Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00015/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00891/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 891 del 2021, proposto da
Immobiliare Gi.Ma. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati MA Borello, Natalina Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio MA Borello in Genova, via Roma 10/3b;
contro
Comune di Cogorno, non costituito in giudizio;
nei confronti
Città Metropolitana di Genova, Regione Liguria, IE SC, TA HE, MA ET, TO SC, EN BE, RI OZ, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'atto del Comune di Cogorno prot. n. 10936 a data 29 ottobre 2021, a firma del Capo Area Infrastrutture e Vigilanza del Comune di Cogorno, Arch. Sebastiano Rossello e del Capo Area Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Cogorno, Arch. MA Adreveno, notificata in data 14 dicembre 2021, avente ad oggetto “stato di dissesto in località Leisci”,
nonché per l'annullamento di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, connesso e conseguente, nessuno escluso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa AR TT, nominata relatore il 17.09.2025, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La società ricorrente ha chiesto l’annullamento dell'atto del Comune di Cogorno prot. n. 1936 a data 29 ottobre 2021, più puntualmente indicato in epigrafe.
Le Amministrazioni resistenti non si sono costituite in giudizio.
Con memoria depositata in data 15.10.2025 la ricorrente ha dichiarato che, nelle more del giudizio, le parti -anche all’esito di altri procedimenti instaurati tra le medesime in altre sedi- hanno trovato un accordo relativo alla messa in sicurezza dei luoghi oggetto dell’atto impugnato in questa sede.
In ragione di quanto precede il gravame deve essere dichiarato improcedibile, attesa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, resa nota dalla ricorrente con la memoria citata.
La mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti esclude la necessità di dar corso alla liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
AR TT, Presidente FF, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR TT |
IL SEGRETARIO