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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5290/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5290/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MILANI ELENA e dell'avv. ANTONIO DARIO Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. ZANELLA STEFANIA CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice: pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Abbazia Pisani di Villa del Conte (PD), in data 23/9/2006, tra e , ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di Parte_1 CP_1 procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri anagrafici;
1) confermarsi l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori.
pagina 1 di 6 2) Confermarsi la collocazione e residenza prevalente delle figlie minori e Persona_1 Per_2
presso il padre, cui rimarrà assegnata la casa coniugale sita in Villa Del Conte (PD), Via San
[...]
Pietro n. 14.
3) Disporsi tempi e modalità dell'esercizio del diritto di visita materno come segue: quanto alla figlia starà presso la madre almeno due pomeriggi a settimana, con relativo pernotto – da dopo Per_2 scuola fino all'indomani, quando la accompagnerà a scuola - indicativamente il lunedì e giovedì. In caso di turno lavorativo, che sarà comunicato con preavviso di almeno 4 giorni, il diritto di visita infrasettimanale sarà recuperato entro la medesima settimana. starà inoltre presso la madre a Per_2
fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola.
Quanto alla figlia sedicenne , secondo accordi con la stessa. Durante il periodo estivo, dal Per_1
termine della scuola, ciascun genitore trascorrerà con le figlie minori almeno quindici giorni anche non consecutivi, secondo modalità da concordare di anno in anno entro il 30/5. Per le festività ciascun genitore trascorrerà con le figlie minori una settimana durante le vacanze di Natale, alternando per anno il periodo fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre all' Epifania, e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando per anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo più ampi accordi.
4) Ciascun genitore si obbliga verso l'altro a versare entro il giorno 10 di ogni mese – su conto corrente bancario tra essi cointestato e destinato unicamente alle spese ordinarie e straordinarie delle figlie –
l'importo mensile di € 150,00 (centocinquanta) per ciascuna figlia, ovvero € 300,00 (trecento) mensili da parte di ciascun genitore. L'obbligo decorrerà dalla pubblicazione della sentenza di divorzio e l'importo sarà rivalutato annualmente secondo indici Istat. Dal predetto conto cointestato ciascun genitore provvederà al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie delle figlie, con espressa esclusione delle spese alimentari, paghette per le uscite delle figlie, di carburanti e/o non direttamente riconducibili alle due figlie. A titolo esemplificativo, saranno pagate dal conto cointestato le spese ordinarie di autobus, materiale di cancelleria, abbigliamento, calzature, estetista/parrucchiere. Le spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova – che le parti danno atto di conoscere – saranno pagate dal predetto conto e, in caso di incapienza, saranno sostenute e ripartite nella misura del 50% da ciascun genitore. I genitori si faranno carico, dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, delle paghette per le uscite delle figlie a week-end alternati, indipendentemente dalla frequentazione figlie- genitori. Se le parti, per il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie delle figlie, accenderanno un nuovo conto corrente cointestato provvederanno contestualmente all'estinzione del conto corrente cointestato presso . CP_2
pagina 2 di 6 5) L'assegno unico al nucleo familiare sarà percepito al 50% da ciascun genitore.
6) Dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti.
7) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, con reciproca autorizzazione all'inserimento dei figli minori su quello di entrambi.
8) Spese legali compensate.
Per parte convenuta: pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Abbazia Pisani di Villa del Conte (PD), in data 23/9/2006, tra e , ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di Parte_1 CP_1 procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri anagrafici;
1) confermarsi l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori.
2) Confermarsi la collocazione e residenza prevalente delle figlie minori e Persona_1 Per_2
presso il padre, cui rimarrà assegnata la casa coniugale sita in Villa Del Conte (PD), Via San
[...]
Pietro n. 14.
3) Disporsi tempi e modalità dell'esercizio del diritto di visita materno come segue: quanto alla figlia starà presso la madre almeno due pomeriggi a settimana, con relativo pernotto – da dopo Per_2
scuola fino all'indomani, quando la accompagnerà a scuola - indicativamente il lunedì e giovedì. In caso di turno lavorativo, che sarà comunicato con preavviso di almeno 4 giorni, il diritto di visita infrasettimanale sarà recuperato entro la medesima settimana. starà inoltre presso la madre a Per_2
fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola.
Quanto alla figlia sedicenne secondo accordi con la stessa. Durante il periodo estivo, dal Per_1
termine della scuola, ciascun genitore trascorrerà con le figlie minori almeno quindici giorni anche non consecutivi, secondo modalità da concordare di anno in anno entro il 30/5. Per le festività ciascun genitore trascorrerà con le figlie minori una settimana durante le vacanze di Natale, alternando per anno il periodo fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre all' Epifania, e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando per anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo più ampi accordi.
4) Ciascun genitore si obbliga verso l'altro a versare entro il giorno 10 di ogni mese – su conto corrente bancario tra essi cointestato e destinato unicamente alle spese ordinarie e straordinarie delle figlie –
l'importo mensile di € 150,00 (centocinquanta) per ciascuna figlia, ovvero € 300,00 (trecento) mensili da parte di ciascun genitore. L'obbligo decorrerà dalla pubblicazione della sentenza di divorzio e l'importo sarà rivalutato annualmente secondo indici Istat. Dal predetto conto cointestato ciascun pagina 3 di 6 genitore provvederà al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie delle figlie, con espressa esclusione delle spese alimentari, paghette per le uscite delle figlie, di carburanti e/o non direttamente riconducibili alle due figlie. A titolo esemplificativo, saranno pagate dal conto cointestato le spese ordinarie di autobus, materiale di cancelleria, abbigliamento, calzature, estetista/parrucchiere. Le spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova – che le parti danno atto di conoscere – saranno pagate dal predetto conto e, in caso di incapienza, saranno sostenute e ripartite nella misura del 50% da ciascun genitore. I genitori si faranno carico, dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, delle paghette per le uscite delle figlie a week-end alternati, indipendentemente dalla frequentazione figlie- genitori. Se le parti, per il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie delle figlie, accenderanno un nuovo conto corrente cointestato provvederanno contestualmente all'estinzione del conto corrente cointestato presso . CP_2
5) L'assegno unico al nucleo familiare sarà percepito al 50% da ciascun genitore.
6) Dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti.
7) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, con reciproca autorizzazione all'inserimento dei figli minori su quello di entrambi.
8) Spese legali compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] a [...], e , nata il Parte_1 CP_1
22/12/1976 a LA (PD), contraevano matrimonio in data 23.09.2006 in Pisani di Villa del
Conte (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del medesimo Comune, n. 15, Parte
II, Serie A, anno 2006.
Dalla loro unione nascevano le figlie a TA (PD) il 01.10.2008 e Persona_1 Per_2
a TA (PD) il 14.11.2012.
[...]
Con decreto n. 1409/2023, pubblicata in data 02.03.2023, il Presidente delegato del Tribunale di Padova omologava la separazione consensualizzata tra i coniugi, alle condizioni di cui al verbale di separazione personale del 10.02.2023.
In data 31.10.2024 il sig. depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata la Parte_1
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e i consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici.
pagina 4 di 6 In data 03.1.2025 la sig.ra si costituiva aderendo alla volontà di parte ricorrente di CP_1
procedere con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma formulando, a sua volta, proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni del divorzio.
Nelle more del giudizio, le parti, tramite i rispettivi patrocinatori, raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione;
alla prima udienza davanti al Giudice del 06.02.2025, comparivano entrambe le parti, confermando la propria volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni raggiunte e sopra integralmente esposte.
****
Ciò premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla sentenza di separazione personale tra i coniugi.
Alla luce delle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, contratto il 23.09.2006 in Pisani di Villa del Conte (PD), e trascritto CP_1
nel relativo registro degli atti di Stato Civile del medesimo Comune, n. 15, Parte II, Serie A, anno 2006;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a pagina 5 di 6 margine del predetto atto;
3) dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio sia regolamentata dalle condizioni rassegnate dalle parti e sopra riportate che vengono qui omologate;
4) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Presidente
Cinzia Balletti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5290/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MILANI ELENA e dell'avv. ANTONIO DARIO Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. ZANELLA STEFANIA CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice: pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Abbazia Pisani di Villa del Conte (PD), in data 23/9/2006, tra e , ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di Parte_1 CP_1 procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri anagrafici;
1) confermarsi l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori.
pagina 1 di 6 2) Confermarsi la collocazione e residenza prevalente delle figlie minori e Persona_1 Per_2
presso il padre, cui rimarrà assegnata la casa coniugale sita in Villa Del Conte (PD), Via San
[...]
Pietro n. 14.
3) Disporsi tempi e modalità dell'esercizio del diritto di visita materno come segue: quanto alla figlia starà presso la madre almeno due pomeriggi a settimana, con relativo pernotto – da dopo Per_2 scuola fino all'indomani, quando la accompagnerà a scuola - indicativamente il lunedì e giovedì. In caso di turno lavorativo, che sarà comunicato con preavviso di almeno 4 giorni, il diritto di visita infrasettimanale sarà recuperato entro la medesima settimana. starà inoltre presso la madre a Per_2
fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola.
Quanto alla figlia sedicenne , secondo accordi con la stessa. Durante il periodo estivo, dal Per_1
termine della scuola, ciascun genitore trascorrerà con le figlie minori almeno quindici giorni anche non consecutivi, secondo modalità da concordare di anno in anno entro il 30/5. Per le festività ciascun genitore trascorrerà con le figlie minori una settimana durante le vacanze di Natale, alternando per anno il periodo fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre all' Epifania, e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando per anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo più ampi accordi.
4) Ciascun genitore si obbliga verso l'altro a versare entro il giorno 10 di ogni mese – su conto corrente bancario tra essi cointestato e destinato unicamente alle spese ordinarie e straordinarie delle figlie –
l'importo mensile di € 150,00 (centocinquanta) per ciascuna figlia, ovvero € 300,00 (trecento) mensili da parte di ciascun genitore. L'obbligo decorrerà dalla pubblicazione della sentenza di divorzio e l'importo sarà rivalutato annualmente secondo indici Istat. Dal predetto conto cointestato ciascun genitore provvederà al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie delle figlie, con espressa esclusione delle spese alimentari, paghette per le uscite delle figlie, di carburanti e/o non direttamente riconducibili alle due figlie. A titolo esemplificativo, saranno pagate dal conto cointestato le spese ordinarie di autobus, materiale di cancelleria, abbigliamento, calzature, estetista/parrucchiere. Le spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova – che le parti danno atto di conoscere – saranno pagate dal predetto conto e, in caso di incapienza, saranno sostenute e ripartite nella misura del 50% da ciascun genitore. I genitori si faranno carico, dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, delle paghette per le uscite delle figlie a week-end alternati, indipendentemente dalla frequentazione figlie- genitori. Se le parti, per il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie delle figlie, accenderanno un nuovo conto corrente cointestato provvederanno contestualmente all'estinzione del conto corrente cointestato presso . CP_2
pagina 2 di 6 5) L'assegno unico al nucleo familiare sarà percepito al 50% da ciascun genitore.
6) Dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti.
7) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, con reciproca autorizzazione all'inserimento dei figli minori su quello di entrambi.
8) Spese legali compensate.
Per parte convenuta: pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Abbazia Pisani di Villa del Conte (PD), in data 23/9/2006, tra e , ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di Parte_1 CP_1 procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri anagrafici;
1) confermarsi l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori.
2) Confermarsi la collocazione e residenza prevalente delle figlie minori e Persona_1 Per_2
presso il padre, cui rimarrà assegnata la casa coniugale sita in Villa Del Conte (PD), Via San
[...]
Pietro n. 14.
3) Disporsi tempi e modalità dell'esercizio del diritto di visita materno come segue: quanto alla figlia starà presso la madre almeno due pomeriggi a settimana, con relativo pernotto – da dopo Per_2
scuola fino all'indomani, quando la accompagnerà a scuola - indicativamente il lunedì e giovedì. In caso di turno lavorativo, che sarà comunicato con preavviso di almeno 4 giorni, il diritto di visita infrasettimanale sarà recuperato entro la medesima settimana. starà inoltre presso la madre a Per_2
fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola.
Quanto alla figlia sedicenne secondo accordi con la stessa. Durante il periodo estivo, dal Per_1
termine della scuola, ciascun genitore trascorrerà con le figlie minori almeno quindici giorni anche non consecutivi, secondo modalità da concordare di anno in anno entro il 30/5. Per le festività ciascun genitore trascorrerà con le figlie minori una settimana durante le vacanze di Natale, alternando per anno il periodo fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre all' Epifania, e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando per anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo più ampi accordi.
4) Ciascun genitore si obbliga verso l'altro a versare entro il giorno 10 di ogni mese – su conto corrente bancario tra essi cointestato e destinato unicamente alle spese ordinarie e straordinarie delle figlie –
l'importo mensile di € 150,00 (centocinquanta) per ciascuna figlia, ovvero € 300,00 (trecento) mensili da parte di ciascun genitore. L'obbligo decorrerà dalla pubblicazione della sentenza di divorzio e l'importo sarà rivalutato annualmente secondo indici Istat. Dal predetto conto cointestato ciascun pagina 3 di 6 genitore provvederà al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie delle figlie, con espressa esclusione delle spese alimentari, paghette per le uscite delle figlie, di carburanti e/o non direttamente riconducibili alle due figlie. A titolo esemplificativo, saranno pagate dal conto cointestato le spese ordinarie di autobus, materiale di cancelleria, abbigliamento, calzature, estetista/parrucchiere. Le spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova – che le parti danno atto di conoscere – saranno pagate dal predetto conto e, in caso di incapienza, saranno sostenute e ripartite nella misura del 50% da ciascun genitore. I genitori si faranno carico, dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, delle paghette per le uscite delle figlie a week-end alternati, indipendentemente dalla frequentazione figlie- genitori. Se le parti, per il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie delle figlie, accenderanno un nuovo conto corrente cointestato provvederanno contestualmente all'estinzione del conto corrente cointestato presso . CP_2
5) L'assegno unico al nucleo familiare sarà percepito al 50% da ciascun genitore.
6) Dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti.
7) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, con reciproca autorizzazione all'inserimento dei figli minori su quello di entrambi.
8) Spese legali compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] a [...], e , nata il Parte_1 CP_1
22/12/1976 a LA (PD), contraevano matrimonio in data 23.09.2006 in Pisani di Villa del
Conte (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del medesimo Comune, n. 15, Parte
II, Serie A, anno 2006.
Dalla loro unione nascevano le figlie a TA (PD) il 01.10.2008 e Persona_1 Per_2
a TA (PD) il 14.11.2012.
[...]
Con decreto n. 1409/2023, pubblicata in data 02.03.2023, il Presidente delegato del Tribunale di Padova omologava la separazione consensualizzata tra i coniugi, alle condizioni di cui al verbale di separazione personale del 10.02.2023.
In data 31.10.2024 il sig. depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata la Parte_1
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e i consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici.
pagina 4 di 6 In data 03.1.2025 la sig.ra si costituiva aderendo alla volontà di parte ricorrente di CP_1
procedere con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma formulando, a sua volta, proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni del divorzio.
Nelle more del giudizio, le parti, tramite i rispettivi patrocinatori, raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione;
alla prima udienza davanti al Giudice del 06.02.2025, comparivano entrambe le parti, confermando la propria volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni raggiunte e sopra integralmente esposte.
****
Ciò premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla sentenza di separazione personale tra i coniugi.
Alla luce delle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, contratto il 23.09.2006 in Pisani di Villa del Conte (PD), e trascritto CP_1
nel relativo registro degli atti di Stato Civile del medesimo Comune, n. 15, Parte II, Serie A, anno 2006;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a pagina 5 di 6 margine del predetto atto;
3) dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio sia regolamentata dalle condizioni rassegnate dalle parti e sopra riportate che vengono qui omologate;
4) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Presidente
Cinzia Balletti
pagina 6 di 6