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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/10/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1562/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1562/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 7 ottobre 2025 ad ore 13.20 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per 'avv. INVIDIA ANTONIO Parte_1
Per , contumace. Controparte_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Invidia precisa che la resistente ha rilasciato l'immobile al 29 giugno 2025, non corrispondendo alcunchè, per l'occupazione ELl'immobile che si è protratta dal 1° settembre 2024, maturando, quindi, 1o mensilità a titolo di indennità di occupazione per complessivi € 7.500,00 oltre interessi dalla scadenza di ciascuna mensilità al saldo effettivo, ed € 1.060,57 per il mancato pagamento ELle utenze, pertanto rinuncia alla domanda di cui al punto 2 ELle conclusioni e, previo accertamento che la resistente occupava senza titolo l'immobile, condannarla al pagamento ELle somme sopra indicate, con la condanna alle spese così come richieste con la nota allegata alle conclusioni.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale rinvia alle ore 14.10 per la lettura EL dispositivo;
dopo la camera di consiglio, non essendo presente la parte ricorrente, deposita la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.. Il verbale viene chiuso alle ore 14.20
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona EL Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nata il [...] a [...] e residente in [...] a Parte_1
TO EL NA (Vr), c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Invidia CodiceFiscale_1
EL foro di Verona;
ricorrente
contro
:
nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_1 CodiceFiscale_2
resistente
iscritta al n. 1562/2025 R.G.
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione ELla parte narrativa ELla lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine ELla discussione, dando lettura EL dispositivo e solo “ELla concisa esposizione ELle
ragioni di fatto e di diritto ELla decisione”.
pagina 2 di 5 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo EL ricorso ex 447 bis cod. proc. civ. notificato ritualmente;
La ricorrente richiedeva di accertare e dichiarare che la sig.ra occupa senza titolo Controparte_1
alcuno l'unità immobiliare, di proprietà ELla stessa, sita a TO EL NA, Frazione Albisano, in via
Pozzo n. 2, per l'effetto, ordinare inaudita altera parte, alla sig.ra il rilascio e la Controparte_1
restituzione immediata a favore ELla sig.ra ELl'immobile predetto, il tutto libero e Parte_1
sgombero da persone e/o cose anche interposte o altro provvedimento ritenuto idoneo, chiedeva, altresì,
di condannare la resistente, sig.ra , alla Controparte_1
refusione a favore ELla sig.ra di tali somme: Parte_1
- € 1.060,57 per il mancato pagamento ELle utenze;
- € 4.500,00 per le mensilità da settembre 2024 a febbraio 2025;
- € 750,00 mensili fino all'effettivo rilascio a titolo di indennità per l'occupazione senza titolo;
chiedeva, infine, di condannarsi parte avversa alla rifusione ELle spese e compensi.
La resistente non si costituiva e, quindi, veniva dichiarata contumace.
La ricorrente, ha evidenziato come la sig.ra dopo aver ricevuto le chiavi ELl'immobile, ne CP_1
ha preso immediatamente possesso e si è rifiutata di sottoscrivere il contratto di locazione transitoria predisposto dalla locatrice, inoltre a parte gli euro 1.000,00 corrisposti alla sig.ra da una sua Pt_1
amica a luglio 2024, l'odierna resistente ha corrisposto solamente € 750,00 per il mese di agosto e nulla per le utenze, che sono rimaste intestate alla proprietaria, sia per i canoni di locazione maturati nel frattempo.
pagina 3 di 5 Da ciò, la resistente occupa l'immobile di TO EL NA senza alcun titolo e non provvede al pagamento ELle utenze, che devono essere pagate dalla sig.ra e non versa neppure il previsto Pt_1
canone di locazione contrattualmente previsto, pari ad € 750,00 mensili, che a parere di questo giudice,
risulta essere congruo come indennità di occupazione, tenuto conto ELla tipologia ELl'immobile e per la sua ubicazione sul Lago di Garda.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di rilascio ELl'immobile sito in TO EL NA e la contestuale domanda di risarcimento, per gli esborsi di cui alle utenze pari ad € 1.060,57 e per la mancata corresponsione ELl'indennità di occupazione per i dieci mesi trascorsi (da settembre 2024 a giugno
2025) pari ad € 7.500,00 oltre interessi dal dì EL dovuto al saldo effettivo, devono essere accolte.
Da ciò la resistente va condannata al pagamento di complessivi € 8.560,57, dalla quale vanno detratti gli € 250,00,00 versati in eccedenza nel mese di luglio 2024, per un totale dovuto in favore ELla
ricorrente pari ad € 8.310,57 ed alla rifusione alla stessa ELle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie le domande, per l'effetto,
condanna la sig.ra al pagamento di € 8.310,57, oltre interessi dalla scadenza di Controparte_1
ciascuna mensilità al saldo effettivo per l'indennità di occupazione e interessi dal dì EL corrisposto al saldo per le utenze, in favore ELla sig.ra ; Parte_1
condanna la sig.ra alla rifusione ELle spese legali in favore ELla ricorrente, Controparte_1
liquidate in € 3.400,00, oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta;
Così deciso, in Verona, il 7 ottobre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1562/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 7 ottobre 2025 ad ore 13.20 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per 'avv. INVIDIA ANTONIO Parte_1
Per , contumace. Controparte_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Invidia precisa che la resistente ha rilasciato l'immobile al 29 giugno 2025, non corrispondendo alcunchè, per l'occupazione ELl'immobile che si è protratta dal 1° settembre 2024, maturando, quindi, 1o mensilità a titolo di indennità di occupazione per complessivi € 7.500,00 oltre interessi dalla scadenza di ciascuna mensilità al saldo effettivo, ed € 1.060,57 per il mancato pagamento ELle utenze, pertanto rinuncia alla domanda di cui al punto 2 ELle conclusioni e, previo accertamento che la resistente occupava senza titolo l'immobile, condannarla al pagamento ELle somme sopra indicate, con la condanna alle spese così come richieste con la nota allegata alle conclusioni.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale rinvia alle ore 14.10 per la lettura EL dispositivo;
dopo la camera di consiglio, non essendo presente la parte ricorrente, deposita la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.. Il verbale viene chiuso alle ore 14.20
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona EL Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nata il [...] a [...] e residente in [...] a Parte_1
TO EL NA (Vr), c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Invidia CodiceFiscale_1
EL foro di Verona;
ricorrente
contro
:
nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_1 CodiceFiscale_2
resistente
iscritta al n. 1562/2025 R.G.
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione ELla parte narrativa ELla lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine ELla discussione, dando lettura EL dispositivo e solo “ELla concisa esposizione ELle
ragioni di fatto e di diritto ELla decisione”.
pagina 2 di 5 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo EL ricorso ex 447 bis cod. proc. civ. notificato ritualmente;
La ricorrente richiedeva di accertare e dichiarare che la sig.ra occupa senza titolo Controparte_1
alcuno l'unità immobiliare, di proprietà ELla stessa, sita a TO EL NA, Frazione Albisano, in via
Pozzo n. 2, per l'effetto, ordinare inaudita altera parte, alla sig.ra il rilascio e la Controparte_1
restituzione immediata a favore ELla sig.ra ELl'immobile predetto, il tutto libero e Parte_1
sgombero da persone e/o cose anche interposte o altro provvedimento ritenuto idoneo, chiedeva, altresì,
di condannare la resistente, sig.ra , alla Controparte_1
refusione a favore ELla sig.ra di tali somme: Parte_1
- € 1.060,57 per il mancato pagamento ELle utenze;
- € 4.500,00 per le mensilità da settembre 2024 a febbraio 2025;
- € 750,00 mensili fino all'effettivo rilascio a titolo di indennità per l'occupazione senza titolo;
chiedeva, infine, di condannarsi parte avversa alla rifusione ELle spese e compensi.
La resistente non si costituiva e, quindi, veniva dichiarata contumace.
La ricorrente, ha evidenziato come la sig.ra dopo aver ricevuto le chiavi ELl'immobile, ne CP_1
ha preso immediatamente possesso e si è rifiutata di sottoscrivere il contratto di locazione transitoria predisposto dalla locatrice, inoltre a parte gli euro 1.000,00 corrisposti alla sig.ra da una sua Pt_1
amica a luglio 2024, l'odierna resistente ha corrisposto solamente € 750,00 per il mese di agosto e nulla per le utenze, che sono rimaste intestate alla proprietaria, sia per i canoni di locazione maturati nel frattempo.
pagina 3 di 5 Da ciò, la resistente occupa l'immobile di TO EL NA senza alcun titolo e non provvede al pagamento ELle utenze, che devono essere pagate dalla sig.ra e non versa neppure il previsto Pt_1
canone di locazione contrattualmente previsto, pari ad € 750,00 mensili, che a parere di questo giudice,
risulta essere congruo come indennità di occupazione, tenuto conto ELla tipologia ELl'immobile e per la sua ubicazione sul Lago di Garda.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di rilascio ELl'immobile sito in TO EL NA e la contestuale domanda di risarcimento, per gli esborsi di cui alle utenze pari ad € 1.060,57 e per la mancata corresponsione ELl'indennità di occupazione per i dieci mesi trascorsi (da settembre 2024 a giugno
2025) pari ad € 7.500,00 oltre interessi dal dì EL dovuto al saldo effettivo, devono essere accolte.
Da ciò la resistente va condannata al pagamento di complessivi € 8.560,57, dalla quale vanno detratti gli € 250,00,00 versati in eccedenza nel mese di luglio 2024, per un totale dovuto in favore ELla
ricorrente pari ad € 8.310,57 ed alla rifusione alla stessa ELle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie le domande, per l'effetto,
condanna la sig.ra al pagamento di € 8.310,57, oltre interessi dalla scadenza di Controparte_1
ciascuna mensilità al saldo effettivo per l'indennità di occupazione e interessi dal dì EL corrisposto al saldo per le utenze, in favore ELla sig.ra ; Parte_1
condanna la sig.ra alla rifusione ELle spese legali in favore ELla ricorrente, Controparte_1
liquidate in € 3.400,00, oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta;
Così deciso, in Verona, il 7 ottobre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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