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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8107 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10 settembre 2025 ha emesso la seguente SENTENZA del procedimento civile trattato con rito ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.22403 -2024, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
, nato in [...] il [...], Parte_1 Parte_2
, nato in [...] il [...], rappresentati ed elettivamente domicilati
[...]
presso lo studio dell'avv. Francesco Nardocci, giusta procura unica allegata al fascicolo telematico RICORRENTI Il in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente cont.
Con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso ex art. 281 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza come indicato in ricorso e nell'albero genealogico: “…sono discendenti diretti in linea retta del sig. Persona_1
nato a [...] il [...] ed emigrato in
[...]
El Salvador (doc. 1)
Il predetto si è sposato con la sig.ra (doc. 2) e non si è Controparte_2 mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata …” Su tale punto l'adito giudicante rileva che dalla documentazione esibita e depositata anche in copia di cortesia nel Corso dell'udienza emerge che I ricorrenti hanno presentato richiesta all'ambascia italiana San Salvador per ottenere il certificato di non naturalizzazione dell'avo e dallo stesso emerge detta Persona_1 nota come di seguito riportata:
“Nota dell'Ambasciata d'Italia - San Salvador - Ufficio Consolare prot. 1372 del 12/05/2022 a firma del Capo della Cancelleria Consolare, con cui è stato comunicato ai ricorrenti il diniego del riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza iure sanguinis, in quanto - come ivi si legge: “si riscontra un'interruzione della trasmissione della stessa poiché sua nonna, , nata nel 1920 non poteva Persona_2 trasmettere la cittadinanza italiana a suo padre…”
Con la suddetta nota è palese che l' ha verificato la linea di Controparte_3 discendenza e la continuità della trasmissione della cittadinanza italiana sino alla
Sig.ra ma non quella dell'avo come richiamato nel ricorso. Persona_2
Ma vi è di più atteso che è lo stesso con nota del 12 maggio 2022, Parte_3 fascicolo 1968, a riferire che l'esame della domanda di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana del sig. (avo) ha dato esito negativo Per_1 in quanto ha riscontrato l'interruzione della trasmissione della stessa poiché sua nonna,
, nata nel 1920 non poteva trasmettere la cittadinanza italiana a suo Persona_2 padre, . Parte_1
La domanda va dichiarata inammissibile
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
-Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 18 settembre 2025
Il GOT
Dott.ssa A. De Simone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10 settembre 2025 ha emesso la seguente SENTENZA del procedimento civile trattato con rito ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.22403 -2024, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
, nato in [...] il [...], Parte_1 Parte_2
, nato in [...] il [...], rappresentati ed elettivamente domicilati
[...]
presso lo studio dell'avv. Francesco Nardocci, giusta procura unica allegata al fascicolo telematico RICORRENTI Il in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente cont.
Con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso ex art. 281 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza come indicato in ricorso e nell'albero genealogico: “…sono discendenti diretti in linea retta del sig. Persona_1
nato a [...] il [...] ed emigrato in
[...]
El Salvador (doc. 1)
Il predetto si è sposato con la sig.ra (doc. 2) e non si è Controparte_2 mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata …” Su tale punto l'adito giudicante rileva che dalla documentazione esibita e depositata anche in copia di cortesia nel Corso dell'udienza emerge che I ricorrenti hanno presentato richiesta all'ambascia italiana San Salvador per ottenere il certificato di non naturalizzazione dell'avo e dallo stesso emerge detta Persona_1 nota come di seguito riportata:
“Nota dell'Ambasciata d'Italia - San Salvador - Ufficio Consolare prot. 1372 del 12/05/2022 a firma del Capo della Cancelleria Consolare, con cui è stato comunicato ai ricorrenti il diniego del riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza iure sanguinis, in quanto - come ivi si legge: “si riscontra un'interruzione della trasmissione della stessa poiché sua nonna, , nata nel 1920 non poteva Persona_2 trasmettere la cittadinanza italiana a suo padre…”
Con la suddetta nota è palese che l' ha verificato la linea di Controparte_3 discendenza e la continuità della trasmissione della cittadinanza italiana sino alla
Sig.ra ma non quella dell'avo come richiamato nel ricorso. Persona_2
Ma vi è di più atteso che è lo stesso con nota del 12 maggio 2022, Parte_3 fascicolo 1968, a riferire che l'esame della domanda di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana del sig. (avo) ha dato esito negativo Per_1 in quanto ha riscontrato l'interruzione della trasmissione della stessa poiché sua nonna,
, nata nel 1920 non poteva trasmettere la cittadinanza italiana a suo Persona_2 padre, . Parte_1
La domanda va dichiarata inammissibile
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
-Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 18 settembre 2025
Il GOT
Dott.ssa A. De Simone