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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/10/2024, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3063/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (avv. Chiarelli Andrea); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (avv. Aronica Giuseppina Controparte_1
Valentina);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
15/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in
Monreale (PA) il 21/09/2010 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
15/10/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 13/12/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza prevedere ulteriori pattuizioni.
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge e all'ordine pubblico e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Monreale (PA) il
21/09/2010, da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di detto
[...]
Comune al n. 29, parte I dell'anno 2010, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 16/10/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3063/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (avv. Chiarelli Andrea); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (avv. Aronica Giuseppina Controparte_1
Valentina);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
15/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in
Monreale (PA) il 21/09/2010 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
15/10/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 13/12/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza prevedere ulteriori pattuizioni.
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge e all'ordine pubblico e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Monreale (PA) il
21/09/2010, da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di detto
[...]
Comune al n. 29, parte I dell'anno 2010, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 16/10/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.