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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 27/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
03/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAX ANGELO, CE
FIORILLO ANTONIETTA, CE
in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 220/2023 depositato il 27/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 77/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MASSA CARRARA sez. 2 e pubblicata il 01/09/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 6620160011946482 516 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame l'Agenzia delle Entrate di Massa-Carrara ha proposto atto di appello avverso le risultanze della sentenza n.77/02/22, resa dalla ex CTP di Massa-Carrara all'udienza del 26 aprile giugno 2022, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla parte contribuente Resistente_1, avverso la cartella di pagamento sopraindicata, relativa ad un importo sanzionatorio per l'annualità 2015.
Ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del codice di procedura civile di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
In via preliminare l'Agenzia ha evidenziato che era stata già presentata istanza di correzione di errore materiale (ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c. e art. 1 del D.Lgs. n. 546/92 e successive modifiche ed integrazioni) innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Massa.
Al riguardo in effetti nella sentenza vi è una contraddizione tra motivazione e dispositivo, frutto di un mero errore, in quanto la parte ricorrente vedrebbe accolta la sua doglianza con liquidazione però delle spese a suo danno.
In realtà la parte motiva, secondo l'Agenzia, dovrebbe essere confermata e questo determinerebbe la reiezione del ricorso.
Per inciso la parte contribuente non risulta costituita in giudizio.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle allegazioni processuali e delle argomentazioni in atti, ribadite dal patrocinante la parte appellante, unico comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della questione il collegio condivide le argomentazioni di parte appellante e valuta l'Appello fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il
CE non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
In primo luogo, anche a prescindere dall'istanza di correzione, del cui esito non vi è traccia nel presente fascicolo, la cartella di pagamento impugnata risulta notificata correttamente come l'avviso atto presupposto.
Risultano infatti esperite ed attestate da parte del notificatore le ricerche necessarie in caso di irreperibilità temporanea.
Quanto sopra esclude ogni vizio in ordine alla notifica dell'atto impugnato e dell'atto presupposto.
Tutto ciò premesso questo Collegio ritiene di aderire alle tesi di parte appellante per cui l'appello deve essere accolto con annullamento del pronunciamento di primo grado.
Circa la liquidazione delle spese, in deroga al principio generale della soccombenza, la natura bagatellare della vicenda, la non costituzione in giudizio della parte e l'errore in cui sono incorsi i giudici di prime cure integrano le richieste “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
Accoglie l'Appello e, per l'effetto, conferma l'atto impositivo con compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente-relatore
(RL CO)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
03/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAX ANGELO, CE
FIORILLO ANTONIETTA, CE
in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 220/2023 depositato il 27/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 77/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MASSA CARRARA sez. 2 e pubblicata il 01/09/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 6620160011946482 516 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame l'Agenzia delle Entrate di Massa-Carrara ha proposto atto di appello avverso le risultanze della sentenza n.77/02/22, resa dalla ex CTP di Massa-Carrara all'udienza del 26 aprile giugno 2022, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla parte contribuente Resistente_1, avverso la cartella di pagamento sopraindicata, relativa ad un importo sanzionatorio per l'annualità 2015.
Ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del codice di procedura civile di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
In via preliminare l'Agenzia ha evidenziato che era stata già presentata istanza di correzione di errore materiale (ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c. e art. 1 del D.Lgs. n. 546/92 e successive modifiche ed integrazioni) innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Massa.
Al riguardo in effetti nella sentenza vi è una contraddizione tra motivazione e dispositivo, frutto di un mero errore, in quanto la parte ricorrente vedrebbe accolta la sua doglianza con liquidazione però delle spese a suo danno.
In realtà la parte motiva, secondo l'Agenzia, dovrebbe essere confermata e questo determinerebbe la reiezione del ricorso.
Per inciso la parte contribuente non risulta costituita in giudizio.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle allegazioni processuali e delle argomentazioni in atti, ribadite dal patrocinante la parte appellante, unico comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della questione il collegio condivide le argomentazioni di parte appellante e valuta l'Appello fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il
CE non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
In primo luogo, anche a prescindere dall'istanza di correzione, del cui esito non vi è traccia nel presente fascicolo, la cartella di pagamento impugnata risulta notificata correttamente come l'avviso atto presupposto.
Risultano infatti esperite ed attestate da parte del notificatore le ricerche necessarie in caso di irreperibilità temporanea.
Quanto sopra esclude ogni vizio in ordine alla notifica dell'atto impugnato e dell'atto presupposto.
Tutto ciò premesso questo Collegio ritiene di aderire alle tesi di parte appellante per cui l'appello deve essere accolto con annullamento del pronunciamento di primo grado.
Circa la liquidazione delle spese, in deroga al principio generale della soccombenza, la natura bagatellare della vicenda, la non costituzione in giudizio della parte e l'errore in cui sono incorsi i giudici di prime cure integrano le richieste “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
Accoglie l'Appello e, per l'effetto, conferma l'atto impositivo con compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente-relatore
(RL CO)