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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/06/2025, n. 3108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3108 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1175/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1175/2025 R.G.V.G., avente per oggetto: “Altri
istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MASCALI C.F._1
GIUSEPPA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Lisa Garozzo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni,
1 riportandosi a quanto dedotto nei ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “richiesta congiunta di revoca di sequestro di beni immobili” depositata l'11.03.25,
e hanno chiesto a questo Tribunale in composizione Controparte_1 Parte_1
collegiale, di revocare il sequestro dei beni pronunciato con decreto n. 2461/23 del 27.03.23
avente per oggetto “le quote di immobili di proprietà del resistente debitore
[...]
, ovvero: la piena proprietà dell'immobile censito al catasto fabbricati del Comune Parte_1
di Catania, foglio 69, part. 14997 sub 1; la piena proprietà dell'immobile censito al catasto
fabbricati del Comune di Catania, foglio 69, part. 14997 sub 3; sino a concorrenza della
somma di Euro 60.000”.
Gli istanti hanno dedotto che il sequestro era stato richiesto da in ragione CP_1
dell'inadempimento da parte di all'obbligo di mantenimento della figlia Pt_1 Per_1
e che tuttavia, dal mese di aprile 2023, ha provveduto con regolarità al
[...] Pt_1
pagamento dell'assegno di mantenimento, e inoltre le parti hanno raggiunto un accordo,
riportato nel corpo del ricorso, in virtù del quale il padre si impegna a donare uno dei predetti immobili alla figlia e a versare le somme ivi meglio dettagliate. Per_1
In diritto, si deve premettere che gli istituti della revoca e della modifica del sequestro hanno lo scopo di consentire al giudice di verificare, ad istanza di parte, il perdurare dei presupposti della misura cautelare e di adattarla alla situazione concreta su cui la stessa viene ad incidere;
non si tratta di revoca in senso tecnico, che implica una rivalutazione delle stesse circostanze considerate ai fini del provvedimento, ma piuttosto di un riesame della tutela già concessa alla luce di nuovi elementi, tali da mutare il quadro di riferimento.
Ebbene nel caso di specie, la concorde volontà delle parti, il costante e regolare adempimento dell'obbligo di mantenimento attestato dall'avente diritto, nonchè le ulteriori pattuizioni economiche vantaggiose per la figlia , costituiscono senz'altro un mutamento delle Per_1
circostanze di fatto, idoneo a determinare la revoca del sequestro.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, visti gli artt. 473-bis.36 e 473-bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando su ricorso congiunto, così statuisce:
Revoca il sequestro dei beni di pronunciato da questo Tribunale con Parte_1
decreto n. 2461/23 del 27.03.23, RG 5231/22.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 6.06.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1175/2025 R.G.V.G., avente per oggetto: “Altri
istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi)”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MASCALI C.F._1
GIUSEPPA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Lisa Garozzo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni,
1 riportandosi a quanto dedotto nei ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “richiesta congiunta di revoca di sequestro di beni immobili” depositata l'11.03.25,
e hanno chiesto a questo Tribunale in composizione Controparte_1 Parte_1
collegiale, di revocare il sequestro dei beni pronunciato con decreto n. 2461/23 del 27.03.23
avente per oggetto “le quote di immobili di proprietà del resistente debitore
[...]
, ovvero: la piena proprietà dell'immobile censito al catasto fabbricati del Comune Parte_1
di Catania, foglio 69, part. 14997 sub 1; la piena proprietà dell'immobile censito al catasto
fabbricati del Comune di Catania, foglio 69, part. 14997 sub 3; sino a concorrenza della
somma di Euro 60.000”.
Gli istanti hanno dedotto che il sequestro era stato richiesto da in ragione CP_1
dell'inadempimento da parte di all'obbligo di mantenimento della figlia Pt_1 Per_1
e che tuttavia, dal mese di aprile 2023, ha provveduto con regolarità al
[...] Pt_1
pagamento dell'assegno di mantenimento, e inoltre le parti hanno raggiunto un accordo,
riportato nel corpo del ricorso, in virtù del quale il padre si impegna a donare uno dei predetti immobili alla figlia e a versare le somme ivi meglio dettagliate. Per_1
In diritto, si deve premettere che gli istituti della revoca e della modifica del sequestro hanno lo scopo di consentire al giudice di verificare, ad istanza di parte, il perdurare dei presupposti della misura cautelare e di adattarla alla situazione concreta su cui la stessa viene ad incidere;
non si tratta di revoca in senso tecnico, che implica una rivalutazione delle stesse circostanze considerate ai fini del provvedimento, ma piuttosto di un riesame della tutela già concessa alla luce di nuovi elementi, tali da mutare il quadro di riferimento.
Ebbene nel caso di specie, la concorde volontà delle parti, il costante e regolare adempimento dell'obbligo di mantenimento attestato dall'avente diritto, nonchè le ulteriori pattuizioni economiche vantaggiose per la figlia , costituiscono senz'altro un mutamento delle Per_1
circostanze di fatto, idoneo a determinare la revoca del sequestro.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, visti gli artt. 473-bis.36 e 473-bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando su ricorso congiunto, così statuisce:
Revoca il sequestro dei beni di pronunciato da questo Tribunale con Parte_1
decreto n. 2461/23 del 27.03.23, RG 5231/22.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 6.06.25
Il Giudice rel. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
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