, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Messina n. 143 del 14 novembre 2011, notificato il 16 aprile 2012, contenente diniego della concessione edilizia in sanatoria ex l. 326/03;
- e di ogni altro atto antecedente e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 febbraio 2023 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe indicato, rilevando, in primo luogo, il contrasto dello stesso con le previsioni di cui all’art. 1, comma 37, della legge 308/2004.
Affermava, in termini generali, che tale norma avrebbe consentito di sanare lavori compiuti, entro e non oltre il 30 settembre 2004, su beni soggetti a vincolo paesaggistico, senza o in difformità della prescritta autorizzazione.
Nel caso in esame, alla data di presentazione dell’istanza di sanatoria, avvenuta in data 20 giugno 2004, l’immobile, come desumibile dalla documentazione allegata, sarebbe stato ultimato.
Ne deduceva che, essendo state rispettate le tempistiche previste dalla legge, il provvedimento di diniego di sanatoria sarebbe stato illegittimo.
Con un secondo motivo di ricorso evidenziava che, considerati sia la completezza della documentazione presentata in allegato all’istanza sia il decorso di ventiquattro mesi dalla presentazione della stessa domanda, sulla stessa domanda si sarebbe formato il silenzio assenso.
Infine, con un terzo motivo di ricorso, lamentava che, in ogni caso, data la presentazione dell’istanza di sanatoria nell’anno 2004 e la maturazione di ben otto anni prima dell’emanazione del provvedimento da parte dell’Amministrazione, sarebbe stato evidentemente leso il suo legittimo affidamento sulla positiva conclusione del procedimento.
Per tali motivi chiedeva, in conclusione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Si costituiva in giudizio il Comune di Messina il quale chiedeva il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
All’udienza di smaltimento del 13 febbraio 2023, udita la discussione delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
Come indicato in parte narrativa, la ricorrente impugna il provvedimento di diniego dell’istanza di sanatoria da essa presentata per alcune opere abusive, lamentando, anzitutto, la mancata considerazione, da parte dell’Amministrazione, del fatto che le medesime opere avessero tutti i requisiti per fruire della “sanatoria paesaggistica” di cui all’art. 1, comma 37, della legge 308/2004, primo fra tutti la loro completa ultimazione delle stesse alla scadenza prevista dalla legge.
Sostiene, inoltre, che, dato l’integrale pagamento dell’oblazione ed il deposito di tutta la documentazione necessaria, l’istanza avrebbe dovuto, in ogni caso, ritenersi accolta per silenzio-assenso già a seguito del decorso di ventiquattro mesi dalla sua presentazione.
Infine, sostiene che l’adozione del provvedimento di rigetto dopo otto anni dalla presentazione della domanda avrebbe comunque leso il legittimo affidamento inevitabilmente formatosi sulla favorevole conclusione del provvedimento.
Tale essendo, in sintesi, il contenuto del ricorso, rileva il Collegio, preliminarmente, che, nessuna censura è articolata nel ricorso in merito al fondamentale motivo ostativo al rilascio del provvedimento richiesto, formulato nell’atto impugnato, riguardante l’ubicazione dell’immobile in area soggetta a vincolo paesistico-ambientale e idrogeologico.
La circostanza deve ritenersi decisiva, dal momento che anche nel caso, puramente ipotetico, in cui i motivi di ricorso fossero fondati, tale profilo appare comunque sufficiente a sostenere la motivazione del diniego espresso dall’Amministrazione.
Ed invero, l’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” (si ricordi che, in base all’art. 24, comma 1, della legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15 ha previsto che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alle quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo”).
Pertanto, come ricordato in diverse pronunce di questo Tribunale (cfr. TAR CA, I, 28.3.2023, n.1029; TAR CA, I, 30.3.2023 n. 1089; TAR CA, II, 11.4.2023, 1196), per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781), sono insanabili, ai sensi della suddetta disposizione, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano “congiuntamente” determinate condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Nel caso in esame è evidente che la parte non avrebbe potuto comunque formulare alcuno specifico rilievo rispetto alla parte della motivazione del provvedimento impugnato nel quale si indica, quale motivo ostativo al rilascio del provvedimento richiesto, la soggezione dell’area a vincolo idrogeologico e paesaggistico.
Infatti, risulta dalla stessa istanza di sanatoria che l’opera per il quale il ricorrente aveva presentato l’istanza rigettata non può considerarsi di minore rilevanza, consistendo nella realizzazione di “un piano secondo in struttura mista cemento armato e laterizi” e, soprattutto, che non si tratta di opere conformi alle prescrizioni urbanistiche, trattandosi, per l’appunto, di “opere esistenti non conformi alla disciplina vigente” ai sensi della disciplina di condono di cui all’art. 32 della legge 326/03.
Ciò premesso in termini che di per sé assorbono ogni ulteriore considerazione in merito all’evidente infondatezza delle ragioni del ricorrente, deve, comunque, rilevarsi, per pura completezza di argomentazione, che i motivi di censura del provvedimento impugnato in esso formulati sono, comunque, da rigettare.
A questo proposito, deve evidenziarsi che la data di presentazione (10 dicembre 2004) dell’istanza di sanatoria da parte della ricorrente è precedente all’entrata in vigore della legge 308/2004, alle cui previsioni si appella la medesima ricorrente per tentare di dimostrare la piena sanabilità delle opere abusivamente realizzate.
Ne consegue che l’asserita sanatoria derivante dalle previsioni della predetta legge non potrebbe comunque operare, ostandovi il principio tempus regit actum e quello, ancor più generale, secondo cui la legge non opera che per l’avvenire (art. 11 disp. prelim. c.c.).
In ogni caso, a prescindere dall’inapplicabilità, ratione temporis , delle previsioni contenute nella legge 308/2004, deve rilevarsi che le norme invocate non dispongono, come invece pretenderebbe la ricorrente, una sorta di sanatoria per legge dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico realizzati fino ad una certa data, ma si limitano a disporre che all’accertamento successivo della compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti consegue (solo ed esclusivamente) l’estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42/2004 alle condizioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 37.
Tale ricostruzione trova conforto in una recente pronuncia di questa stessa Sezione (T.A.R. CA, (Sicilia) sez. II, 10/08/2022) secondo cui: “ Per consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non intende decampare, i procedimenti di condono edilizio ex lege 24 novembre 2003, n. 326 e di condono ambientale ex lege 15 dicembre 2004, n. 308 sono del tutto autonomi, in quanto disciplinati da fonti normative distinte e governati da presupposti ed effetti tra loro eterogenei.
Infatti il c.d. "mini-condono" paesaggistico di cui alla citata legge 15 dicembre 2004, n. 308 ha effetti solo in ambito penale, estinguendo il reato ambientale, mentre non esplica effetti per quanto riguarda l'applicabilità al condono edilizio e alle relative sanzioni amministrative; la questione della fondatezza dell'istanza di accertamento di conformità paesaggistica (valida solo a fini penali) non incide su quella del condono edilizio che va valutata alla stregua del regime previsto dalle normative speciali per gli abusi commessi in aree vincolate (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 28 giugno 2017, n. 1579 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
Sull'autonomia dei due procedimenti di condono - edilizio e ambientale - cfr. anche T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 5 gennaio 2022, n. 24; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 7 maggio 2020, n. 1655; T.A.R. Sardegna, sez. II, 3 aprile 2019, n. 305 ”.
Privo di fondamento deve ritenersi, altresì, il secondo motivo di ricorso, dal momento che l’istituto del silenzio-assenso, in relazione alle istanze di sanatoria ai sensi dell’art. 35 comma 18 della l. 47/85, non opera per le aree sottoposte a vincolo paesistico ambientale e idrogeologico se non a condizione del rilascio (nel caso di specie mai avvenuto) del parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo (Consiglio di Stato, sez. VI, 1 luglio 2022, n. 5485; Consiglio di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2001, n. 249). Al contrario, nel caso in esame si rinviene in atti, semmai, il parere negativo del 24 marzo 2005, espresso dal Dipartimento Urbanistica del Comune.
Quanto, infine, alla presunta lesione dell’affidamento riposto dalla ricorrente nella favorevole conclusione del procedimento a causa del lungo lasso di tempo trascorso dal momento della presentazione della domanda, è noto, e consolidato, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, a fronte della commissione di un illecito edilizio, non è invocabile alcun legittimo affidamento neanche nel caso di notevoli ritardi dell’Amministrazione nel provvedere su eventuali istanze di santoria o condono degli abusi realizzati.
Infatti, la mera inerzia, anche prolungata, da parte dell'Amministrazione, nell'esercizio dei propri poteri di controllo del territorio, non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall'origine illegittimo, con la conseguenza che il trascorrere del tempo non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell'opera abusiva sulla regolarizzazione di fatto di quest’ultima (cfr., anche di recente, Cons. Stato Sez. II, 18/03/2020, n. 1925 e, in termini analoghi, Cons. Stato Sez. VI, 22/02/2021, n. 1552 e Cons. giust. amm. Sicilia, 22/02/2021, n. 135).
L'ordinamento, infatti, tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole.
Al contrario, la realizzazione e il consapevole mantenimento di un'opera abusiva concretizzano una volontaria attività del privato “ contra legem ”.
Le circostanze invocate dal ricorrente appaiono, dunque, sostanzialmente irrilevanti e inidonee a produrre, contrariamente a quanto da esso affermato, alcuna forma di affidamento giuridicamente rilevante, a sua volta tale da rendere illegittimo il diniego impugnato. In definitiva, deve escludersi che la precedente inerzia dell’Amministrazione abbia di per sé comportato alcuna forma di (pre-) definizione favorevole della pratica di accertamento di conformità.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del Comune convenuto, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria AV, Presidente
Salvatore Accolla, Referendario, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Pancrazio Maria AV |
IL SEGRETARIO