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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6226 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2815/2021 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 04.12.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n.
2815/2021 R.G., vertente tra: parte appellante: e Controparte_1 Controparte_2
parte appellata: e CP_3 Controparte_4
nonché , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e , quali eredi di CP_8 Controparte_9 CP_9
, nonché , , e
[...] CP_10 CP_11 CP_12 [...]
, quali eredi di Controparte_13 Persona_1
dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Fabio Magistro Consigliere dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere relatore
*****
E' presente, per parte appellante, l'avv. Raffaele Micillo che si riporta all'appello e alle proprie difese.
E' presente, per parte appellata, l'avv. Antonella DR che si riporta ai propri atti ed alle proprie difese
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.. La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Fabio Magistro Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2815/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ) e Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
( ), rappresentati e difesi in giudizio, come da procura C.F._2
speciale in calce all'atto di appello, dall'avv. Raffaele Micillo, con il quale elettivamente domiciliano in Giugliano in Campania (NA), in Piazza A. Gramsci, 6.
APPELLANTI
E ( e CP_3 C.F._3 Controparte_4
( , rappresentati e difesi in giudizio, come da procura in C.F._4
calce all'atto di costituzione in appello, dall'avv. Antonella DR, con la quale elettivamente domiciliano in Monte di Procida (NA) al C.so G. Garibaldi n. 35
APPELLATI
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e , quali eredi di , nonché Controparte_9 Controparte_9
, , e , CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13
quali eredi di Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni
Per gli appellanti: “A) Annullarsi e/o la nullità della sentenza del Tribunale di
Napoli n. 2783 del 15/23.03.2021 e degli atti presupposti e conseguenti, per i motivi tutti dedotti in premessa;
B) disporsi la sospensione dell'esecutorietà della sentenza del Tribunale di Napoli n.
2783 del 15/23.03.2021, per i motivi tutti dedotti in premessa;
C) In via gradata, ove dichiarata non nulla e non annullabile la sentenza de qua, in riforma della stessa, si chiede di rigettarsi la domanda degli appellati, nella loro qualità, perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata nel merito;
D) con vittoria di spese di giudizio. IVA, CPA, spese generali in favore del procuratore antistatario del doppio grado di giudizio;
Per gli appellati: “rigettare la domanda degli appellanti per le suestese motivazioni
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato in data 26/27.07.2016 , CP_3
, e -premettendo di essere Controparte_9 Controparte_4 Persona_1
rispettivamente proprietari di alcuni beni immobili, siti in Monte di Procida tutti ubicati alla via Croci IV Trav. e che, in virtù dei rispettivi titoli di provenienza, essi vantavano un diritto di servitù di passaggio, pedonale e con ogni mezzo, sul fondo costituito dalla stradina privata, che si estende lungo tutta la IV Traversa di Via
Croci, mentre vantava un diritto di servitù di passaggio a piedi e Controparte_4
con ogni mezzo sulla strada privata DR (tratto compreso da Via Le Croci fino allo spigolo est – sud della proprietà istante), di proprietà esclusiva di e li convennero in giudizio al fine Controparte_1 Controparte_2
di sentir accertare la “a) … titolarità in capo agli attori del diritto di servitù come dedotto in giudizio;
b) accertare e dichiarare l'avvenuta limitazione del diritto di servitù ad opera e per esclusiva responsabilità dei convenuti;
c) accertare e dichiarare l'illegittimità della sosta nei luoghi di causa e condannare i convenuti a porre in essere tutte le necessarie misure a garanzia dell'esercizio del diritto di servitù gravante sul loro fondo;
d) condannare i convenuti ad eliminare e/o rimuovere le opere realizzate in danno all'esercizio del diritto di servitù degli attori, ripristinando lo stato dei luoghi esistente prima del sorgere della turbativa, oltre al risarcimento del danno.”
1.1. In particolare, dedussero:
1) che i conduttori dell'immobile di proprietà dei convenuti, sito in Via Croci n. 13, parcheggiavano le proprie autovetture lungo il primo tratto della stradina privata su cui era costituita la servitù di passaggio;
2) che i proprietari e avevano realizzato una rampa CP_1 Controparte_2
di accesso all'area di loro proprietà che occupava parzialmente la strada privata de quo, provocando un restringimento della strada;
3) che in virtù di tali condotte, l'accesso ed il transito sia pedonale che con veicoli risultava gravoso e disagevole, configurando pertanto una limitazione al loro diritto di servitù;
4) che essi, ritenendo illegittime tali condotte, con racc. a.r. del 09.06.2015, avevano comunicato il disagio ai proprietari e , CP_1 Controparte_2
senza ricevere riscontro;
Su tali premesse, , , e CP_3 Controparte_9 Controparte_4 [...]
chiesero la condanna di e Per_1 CP_1 Controparte_14 accertamento sia della propria titolarità del diritto di servitù come dedotto, sia dell'avvenuta limitazione di questo ad opera dei convenuti-, a porre fine a tali condotte ostruzionistiche, consistenti nella sosta dei veicoli nella via soggetta a servitù di passaggio e ad eliminare le opere realizzate in danno all'esercizio di tale diritto di servitù, oltre al risarcimento dei danni.
1.2. Incardinata la lite, i convenuti non si costituirono e, pertanto, verificata la regolarità della notifica, il giudice istruttore alla prima udienza del 13.01.2017, ne dichiarò la contumacia. Quindi, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dagli attori, espletata la CTU, all'esito il Tribunale ritenne “provata la sussistenza in favore degli attori di una servitù legalmente costituita, consistente nel diritto di passaggio a piedi e con ogni mezzo, da potersi esercitare sulla strada privata di proprietà dei convenuti che nel primo tratto è larga ml. 4,80 per poi restringersi a ml.
4. Tale diritto emerge dagli atti di compravendita che gli attori hanno versato in atti.”
Sulla scorta di tali premesse, il tribunale ritenne che l'apposizione dei paletti e la realizzazione della rampa, avesse comportato un aggravamento nell'esercizio della servitù di passaggio da parte degli attori. Pertanto, rigettata la richiesta risarcitoria per insufficienza di prova, relativamente ai danni subiti e del loro ammontare, in parzialmente accoglimento della domanda attorea così decise: “1) accoglie parzialmente la domanda e condanna i convenuti e Controparte_1
, in solido tra loro, a rimuovere i paletti nonché la Controparte_2
rampa di accesso alla loro proprietà, come meglio specificati nella relazione peritale
a firma del Ctu ing. , ripristinando lo stato dei luoghi e rigetta per Persona_2
il resto;
2) compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento del residuo che si liquida, in misura già ridotta, in euro
3.387,00, di cui euro 287,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, da attribuire all'avv. MA Salemme Anticipatario. 3) pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, a carico dei convenuti per 2/3, in solido tra loro, e per
1/3 a carico degli attori. §.
2. Avverso la sentenza n. 23379/2016 del 23.03.2021 del tribunale di Napoli, hanno interposto gravame e . Controparte_1 Controparte_2
2.1. Gli appellanti, invocando la nullità della sentenza e dei relativi atti processuali, lamentano, essenzialmente con il primo motivo di appello, il difetto di notifica dell'atto di citazione in giudizio, per tre distinte ragioni:
a) le copie dell'atto di citazione notificate rispettivamente a e Controparte_1
erano prive della sottoscrizione del procuratore, in Controparte_2
violazione dell'art. 125 c.p.c.;
b) le suddette copie notificate risultavano sprovviste di procura (benchè nell'atto fosse indicato che era stata rilasciata a margine dell'atto di citazione notificato);
c) non vi era la relata di notifica con indicazione “nominale” dell'autore della notificazione, sicché essendo l'atto notificato sprovvisto di ogni elemento “utile ed idoneo alla individuazione del soggetto notificante”, rimarrebbe “incerta la riferibilità all'asserito al procuratore”.
Gli appellanti evidenziano che il giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, “nulla dice circa la presenza della sottoscrizione in calce all'originale dell'atto di citazione, come avrebbe dovuto: sottoscrizione dell'atto originale che va esclusa e non può essere in alcun modo presunta alla luce dell'attestazione di conformità resa dall'Ufficiale Giudiziario delle copie notificate, prive di sottoscrizione rispetto all'originale”, riportando giurisprudenza di tal senso.
Sulla scorta di tali argomentazioni chiedono, oltre alla declaratoria di nullità della sentenza impugnata, “la nullità radicale ed insanabile degli atti compiuti in costanza del giudizio di primo grado, segnatamente le ordinanze istruttorie, la prova per testi, la CTU.”.
2.2. Con comparsa di costituzione del 06.09.2021, si sono costituiti CP_3
e , rappresentando preliminarmente la morte di
[...] Controparte_4 [...]
e (attori nel giudizio di primo grado), come da Per_1 Controparte_9
certificati di morte allegati in atti, mentre nel merito del gravame proposto chiedono il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. da distrarre al procuratore antistatario.
2.3. In occasione dell'udienza del 17.12.2021, i procuratori costituiti hanno dichiarato il decesso dei signori e come già Persona_1 Controparte_9
rappresentato nella comparsa di costituzione.
Conseguentemente, il giudizio è stato interrotto e successivamente riassunto, su istanza della parte appellante presentata l'8.03.2022, con udienza di prosecuzione fissata per il 10 giugno 2022.
Gli eredi di e non si sono costituiti. Persona_1 Controparte_9
§.
3. La Corte, dopo aver assunto la causa in decisione all'udienza del 18.9.2025, ha rimesso la causa in istruttoria con ordinanza del 14.11.2025, rinviando la causa all'udienza del 04.12.2025, ex art. 281 sexies c.p.c. per discussione orale.
3.1. L'appello, per quanto si dirà, è infondato quanto alla censura di nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado ed inammissibile nel merito.
Gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 125, comma 1 e comma 2, c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato la loro contumacia in assenza dei presupposti e, conseguentemente, denunciano la nullità derivata di tutte le successive statuizioni processuali e di merito. A riguardo deducono che, se la notifica fosse stata rituale, essi si sarebbero regolarmente costituiti ed avrebbero rappresentato circostanze a sostegno dell'infondatezza della domanda attorea.
Chiedono, quindi, la declaratoria di nullità/annullabilità della sentenza impugnata e, conseguentemente, di tutti i successivi atti processuali.
3.1.1. Le censure mosse dagli appellanti alla ritualità della notificazione dell'atto di citazione non sono condivisibili.
Quanto alla mancanza della sottoscrizione da parte del difensore delle copie dell'atto di citazione, notificate ai convenuti, ed alla mancanza di procura a margine, va rammentato che la Corte di legittimità ha affermato che soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto, non quando quell'elemento formale, al quale l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso. Sicché la Corte di Cassazione ha ritenuto soddisfatto il requisito della sottoscrizione dell'atto allorché la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce ad esso, figuri apposta per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta a margine (cfr. Cass. 32176/2022) o in calce (cfr. Cass.
1275/2011), o quando detta sottoscrizione risulti nell'originale (cfr. Cass.
10450/2020).
3.1.2. Nel caso in esame l'atto di citazione in originale, iscritto a ruolo, risulta sottoscritto dal procuratore costituito avv. MA Salemme, in quanto la sua sottoscrizione risulta apposta in calce alla procura, per l'autentica delle sottoscrizioni dei propri assistiti. Tale procura, redatta su foglio separato e congiunto all'atto di citazione, è, quindi, da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione. La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che “Ai sensi dell'art. 83, cod. proc. civ. come modificato dall'art. 1, legge n. 141 del 1997, la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale, nel rito del lavoro, venga proposto appello, anche se rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto (nella specie, mediante 'spillatura'), non incidendo sulla sua validità la circostanza che nella stessa non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare, in quanto il nuovo testo dell'art. 83, cit., interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fa ritenere che la posizione topografica della procura è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, essendo altresì irrilevante la mancanza della data, in quanto nei giudizi introdotti mediante ricorso, con procura rilasciata a margine o in calce, ma priva della data del suo conferimento, nessuna sanzione di inesistenza
è legittimamente predicabile, dovendosi necessariamente presumere la coincidenza della data di conferimento dell'atto "de quo" con quella del deposito del ricorso.”
(cfr. Cass. 28839/2011).
3.1.3. In definitiva, la presenza della sottoscrizione del difensore nella procura -a lei rilasciata ed apposta per l'autentica delle firme dei suoi assistiti-, in quanto procura da considerarsi in calce dell'atto di citazione, deve ritenersi idonea a soddisfare il nesso tra atto ed autore e, quindi, a soddisfare il requisito di cui all'art. 125 c.p.c. Irrilevante è, poi la circostanza che nel corpo dell'atto di citazione la procura fosse indicata come rilasciata a margine, piuttosto che su foglio separato e, quindi, in calce all'atto stesso, traducendosi l'erronea indicazione della collocazione della procura, in un mero errore materiale, non inficiante la regolarità della stessa che era, comunque, presente nell'atto.
3.1.4. Parimenti priva di rilievo è la doglianza di nullità della notifica per mancanza dell'indicazione nominale del soggetto autore della notifica, sicché ne risulterebbe “incerta la riferibilità al procuratore”. Invero, considerato che l'ordine all'ufficiale giudiziario di effettuare la notificazione non esige sottoscrizione e considerato che esso risulta redatto su carta intestata all'avv.
MA Salemme, appare evidente che detto ordine sia riconducibile senza alcuna incertezza all'intestatario del foglio su cui è stato redatto, cioè all'avv. MA
Salemme.
3.1.5. Ne consegue che la notifica effettuata dagli attori , CP_3 CP_4
, e era rituale e pertanto giustamente è
[...] Persona_1 Controparte_9
stata dichiarata la contumacia dei convenuti e Controparte_1 [...]
Controparte_2
3.2. La ritualità della declaratoria di contumacia e, conseguentemente l'accertamento dell'assenza della lamentata lesione del contraddittorio, porta all'esclusione della sussistenza di cause di remissione del giudizio al primo grado ed impone l'esame nel merito delle doglianze mosse alla decisione.
A tal riguardo, come anticipato, l'appello è inammissibile, poiché gli appellanti non hanno, in realtà, in alcun modo contestato il merito della pronuncia di primo grado. Gli appellanti, infatti, non hanno articolato alcuna censura attinente al merito della decisione di primo grado, essendosi limitati a dedurre esclusivamente vizi relativi alla regolarità formale dell'atto introduttivo del giudizio, con particolare riferimento, come sopra illustrato, alla copia dell'atto di citazione loro notificata, perché priva della sottoscrizione del procuratore e priva della procura a margine,
e corredata da relata non nominativa.
Tuttavia, tali doglianze, come visto sono risultate infondate e nel merito gli appellanti non hanno in alcun modo censurato la decisione, essendosi limitati ad affermare “ché in ragione della nullità della citazione non poteva esserci pronuncia di merito”, né istruttoria, né condanna alle spese.
Orbene gli appellanti avrebbero dovuto, quantomeno in via subordinata, laddove il vizio di nullità della notifica lamentato fosse risultato, come poi di fatto lo è stato, insussistente, impugnare il merito della decisione, deducendo le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della loro impugnazione.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, è ammissibile
l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354
c.p.c., mentre, al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito (Cass. civ., III;
03/12/2015, n. 24612; Cass. civ., VI, 10/01/2019,
n. 402; Cass. civ., III, 16/10/2023, n. 28744; Cass. civ., III, 03/03/2025, n. 5644).
In sintesi, come ha affermato la Corte di legittimità, “l'impugnazione con cui
l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c..
Al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito”. (cfr. Cass. civ., VI, 10 gennaio 2019, n. 402);
Nel caso di specie, essendosi accertata l'infondatezza delle doglianze sulla nullità della notificazione dell'atto di citazione, con conseguente rigetto della domanda di nullità della sentenza e di tutti gli atti del giudizio di primo grado e di remissione della causa al primo giudice, non avendo gli appellanti in alcun modo censurato la statuizione con cui il giudice di primo grado ha accertato la limitazione del diritto di servitù, né avendo esposto ragioni di erroneità o ingiustizia della decisione sul merito, deducendo genericamente che “garantito il contraddittorio sarebbe emerso che le condizioni fattuali in cui versa il viale di cui è causa non limita il diritto di servitù (pag. 10 dell'atto di appello), senza indicare le ragioni di fatto e di diritto di tale affermazione e senza nulla argomentare a riguardo, l'impugnazione nel merito è inammissibile.
Ne consegue che i motivi di appello risultano privi del necessario contenuto devolutivo, non incidendo sulle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, ma mirando soltanto a far valere i vizi della notifica, accertati come insussistenti.
Pertanto, l'appello, sul punto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c., per mancata specifica impugnazione della decisione di merito, con conferma della sentenza di primo grado.
§.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sussistendo altresì i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso Controparte_1 Controparte_2
la sentenza n. 2783 del 15/23.03.2021 del Tribunale di Napoli, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e , quali eredi di , nonché CP_8 Controparte_9 Controparte_9
di , , e , quali eredi CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13
di Persona_1
b) Rigetta l'appello.
c) Condanna e , in solido, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese del grado in favore di e che CP_3 Controparte_4
si liquidano complessivamente in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre,
IVA e CPA e spese generali al 15%, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
d) Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 04.12.2025.
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 04.12.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n.
2815/2021 R.G., vertente tra: parte appellante: e Controparte_1 Controparte_2
parte appellata: e CP_3 Controparte_4
nonché , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e , quali eredi di CP_8 Controparte_9 CP_9
, nonché , , e
[...] CP_10 CP_11 CP_12 [...]
, quali eredi di Controparte_13 Persona_1
dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Fabio Magistro Consigliere dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere relatore
*****
E' presente, per parte appellante, l'avv. Raffaele Micillo che si riporta all'appello e alle proprie difese.
E' presente, per parte appellata, l'avv. Antonella DR che si riporta ai propri atti ed alle proprie difese
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.. La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Fabio Magistro Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2815/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ) e Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
( ), rappresentati e difesi in giudizio, come da procura C.F._2
speciale in calce all'atto di appello, dall'avv. Raffaele Micillo, con il quale elettivamente domiciliano in Giugliano in Campania (NA), in Piazza A. Gramsci, 6.
APPELLANTI
E ( e CP_3 C.F._3 Controparte_4
( , rappresentati e difesi in giudizio, come da procura in C.F._4
calce all'atto di costituzione in appello, dall'avv. Antonella DR, con la quale elettivamente domiciliano in Monte di Procida (NA) al C.so G. Garibaldi n. 35
APPELLATI
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e , quali eredi di , nonché Controparte_9 Controparte_9
, , e , CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13
quali eredi di Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni
Per gli appellanti: “A) Annullarsi e/o la nullità della sentenza del Tribunale di
Napoli n. 2783 del 15/23.03.2021 e degli atti presupposti e conseguenti, per i motivi tutti dedotti in premessa;
B) disporsi la sospensione dell'esecutorietà della sentenza del Tribunale di Napoli n.
2783 del 15/23.03.2021, per i motivi tutti dedotti in premessa;
C) In via gradata, ove dichiarata non nulla e non annullabile la sentenza de qua, in riforma della stessa, si chiede di rigettarsi la domanda degli appellati, nella loro qualità, perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata nel merito;
D) con vittoria di spese di giudizio. IVA, CPA, spese generali in favore del procuratore antistatario del doppio grado di giudizio;
Per gli appellati: “rigettare la domanda degli appellanti per le suestese motivazioni
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato in data 26/27.07.2016 , CP_3
, e -premettendo di essere Controparte_9 Controparte_4 Persona_1
rispettivamente proprietari di alcuni beni immobili, siti in Monte di Procida tutti ubicati alla via Croci IV Trav. e che, in virtù dei rispettivi titoli di provenienza, essi vantavano un diritto di servitù di passaggio, pedonale e con ogni mezzo, sul fondo costituito dalla stradina privata, che si estende lungo tutta la IV Traversa di Via
Croci, mentre vantava un diritto di servitù di passaggio a piedi e Controparte_4
con ogni mezzo sulla strada privata DR (tratto compreso da Via Le Croci fino allo spigolo est – sud della proprietà istante), di proprietà esclusiva di e li convennero in giudizio al fine Controparte_1 Controparte_2
di sentir accertare la “a) … titolarità in capo agli attori del diritto di servitù come dedotto in giudizio;
b) accertare e dichiarare l'avvenuta limitazione del diritto di servitù ad opera e per esclusiva responsabilità dei convenuti;
c) accertare e dichiarare l'illegittimità della sosta nei luoghi di causa e condannare i convenuti a porre in essere tutte le necessarie misure a garanzia dell'esercizio del diritto di servitù gravante sul loro fondo;
d) condannare i convenuti ad eliminare e/o rimuovere le opere realizzate in danno all'esercizio del diritto di servitù degli attori, ripristinando lo stato dei luoghi esistente prima del sorgere della turbativa, oltre al risarcimento del danno.”
1.1. In particolare, dedussero:
1) che i conduttori dell'immobile di proprietà dei convenuti, sito in Via Croci n. 13, parcheggiavano le proprie autovetture lungo il primo tratto della stradina privata su cui era costituita la servitù di passaggio;
2) che i proprietari e avevano realizzato una rampa CP_1 Controparte_2
di accesso all'area di loro proprietà che occupava parzialmente la strada privata de quo, provocando un restringimento della strada;
3) che in virtù di tali condotte, l'accesso ed il transito sia pedonale che con veicoli risultava gravoso e disagevole, configurando pertanto una limitazione al loro diritto di servitù;
4) che essi, ritenendo illegittime tali condotte, con racc. a.r. del 09.06.2015, avevano comunicato il disagio ai proprietari e , CP_1 Controparte_2
senza ricevere riscontro;
Su tali premesse, , , e CP_3 Controparte_9 Controparte_4 [...]
chiesero la condanna di e Per_1 CP_1 Controparte_14 accertamento sia della propria titolarità del diritto di servitù come dedotto, sia dell'avvenuta limitazione di questo ad opera dei convenuti-, a porre fine a tali condotte ostruzionistiche, consistenti nella sosta dei veicoli nella via soggetta a servitù di passaggio e ad eliminare le opere realizzate in danno all'esercizio di tale diritto di servitù, oltre al risarcimento dei danni.
1.2. Incardinata la lite, i convenuti non si costituirono e, pertanto, verificata la regolarità della notifica, il giudice istruttore alla prima udienza del 13.01.2017, ne dichiarò la contumacia. Quindi, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dagli attori, espletata la CTU, all'esito il Tribunale ritenne “provata la sussistenza in favore degli attori di una servitù legalmente costituita, consistente nel diritto di passaggio a piedi e con ogni mezzo, da potersi esercitare sulla strada privata di proprietà dei convenuti che nel primo tratto è larga ml. 4,80 per poi restringersi a ml.
4. Tale diritto emerge dagli atti di compravendita che gli attori hanno versato in atti.”
Sulla scorta di tali premesse, il tribunale ritenne che l'apposizione dei paletti e la realizzazione della rampa, avesse comportato un aggravamento nell'esercizio della servitù di passaggio da parte degli attori. Pertanto, rigettata la richiesta risarcitoria per insufficienza di prova, relativamente ai danni subiti e del loro ammontare, in parzialmente accoglimento della domanda attorea così decise: “1) accoglie parzialmente la domanda e condanna i convenuti e Controparte_1
, in solido tra loro, a rimuovere i paletti nonché la Controparte_2
rampa di accesso alla loro proprietà, come meglio specificati nella relazione peritale
a firma del Ctu ing. , ripristinando lo stato dei luoghi e rigetta per Persona_2
il resto;
2) compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento del residuo che si liquida, in misura già ridotta, in euro
3.387,00, di cui euro 287,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, da attribuire all'avv. MA Salemme Anticipatario. 3) pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, a carico dei convenuti per 2/3, in solido tra loro, e per
1/3 a carico degli attori. §.
2. Avverso la sentenza n. 23379/2016 del 23.03.2021 del tribunale di Napoli, hanno interposto gravame e . Controparte_1 Controparte_2
2.1. Gli appellanti, invocando la nullità della sentenza e dei relativi atti processuali, lamentano, essenzialmente con il primo motivo di appello, il difetto di notifica dell'atto di citazione in giudizio, per tre distinte ragioni:
a) le copie dell'atto di citazione notificate rispettivamente a e Controparte_1
erano prive della sottoscrizione del procuratore, in Controparte_2
violazione dell'art. 125 c.p.c.;
b) le suddette copie notificate risultavano sprovviste di procura (benchè nell'atto fosse indicato che era stata rilasciata a margine dell'atto di citazione notificato);
c) non vi era la relata di notifica con indicazione “nominale” dell'autore della notificazione, sicché essendo l'atto notificato sprovvisto di ogni elemento “utile ed idoneo alla individuazione del soggetto notificante”, rimarrebbe “incerta la riferibilità all'asserito al procuratore”.
Gli appellanti evidenziano che il giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, “nulla dice circa la presenza della sottoscrizione in calce all'originale dell'atto di citazione, come avrebbe dovuto: sottoscrizione dell'atto originale che va esclusa e non può essere in alcun modo presunta alla luce dell'attestazione di conformità resa dall'Ufficiale Giudiziario delle copie notificate, prive di sottoscrizione rispetto all'originale”, riportando giurisprudenza di tal senso.
Sulla scorta di tali argomentazioni chiedono, oltre alla declaratoria di nullità della sentenza impugnata, “la nullità radicale ed insanabile degli atti compiuti in costanza del giudizio di primo grado, segnatamente le ordinanze istruttorie, la prova per testi, la CTU.”.
2.2. Con comparsa di costituzione del 06.09.2021, si sono costituiti CP_3
e , rappresentando preliminarmente la morte di
[...] Controparte_4 [...]
e (attori nel giudizio di primo grado), come da Per_1 Controparte_9
certificati di morte allegati in atti, mentre nel merito del gravame proposto chiedono il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. da distrarre al procuratore antistatario.
2.3. In occasione dell'udienza del 17.12.2021, i procuratori costituiti hanno dichiarato il decesso dei signori e come già Persona_1 Controparte_9
rappresentato nella comparsa di costituzione.
Conseguentemente, il giudizio è stato interrotto e successivamente riassunto, su istanza della parte appellante presentata l'8.03.2022, con udienza di prosecuzione fissata per il 10 giugno 2022.
Gli eredi di e non si sono costituiti. Persona_1 Controparte_9
§.
3. La Corte, dopo aver assunto la causa in decisione all'udienza del 18.9.2025, ha rimesso la causa in istruttoria con ordinanza del 14.11.2025, rinviando la causa all'udienza del 04.12.2025, ex art. 281 sexies c.p.c. per discussione orale.
3.1. L'appello, per quanto si dirà, è infondato quanto alla censura di nullità della notifica dell'atto introduttivo del primo grado ed inammissibile nel merito.
Gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 125, comma 1 e comma 2, c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato la loro contumacia in assenza dei presupposti e, conseguentemente, denunciano la nullità derivata di tutte le successive statuizioni processuali e di merito. A riguardo deducono che, se la notifica fosse stata rituale, essi si sarebbero regolarmente costituiti ed avrebbero rappresentato circostanze a sostegno dell'infondatezza della domanda attorea.
Chiedono, quindi, la declaratoria di nullità/annullabilità della sentenza impugnata e, conseguentemente, di tutti i successivi atti processuali.
3.1.1. Le censure mosse dagli appellanti alla ritualità della notificazione dell'atto di citazione non sono condivisibili.
Quanto alla mancanza della sottoscrizione da parte del difensore delle copie dell'atto di citazione, notificate ai convenuti, ed alla mancanza di procura a margine, va rammentato che la Corte di legittimità ha affermato che soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto, non quando quell'elemento formale, al quale l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso. Sicché la Corte di Cassazione ha ritenuto soddisfatto il requisito della sottoscrizione dell'atto allorché la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce ad esso, figuri apposta per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta a margine (cfr. Cass. 32176/2022) o in calce (cfr. Cass.
1275/2011), o quando detta sottoscrizione risulti nell'originale (cfr. Cass.
10450/2020).
3.1.2. Nel caso in esame l'atto di citazione in originale, iscritto a ruolo, risulta sottoscritto dal procuratore costituito avv. MA Salemme, in quanto la sua sottoscrizione risulta apposta in calce alla procura, per l'autentica delle sottoscrizioni dei propri assistiti. Tale procura, redatta su foglio separato e congiunto all'atto di citazione, è, quindi, da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione. La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che “Ai sensi dell'art. 83, cod. proc. civ. come modificato dall'art. 1, legge n. 141 del 1997, la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale, nel rito del lavoro, venga proposto appello, anche se rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto (nella specie, mediante 'spillatura'), non incidendo sulla sua validità la circostanza che nella stessa non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare, in quanto il nuovo testo dell'art. 83, cit., interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fa ritenere che la posizione topografica della procura è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, essendo altresì irrilevante la mancanza della data, in quanto nei giudizi introdotti mediante ricorso, con procura rilasciata a margine o in calce, ma priva della data del suo conferimento, nessuna sanzione di inesistenza
è legittimamente predicabile, dovendosi necessariamente presumere la coincidenza della data di conferimento dell'atto "de quo" con quella del deposito del ricorso.”
(cfr. Cass. 28839/2011).
3.1.3. In definitiva, la presenza della sottoscrizione del difensore nella procura -a lei rilasciata ed apposta per l'autentica delle firme dei suoi assistiti-, in quanto procura da considerarsi in calce dell'atto di citazione, deve ritenersi idonea a soddisfare il nesso tra atto ed autore e, quindi, a soddisfare il requisito di cui all'art. 125 c.p.c. Irrilevante è, poi la circostanza che nel corpo dell'atto di citazione la procura fosse indicata come rilasciata a margine, piuttosto che su foglio separato e, quindi, in calce all'atto stesso, traducendosi l'erronea indicazione della collocazione della procura, in un mero errore materiale, non inficiante la regolarità della stessa che era, comunque, presente nell'atto.
3.1.4. Parimenti priva di rilievo è la doglianza di nullità della notifica per mancanza dell'indicazione nominale del soggetto autore della notifica, sicché ne risulterebbe “incerta la riferibilità al procuratore”. Invero, considerato che l'ordine all'ufficiale giudiziario di effettuare la notificazione non esige sottoscrizione e considerato che esso risulta redatto su carta intestata all'avv.
MA Salemme, appare evidente che detto ordine sia riconducibile senza alcuna incertezza all'intestatario del foglio su cui è stato redatto, cioè all'avv. MA
Salemme.
3.1.5. Ne consegue che la notifica effettuata dagli attori , CP_3 CP_4
, e era rituale e pertanto giustamente è
[...] Persona_1 Controparte_9
stata dichiarata la contumacia dei convenuti e Controparte_1 [...]
Controparte_2
3.2. La ritualità della declaratoria di contumacia e, conseguentemente l'accertamento dell'assenza della lamentata lesione del contraddittorio, porta all'esclusione della sussistenza di cause di remissione del giudizio al primo grado ed impone l'esame nel merito delle doglianze mosse alla decisione.
A tal riguardo, come anticipato, l'appello è inammissibile, poiché gli appellanti non hanno, in realtà, in alcun modo contestato il merito della pronuncia di primo grado. Gli appellanti, infatti, non hanno articolato alcuna censura attinente al merito della decisione di primo grado, essendosi limitati a dedurre esclusivamente vizi relativi alla regolarità formale dell'atto introduttivo del giudizio, con particolare riferimento, come sopra illustrato, alla copia dell'atto di citazione loro notificata, perché priva della sottoscrizione del procuratore e priva della procura a margine,
e corredata da relata non nominativa.
Tuttavia, tali doglianze, come visto sono risultate infondate e nel merito gli appellanti non hanno in alcun modo censurato la decisione, essendosi limitati ad affermare “ché in ragione della nullità della citazione non poteva esserci pronuncia di merito”, né istruttoria, né condanna alle spese.
Orbene gli appellanti avrebbero dovuto, quantomeno in via subordinata, laddove il vizio di nullità della notifica lamentato fosse risultato, come poi di fatto lo è stato, insussistente, impugnare il merito della decisione, deducendo le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della loro impugnazione.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, è ammissibile
l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354
c.p.c., mentre, al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito (Cass. civ., III;
03/12/2015, n. 24612; Cass. civ., VI, 10/01/2019,
n. 402; Cass. civ., III, 16/10/2023, n. 28744; Cass. civ., III, 03/03/2025, n. 5644).
In sintesi, come ha affermato la Corte di legittimità, “l'impugnazione con cui
l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c..
Al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito”. (cfr. Cass. civ., VI, 10 gennaio 2019, n. 402);
Nel caso di specie, essendosi accertata l'infondatezza delle doglianze sulla nullità della notificazione dell'atto di citazione, con conseguente rigetto della domanda di nullità della sentenza e di tutti gli atti del giudizio di primo grado e di remissione della causa al primo giudice, non avendo gli appellanti in alcun modo censurato la statuizione con cui il giudice di primo grado ha accertato la limitazione del diritto di servitù, né avendo esposto ragioni di erroneità o ingiustizia della decisione sul merito, deducendo genericamente che “garantito il contraddittorio sarebbe emerso che le condizioni fattuali in cui versa il viale di cui è causa non limita il diritto di servitù (pag. 10 dell'atto di appello), senza indicare le ragioni di fatto e di diritto di tale affermazione e senza nulla argomentare a riguardo, l'impugnazione nel merito è inammissibile.
Ne consegue che i motivi di appello risultano privi del necessario contenuto devolutivo, non incidendo sulle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, ma mirando soltanto a far valere i vizi della notifica, accertati come insussistenti.
Pertanto, l'appello, sul punto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c., per mancata specifica impugnazione della decisione di merito, con conferma della sentenza di primo grado.
§.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sussistendo altresì i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso Controparte_1 Controparte_2
la sentenza n. 2783 del 15/23.03.2021 del Tribunale di Napoli, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e , quali eredi di , nonché CP_8 Controparte_9 Controparte_9
di , , e , quali eredi CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13
di Persona_1
b) Rigetta l'appello.
c) Condanna e , in solido, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese del grado in favore di e che CP_3 Controparte_4
si liquidano complessivamente in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre,
IVA e CPA e spese generali al 15%, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
d) Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 04.12.2025.
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore