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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 10/09/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 520/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 5.6.2025 e segnata al n. R.G. 520/2025, pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GIORICO GLORIA, elettivamente domiciliata in VIA ROMA N. 136,
SASSARI, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. CAU MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIALE ALDO
MORO N. 369/G, OLBIA, presso lo studio del difensore;
CONVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito:
Pag. 1 di 3 1) pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione
[...] dell'emananda sentenza;
2) con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- Considerato il mutamento di rito da separazione giudiziale a separazione consensuale, conclude per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 5.6.2025 ha esposto Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con il 6.10.1991 in Controparte_1
Burgos, trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 2, Parte I, Serie A, dell'anno 1991; che dall'unione sono nati i quattro figli Persona_1
(Roma 28/10/92), (Roma 28/07/94), (Nuoro 22/08/03) e Persona_2 Persona_3
(Nuoro 07/10/04), tutti maggiorenni;
che la convivenza tra le parti è Persona_4
divenuta intollerabile;
che i figli e vivono con la madre in un'abitazione Per_3 Per_4
a Burgos;
che il non ha rapporti con i figli;
che la ricorrente si fa carico CP_1
integralmente del mantenimento dei due figli e non economicamente Per_3 Per_4
autosufficienti, ma che la medesima non intende chiedere alcun contributo al coniuge;
che il ricorso per chiedere la separazione è stato depositato in data 26.9.2024 davanti al
Tribunale di Sassari;
che in seguito alla costituzione del convenuto, con sentenza n.
483/2025 il Tribunale di Sassari ha dichiarato la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Nuoro.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 30.6.2025 si è costituito in giudizio CP_1
, il quale ha contestato il contenuto del ricorso e ha chiesto dichiararsi la
[...]
separazione personale dei coniugi.
All'udienza dell'1.7.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e di volersi separare, con compensazione delle spese di lite. Il giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Pag. 2 di 3 1) L'intervenuto accordo tra i coniugi, risultante dalle conclusioni conformi presentate all'udienza dell'1.7.2025, ha sostanzialmente trasformato la procedura da giudiziale in consensuale. Pertanto, in assenza di figli minorenni, il Tribunale deve limitarsi a verificare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale per incompatibilità di carattere e insanabili incomprensioni. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Pertanto va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
2) Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate nelle conclusioni conformi;
[...]
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 5.6.2025 e segnata al n. R.G. 520/2025, pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GIORICO GLORIA, elettivamente domiciliata in VIA ROMA N. 136,
SASSARI, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. CAU MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIALE ALDO
MORO N. 369/G, OLBIA, presso lo studio del difensore;
CONVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito:
Pag. 1 di 3 1) pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione
[...] dell'emananda sentenza;
2) con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- Considerato il mutamento di rito da separazione giudiziale a separazione consensuale, conclude per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 5.6.2025 ha esposto Parte_1
di aver contratto matrimonio concordatario con il 6.10.1991 in Controparte_1
Burgos, trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 2, Parte I, Serie A, dell'anno 1991; che dall'unione sono nati i quattro figli Persona_1
(Roma 28/10/92), (Roma 28/07/94), (Nuoro 22/08/03) e Persona_2 Persona_3
(Nuoro 07/10/04), tutti maggiorenni;
che la convivenza tra le parti è Persona_4
divenuta intollerabile;
che i figli e vivono con la madre in un'abitazione Per_3 Per_4
a Burgos;
che il non ha rapporti con i figli;
che la ricorrente si fa carico CP_1
integralmente del mantenimento dei due figli e non economicamente Per_3 Per_4
autosufficienti, ma che la medesima non intende chiedere alcun contributo al coniuge;
che il ricorso per chiedere la separazione è stato depositato in data 26.9.2024 davanti al
Tribunale di Sassari;
che in seguito alla costituzione del convenuto, con sentenza n.
483/2025 il Tribunale di Sassari ha dichiarato la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Nuoro.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 30.6.2025 si è costituito in giudizio CP_1
, il quale ha contestato il contenuto del ricorso e ha chiesto dichiararsi la
[...]
separazione personale dei coniugi.
All'udienza dell'1.7.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e di volersi separare, con compensazione delle spese di lite. Il giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Pag. 2 di 3 1) L'intervenuto accordo tra i coniugi, risultante dalle conclusioni conformi presentate all'udienza dell'1.7.2025, ha sostanzialmente trasformato la procedura da giudiziale in consensuale. Pertanto, in assenza di figli minorenni, il Tribunale deve limitarsi a verificare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale per incompatibilità di carattere e insanabili incomprensioni. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Pertanto va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
2) Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate nelle conclusioni conformi;
[...]
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 3 di 3