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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 03/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
dott. Emanuele De Gregorio Presidente rel.
dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
dott. Gaetano Sole Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.334 del ruolo generale dell'anno 2018, promossa
DA
p.i. , con sede legale in Gela, piazza San Parte_1 P.IVA_1
Francesco, 5, c/o Palazzo Municipale, in persona del Commissario liquidatore legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentato e difeso per procura con foglio separato da Parte_2
intendersi in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 cpc, dall'avv. Agatino Cariola, c.f.
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore, sito C.F._1
in Catania, via Gabriello Carnazza n. 51, il quale indica ai fini delle comunicazioni di segreteria e delle notificazioni pec e fax n. 095.7464228, Email_1
appellante in riassunzione
CONTRO
c.f./p.i. Controparte_1
, in persona del curatore fallimentare pro tempore, P.IVA_2
appellata in riassunzione – contumace
1 Conclusioni: ha concluso come da note ex art.127 ter c.p.c. Parte_1
sostitutive dell'udienza del 22 aprile 2024, di seguito trascritte:
Per l'appellante “contesta le difese di controparte, insiste nell'accoglimento delle domande spiegate
con l'atto di appello che qui si riportano: respinta ogni avversa deduzione, riconosca fondate le
ragioni dell'odierna appellante e così statuisca: preliminarmente riunisca il presente procedimento
al giudizio già pendente avanti codesta Corte al rg n. 375/2014; nel merito annulli e/o riformi la
sentenza del Tribunale di Gela n. 179/2018 nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto
intercorso tra le parti e, in conseguenza, è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 244/2013; annulli
e/o riformi la sentenza del Tribunale di Gela n. 179/2018 nella parte in cui è stata comminata la
condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio;
per l'effetto, accolga nel Parte_1
merito la domanda di e quindi dichiari la piena validità del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 244/2013 emesso dal Tribunale di Gela nel giudizio n. 911/2013 con ogni conseguente
obbligo da esso derivante in capo all'odierna appellata, sempre per la parte in cui esso comporti il
riconoscimento della domanda sostanziale di ad ottenere il Parte_1
pagamento da delle somme richieste per i conferimenti di rifiuti Controparte_1
nella discarica di cda , secondo le fatture indicate nel citato d.i. e detratti gli eventuali Pt_3
acconti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14 ottobre 2013 la Controparte_1
“in bonis” proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 244/2013 emesso dal
[...]
Tribunale di Gela in data 11 luglio 2013 con cui l' le Parte_1
aveva ingiunto il pagamento della somma di € 1.019.372,87, oltre interessi nella misura stabilita dall'art. 5 D.lgs. 231/2002 dovuta per il conferimento, presso l'impianto di smaltimento in contrada
, gestito dall' dei rifiuti solidi urbani raccolti dalla stessa società Pt_3 Parte_1
2 nell'espletamento del servizio per conto dell e provenienti dai Comuni di Carini, Pt_4
Capaci, Cinisi, Terrasini, Isola delle Femmine, Borgetto, Trappeto, Giardinello, Balestrate e
Montelepre.
Il suddetto conferimento dei rifiuti era stato autorizzato con Decreto n.1186 del 9 novembre 2010
emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei rifiuti.
In sede monitoria, a sostegno delle proprie pretese, l' aveva dedotto Parte_1
che il proprio credito era provato dalle seguenti fatture: fattura n. 08 del 12.01.2011 per €
443.471,01; fattura n. 23 del 24.02.2011 per € 473.291,85; fattura n. 34 del 28.03.2011 per €
263.800,16; fattura n. 59 del 03.05.2011 per € 38.809,85.
L'opponente, preliminarmente, eccepiva la litispendenza con altro giudizio all'epoca pendente davanti il medesimo Tribunale di Gela (giudizio iscritto al n. 1423/2011 R.G.) e sosteneva che la pretesa di pagamento avanzata dalla controparte fosse arbitraria ed infondata, non essendovi prova certa dell'ammontare del credito fatto valere e mancando un contratto stipulato tra le parti.
L'opposta deduceva che l'opponente aveva utilizzato l'impianto dell' in contrada Pt_1
in forza di provvedimento autorizzativo rilasciato dal commissario delegato per Pt_3
l'emergenza rifiuti in Sicilia;
che l'Ufficio del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, con nota del 17/11/2010, protocollo n. 670, aveva diffidato l'opposta a conferire i
Parte rifiuti RSU provenienti dal territorio dell'ATP presso la discarica di contrada Pt_3
che la quale destinataria dell'ordine dell'Assessorato regionale e successiva diffida Pt_1
aveva dato esecuzione a tale provvedimento;
che le modalità e il periodo di conferimento dei rifiuti erano stati indicati nel provvedimento autorizzativo emesso dal Dipartimento e i relativi costi erano stati previsti dall'ordinanza del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia del 31 maggio 2006; che il regime dei costi era predeterminato in via amministrativa e quindi conosciuto dalle parti.
3 Il Tribunale di Gela, istruita la causa a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, con sentenza n. 179 /2018, pubblicata il 19 marzo del 2018, rigettava l'eccezione di litispendenza, in quanto la causa iscritta al n. 1423/2011 R.G. dello stesso Tribunale era stata nel frattempo definita con sentenza n. 227/2014 del Tribunale di Gela e non era stata prodotta in giudizio documentazione ritenuta idonea a certificare la pendenza innanzi la Corte d'Appello di Caltanissetta del giudizio di appello avverso la stessa sentenza n.227/2014 del Tribunale di Gela, non potendosi ritenere sufficiente, ad avviso dello stesso giudice di prime cure, la dichiarazione effettuata dall'opponente nella comparsa conclusionale.
Nel merito, dichiarava la nullità, per difetto di forma scritta tra le parti, dell'accordo negoziale intervenuto tra le parti in relazione al conferimento dei rifiuti presso l'impianto di Contrada
Timpazzo e, conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo n. 244/2013 emesso dal Tribunale di
Gela l'11 luglio 2013 e condannava la a corrispondere Parte_1
alla le spese di lite, liquidate in complessivi Controparte_1
euro 22.741 di cui euro 741 per spese, oltre accessori come per legge.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l' la quale, Parte_1
preliminarmente, chiedeva la riunione del presente giudizio di appello a quello iscritto al n.
375/2014 R.G. all'epoca ancora pendente dinanzi la Corte di Appello di Caltanissetta.
Nel merito, l'appello veniva affidato ai seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante deduceva che il giudice di prime cure aveva errato laddove non aveva considerato che le parti erano società per azioni che avevano agito con le forme e gli strumenti del diritto privato;
che non trovava dunque applicazione né il R.D. n. 2440/1923 (che si riferiva alle amministrazioni statali e locali che applicano per intero la normativa sulla contabilità
pubblica), né l'art.11. comma 13 d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) che disciplina la forma scritta per i contratti stipulati nell'ambito delle procedure di affidamento.
La sentenza sarebbe stata altresì erronea laddove era stato trascurato il fatto che il conferimento dei rifiuti, da parte della , presso la discarica Controparte_1
4 dell' in contrada era avvenuto sulla scorta delle prescrizioni dell'autorità Parte_1 Pt_3
regionale. Il Tribunale di Gela, quindi, avrebbe dovuto prendere atto del fatto che, nella fattispecie, in esame il fondamento del rapporto giuridico era da individuare nel D.D.G. n.1186 del
9 novembre 2010 emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità -
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con il quale la Controparte_1
era stata autorizzata a conferire i rifiuti raccolti nel territorio di competenza della ATO PA 1
presso l'impianto di contrada gestito da e che le prestazioni erano state Pt_3 Parte_1
successivamente eseguite.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'erroneità della sentenza laddove l' era Parte_1
stato costretto al pagamento, a favore dell'opponente delle spese di giudizio ammontanti ad euro
22.741,00, oltre accessori, a titolo di spese giudiziali.
La (P.IVA regolarmente Controparte_1 P.IVA_2
citata in giudizio non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La Corte, all'udienza di trattazione del 19/09/2018, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/10/2021.
Dopo alcuni rinvii di ufficio la causa veniva posta in decisione all'udienza del 25 maggio 2023,
con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tuttavia l'appellante, nella propria comparsa conclusionale, informava la Corte che l'appellata era stata dichiarata fallita in data 2.5.2018, con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, dopo la notifica dell'atto di appello e chiedeva di dichiarare l'interruzione del giudizio.
La Corte, quindi, con ordinanza in data 28 novembre 2023 dichiarava l'interruzione del giudizio,
ex art. 43 legge fall..
Il giudizio veniva tempestivamente riassunto dall'appellante nei confronti della
[...]
(c.f./p.i. ) Controparte_2 P.IVA_2
che nel giudizio riassunto non si costituiva rimanendo contumace.
5 L'udienza del 22 aprile 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva sostituita dal deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. e, sulle conclusioni rassegnate dalla parte appellante in tali note, la causa veniva stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appellante depositava la comparsa conclusionale.
*********
In rito, va dichiarata la contumacia del Controparte_1
(c.f./p.i. ) che, nel giudizio riassunto, non si è costituita
[...] P.IVA_2
malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti (cfr. notifica effettuata a cura dell'appellante nei confronti della Controparte_2
c.f./p.i. , in persona del Curatore
[...] P.IVA_2
fallimentare pro tempore, trasmettendone copia all'indirizzo di posta elettronica certificata consultabile ed estratto dal Registro INI - PEC presso il Ministero Email_2
dello Sviluppo Economico, e per come verificabile all'indirizzo https://www.inipec.gov.it).
Nel merito, l'appello è fondato.
L'appellante ha depositato nel corso del giudizio di appello la sentenza n. 55/2021 della Corte
di Appello di Caltanissetta, pubblicata in data 12 febbraio 2021, pronunciata tra le stesse parti,
che ha definito il giudizio di opposizione promosso dalla
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 287/2011 del Tribunale di Controparte_1
Gela, per un credito fondato, in parte, sulle stesse fatture poste a base del decreto ingiuntivo n. 244/2013.
Sebbene l'appellante abbia prodotto la sentenza n. 55/2021 di questa Corte non corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è più
soggetta ad impugnazione, merita comunque di essere richiamato e condiviso in questa sede l'iter argomentativo contenuto in tale sentenza in ordine alla ricostruzione giuridica del rapporto intercorso tra le parti.
6 Nella sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta n. 55/2021 è stato bene affermato che il fondamento del rapporto intercorso tra le parti va individuato nel provvedimento autorizzativo D.D.G. n.1186 del 9 novembre 2010 , con il quale è stato autorizzato il conferimento presso l'impianto di contrada gestito dall' dei rifiuti prodotti nei comuni Pt_3 Parte_1
dell'Ambito Territoriale palermitano in considerazione delle ragioni di necessità e tutela della salute pubblica generate dalla chiusura della discarica di Partinico.
Nel presente giudizio è un fatto incontestato che si è proceduto da parte della
[...]
al conferimento dei rifiuti nella Controparte_1
discarica di c.da Timpazzo in Gela, come peraltro affermato dalla stessa sentenza impugnata.
Ugualmente è un fatto incontestato che il servizio di conferimento dei rifiuti sia stato svolto in virtù della disponibilità manifestata dall'ATO CL2 con nota prot. 4883 del 9.11.2010, disponibilità
concessa alle condizioni esplicitate nella nota prot. 4747 del 28 ottobre 2010.
Nessun pregio, dunque, rivestono le argomentazioni della CP_1 Controparte_1
in ordine alla mancanza di prova dell'attività svolta dall'
[...] Parte_1 Pt_5
, della natura del rapporto e del titolo su cui fondare la pretesa creditoria, stante il comportamento
[...]
dell' che aveva già cominciato a pagare le fatture emesse dall' in acconto, e che Pt_4 Pt_1
non aveva mai chiesto la restituzione degli acconti versati, così riconoscendo che il rapporto aveva avuto esecuzione.
Non può dunque dubitarsi della fondatezza della pretesa creditoria di fondata su un Pt_5
accertato rapporto costituitosi fra la società opponente e l' avente ad oggetto la pretesa Pt_1
della di conferire rifiuti nella Controparte_1
discarica di e di quest'ultimo di richiedere il corrispettivo. Parte_1
Il fondamento di tale rapporto è certamente da individuare nel D.D.G. n.1186 del 9 novembre 2010
(allegato agli atti), con il quale veniva autorizzato a conferire presso l'impianto di c.da Pt_4
gestito dall' i rifiuti prodotti nei comuni dell'Ambito territoriale Pt_3 Parte_1
7 palermitano in considerazione delle ragioni di necessità ed urgenza generate dalla chiusura della discarica di Partinico.
L dunque, offerta la sua disponibilità, aveva dovuto dare esecuzione Parte_1
all'indicazione dell'Assessorato Regionale.
Peraltro il medesimo provvedimento commissariale aveva fissato le modalità ed il periodo di conferimento, mentre i costi relativi erano stati determinati mediante rinvio all'Ordinanza
commissariale del 31 maggio 2006 che aveva già fissato la tariffa da applicare nella discarica di c.da
Parte_6
Parimenti indiscussa è la circostanza che il rapporto tra le parti abbia avuto un principio di esecuzione rilevante ex art. 1327 c.c.
Al fine di ricostruire il rapporto intercorso fra l'opponente e l'opposta va considerato che l' attività
connessa alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti non può essere inquadrata alla luce delle ordinarie regole negoziali perché richiede comunque l'intervento di natura pubblicistica in chiave di cogestione da parte degli enti di natura pubblica che intervengono in essa o, come previsto dalla legislazione regionale siciliana, con l'intervento di un'autorità terza, che tuttavia stabilisce con quale contraente il richiedente il servizio di conferimento deve operare e in base a quali condizioni devono essere fissate le reciproche prestazioni.
Non v'è dubbio che, nel caso di specie, il rapporto sia stato regolato autoritativamente dalla Regione
in modo tale che le parti, ed in particolare l' che aveva ricevuto i rifiuti presso l'impianto Pt_5
di contrada , non potessero neppure stabilire contenuti, forme e le modalità dei rapporti Pt_3
reciproci. Da tale considerazione si ricava che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice,
non poteva considerarsi necessaria la redazione di alcun ulteriore documento, contratto o atto, visto che le parti contraenti non avrebbero potuto comunque modulare diversamente le condizioni fissate dal provvedimento assessoriale.
La sentenza n. 55/2021 della Corte di Appello di Caltanissetta, versata in atti, pronunciata tra le stesse parti può essere richiamata e condivisa pure per la parte (vedi pagine 7-11 di
8 detta sentenza) in cui afferma che il rapporto non era assoggettato alla disciplina del D.lgs. 12
aprile 2006 n. 163.
Invero è stata la stessa opponente, nel suo atto di opposizione, ad affermare di essere
<una società consortile a capitale pubblico, che è stata costituita, con atto ai rogiti del
notaio di Bisacquino in data 30/12/2002, tra la Persona_1 Controparte_3
e i comuni di Balestrate, Borgetto, Capaci, Carini, Cinisi, Giardinello, Isola delle
[...]
Femmine, Montelepre, Partinico, Terrasini, e , meglio nota come società CP_4 CP_5
A.T.O. PA 1, per assicurare la gestione unitaria ed integrata di rifiuti nell'ambito territoriale
di competenza, secondo le direttive comunitarie e nazionali nella specifica materia>> (cfr.
pag. 4 atto di citazione in opposizione a d.i.).
Quindi, così come affermato dalla sentenza n. 55/2021 della Corte di Appello di Caltanissetta,
al cui contenuto motivazionale espressamente si rinvia (vedi pagine 7-11 di detta sentenza),
si è validamente formato un rapporto negoziale tra l' e Parte_1 [...]
fissato con un provvedimento della Regione Siciliana, cui le parti hanno dato Controparte_1
esecuzione eseguendo la prestazione per gli effetti ex art. 1327 c.c..
Infatti, non essendosi realizzato nel caso di specie alcun appalto di servizi, non potevano trovare applicazione le norma invocate dal Giudice di prime cure a sostegno della decisione in ordine alla nullità del contratto.
Lo stesso è da dire a proposito della tariffa utilizzata da per il conferimento in Parte_1
discarica, fissata in €/t 69,13 nell'ordinanza commissariale 31 maggio 2006, in G.U.R.S. 26 settembre
2006, n. 46. Pertanto, avendo versato rifiuti nella discarica di c.da Controparte_1
Timpazzo gestita da essa era obbligata a versare i corrispettivi per le Controparte_6
prestazioni ricevute.
Esclusa, come già detto, l'assoggettabilità del rapporto negoziale alla disciplina del codice degli appalti, e ritenendosi provata l'esistenza del rapporto fra le due aziende ATO, non vi era necessità
9 della forma scritta ad substantiam, ai fini della prova dell'esistenza del contratto diretto all'utilizzazione dell'impianto gestito da Parte_1
Tale forma è invero richiesta per gli atti negoziali in cui siano parti le aziende municipalizzate degli enti locali – cioè le aziende speciali previste dall'art. 114 d.lgs. n. 267/2000, che le qualifica «ent[i]
strumental[i] dell'ente locale dotat[i] di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale» - e le sottopone addirittura ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, oltre che ai principi del codice civile.
La natura giuridica delle società d'ambito territoriale preposte alla gestione dei rifiuti (quale è la nota anche come , costituite in Sicilia dal Controparte_1 Pt_4
D.Lgs. 22/97 art. 23, come tali iscritte nel registro delle imprese presso le Camere di commercio ed assoggettate al fallimento, è formalmente privatistica;
il fatto che sia anche una società a totale capitale pubblico comporta solo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente e per l'instaurazione dei rapporti con altri soggetti operanti nel settore privato.
Tra le disposizioni da ritenersi applicabili alle società formalmente private ma a partecipazione pubblica, che perseguono interessi esclusivamente pubblici, non vi è pertanto motivo di ricomprendere la forma scritta per la costituzione di rapporti imposti da altro ente pubblico con altra società della stessa natura.
La Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 20684/2018) ha affermato che «in ragione della natura
imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo stato
e agli enti locali da cui è partecipata, l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur
appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e
civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di
cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 Pubblica Amministrazione in senso stretto. Ne
10 consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam", né sono vietate la
stipula per "facta concludentia" o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige,
al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà
negoziale».
Se tale principio (libertà di forme per la manifestazione della volontà contrattuale anche a mezzo di
facta concludentia) vale per le aziende degli enti locali, che pure sono assoggettate alla contabilità
pubblica disciplinata dal d.lgs. n. 118/2011, a maggior ragione esso si applica alle società consortili interamente partecipate da enti pubblici che esercitano una attività di natura imprenditoriale
(gestione unitaria ed integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza).
Alla luce delle considerazioni fin qui espresse, deve dunque concludersi riaffermando la validità del rapporto instauratosi inter partes, posto a fondamento della pretesa creditoria dell' e della Pt_1
certezza e liquidità del credito, avente il suo fondamento in una fonte scritta, quella del decreto dirigenziale e della determinazione tariffaria, senza che ciò sia inficiato dalla assenza di un ulteriore contratto in forma scritta avente ad oggetto il conferimento dei rifiuti in discarica gestita da altra società.
Ritiene conclusivamente la Corte che il decreto ingiuntivo opposto doveva essere confermato sussistendo il diritto di a percepire le somme di cui al d.i. n. 244/2013 emesso dal Pt_1
Tribunale di Gela.
La era dunque obbligata ad eseguire il pagamento delle Controparte_1 CP_1
somme richieste con il succitato decreto ingiuntivo, che va confermato previa riforma della sentenza impugnata.
La documentazione in atti non permette di affermare che con il decreto ingiuntivo n. 244/2013
del Tribunale di Gela, oggetto del presente giudizio, siano state richieste, in tutto o in parte, somme già azionate con il decreto ingiuntivo n. 287/2011 del Tribunale di Gela, oggetto del giudizio definito in sede di gravame dalla sentenza n. 55/2021 di questa Corte.
11 Va dunque riaffermata la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 244/2013 e la spettanza delle somme ivi riconosciute ad Controparte_6
Ed invero sia nel procedimento monitorio che nel successivo giudizio di opposizione ed infine nell'atto di appello, l' ha dato prova della certezza e fondatezza del suo credito. Parte_1
A fronte di tale prova le argomentazioni di parte appellata sono rimaste generiche e prive di reale efficacia confutatrice, non potendosi da un canto contestare il dato del conferimento dei rifiuti in quella località gelese e neppure la circostanza che già ci fosse stato un adempimento parziale attraverso il pagamento degli acconti.
La sentenza di prime cure va dunque riformata respingendosi l'opposizione della
[...]
e confermandosi il Decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
Conseguentemente deve porsi a carico dell'appellata l'onere di corrispondere le somme indicate nel decreto con interessi, ivi compresi gli interessi di mora derivanti dal ritardo nell'adempimento della prestazione.
La riforma della sentenza consente altresì di accogliere la doglianza relativa alle spese processuali poste a carico della parte erroneamente rimasta soccombente in primo grado.
In ragione della finale soccombenza della società opponente (oggi
[...]
le spese del giudizio di primo grado Controparte_1
sono poste a carico dell'originaria opponente, facendo applicazione dei parametri dettati dal
D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e sono liquidate, in base agli atti,
in € 18.977 per compensi (€ 2.995,00 per fase studio;
€ 1.976,00 per fase introduttiva;
€
8.797,00 per fase istruttoria/trattazione; € 5.209,00 per fase decisionale) oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Quanto al giudizio di appello le spese sono liquidate, in base agli atti, in € 2.556,00 per esborsi ed € 12.033,00 per compensi (€ 3.709,00, per fase studio, € 2.157,00 per fase introduttiva,
€ 6.167,00 per fase decisionale), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA
come per legge.
12 In ragione dell'accoglimento del gravame non sussistono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia, che dichiara, della
[...]
in riforma della sentenza del Tribunale di Gela n.179/2018, Controparte_1
pubblicata in data 19 marzo 2018, appellata da in Parte_1
persona del commissario liquidatore legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da “in bonis” Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 244/2013 emesso in favore di dal Tribunale di Gela in data Pt_1
11 luglio 2013 notificato il 19-20 luglio 2013 per il pagamento della somma di € 1.019.372,87 oltre interessi e spese;
2) condanna l'appellata nei cui confronti Controparte_1
il giudizio di appello è stato riassunto, a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio che liquida per il giudizio di primo grado in € 18.977 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e per il giudizio di appello in
€ 2.556,00 per esborsi ed € 12.033,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Caltanissetta, 24 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Emanuele De Gregorio
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
dott. Emanuele De Gregorio Presidente rel.
dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
dott. Gaetano Sole Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.334 del ruolo generale dell'anno 2018, promossa
DA
p.i. , con sede legale in Gela, piazza San Parte_1 P.IVA_1
Francesco, 5, c/o Palazzo Municipale, in persona del Commissario liquidatore legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentato e difeso per procura con foglio separato da Parte_2
intendersi in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 cpc, dall'avv. Agatino Cariola, c.f.
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore, sito C.F._1
in Catania, via Gabriello Carnazza n. 51, il quale indica ai fini delle comunicazioni di segreteria e delle notificazioni pec e fax n. 095.7464228, Email_1
appellante in riassunzione
CONTRO
c.f./p.i. Controparte_1
, in persona del curatore fallimentare pro tempore, P.IVA_2
appellata in riassunzione – contumace
1 Conclusioni: ha concluso come da note ex art.127 ter c.p.c. Parte_1
sostitutive dell'udienza del 22 aprile 2024, di seguito trascritte:
Per l'appellante “contesta le difese di controparte, insiste nell'accoglimento delle domande spiegate
con l'atto di appello che qui si riportano: respinta ogni avversa deduzione, riconosca fondate le
ragioni dell'odierna appellante e così statuisca: preliminarmente riunisca il presente procedimento
al giudizio già pendente avanti codesta Corte al rg n. 375/2014; nel merito annulli e/o riformi la
sentenza del Tribunale di Gela n. 179/2018 nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto
intercorso tra le parti e, in conseguenza, è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 244/2013; annulli
e/o riformi la sentenza del Tribunale di Gela n. 179/2018 nella parte in cui è stata comminata la
condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio;
per l'effetto, accolga nel Parte_1
merito la domanda di e quindi dichiari la piena validità del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 244/2013 emesso dal Tribunale di Gela nel giudizio n. 911/2013 con ogni conseguente
obbligo da esso derivante in capo all'odierna appellata, sempre per la parte in cui esso comporti il
riconoscimento della domanda sostanziale di ad ottenere il Parte_1
pagamento da delle somme richieste per i conferimenti di rifiuti Controparte_1
nella discarica di cda , secondo le fatture indicate nel citato d.i. e detratti gli eventuali Pt_3
acconti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14 ottobre 2013 la Controparte_1
“in bonis” proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 244/2013 emesso dal
[...]
Tribunale di Gela in data 11 luglio 2013 con cui l' le Parte_1
aveva ingiunto il pagamento della somma di € 1.019.372,87, oltre interessi nella misura stabilita dall'art. 5 D.lgs. 231/2002 dovuta per il conferimento, presso l'impianto di smaltimento in contrada
, gestito dall' dei rifiuti solidi urbani raccolti dalla stessa società Pt_3 Parte_1
2 nell'espletamento del servizio per conto dell e provenienti dai Comuni di Carini, Pt_4
Capaci, Cinisi, Terrasini, Isola delle Femmine, Borgetto, Trappeto, Giardinello, Balestrate e
Montelepre.
Il suddetto conferimento dei rifiuti era stato autorizzato con Decreto n.1186 del 9 novembre 2010
emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei rifiuti.
In sede monitoria, a sostegno delle proprie pretese, l' aveva dedotto Parte_1
che il proprio credito era provato dalle seguenti fatture: fattura n. 08 del 12.01.2011 per €
443.471,01; fattura n. 23 del 24.02.2011 per € 473.291,85; fattura n. 34 del 28.03.2011 per €
263.800,16; fattura n. 59 del 03.05.2011 per € 38.809,85.
L'opponente, preliminarmente, eccepiva la litispendenza con altro giudizio all'epoca pendente davanti il medesimo Tribunale di Gela (giudizio iscritto al n. 1423/2011 R.G.) e sosteneva che la pretesa di pagamento avanzata dalla controparte fosse arbitraria ed infondata, non essendovi prova certa dell'ammontare del credito fatto valere e mancando un contratto stipulato tra le parti.
L'opposta deduceva che l'opponente aveva utilizzato l'impianto dell' in contrada Pt_1
in forza di provvedimento autorizzativo rilasciato dal commissario delegato per Pt_3
l'emergenza rifiuti in Sicilia;
che l'Ufficio del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, con nota del 17/11/2010, protocollo n. 670, aveva diffidato l'opposta a conferire i
Parte rifiuti RSU provenienti dal territorio dell'ATP presso la discarica di contrada Pt_3
che la quale destinataria dell'ordine dell'Assessorato regionale e successiva diffida Pt_1
aveva dato esecuzione a tale provvedimento;
che le modalità e il periodo di conferimento dei rifiuti erano stati indicati nel provvedimento autorizzativo emesso dal Dipartimento e i relativi costi erano stati previsti dall'ordinanza del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia del 31 maggio 2006; che il regime dei costi era predeterminato in via amministrativa e quindi conosciuto dalle parti.
3 Il Tribunale di Gela, istruita la causa a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, con sentenza n. 179 /2018, pubblicata il 19 marzo del 2018, rigettava l'eccezione di litispendenza, in quanto la causa iscritta al n. 1423/2011 R.G. dello stesso Tribunale era stata nel frattempo definita con sentenza n. 227/2014 del Tribunale di Gela e non era stata prodotta in giudizio documentazione ritenuta idonea a certificare la pendenza innanzi la Corte d'Appello di Caltanissetta del giudizio di appello avverso la stessa sentenza n.227/2014 del Tribunale di Gela, non potendosi ritenere sufficiente, ad avviso dello stesso giudice di prime cure, la dichiarazione effettuata dall'opponente nella comparsa conclusionale.
Nel merito, dichiarava la nullità, per difetto di forma scritta tra le parti, dell'accordo negoziale intervenuto tra le parti in relazione al conferimento dei rifiuti presso l'impianto di Contrada
Timpazzo e, conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo n. 244/2013 emesso dal Tribunale di
Gela l'11 luglio 2013 e condannava la a corrispondere Parte_1
alla le spese di lite, liquidate in complessivi Controparte_1
euro 22.741 di cui euro 741 per spese, oltre accessori come per legge.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l' la quale, Parte_1
preliminarmente, chiedeva la riunione del presente giudizio di appello a quello iscritto al n.
375/2014 R.G. all'epoca ancora pendente dinanzi la Corte di Appello di Caltanissetta.
Nel merito, l'appello veniva affidato ai seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante deduceva che il giudice di prime cure aveva errato laddove non aveva considerato che le parti erano società per azioni che avevano agito con le forme e gli strumenti del diritto privato;
che non trovava dunque applicazione né il R.D. n. 2440/1923 (che si riferiva alle amministrazioni statali e locali che applicano per intero la normativa sulla contabilità
pubblica), né l'art.11. comma 13 d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) che disciplina la forma scritta per i contratti stipulati nell'ambito delle procedure di affidamento.
La sentenza sarebbe stata altresì erronea laddove era stato trascurato il fatto che il conferimento dei rifiuti, da parte della , presso la discarica Controparte_1
4 dell' in contrada era avvenuto sulla scorta delle prescrizioni dell'autorità Parte_1 Pt_3
regionale. Il Tribunale di Gela, quindi, avrebbe dovuto prendere atto del fatto che, nella fattispecie, in esame il fondamento del rapporto giuridico era da individuare nel D.D.G. n.1186 del
9 novembre 2010 emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità -
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con il quale la Controparte_1
era stata autorizzata a conferire i rifiuti raccolti nel territorio di competenza della ATO PA 1
presso l'impianto di contrada gestito da e che le prestazioni erano state Pt_3 Parte_1
successivamente eseguite.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'erroneità della sentenza laddove l' era Parte_1
stato costretto al pagamento, a favore dell'opponente delle spese di giudizio ammontanti ad euro
22.741,00, oltre accessori, a titolo di spese giudiziali.
La (P.IVA regolarmente Controparte_1 P.IVA_2
citata in giudizio non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La Corte, all'udienza di trattazione del 19/09/2018, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/10/2021.
Dopo alcuni rinvii di ufficio la causa veniva posta in decisione all'udienza del 25 maggio 2023,
con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tuttavia l'appellante, nella propria comparsa conclusionale, informava la Corte che l'appellata era stata dichiarata fallita in data 2.5.2018, con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, dopo la notifica dell'atto di appello e chiedeva di dichiarare l'interruzione del giudizio.
La Corte, quindi, con ordinanza in data 28 novembre 2023 dichiarava l'interruzione del giudizio,
ex art. 43 legge fall..
Il giudizio veniva tempestivamente riassunto dall'appellante nei confronti della
[...]
(c.f./p.i. ) Controparte_2 P.IVA_2
che nel giudizio riassunto non si costituiva rimanendo contumace.
5 L'udienza del 22 aprile 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva sostituita dal deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. e, sulle conclusioni rassegnate dalla parte appellante in tali note, la causa veniva stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appellante depositava la comparsa conclusionale.
*********
In rito, va dichiarata la contumacia del Controparte_1
(c.f./p.i. ) che, nel giudizio riassunto, non si è costituita
[...] P.IVA_2
malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti (cfr. notifica effettuata a cura dell'appellante nei confronti della Controparte_2
c.f./p.i. , in persona del Curatore
[...] P.IVA_2
fallimentare pro tempore, trasmettendone copia all'indirizzo di posta elettronica certificata consultabile ed estratto dal Registro INI - PEC presso il Ministero Email_2
dello Sviluppo Economico, e per come verificabile all'indirizzo https://www.inipec.gov.it).
Nel merito, l'appello è fondato.
L'appellante ha depositato nel corso del giudizio di appello la sentenza n. 55/2021 della Corte
di Appello di Caltanissetta, pubblicata in data 12 febbraio 2021, pronunciata tra le stesse parti,
che ha definito il giudizio di opposizione promosso dalla
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 287/2011 del Tribunale di Controparte_1
Gela, per un credito fondato, in parte, sulle stesse fatture poste a base del decreto ingiuntivo n. 244/2013.
Sebbene l'appellante abbia prodotto la sentenza n. 55/2021 di questa Corte non corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è più
soggetta ad impugnazione, merita comunque di essere richiamato e condiviso in questa sede l'iter argomentativo contenuto in tale sentenza in ordine alla ricostruzione giuridica del rapporto intercorso tra le parti.
6 Nella sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta n. 55/2021 è stato bene affermato che il fondamento del rapporto intercorso tra le parti va individuato nel provvedimento autorizzativo D.D.G. n.1186 del 9 novembre 2010 , con il quale è stato autorizzato il conferimento presso l'impianto di contrada gestito dall' dei rifiuti prodotti nei comuni Pt_3 Parte_1
dell'Ambito Territoriale palermitano in considerazione delle ragioni di necessità e tutela della salute pubblica generate dalla chiusura della discarica di Partinico.
Nel presente giudizio è un fatto incontestato che si è proceduto da parte della
[...]
al conferimento dei rifiuti nella Controparte_1
discarica di c.da Timpazzo in Gela, come peraltro affermato dalla stessa sentenza impugnata.
Ugualmente è un fatto incontestato che il servizio di conferimento dei rifiuti sia stato svolto in virtù della disponibilità manifestata dall'ATO CL2 con nota prot. 4883 del 9.11.2010, disponibilità
concessa alle condizioni esplicitate nella nota prot. 4747 del 28 ottobre 2010.
Nessun pregio, dunque, rivestono le argomentazioni della CP_1 Controparte_1
in ordine alla mancanza di prova dell'attività svolta dall'
[...] Parte_1 Pt_5
, della natura del rapporto e del titolo su cui fondare la pretesa creditoria, stante il comportamento
[...]
dell' che aveva già cominciato a pagare le fatture emesse dall' in acconto, e che Pt_4 Pt_1
non aveva mai chiesto la restituzione degli acconti versati, così riconoscendo che il rapporto aveva avuto esecuzione.
Non può dunque dubitarsi della fondatezza della pretesa creditoria di fondata su un Pt_5
accertato rapporto costituitosi fra la società opponente e l' avente ad oggetto la pretesa Pt_1
della di conferire rifiuti nella Controparte_1
discarica di e di quest'ultimo di richiedere il corrispettivo. Parte_1
Il fondamento di tale rapporto è certamente da individuare nel D.D.G. n.1186 del 9 novembre 2010
(allegato agli atti), con il quale veniva autorizzato a conferire presso l'impianto di c.da Pt_4
gestito dall' i rifiuti prodotti nei comuni dell'Ambito territoriale Pt_3 Parte_1
7 palermitano in considerazione delle ragioni di necessità ed urgenza generate dalla chiusura della discarica di Partinico.
L dunque, offerta la sua disponibilità, aveva dovuto dare esecuzione Parte_1
all'indicazione dell'Assessorato Regionale.
Peraltro il medesimo provvedimento commissariale aveva fissato le modalità ed il periodo di conferimento, mentre i costi relativi erano stati determinati mediante rinvio all'Ordinanza
commissariale del 31 maggio 2006 che aveva già fissato la tariffa da applicare nella discarica di c.da
Parte_6
Parimenti indiscussa è la circostanza che il rapporto tra le parti abbia avuto un principio di esecuzione rilevante ex art. 1327 c.c.
Al fine di ricostruire il rapporto intercorso fra l'opponente e l'opposta va considerato che l' attività
connessa alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti non può essere inquadrata alla luce delle ordinarie regole negoziali perché richiede comunque l'intervento di natura pubblicistica in chiave di cogestione da parte degli enti di natura pubblica che intervengono in essa o, come previsto dalla legislazione regionale siciliana, con l'intervento di un'autorità terza, che tuttavia stabilisce con quale contraente il richiedente il servizio di conferimento deve operare e in base a quali condizioni devono essere fissate le reciproche prestazioni.
Non v'è dubbio che, nel caso di specie, il rapporto sia stato regolato autoritativamente dalla Regione
in modo tale che le parti, ed in particolare l' che aveva ricevuto i rifiuti presso l'impianto Pt_5
di contrada , non potessero neppure stabilire contenuti, forme e le modalità dei rapporti Pt_3
reciproci. Da tale considerazione si ricava che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice,
non poteva considerarsi necessaria la redazione di alcun ulteriore documento, contratto o atto, visto che le parti contraenti non avrebbero potuto comunque modulare diversamente le condizioni fissate dal provvedimento assessoriale.
La sentenza n. 55/2021 della Corte di Appello di Caltanissetta, versata in atti, pronunciata tra le stesse parti può essere richiamata e condivisa pure per la parte (vedi pagine 7-11 di
8 detta sentenza) in cui afferma che il rapporto non era assoggettato alla disciplina del D.lgs. 12
aprile 2006 n. 163.
Invero è stata la stessa opponente, nel suo atto di opposizione, ad affermare di essere
<una società consortile a capitale pubblico, che è stata costituita, con atto ai rogiti del
notaio di Bisacquino in data 30/12/2002, tra la Persona_1 Controparte_3
e i comuni di Balestrate, Borgetto, Capaci, Carini, Cinisi, Giardinello, Isola delle
[...]
Femmine, Montelepre, Partinico, Terrasini, e , meglio nota come società CP_4 CP_5
A.T.O. PA 1, per assicurare la gestione unitaria ed integrata di rifiuti nell'ambito territoriale
di competenza, secondo le direttive comunitarie e nazionali nella specifica materia>> (cfr.
pag. 4 atto di citazione in opposizione a d.i.).
Quindi, così come affermato dalla sentenza n. 55/2021 della Corte di Appello di Caltanissetta,
al cui contenuto motivazionale espressamente si rinvia (vedi pagine 7-11 di detta sentenza),
si è validamente formato un rapporto negoziale tra l' e Parte_1 [...]
fissato con un provvedimento della Regione Siciliana, cui le parti hanno dato Controparte_1
esecuzione eseguendo la prestazione per gli effetti ex art. 1327 c.c..
Infatti, non essendosi realizzato nel caso di specie alcun appalto di servizi, non potevano trovare applicazione le norma invocate dal Giudice di prime cure a sostegno della decisione in ordine alla nullità del contratto.
Lo stesso è da dire a proposito della tariffa utilizzata da per il conferimento in Parte_1
discarica, fissata in €/t 69,13 nell'ordinanza commissariale 31 maggio 2006, in G.U.R.S. 26 settembre
2006, n. 46. Pertanto, avendo versato rifiuti nella discarica di c.da Controparte_1
Timpazzo gestita da essa era obbligata a versare i corrispettivi per le Controparte_6
prestazioni ricevute.
Esclusa, come già detto, l'assoggettabilità del rapporto negoziale alla disciplina del codice degli appalti, e ritenendosi provata l'esistenza del rapporto fra le due aziende ATO, non vi era necessità
9 della forma scritta ad substantiam, ai fini della prova dell'esistenza del contratto diretto all'utilizzazione dell'impianto gestito da Parte_1
Tale forma è invero richiesta per gli atti negoziali in cui siano parti le aziende municipalizzate degli enti locali – cioè le aziende speciali previste dall'art. 114 d.lgs. n. 267/2000, che le qualifica «ent[i]
strumental[i] dell'ente locale dotat[i] di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale» - e le sottopone addirittura ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, oltre che ai principi del codice civile.
La natura giuridica delle società d'ambito territoriale preposte alla gestione dei rifiuti (quale è la nota anche come , costituite in Sicilia dal Controparte_1 Pt_4
D.Lgs. 22/97 art. 23, come tali iscritte nel registro delle imprese presso le Camere di commercio ed assoggettate al fallimento, è formalmente privatistica;
il fatto che sia anche una società a totale capitale pubblico comporta solo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente e per l'instaurazione dei rapporti con altri soggetti operanti nel settore privato.
Tra le disposizioni da ritenersi applicabili alle società formalmente private ma a partecipazione pubblica, che perseguono interessi esclusivamente pubblici, non vi è pertanto motivo di ricomprendere la forma scritta per la costituzione di rapporti imposti da altro ente pubblico con altra società della stessa natura.
La Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 20684/2018) ha affermato che «in ragione della natura
imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo stato
e agli enti locali da cui è partecipata, l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur
appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e
civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di
cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 Pubblica Amministrazione in senso stretto. Ne
10 consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam", né sono vietate la
stipula per "facta concludentia" o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige,
al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà
negoziale».
Se tale principio (libertà di forme per la manifestazione della volontà contrattuale anche a mezzo di
facta concludentia) vale per le aziende degli enti locali, che pure sono assoggettate alla contabilità
pubblica disciplinata dal d.lgs. n. 118/2011, a maggior ragione esso si applica alle società consortili interamente partecipate da enti pubblici che esercitano una attività di natura imprenditoriale
(gestione unitaria ed integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza).
Alla luce delle considerazioni fin qui espresse, deve dunque concludersi riaffermando la validità del rapporto instauratosi inter partes, posto a fondamento della pretesa creditoria dell' e della Pt_1
certezza e liquidità del credito, avente il suo fondamento in una fonte scritta, quella del decreto dirigenziale e della determinazione tariffaria, senza che ciò sia inficiato dalla assenza di un ulteriore contratto in forma scritta avente ad oggetto il conferimento dei rifiuti in discarica gestita da altra società.
Ritiene conclusivamente la Corte che il decreto ingiuntivo opposto doveva essere confermato sussistendo il diritto di a percepire le somme di cui al d.i. n. 244/2013 emesso dal Pt_1
Tribunale di Gela.
La era dunque obbligata ad eseguire il pagamento delle Controparte_1 CP_1
somme richieste con il succitato decreto ingiuntivo, che va confermato previa riforma della sentenza impugnata.
La documentazione in atti non permette di affermare che con il decreto ingiuntivo n. 244/2013
del Tribunale di Gela, oggetto del presente giudizio, siano state richieste, in tutto o in parte, somme già azionate con il decreto ingiuntivo n. 287/2011 del Tribunale di Gela, oggetto del giudizio definito in sede di gravame dalla sentenza n. 55/2021 di questa Corte.
11 Va dunque riaffermata la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 244/2013 e la spettanza delle somme ivi riconosciute ad Controparte_6
Ed invero sia nel procedimento monitorio che nel successivo giudizio di opposizione ed infine nell'atto di appello, l' ha dato prova della certezza e fondatezza del suo credito. Parte_1
A fronte di tale prova le argomentazioni di parte appellata sono rimaste generiche e prive di reale efficacia confutatrice, non potendosi da un canto contestare il dato del conferimento dei rifiuti in quella località gelese e neppure la circostanza che già ci fosse stato un adempimento parziale attraverso il pagamento degli acconti.
La sentenza di prime cure va dunque riformata respingendosi l'opposizione della
[...]
e confermandosi il Decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
Conseguentemente deve porsi a carico dell'appellata l'onere di corrispondere le somme indicate nel decreto con interessi, ivi compresi gli interessi di mora derivanti dal ritardo nell'adempimento della prestazione.
La riforma della sentenza consente altresì di accogliere la doglianza relativa alle spese processuali poste a carico della parte erroneamente rimasta soccombente in primo grado.
In ragione della finale soccombenza della società opponente (oggi
[...]
le spese del giudizio di primo grado Controparte_1
sono poste a carico dell'originaria opponente, facendo applicazione dei parametri dettati dal
D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, e sono liquidate, in base agli atti,
in € 18.977 per compensi (€ 2.995,00 per fase studio;
€ 1.976,00 per fase introduttiva;
€
8.797,00 per fase istruttoria/trattazione; € 5.209,00 per fase decisionale) oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Quanto al giudizio di appello le spese sono liquidate, in base agli atti, in € 2.556,00 per esborsi ed € 12.033,00 per compensi (€ 3.709,00, per fase studio, € 2.157,00 per fase introduttiva,
€ 6.167,00 per fase decisionale), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA
come per legge.
12 In ragione dell'accoglimento del gravame non sussistono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia, che dichiara, della
[...]
in riforma della sentenza del Tribunale di Gela n.179/2018, Controparte_1
pubblicata in data 19 marzo 2018, appellata da in Parte_1
persona del commissario liquidatore legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da “in bonis” Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 244/2013 emesso in favore di dal Tribunale di Gela in data Pt_1
11 luglio 2013 notificato il 19-20 luglio 2013 per il pagamento della somma di € 1.019.372,87 oltre interessi e spese;
2) condanna l'appellata nei cui confronti Controparte_1
il giudizio di appello è stato riassunto, a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio che liquida per il giudizio di primo grado in € 18.977 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e per il giudizio di appello in
€ 2.556,00 per esborsi ed € 12.033,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Caltanissetta, 24 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Emanuele De Gregorio
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