Ordinanza collegiale 22 giugno 2022
Decreto presidenziale 14 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 23 novembre 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 21/07/2025, n. 14375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14375 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14375/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05778/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5778 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da IC ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Bertoni e Alessandro Camilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari,
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) dell'esito della valutazione della prova scritta valida per l'ammissione al successivo esame orale del concorso ordinario, bandito su base regionale, dal Ministero resistente, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al DD. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 (doc. 1), per la Classe di concorso con Codice 048, riguardante l'insegnamento in Scienze Motorie e Sportive e l'inserimento nella relativa graduatoria valida per l'assegnazione di 73 posti disponibili nella Regione Lazio (doc. 2), che si è svolto il 25/03/2022 presso l'I.C. Emma Castelnuovo di Latina;
b) ove e per quanto occorra ed ove adottato, del verbale di correzione della prova pratica valida per l'ammissione alla prova orale, con i relativi punteggi, pubblicati dall'Amministrazione resistente sull'albo e sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data sconosciuta;
c) ove e per quanto occorra ed ove adottata, della determinazione con la quale sono state approvate, ai sensi dell'art. 5 del bando, le domande di esame della prova de qua e le relative risposte;
d) di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali all'esito della prova sostenuta dal ricorrente;
2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ON IC il 10/10/2022:
- del Decreto Ministeriale n. 0735 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio IV del 14 luglio 2022 (all. 1), recante l'ampliamento da 96 a 188 vincitori nella graduatoria definitiva di merito del Concorso ordinario, bandito dal Ministero per l'Istruzione, in sede regionale, per il reclutamento di docenti per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A048 (materia Scienze Motorie e Sportive); graduatoria già pubblicata con D.M. dello stesso Direttore Generale dell'URS per il Lazio – Ufficio IV del 30 giugno 2022 (all. 2) e impugnata dal ricorrente con ricorso per motivi aggiunti del 29 settembre 2022;
- nonché di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ON IC il 31/10/2022:
- del Decreto Ministeriale n. 0735 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio IV del 14 luglio 2022 (all. 1), recante l'ampliamento da 96 a 188 vincitori nella graduatoria definitiva di merito del Concorso ordinario, bandito dal Ministero per l'Istruzione, in sede regionale, per il reclutamento di docenti per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A048 (materia Scienze Motorie e Sportive); graduatoria già pubblicata con D.M. dello stesso Direttore Generale dell'URS per il Lazio – Ufficio IV del 30 giugno 2022 (all. 2) e impugnata dal ricorrente con ricorso per motivi aggiunti del 29 settembre 2022;
- nonché di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
nonché, per l'accertamento del diritto del ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio a lui spettante.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 luglio 2025 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con i ricorsi in epigrafe, introduttivo e per motivi aggiunti, il Dott. IC ON, laureato in Scienze Motorie, ha impugnato la valutazione della prova scritta relativa al concorso pubblico bandito dal Ministero resistente in sede regionale, per la classe di concorso indicata con il codice A048 relativa l’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive negli istituti superiori di secondo grado.
La prova scritta era costituita da un test a domande multiple il cui esito, se positivo (ovvero se concluso con un punteggio di 70/100), sarebbe valso per l’ammissione alla successiva prova orale, decisiva per l’inserimento nella graduatoria come vincitore di concorso e per l’immissione in ruolo. Il ricorrente ha ottenuto un punteggio di 66/100, avendo risposto correttamente a 33 domande e in modo errato a 17 di esse (doc. 3).
Il ricorrente ha ricondotto l’esito negativo della prova all’erronea formulazione di alcune domande e/o delle risposte ufficialmente considerate esatte e, non appena ha avuto conoscenza del risultato, ha provveduto a inoltrare apposita istanza al Ministero dell’Istruzione (doc.4) con la quale, dopo aver analiticamente segnalato l’erroneità dell’attività posta in essere dall’ente, ha chiesto la rivalutazione della prova sostenuta.
Con Ordinanza N. 76/2023 pubblicata l’11 gennaio 2023, questo T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare in quanto << Rilevate preliminarmente l'ascrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “…sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302);
Considerato che pertanto al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare;
Ritenuto che alla luce della relazione depositata dall’Amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l’unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato>>.
Con successivo atto depositato in data 29 maggio 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a spese compensate. L’atto è stato notificato al Ministero per l’Istruzione e, pertanto, valutata la ritualità dell’atto di rinuncia al ricorso, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) del codice del processo amministrativo.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara estinti per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marilena Di Paolo | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO