CASS
Sentenza 9 agosto 2021
Sentenza 9 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/08/2021, n. 31185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31185 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OC AN, nato il [...] avverso l'ordinanza del 09/10/2019 del TRIB. di SORVEGLIANZA di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, LUCIA ODELLO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 31185 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 01/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9/10/2019 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha rigettato il reclamo proposto da RE OL avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in sede in data 28/2/2019, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di liberazione anticipata avanzata dal medesimo per il periodo fungibile 16/6/2015 - 9/11/2015, in quanto detto periodo era inferiore al semestre, poiché la pena aveva avuto decorrenza dal 16/10/2018 e da tale giorno non era maturato un semestre al momento dell'emissione dell'ordinanza. 1.1 II Tribunale - pur avendo ricostruito il semestre, come aveva chiesto il reclamante, indicandolo nelle frazioni 16/6/2015 - 9/11/2015 4- 16/10/2018 - 22/11/2018 - ha comunque rigettato l'istanza di liberazione anticipata in rela- zione a detto periodo, osservando che il OL era stato denunciato in data 15/1/2019 per vari reati (artt. 624-625, 610, 612, 635 e 56-629 cod. pen.). Tali fatti - per la loro particolare gravità sintomatica di mancanza di ravvedimento - non restano confinati al semestre in cui si sono verificati, ma si ripercuotono su tutto il periodo precedente, in armonia con la funzione della liberazione anticipata, che presuppone l'intervenuta rieducazione del condannato e quindi un giudizio probabilistico di irreversibilità del processo così avviato. 1.2. Inoltre, il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che con ordinanza del 13/7/2019 il Magistrato di sorveglianza di Salerno aveva provveduto sull'istanza del condannato di liberazione anticipata per il periodo 16/10/2018 - 16/4/2019, sicché tale semestre deve ora essere rideterminato alla luce della ricostruzione da ultimo effettuata. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Teresa Sorrentino, deducendo violazione di legge con riferimento alla sussistenza dei carichi pendenti. Preliminarmente il ricorrente ha rilevato un errore nell'individuazione del periodo di commissione dei reati citati nell'impugnata ordinanza, in quanto la data del 15/1/2019, ivi indicata, si riferiva alla trasmissione dell'informativa di reato dei Carabinieri di Colliano, mentre i fatti si collocavano in data 31/8/2018, dunque erano precedenti alla decorrenza della pena. Nel merito, il ricorrente si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia dato risalto alla mera sussistenza dei carichi pendenti, senza esaminare l'effettiva consistenza delle condotte antigiuridiche e la loro concreta idoneità ad incidere negativamente quanto alla concessione del beneficio della liberazione anticipata, peraltro omettendo di valutare il giudizio positivo riportato dal OL, certamente sintomatico di una effettiva partecipazione all'opera di rieducazione. 2 Per di più, la particolare gravità di tali carichi pendenti è stata ritenuta sintomatica di mancanza di ravvedimento del reo non soltanto con riguardo al semestre di riferimento, ma con ricaduta sull'intero periodo precedente. Infine, si denuncia che sia stato contraddetto il principio espresso da questa Corte per cui il conseguimento dell'effetto rieducativo ed il reinserimento sociale del condannato costituiscono le finalità alle quali tende il beneficio premiale e non il suo presupposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1. Deve innanzitutto escludersi il denunciato errore nell'indicazione della data di commissione dei reati, in quanto il Tribunale di sorveglianza si è riferito alla data del 15/1/2019 come corrispondente alla denuncia per i reati di cui agli artt. 624-625, 610, 612, 635 e 56-629 cod. pen., non essendo controverso che detti reati si collochino alla data del 31/8/2018. Tuttavia, ciò non implica che essi siano precedenti alla decorrenza della pena, in quanto il semestre - come ricostruito dal Tribunale su sollecitazione del reclamante - prevede un intervallo dal 9/11/2015 al 16/10/2018, in cui si situano detti reati, commessi il 31/8/2018: essi dunque devono considerarsi commessi in quel semestre. È infatti nota la regola per cui,ai fini dell'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata, la lunghezza dell'intervallo di tempo intercorrente tra due periodi di carcerazione non è di per sé ostativa ad una valutazione complessiva, qualora la somma dei periodi raggiunga un semestre di pena e si riferisca alla medesima esecuzione, sempre che sia possibile accertare un'effettiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 21689 del 06/05/2008, Santoro, Rv. 239884). Più di recente, la giurisprudenza di questa Corte ha specificato che, ai fini dell'applicazione del beneficio della liberazione anticipata, non è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare, giacché il computo del semestre di pena scontata, agli effetti della detrazione prevista dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, può avvenire anche cumulando periodi di detenzione, riferibili alla medesima esecuzione e separati da un intervallo temporale, purché si tratti di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmente ad un efficace apprezzamento della partecipazione all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 27573 del 16/5/2019, Maggio, Rv. 275849). 1.2. Nel caso in esame, una volta ricostruito il semestre di riferimento composto dalle frazioni 16/6/2015 - 9/11/2015 + 16/10/2018 - 22/11/2018, il Tribunale di sorveglianza ha apprezzato negativamente la partecipazione del OL all'opera di rieducazione, in quanto pregiudicata proprio dalla commis- 3 sione dei gravi reati nell'intervallo tra i periodi di detenzione, indicativa di vanificazione della finalità risocializzante dell'invocato beneficio. 1.3. Si deve però parzialmente rettificare l'impugnata ordinanza, laddove si afferma che la liberazione anticipata presuppone l'intervenuta rieducazione del condannato, che invece costituisce l'obiettivo programmatico del beneficio: infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 267 del 1990) e di quella di legittimità, il riscontro delle condizioni per fruire della liberazione anticipata deve essere sempre riferito al singolo semestre espiato, perché così prevedono la norma di leggé e la finalità dell'istituto, che ricollegano il trattamento premiale all'effettiva attivazione del soggetto detenuto nell'adesione all'opera di rieducazione, senza invece richiedere il conseguimento dell'effetto rieducativo e il già compiuto reinserimento sociale del condannato, che costituiscono soltanto la finalità cui tende l'istituto premiale. 1.4. Infine, si rimarca che il dedotto giudizio positivo riportato dal OL non trova riscontro in atti, così restando una mera affermazione del ricorrente, segnalandosi sul punto il difetto di autosufficienza del ricorso. 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 10 aprile 2021
lette le conclusioni del Procuratore generale, LUCIA ODELLO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 31185 Anno 2021 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 01/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9/10/2019 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha rigettato il reclamo proposto da RE OL avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in sede in data 28/2/2019, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di liberazione anticipata avanzata dal medesimo per il periodo fungibile 16/6/2015 - 9/11/2015, in quanto detto periodo era inferiore al semestre, poiché la pena aveva avuto decorrenza dal 16/10/2018 e da tale giorno non era maturato un semestre al momento dell'emissione dell'ordinanza. 1.1 II Tribunale - pur avendo ricostruito il semestre, come aveva chiesto il reclamante, indicandolo nelle frazioni 16/6/2015 - 9/11/2015 4- 16/10/2018 - 22/11/2018 - ha comunque rigettato l'istanza di liberazione anticipata in rela- zione a detto periodo, osservando che il OL era stato denunciato in data 15/1/2019 per vari reati (artt. 624-625, 610, 612, 635 e 56-629 cod. pen.). Tali fatti - per la loro particolare gravità sintomatica di mancanza di ravvedimento - non restano confinati al semestre in cui si sono verificati, ma si ripercuotono su tutto il periodo precedente, in armonia con la funzione della liberazione anticipata, che presuppone l'intervenuta rieducazione del condannato e quindi un giudizio probabilistico di irreversibilità del processo così avviato. 1.2. Inoltre, il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che con ordinanza del 13/7/2019 il Magistrato di sorveglianza di Salerno aveva provveduto sull'istanza del condannato di liberazione anticipata per il periodo 16/10/2018 - 16/4/2019, sicché tale semestre deve ora essere rideterminato alla luce della ricostruzione da ultimo effettuata. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Teresa Sorrentino, deducendo violazione di legge con riferimento alla sussistenza dei carichi pendenti. Preliminarmente il ricorrente ha rilevato un errore nell'individuazione del periodo di commissione dei reati citati nell'impugnata ordinanza, in quanto la data del 15/1/2019, ivi indicata, si riferiva alla trasmissione dell'informativa di reato dei Carabinieri di Colliano, mentre i fatti si collocavano in data 31/8/2018, dunque erano precedenti alla decorrenza della pena. Nel merito, il ricorrente si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia dato risalto alla mera sussistenza dei carichi pendenti, senza esaminare l'effettiva consistenza delle condotte antigiuridiche e la loro concreta idoneità ad incidere negativamente quanto alla concessione del beneficio della liberazione anticipata, peraltro omettendo di valutare il giudizio positivo riportato dal OL, certamente sintomatico di una effettiva partecipazione all'opera di rieducazione. 2 Per di più, la particolare gravità di tali carichi pendenti è stata ritenuta sintomatica di mancanza di ravvedimento del reo non soltanto con riguardo al semestre di riferimento, ma con ricaduta sull'intero periodo precedente. Infine, si denuncia che sia stato contraddetto il principio espresso da questa Corte per cui il conseguimento dell'effetto rieducativo ed il reinserimento sociale del condannato costituiscono le finalità alle quali tende il beneficio premiale e non il suo presupposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1. Deve innanzitutto escludersi il denunciato errore nell'indicazione della data di commissione dei reati, in quanto il Tribunale di sorveglianza si è riferito alla data del 15/1/2019 come corrispondente alla denuncia per i reati di cui agli artt. 624-625, 610, 612, 635 e 56-629 cod. pen., non essendo controverso che detti reati si collochino alla data del 31/8/2018. Tuttavia, ciò non implica che essi siano precedenti alla decorrenza della pena, in quanto il semestre - come ricostruito dal Tribunale su sollecitazione del reclamante - prevede un intervallo dal 9/11/2015 al 16/10/2018, in cui si situano detti reati, commessi il 31/8/2018: essi dunque devono considerarsi commessi in quel semestre. È infatti nota la regola per cui,ai fini dell'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata, la lunghezza dell'intervallo di tempo intercorrente tra due periodi di carcerazione non è di per sé ostativa ad una valutazione complessiva, qualora la somma dei periodi raggiunga un semestre di pena e si riferisca alla medesima esecuzione, sempre che sia possibile accertare un'effettiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 21689 del 06/05/2008, Santoro, Rv. 239884). Più di recente, la giurisprudenza di questa Corte ha specificato che, ai fini dell'applicazione del beneficio della liberazione anticipata, non è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare, giacché il computo del semestre di pena scontata, agli effetti della detrazione prevista dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, può avvenire anche cumulando periodi di detenzione, riferibili alla medesima esecuzione e separati da un intervallo temporale, purché si tratti di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmente ad un efficace apprezzamento della partecipazione all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 27573 del 16/5/2019, Maggio, Rv. 275849). 1.2. Nel caso in esame, una volta ricostruito il semestre di riferimento composto dalle frazioni 16/6/2015 - 9/11/2015 + 16/10/2018 - 22/11/2018, il Tribunale di sorveglianza ha apprezzato negativamente la partecipazione del OL all'opera di rieducazione, in quanto pregiudicata proprio dalla commis- 3 sione dei gravi reati nell'intervallo tra i periodi di detenzione, indicativa di vanificazione della finalità risocializzante dell'invocato beneficio. 1.3. Si deve però parzialmente rettificare l'impugnata ordinanza, laddove si afferma che la liberazione anticipata presuppone l'intervenuta rieducazione del condannato, che invece costituisce l'obiettivo programmatico del beneficio: infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 267 del 1990) e di quella di legittimità, il riscontro delle condizioni per fruire della liberazione anticipata deve essere sempre riferito al singolo semestre espiato, perché così prevedono la norma di leggé e la finalità dell'istituto, che ricollegano il trattamento premiale all'effettiva attivazione del soggetto detenuto nell'adesione all'opera di rieducazione, senza invece richiedere il conseguimento dell'effetto rieducativo e il già compiuto reinserimento sociale del condannato, che costituiscono soltanto la finalità cui tende l'istituto premiale. 1.4. Infine, si rimarca che il dedotto giudizio positivo riportato dal OL non trova riscontro in atti, così restando una mera affermazione del ricorrente, segnalandosi sul punto il difetto di autosufficienza del ricorso. 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 10 aprile 2021