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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/05/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2265/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv. Graziana Cusato che la rappresenta e difende come da mandato allegato in atti
contro
:
nato a [...] il [...] Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per la ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio con conferma integrale delle condizioni di separazione;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.2.2025 ha adito il Tribunale di Parte_1
Firenze per ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 20.8.2008 a
KA (Sri Lanka) con dalla cui unione il 2.5.2016 era nata la Controparte_1
figlia A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che i coniugi si Persona_1
erano separati con sentenza emessa a conclusioni congiunte dal Tribunale di Firenze il 21-
26.9.2022 e da allora non si erano più riconciliati. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, la conferma dell'affidamento condiviso della minore, la disciplina della frequentazione paterna, l'aumento del contributo paterno ad € 400,00 mensili, e la conferma della ripartizione in pari misura delle spese straordinarie con attribuzione integrale dell'assegno unico.
All'udienza del 15.5.2025, in presenza del sebbene non costituito, all'esito del CP_1
tentativo di conciliazione, le parti hanno concordato di confermare integralmente le condizioni della separazione ed il procuratore della ricorrente ha concluso come in epigrafe riportato.
Essendo le parti cittadini srilankesi, si premette che sussiste la giurisdizione di questo
Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal
1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della
Danimarca), in quanto qui si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza delle parti.
Nel merito, ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che
“la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa, “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”. pagina 2 di 4 Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia richiesta. Infatti, dalla copia degli atti della separazione, prodotti dalla ricorrente, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale prima del 20.9.2022, data in cui le parti, dopo il deposito degli atti costitutivi in sede contenziosa, rassegnarono conclusioni congiunte.
Sicché alla data del deposito del ricorso (12.2.2025) erano già trascorsi ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra citata. Mentre la sentenza di separazione datata 21-
26/09/2022 risulta passata in giudicato con attestazione in data 5.5.2023.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da circa tre anni non può più essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Per il resto, stante l'accordo raggiunto personalmente dalle parti, non vi sono ragioni per discostarsi dalle loro richieste che ripropongono le stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse della figlia Persona_1
In punto di spese, la natura necessitata della pronuncia sullo status e l'accordo sui provvedimenti relativi alla prole escludono la soccombenza del resistente formalmente contumace.
In difetto di dedotta e comprovata trascrizione del matrimonio non vi è luogo ad alcuna annotazione.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 20.8.2008 a KA (Sri Lanka) tra nato a [...] il [...], e Controparte_1 [...]
nata a [...] il [...],; Parte_1
conferma l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con Persona_1
domiciliazione prevalente presso la madre;
starà con il padre tutti i giovedì dalle ore 16,00 fino alle ore 21,00, tutti i Persona_1
sabati dalle ore 10,00 alle ore 21,00 e una domenica al mese con gli stessi orari;
pagina 3 di 4 pone a carico di la somma di € 300,00 mensili quale contributo al Controparte_1
mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di settembre 2023 in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF
2017;
nulla per le spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 15 maggio 2025.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2265/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv. Graziana Cusato che la rappresenta e difende come da mandato allegato in atti
contro
:
nato a [...] il [...] Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per la ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio con conferma integrale delle condizioni di separazione;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.2.2025 ha adito il Tribunale di Parte_1
Firenze per ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 20.8.2008 a
KA (Sri Lanka) con dalla cui unione il 2.5.2016 era nata la Controparte_1
figlia A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto che i coniugi si Persona_1
erano separati con sentenza emessa a conclusioni congiunte dal Tribunale di Firenze il 21-
26.9.2022 e da allora non si erano più riconciliati. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, la conferma dell'affidamento condiviso della minore, la disciplina della frequentazione paterna, l'aumento del contributo paterno ad € 400,00 mensili, e la conferma della ripartizione in pari misura delle spese straordinarie con attribuzione integrale dell'assegno unico.
All'udienza del 15.5.2025, in presenza del sebbene non costituito, all'esito del CP_1
tentativo di conciliazione, le parti hanno concordato di confermare integralmente le condizioni della separazione ed il procuratore della ricorrente ha concluso come in epigrafe riportato.
Essendo le parti cittadini srilankesi, si premette che sussiste la giurisdizione di questo
Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE 2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal
1.8.2004 ed applicabile dal 1.3.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della
Danimarca), in quanto qui si trova la residenza abituale dei coniugi;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza delle parti.
Nel merito, ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che
“la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa, “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”. pagina 2 di 4 Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia richiesta. Infatti, dalla copia degli atti della separazione, prodotti dalla ricorrente, risulta che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale prima del 20.9.2022, data in cui le parti, dopo il deposito degli atti costitutivi in sede contenziosa, rassegnarono conclusioni congiunte.
Sicché alla data del deposito del ricorso (12.2.2025) erano già trascorsi ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra citata. Mentre la sentenza di separazione datata 21-
26/09/2022 risulta passata in giudicato con attestazione in data 5.5.2023.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da circa tre anni non può più essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Per il resto, stante l'accordo raggiunto personalmente dalle parti, non vi sono ragioni per discostarsi dalle loro richieste che ripropongono le stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse della figlia Persona_1
In punto di spese, la natura necessitata della pronuncia sullo status e l'accordo sui provvedimenti relativi alla prole escludono la soccombenza del resistente formalmente contumace.
In difetto di dedotta e comprovata trascrizione del matrimonio non vi è luogo ad alcuna annotazione.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 20.8.2008 a KA (Sri Lanka) tra nato a [...] il [...], e Controparte_1 [...]
nata a [...] il [...],; Parte_1
conferma l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con Persona_1
domiciliazione prevalente presso la madre;
starà con il padre tutti i giovedì dalle ore 16,00 fino alle ore 21,00, tutti i Persona_1
sabati dalle ore 10,00 alle ore 21,00 e una domenica al mese con gli stessi orari;
pagina 3 di 4 pone a carico di la somma di € 300,00 mensili quale contributo al Controparte_1
mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di settembre 2023 in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF
2017;
nulla per le spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 15 maggio 2025.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4