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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/04/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8000/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Sira Sartini ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8000/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 ARENA GIUSEPPE e dell'avv. MIGLIORE EDOARDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARENA Parte_2 C.F._1 GIUSEPPE e dell'avv. MIGLIORE EDOARDO Parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONI SILVIA e dell'avv. CP_1 P.IVA_2
VIOLI ROSSELLA
Parte opposta
OGGETTO: ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20.12.2022, quale titolare della Fiocco di Neve Parte_2
Società Agricola s.s., ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. 243 e n. 244, entrambe emesse in data 21.11.2022 da di e con le quali è Controparte_2 CP_1
stato loro ingiunto il pagamento di € 3.154,00 per ciascun provvedimento.
Le sanzioni amministrative de quo venivano erogate per le seguenti violazioni:
- quanto all'ordinanza ingiunzione n. 243 “veniva accertata la violazione dell'articolo 4 del Reg. CE
21/2004, sanzionata ai sensi dell'articolo 358 del R.D. 1265/1934 come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 22/05/1999 n. 196 in quanto <.... omissis... deteneva n. 32 animali identificati in maniera non corretta e come da elenco presente sul verbale di controllo sistema di identificazione e
pagina 1 di 4 registrazione degli ovicaprini in quanto presentavano un solo identificativo ufficiale e un soggetto privo di entrambi gli identificativi individuali>”;
- quanto all'ordinanza ingiunzione n. 244 “veniva accertata la violazione dell'articolo 5, comma 1 del
Reg. CE 21/2004, sanzionata ai sensi dell'articolo 358 del R.D. 1265/1934 come modificato dall'art.
16 del decreto legislativo 22/05/1999 n. 196 in quanto <.... omissis... ometteva di aggiornare il registro di stalla in merito alla movimentazione o allo smarrimento di n. 163 capi… >”
A sostegno della promossa opposizione parte ricorrente rappresentava come le condotte poste in essere non potevano configurarsi quali violazioni, dal momento che l'allevamento era da configurarsi “di tipo vagante” e non “stanziale”, ditalchè gli animali, potendosi muovere liberamente, potevano facilmente smarrirsi o perdere i marchi auricolari senza che l'allevatore potesse avvedersene in tempo reale.
Assumeva inoltre, quanto alla non corretta identificazione di n. 32 capi di cui all'OI, come la non corretta apposizione dei nuovi marchi (che andavano a sostituire quelli smarriti), non poteva ricondursi all'allevatore che si limitava ad applicare quelli richiesti al fornitore. Quanto al capo privo di marchi, deduceva come tale animale avesse un'età inferiore a 6 mesi e non fosse ancora obbligatoria l'apposizione di marchi identificativi, come consentito dalla legge. Relativamente ai n. 163 capi risultanti dal registro di stalla, ma non presenti al momento dell'accertamento, il ricorrente segnalava che il mancato preavviso dell'accesso, gli aveva impedito di radunare gli animali ed effettuare le opportune verifiche. Deduceva, in ogni caso, come 55 capi fossero stati venduti ed a causa di un problema tecnico e dell'assenza del veterinario delegato, gli fosse stato impedito di registrare l'evento nei 7 giorni previsti dalla legge. Infine, quanto ai 103 capi non risultanti, deduceva come gli stessi fossero andati smarriti e/o rubati e le relative denunce fossero state consegnate ai veterinari della in applicazione dell'art. 9 comma 6 D.Lgs. 134/2022. Precisando come, al CP_1 momento dell'accesso, non avesse ancora avuto contezza dell'assenza degli ulteriori 5 capi, probabilmente anch'essi smarriti o rubati.
L'Amministrazione opposta, costituitasi in giudizio, affermava la correttezza degli accertamenti eseguiti, chiedendo la conferma dei provvedimenti impugnati.
Venivano ammessi i mezzi istruttori formulati da parte ricorrente ed all'esito dell'espletamento della prova orale la causa veniva rinviata per la discussione.
Analizzando l'ordinanza ingiunzione n. 243, si osserva come la violazione contestata consista nell'errata identificazione di n. 32 capi, poichè si riveniva l'applicazione di un solo marchio identificativo ufficiale, e non entrambe le marche auricolari previste dalla legge, mentre un capo ne era integralmente privo. In ordine a tale contestazione, si evidenzia come parte opponente non neghi la pagina 2 di 4 circostanza, ma la riconduca ad un “errore” del fornitore delle marche auricolari. Nello specifico,
l' a seguito di smarrimento/danneggiamento delle marche auricolari invece di chiedere la sola CP_3
marca smarrita/danneggiata, chiedeva copia/duplicato di entrambe.
Orbene, si rileva come la decisione di richiedere il duplicato/copia dei marchi auricolari anziché richiedere la sola mancante, sostituendo così entrambi i marchi, sia una condotta assunta dall'opponente in maniera del tutto autonoma, ma in evidente violazione del disposto normativo em specificamente, dell'art. 4 comma 6 del RG CE 21/2004, laddove si prevede che “Nessun mezzo di identificazione può essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia andato perso, viene apposto al più presto un mezzo di identificazione sostitutivo recante lo stesso codice, a norma del presente articolo. In aggiunta al codice e separatamente da esso, il mezzo di identificazione sostitutivo può recare un marchio con il suo numero di versione”.
La mancata osservanza delle prescrizioni normative non può essere ricondotta al fatto di terzi ma al solo opponente e l'eventuale buona in ordine all'errata natura delle marche auricolari non può valere quale esimente della responsabilità, ma tuttalpiù valutato ai fini della rideterminazione della sanzione.
Riguardo al capo privo di marche auricolari in ragione della sua età (6 mesi), la sussistenza di detta violazione non ha trovato adeguata prova (giova osservare come, qualora l'opponente sollevi contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi ma, al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. – In termini Cass. Civ. 1921/2019). Nel caso in esame, in assenza di prova sul punto, la condotta violativa contestata deve ritenersi non sussistente.
Alla luce di quanto sopra, questo Giudice ritiene accogliere la domanda subordinata formulata da parte ricorrente, operando una rideterminazione della sanzione nel minimo edittale.
Andando ora ad esaminare l'ordinanza ingiunzione n. 244, si osserva come le doglianze mosse da parte opponente paiono inconferenti.
La corretta registrazione dei 55 capi venduti è certamente onere che fa capo all'allevatore: gravava dunque sul medesimo operare le necessarie comunicazioni ed accertarsi del corretto perfezionamento di detta registrazione, onere che di fatto non risulta correttamente adempiuto (risulta infatti il mero invio di una comunicazione email al Dott. che però era assente, dopo ben 5 giorni dal tentativo Per_1 di registrazione, mentre l'email diretta al dott. risulta inviata oltre il termine di legge). Per_2
Quanto alle denunce di furto/smarrimento, la consegna delle stesse ai Veterinari della non CP_1
risulta corretto l'iter attivato per l'annotazione/ registrazione sul registro di stalla. Infatti, all'epoca pagina 3 di 4 delle denunce (2019), non era ancora in vigore l'Art. 9 comma 6 D.Lgs. 134/2022 richiamato da parte ricorrente, che prevede la comunicazione al servizio veterinario.
Spettava dunque a parte ricorrente provvedere ad aggiornare con le necessarie informazioni il registro di stalla tramite la BDN.
Le violazioni contestate devono pertanto essere confermate, mentre può essere accolta, anche in questo caso, la domanda di rideterminazione al minimo edittale della sanzione comminata.
Le sanzioni di cui agli opposti provvedimenti andranno pertanto rideterminati come segue: quanto all'ordinanza n. 243 la sanzione è rideterminata in € 1.549,00 quanto all'ordinanza n. 244 la sanzione è rideterminata in € 1.549,00
Valutato ogni elemento e tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene opportuna la compensazione delle spese.
p.q.m.
Il giudice onorario, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto avverso le ordinanze ingiunzioni n. 243 e 244 del 21.11.2022 emesse dall' , ogni Controparte_4
contraria istanza disattesa e rigettata: accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, ridetermina la sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza ingiunzione n. 243 del 21.11.2022 in € 1.549,00 e la sanzione irrogata con ordinanza ingiunzione n. 244 del 21.11.2022 in € 1.549,00, con conseguente condanna di parte opponente al pagamento delle sanzioni indicate, oltre spese del procedimento e di notifica pari ad € 60,00 per ciascuna ordinanza, in favore dell'opposta amministrazione;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Modena il 21 marzo 2025 il giudice onorario dott.ssa Sira Sartini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Sira Sartini ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8000/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 ARENA GIUSEPPE e dell'avv. MIGLIORE EDOARDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARENA Parte_2 C.F._1 GIUSEPPE e dell'avv. MIGLIORE EDOARDO Parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONI SILVIA e dell'avv. CP_1 P.IVA_2
VIOLI ROSSELLA
Parte opposta
OGGETTO: ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20.12.2022, quale titolare della Fiocco di Neve Parte_2
Società Agricola s.s., ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. 243 e n. 244, entrambe emesse in data 21.11.2022 da di e con le quali è Controparte_2 CP_1
stato loro ingiunto il pagamento di € 3.154,00 per ciascun provvedimento.
Le sanzioni amministrative de quo venivano erogate per le seguenti violazioni:
- quanto all'ordinanza ingiunzione n. 243 “veniva accertata la violazione dell'articolo 4 del Reg. CE
21/2004, sanzionata ai sensi dell'articolo 358 del R.D. 1265/1934 come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 22/05/1999 n. 196 in quanto <.... omissis... deteneva n. 32 animali identificati in maniera non corretta e come da elenco presente sul verbale di controllo sistema di identificazione e
pagina 1 di 4 registrazione degli ovicaprini in quanto presentavano un solo identificativo ufficiale e un soggetto privo di entrambi gli identificativi individuali>”;
- quanto all'ordinanza ingiunzione n. 244 “veniva accertata la violazione dell'articolo 5, comma 1 del
Reg. CE 21/2004, sanzionata ai sensi dell'articolo 358 del R.D. 1265/1934 come modificato dall'art.
16 del decreto legislativo 22/05/1999 n. 196 in quanto <.... omissis... ometteva di aggiornare il registro di stalla in merito alla movimentazione o allo smarrimento di n. 163 capi… >”
A sostegno della promossa opposizione parte ricorrente rappresentava come le condotte poste in essere non potevano configurarsi quali violazioni, dal momento che l'allevamento era da configurarsi “di tipo vagante” e non “stanziale”, ditalchè gli animali, potendosi muovere liberamente, potevano facilmente smarrirsi o perdere i marchi auricolari senza che l'allevatore potesse avvedersene in tempo reale.
Assumeva inoltre, quanto alla non corretta identificazione di n. 32 capi di cui all'OI, come la non corretta apposizione dei nuovi marchi (che andavano a sostituire quelli smarriti), non poteva ricondursi all'allevatore che si limitava ad applicare quelli richiesti al fornitore. Quanto al capo privo di marchi, deduceva come tale animale avesse un'età inferiore a 6 mesi e non fosse ancora obbligatoria l'apposizione di marchi identificativi, come consentito dalla legge. Relativamente ai n. 163 capi risultanti dal registro di stalla, ma non presenti al momento dell'accertamento, il ricorrente segnalava che il mancato preavviso dell'accesso, gli aveva impedito di radunare gli animali ed effettuare le opportune verifiche. Deduceva, in ogni caso, come 55 capi fossero stati venduti ed a causa di un problema tecnico e dell'assenza del veterinario delegato, gli fosse stato impedito di registrare l'evento nei 7 giorni previsti dalla legge. Infine, quanto ai 103 capi non risultanti, deduceva come gli stessi fossero andati smarriti e/o rubati e le relative denunce fossero state consegnate ai veterinari della in applicazione dell'art. 9 comma 6 D.Lgs. 134/2022. Precisando come, al CP_1 momento dell'accesso, non avesse ancora avuto contezza dell'assenza degli ulteriori 5 capi, probabilmente anch'essi smarriti o rubati.
L'Amministrazione opposta, costituitasi in giudizio, affermava la correttezza degli accertamenti eseguiti, chiedendo la conferma dei provvedimenti impugnati.
Venivano ammessi i mezzi istruttori formulati da parte ricorrente ed all'esito dell'espletamento della prova orale la causa veniva rinviata per la discussione.
Analizzando l'ordinanza ingiunzione n. 243, si osserva come la violazione contestata consista nell'errata identificazione di n. 32 capi, poichè si riveniva l'applicazione di un solo marchio identificativo ufficiale, e non entrambe le marche auricolari previste dalla legge, mentre un capo ne era integralmente privo. In ordine a tale contestazione, si evidenzia come parte opponente non neghi la pagina 2 di 4 circostanza, ma la riconduca ad un “errore” del fornitore delle marche auricolari. Nello specifico,
l' a seguito di smarrimento/danneggiamento delle marche auricolari invece di chiedere la sola CP_3
marca smarrita/danneggiata, chiedeva copia/duplicato di entrambe.
Orbene, si rileva come la decisione di richiedere il duplicato/copia dei marchi auricolari anziché richiedere la sola mancante, sostituendo così entrambi i marchi, sia una condotta assunta dall'opponente in maniera del tutto autonoma, ma in evidente violazione del disposto normativo em specificamente, dell'art. 4 comma 6 del RG CE 21/2004, laddove si prevede che “Nessun mezzo di identificazione può essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia andato perso, viene apposto al più presto un mezzo di identificazione sostitutivo recante lo stesso codice, a norma del presente articolo. In aggiunta al codice e separatamente da esso, il mezzo di identificazione sostitutivo può recare un marchio con il suo numero di versione”.
La mancata osservanza delle prescrizioni normative non può essere ricondotta al fatto di terzi ma al solo opponente e l'eventuale buona in ordine all'errata natura delle marche auricolari non può valere quale esimente della responsabilità, ma tuttalpiù valutato ai fini della rideterminazione della sanzione.
Riguardo al capo privo di marche auricolari in ragione della sua età (6 mesi), la sussistenza di detta violazione non ha trovato adeguata prova (giova osservare come, qualora l'opponente sollevi contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi ma, al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. – In termini Cass. Civ. 1921/2019). Nel caso in esame, in assenza di prova sul punto, la condotta violativa contestata deve ritenersi non sussistente.
Alla luce di quanto sopra, questo Giudice ritiene accogliere la domanda subordinata formulata da parte ricorrente, operando una rideterminazione della sanzione nel minimo edittale.
Andando ora ad esaminare l'ordinanza ingiunzione n. 244, si osserva come le doglianze mosse da parte opponente paiono inconferenti.
La corretta registrazione dei 55 capi venduti è certamente onere che fa capo all'allevatore: gravava dunque sul medesimo operare le necessarie comunicazioni ed accertarsi del corretto perfezionamento di detta registrazione, onere che di fatto non risulta correttamente adempiuto (risulta infatti il mero invio di una comunicazione email al Dott. che però era assente, dopo ben 5 giorni dal tentativo Per_1 di registrazione, mentre l'email diretta al dott. risulta inviata oltre il termine di legge). Per_2
Quanto alle denunce di furto/smarrimento, la consegna delle stesse ai Veterinari della non CP_1
risulta corretto l'iter attivato per l'annotazione/ registrazione sul registro di stalla. Infatti, all'epoca pagina 3 di 4 delle denunce (2019), non era ancora in vigore l'Art. 9 comma 6 D.Lgs. 134/2022 richiamato da parte ricorrente, che prevede la comunicazione al servizio veterinario.
Spettava dunque a parte ricorrente provvedere ad aggiornare con le necessarie informazioni il registro di stalla tramite la BDN.
Le violazioni contestate devono pertanto essere confermate, mentre può essere accolta, anche in questo caso, la domanda di rideterminazione al minimo edittale della sanzione comminata.
Le sanzioni di cui agli opposti provvedimenti andranno pertanto rideterminati come segue: quanto all'ordinanza n. 243 la sanzione è rideterminata in € 1.549,00 quanto all'ordinanza n. 244 la sanzione è rideterminata in € 1.549,00
Valutato ogni elemento e tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene opportuna la compensazione delle spese.
p.q.m.
Il giudice onorario, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto avverso le ordinanze ingiunzioni n. 243 e 244 del 21.11.2022 emesse dall' , ogni Controparte_4
contraria istanza disattesa e rigettata: accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, ridetermina la sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza ingiunzione n. 243 del 21.11.2022 in € 1.549,00 e la sanzione irrogata con ordinanza ingiunzione n. 244 del 21.11.2022 in € 1.549,00, con conseguente condanna di parte opponente al pagamento delle sanzioni indicate, oltre spese del procedimento e di notifica pari ad € 60,00 per ciascuna ordinanza, in favore dell'opposta amministrazione;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Modena il 21 marzo 2025 il giudice onorario dott.ssa Sira Sartini
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