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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/06/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3012/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nelle cause civili riunite di primo grado iscritte al n. 3012 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 e al n. 3312 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendenti tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Ruggiero, giusta procura in Parte_1
atti
RICORRENTE/RESISTENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Carbone, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE/RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 11.06.2024, Parte_1
chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con in
[...] Controparte_1
Per_ EZ (RM) il 14.07.2000, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli
(25.01.2005) e (23.04.2007), che con sentenza n. 1923/2016 dell'8.06.2016 l'intestato Per_2
Tribunale aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che dalla separazione questi ultimi non avevano più ripreso la convivenza, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970.
In particolare, la ricorrente chiedeva di:
“1) Dichiarare ,sin dalla prima udienza, lo scioglimento del matrimonio dei coniugi contratto in
EZ il 14.7.2000 , come da estratto in atti , e autorizzare il competente ufficiale alla rituale annotazione nei registri pubblici;
2) Affidare in modo condiviso la figlia minore ai genitori , con collocamento prevalente Per_2
Per_ presso la casa materna , come e' di fatto , considerando anche che il figlio maggiorenne desidera vivere con la madre , come e' di fatto , e con regolamentazione delle frequentazioni paterne alla figlia minore , tenendo conto soprattutto le esigenze e la volonta' della figlia diciassettenne;
3) Statuire un assegno mensile a carico del padre per il mantenimento dei due figli , non inferiore a Euro 700,00 per ciascun figlio, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione Istat di legge;
4) Statuire l'assegno divorzile mensile a carico del marito e a favore della moglie non inferiore
a euro 500 mensili per lo squilibrio economico tra le parti , da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e a mezzo di bonifico bancario , con aumento istat di legge;
5) Assegnare la casa familiare di EZ , Via della Tecnica 74 , alla ricorrente con quanto in essa contenuto;
6) Statuire in virtu' del reddito l'80% delle spese extra dei figli a carico del padre , secondo il
Protocollo in materia;
7) Le domande economiche con effetto retroattivo;
8) Condanna delle spese di giudizio a carico del marito.”.
Con ricorso depositato in data 25.06.2014, introduttivo del giudizio R.G. n. 3312/2024, CP_1
chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dalla moglie, formulando le
[...]
seguenti conclusioni:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Controparte_1 Parte_1
in data 14.07.2000 in EZ (Rm),trascritto al n. 29, parte 1, anno 2000 del registro degli
[...] atti di matrimonio del Comune di EZ, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare e mantenere a carico del sig. l'assegno di mantenimento in favore dei CP_1 figli nella misura già disposta in sede di separazione per € 600,00 (€ 300,00 in favore di ciascun figlio), oggi versata nella misura complessiva di € 709,98, quale importo rivalutato nel tempo(per entrambi i figli), con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, con applicazione del protocollo stipulato dal Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Per_ di Velletri, con contestuale previsione di corresponsione diretta al figlio , oramai maggiorenne, con accredito diretto sul conto corrente ad egli intestato così come per le medesime ragioni, con previsione di corresponsione diretta alla figlia , al momento del raggiungimento della Per_2
maggiore età, con accredito diretto sul conto corrente ad ella intestato.
c) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in Per_2 modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, disponendo per il padre la facoltà di vedere e tenere con sé per un giorno infrasettimanale (il giovedì) dalle ore 16 Per_2
alle ore 20 nonché a fine settimana alternati dalle ore 16 del sabato alle ore 20 della domenica;
per il resto, ovvero in ordine alle festività ed ai periodo di vacanza, confermano quanto già disposto in sede di separazione;
d) dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e in condizione di prestare attività lavorativa per cui non ricorrono i presupposti per l'ottenimento di un assegno divorzile a favore dell'uno o dell'altro coniuge;
d) disporre la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, sita in EZ (Rm), via della
Tecnica n. 74, di proprietà esclusiva del sig. , a far data dal compimento della maggiore CP_1
età di con contestuale obbligo di rilascio della medesima abitazione da parte della Per_2 Pt_1 entro il primo semestre dell'anno 2025.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.12.2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 3012/2024 si costituiva in giudizio , il quale ribadiva le Controparte_1
conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo del procedimento R.G. n. 3312/2024.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.01.2025 nell'ambito del procedimento R.G. n. 3312/2024 si costituiva in giudizio la quale Parte_1
formulava le medesime conclusioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento R.G. n.
3012/2024.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del 12.02.2025 le parti venivano sentite personalmente e, all'esito, il Giudice delegato disponeva la riunione dei procedimenti.
Con ordinanza del 6.05.2025 venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ed ammesse le prove orali. All'udienza del 28.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni in ordine alla sola domanda sullo status e la cause veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito della domanda di divorzio, del termine di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione personale. Da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, talché deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve dichiararsi, pertanto, lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in EZ (RM) il 14.07.2000, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendo la prosecuzione del processo dinanzi al Giudice delegato sulle domande accessorie ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4 c.p.c.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, non definitivamente pronunciando sulle cause riunite aventi R.G. n. 3012/2024 e R.G. n. 3312/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in EZ (RM) il 14.07.2000 da
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F.: , iscritto nel Controparte_1 C.F._2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di EZ al N. 29, Parte 1, dell'anno 2000;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EZ di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, D.P.R. n.
396/2000;
c) provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nelle cause civili riunite di primo grado iscritte al n. 3012 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 e al n. 3312 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendenti tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Ruggiero, giusta procura in Parte_1
atti
RICORRENTE/RESISTENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Carbone, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE/RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 11.06.2024, Parte_1
chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con in
[...] Controparte_1
Per_ EZ (RM) il 14.07.2000, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli
(25.01.2005) e (23.04.2007), che con sentenza n. 1923/2016 dell'8.06.2016 l'intestato Per_2
Tribunale aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che dalla separazione questi ultimi non avevano più ripreso la convivenza, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970.
In particolare, la ricorrente chiedeva di:
“1) Dichiarare ,sin dalla prima udienza, lo scioglimento del matrimonio dei coniugi contratto in
EZ il 14.7.2000 , come da estratto in atti , e autorizzare il competente ufficiale alla rituale annotazione nei registri pubblici;
2) Affidare in modo condiviso la figlia minore ai genitori , con collocamento prevalente Per_2
Per_ presso la casa materna , come e' di fatto , considerando anche che il figlio maggiorenne desidera vivere con la madre , come e' di fatto , e con regolamentazione delle frequentazioni paterne alla figlia minore , tenendo conto soprattutto le esigenze e la volonta' della figlia diciassettenne;
3) Statuire un assegno mensile a carico del padre per il mantenimento dei due figli , non inferiore a Euro 700,00 per ciascun figlio, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione Istat di legge;
4) Statuire l'assegno divorzile mensile a carico del marito e a favore della moglie non inferiore
a euro 500 mensili per lo squilibrio economico tra le parti , da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e a mezzo di bonifico bancario , con aumento istat di legge;
5) Assegnare la casa familiare di EZ , Via della Tecnica 74 , alla ricorrente con quanto in essa contenuto;
6) Statuire in virtu' del reddito l'80% delle spese extra dei figli a carico del padre , secondo il
Protocollo in materia;
7) Le domande economiche con effetto retroattivo;
8) Condanna delle spese di giudizio a carico del marito.”.
Con ricorso depositato in data 25.06.2014, introduttivo del giudizio R.G. n. 3312/2024, CP_1
chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dalla moglie, formulando le
[...]
seguenti conclusioni:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Controparte_1 Parte_1
in data 14.07.2000 in EZ (Rm),trascritto al n. 29, parte 1, anno 2000 del registro degli
[...] atti di matrimonio del Comune di EZ, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare e mantenere a carico del sig. l'assegno di mantenimento in favore dei CP_1 figli nella misura già disposta in sede di separazione per € 600,00 (€ 300,00 in favore di ciascun figlio), oggi versata nella misura complessiva di € 709,98, quale importo rivalutato nel tempo(per entrambi i figli), con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, con applicazione del protocollo stipulato dal Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Per_ di Velletri, con contestuale previsione di corresponsione diretta al figlio , oramai maggiorenne, con accredito diretto sul conto corrente ad egli intestato così come per le medesime ragioni, con previsione di corresponsione diretta alla figlia , al momento del raggiungimento della Per_2
maggiore età, con accredito diretto sul conto corrente ad ella intestato.
c) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in Per_2 modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, disponendo per il padre la facoltà di vedere e tenere con sé per un giorno infrasettimanale (il giovedì) dalle ore 16 Per_2
alle ore 20 nonché a fine settimana alternati dalle ore 16 del sabato alle ore 20 della domenica;
per il resto, ovvero in ordine alle festività ed ai periodo di vacanza, confermano quanto già disposto in sede di separazione;
d) dichiarare che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e in condizione di prestare attività lavorativa per cui non ricorrono i presupposti per l'ottenimento di un assegno divorzile a favore dell'uno o dell'altro coniuge;
d) disporre la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, sita in EZ (Rm), via della
Tecnica n. 74, di proprietà esclusiva del sig. , a far data dal compimento della maggiore CP_1
età di con contestuale obbligo di rilascio della medesima abitazione da parte della Per_2 Pt_1 entro il primo semestre dell'anno 2025.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.12.2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 3012/2024 si costituiva in giudizio , il quale ribadiva le Controparte_1
conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo del procedimento R.G. n. 3312/2024.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.01.2025 nell'ambito del procedimento R.G. n. 3312/2024 si costituiva in giudizio la quale Parte_1
formulava le medesime conclusioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento R.G. n.
3012/2024.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del 12.02.2025 le parti venivano sentite personalmente e, all'esito, il Giudice delegato disponeva la riunione dei procedimenti.
Con ordinanza del 6.05.2025 venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ed ammesse le prove orali. All'udienza del 28.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni in ordine alla sola domanda sullo status e la cause veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito della domanda di divorzio, del termine di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione personale. Da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, talché deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve dichiararsi, pertanto, lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in EZ (RM) il 14.07.2000, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendo la prosecuzione del processo dinanzi al Giudice delegato sulle domande accessorie ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4 c.p.c.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, non definitivamente pronunciando sulle cause riunite aventi R.G. n. 3012/2024 e R.G. n. 3312/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in EZ (RM) il 14.07.2000 da
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F.: , iscritto nel Controparte_1 C.F._2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di EZ al N. 29, Parte 1, dell'anno 2000;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EZ di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, D.P.R. n.
396/2000;
c) provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera